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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 16313
SICUREZZA SUL LAVORO - Detenzione di prodotti infiammabili - Prevenzione
incendi - Rilascio del certificato di prevenzione incendi - Controllo del
Comando dei vigili del fuoco - Fattispecie criminosa - Art. 46, D. L.vo n.
81/2008 - Artt. 36 e 37 d.P.R. n. 547/1955 - Art. 16 D.Lgs. n. 139/2006. In
tema di prevenzione incendi successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sicurezza), sussiste continuità normativa
tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R. 27 aprile 1955, n.
547 e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139,
richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto per entrambe opera la
previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per
l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco che nell’azienda o
lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti. Inoltre, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la
tipologia dell'attività [edile, nella specie] svolta dall'impresa il cui legale
rappresentante è tenuto al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in
relazione alla detenzione di prodotti infiammabili. Pres. Lupo, Est. Teresi,
Ric. DE Pra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/04/2009 (Ud.
25/02/2009), Sentenza n. 16313
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UDIENZA 25.02.2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Omissis
OSSERVA
Con sentenza 13.05.2008 il Tribunale di Belluno condannava De Pra Gian Claudio
alla pena di €.1.000 d'ammenda quale colpevole, essendo legale rappresentante
della Green Point s.r.l., di avere istallato in un'area aziendale un impianto di
distribuzione carburanti per uso privato senza avere richiesto la preventiva
visita di collaudo ai Vigili del fuoco.
Riteneva il Tribunale che l'azienda rappresentata da De Pra rientrasse tra le
aziende tenute a sottoporre a visita di collaudo l'impianto "de quo" ai
sensi degli art. 36 e 37 del d.P.R. n. 547/1955 e della tabella A allegata al
decreto presidenziale n. 689/1959.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge
sulla ritenuta configurabilità del reato.
Le tabelle A e B del d.P.R. n. 689/1959 elencano tipologie di attività
imprenditoriali tra cui non è compresa quella edile svolta dalla società Green
Point, sicché l'apertura di un distributore di carburanti all'interno
dell'azienda era un fatto non previsto dalla legge come reato.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Avendo il difensore del ricorrente, avv. Federico Scanferlato, depositato in
data 6.02.2009 dichiarazione di rinuncia al mandato conferitogli, ai sensi
dell'art. 107 c.p.p., va, anzitutto, osservato che "nel giudizio di cassazione,
la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato
tempestivamente notificato l'avviso di udienza, non ha effetto immediato già in
riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata essendo
il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato
fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio" [Cassazione Sezione III
n. 22050/2006, RV. 234698].
La nomina di un difensore di ufficio non poteva avvenire tempestivamente in
vista dell'odierna udienza che non era possibile differire a pena di
prescrizione del reato (che si sarebbe verificata il 1° marzo 2009).
Va, infatti, osservato che, in materia processuale la sospensione dei termini
riguarda solo i termini perentori, quelli, cioè, entro i quali devono compiersi,
a pena di decadenza, determinati atti, e non si applica, pertanto, né ai termini
ordinatori, né a quelli dilatori, sicché la sospensione è inapplicabile al
termine previsto per l'avviso al difensore del giorno fissato per l'udienza di
discussione del ricorso per Cassazione.
Ne consegue che non può produrre alcun effetto, ai fini del rinvio del processo,
la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia cui sia stato
notificato l'avviso d'udienza perché la rinuncia farebbe indebitamente maturare
prescrizioni ravvicinate al momento dell'udienza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato
di prevenzione incendi, in difetto del quale era configurabile il reato previsto
dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, le aziende e le
lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26 maggio 1959
n. 689 [Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei vigili del fuoco].
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 il sopraindicato
decreto è stato abrogato ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dall'art.
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, richiamato dall'art. 46
[Prevenzione incendi] del d. lgs. n. 81/2008, per ribadire la sua perdurante
vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547/1955.
Sussiste, quindi continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e
quella inserita nel vigente decreto n. 139 stante che per entrambe opera la
disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per
l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda o
lavorazione si detengano a si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti.
Pertanto, in applicazione di tale assetto normativo, correttamente è stata
affermata la configurabilità del reato "de quo" rientrando l'azienda [di
cui l'imputato era legale rappresentante e nel cui ambito era stato istallato un
impianto di distribuzione carburanti a uso privato costituito da una colonnina e
da un serbatoio metallico della capacità di circa 5.650 litri, contenente circa
1.000 litri di gasolio per autotrazione] tra quelle assoggettate, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del
fuoco ai sensi del d.P.R. n. 689/1959, che include al n. 11 della tabella A
"depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, oli minerali e altri
prodotti idrocarburanti infiammabili o combustibili, per quantità superiori a
500 kg".
E', quindi, irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la tipologia
dell'attività [edile, nella specie] svolta dall'impresa il cui legale
rappresentante è tenuto al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in
relazione alla detenzione di prodotti infiammabili.
Grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Così deciso nella pubblica udienza in Roma il 25.02.2009.
Deposito in Cancelleria il 17/04/2009
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