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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/04/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 17862



ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico sul suolo - Divieto - Deroga - Condizioni - Artt. 137 c. 11, 103 e 104 D.L.vo n. 152/2006 - Artt. 29, 30 e 59 c. 8 d. L.vo n 152/1999.
In materia di scarichi, il legislatore con l'articolo 137 comma 11, D.L.vo n. 152 del 2006 conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui alla lettera c) dell'articolo 103 decreto legislativo n. 152/2006. La norma, per potere scaricare sul suolo, richiede tre condizioni che devono essere puntualmente rispettate dall'autorità amministrativa. La prima è obbligatoria e riguarda il rispetto dei limiti che le regioni dovranno indicare per tale specifico scarico al suolo. Le altre due condizioni sono costituite dall'impossibilità tecnica o dall'eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili con lo scarico diretto in altro corpo recettore. L'impossibilità tecnica indica un criterio oggettivo nel senso che sotto il profilo tecnico sussiste tale condizione quando non è attuabile un altro scarico. Con riferimento all'eccessiva onerosità, il legislatore non ha specificato in relazione a cosa l'onere debba considerarsi eccessivo: se con riferimento alla capacità economica del privato in relazione alla grandezza dell'insediamento ovvero con riferimento al pregiudizio che si arreca scaricando sul suolo. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bornigia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/04/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 17862


DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Provvedimento di sequestro - Impugnazione in cassazione - Limiti - Manifesta illogicità - Esclusione - Art. 325 c.p.p.. A norma dell'articolo 325 c.p.p. il provvedimento di sequestro può essere impugnato in cassazione solo per violazione di legge processuale o sostanziale, nella quale violazione può anche includersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, ma non la manifesta illogicità della stessa (cfr. Cass. 28/01/2004, Ferrazzi). Pertanto, presunti erronei apprezzamenti delle risultanze processuali non possono essere censurati in sede di diritto. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bornigia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/04/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 17862


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UDIENZA  11.03.2009

SENTENZA N.404

REG. GENERALE n. 39029/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                    Presidente
Dott. Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere
Dott. Margherita MARMO                    Consigliere
Dott. Luigi MARINI                              Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Bornigia Giancarlo, nato a Roma il 29 settembre del 1930 e Sinibaldi Wilma, nata a Roma il 14 marzo del 1948, avverso l'ordinanza del tribunale di Roma del 6 ottobre del 2008;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il sostituto procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

- udito il difensore avv. Messa Vittorio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
 

IN FATTO
 

Con ordinanza del 6 ottobre del 2008, il tribunale di Roma confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Tivoli il 30 luglio del 2008.


Secondo la ricostruzione fattuale risultante dal provvedimento impugnato, il 23 luglio del 2008, agenti del nucleo ecologico dei carabinieri di Roma avevano sequestrato le sale macchine dell'impianto Acquapiper della società SIBOIR, sulla premessa della mancanza delle autorizzazione allo scarico delle acque reflue di sopravanzo delle piscine, ipotizzando la violazione dell'articolo 137 comma 1 del decreto legislativo n 152 del 2006. Il provvedimento di sequestro in via d'urgenza era stato convalidato dal pubblico ministero, ma su impugnazione degli indagati è stato successivamente annullato dal tribunale perché si era accertato che la SIBOR era stata autorizzata a recapitare le acque di ciclo nei terreni circostanti a scopo irriguo, con atto del 22 giugno del 1993, successivamente rinnovato in data 23 maggio del 2006. A seguito dell'annullamento il pubblico ministero modificava l'incolpazione contestando l'ipotesi di cui all'articolo 137 comma 11 del predetto articolo in relazione all'articolo 103 del decreto legislativo n 152 del 2006 nonché la violazione dell'articolo 44 lettera b) del testo unico sull'edilizia, in quanto nel frattempo si era accertato che la società aveva realizzato uno sbancamento per costruire una trincea per raccogliere i reflui scaricati.

 

Osservava il tribunale che l'autorizzazione rilasciata il 23 maggio del 2006 era inefficace perché non si era accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali e comunque la conformità degli scarichi ai valori limite. Precisava altresì il tribunale che sussistevano le esigenze cautelari perché, nonostante il sequestro, gli scarichi erano continuati. Originariamente l'intervento dei carabinieri era stato chiesto dal comandante del vicino aeroporto militare poiché l'acqua di scarico aveva raggiunto anche la pista di atterraggio.


Ricorrono per cassazione gli indagati sulla base di tre motivi.

Con il primo denunciano l'omessa motivazione e trattazione del capo A) dell'impugnazione. Assumono che l'annullamento dell' originario sequestro, qualificato probatorio dal pubblico ministero, avrebbe dovuto travolgere anche il successivo sequestro preventivo.


Con il secondo motivo lamentano l'erronea applicazione di una norma non applicabile alla fattispecie: assumono che il tribunale del riesame, contraddicendo peraltro la sua stessa precedente pronuncia che aveva annullato il sequestro per carenza del "fumus commissi delicti", aveva ritenuto che alla luce della migliore specificazione del reato , potesse ritenersi la compatibilità della condotta fattuale con quella prevista dalla norma contestata (art. 137 comma 11, in relazione all'art. 103 del Dlgs 152/2006;in realtà il decreto legislativo in questione è successivo all'autorizzazione definitiva concessa alla Sibor Srl (datata 1993) e dunque non è comunque applicabile alla fattispecie: infatti l'art. 137 citato, al primo comma, prevede la punibilità di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi mentre, come si è detto, lo scarico contestato alla Sibor Srl non è affatto nuovo.

Con il terzo lamentano manifesta carenza e illogicità della motivazione: il difensore sostiene che il tribunale aveva aderito alla ipotesi accusatoria assolutamente apodittica relativa alla circostanza che le autorizzazioni in capo alla Sibor Srl, seppure formalmente valide, dovessero in realtà considerarsi inefficaci perché gli enti preposti al rilascio (Asl e Comune di Guidonia) non avrebbero valutato "l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili" prima di concedere le ridette autorizzazioni, così come previsto dal capo "c" dell'art. 103 del decreto legislativo in questione; tale ragionamento, secondo il ricorrente, non sarebbe condivisibile in quanto muoverebbe da un inammissibile pregiudizio di colpevolezza non supportato da alcuna prova neppure indiziaria; si deve al contrario ritenere, fino a prova del contrario, che gli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione a riversare le acque depurate su terreni di proprietà della Sibor Sr.l a scopo irriguo, abbiamo compiuto tutti gli accertamenti necessari al rilascio di quella autorizzazione; del resto allo stato non risulta nei capi di imputazione contestati alcun riferimento ad abusi od omissioni riferibili ai funzionari che hanno rilasciato le autorizzazioni, i quali avrebbero dovuto, per potersi giustificare l'ipotesi di reato così come ipotizzata dal P.M., essere indagati almeno in concorso con gli esponenti; sostiene infine il difensore che il Parco acquatico "Aquapiper" gestito dalla Sibor Sr l insiste su zona agricola non servita da fognatura comunale. Quanto all'ipotesi di reato relativa ai presunti sbancamenti tendenti a realizzare canali di smaltimento delle acque, si tratta di opere di canalizzazione di acque irrigue normalmente effettuate nelle zone agricole per un migliore utilizzo delle acque, opere che non necessitano di alcuna autorizzazione.


IN DIRITTO


Il ricorso va respinto perché infondato.


Per delimitare il campo d'indagine riservato a questa corte, va premesso che in questa materia a norma dell'articolo 325 c.p.p. il provvedimento di sequestro può essere impugnato in cassazione solo per violazione di legge processuale o sostanziale, nella quale violazione può anche includersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, ma non la manifesta illogicità della stessa (cfr per tutte Cass. 28 gennaio 2004, Ferrazzi). Pertanto presunti erronei apprezzamenti delle risultanze processuali non possono essere censurati in questa sede.

Ciò premesso si rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché nessuna norma vietava al pubblico ministero una volta annullato il sequestro probatorio di chiedere quello preventivo sulla base di una diversa ipotesi criminosa e di una modificazione della situazione dei luoghi. Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato i prevenuti, appena avevano avuto sentore delle indagini, si erano affrettati ad aprire un canale per la raccolta e lo scolo delle acque che, come sopra precisato, in precedenza avevano persino raggiunto il vicino aeroporto. Il sequestro però ha per oggetto lo scarico e non il canale e non risulta disposto per il dedotto abuso edilizio ma per la violazione dell'articolo 137 comma 11 del decreto legislativo n 152 del 2007.


Infondato è anche il secondo motivo. Ai prevenuti, a seguito della modificazione dell'incolpazione, non si è più contestata l'apertura di un nuovo scarico senza l'autorizzazione, ma l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'articolo 137 comma 11, la quale ricalca quella prima contemplata dall'articolo 59 comma 8 del decreto legislativo n 152 del 1999 e sanziona la inosservanza del divieto di scarico al suolo e negli strati superficiali del sottosuolo nonché lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, sanciti rispettivamente dagli artt. 103 e 104 del decreto legislativo n 152 del 2006, fatte salve le tassative eccezioni elencate dai medesimi artt. 103 e 104 in precedenza dagli artt. 29 e 30 del decreto legislativo n 152 del 1999. Con tale norma il legislatore, conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella invocata dalla difesa e più precisamente quella di cui alla lettera c) dell'articolo 103 decreto legislativo citato. In base a tale norma, che riproduce il contenuto dell'articolo 29 lettera c) del decreto legislativo n 152 del 1999, sono esclusi dal divieto gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali per le quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101 comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato n 5 alla parte terza del citato decreto.

La norma, per potere scaricare sul suolo, richiede tre condizioni che devono essere puntualmente rispettate dall'autorità amministrativa. La prima è obbligatoria e riguarda il rispetto dei limiti che le regioni dovranno indicare per tale specifico scarico al suolo. Le altre due condizioni sono costituite dall'impossibilità tecnica o dall'eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali conseguibili con lo scarico diretto in altro corpo recettore. L'impossibilità tecnica indica un criterio oggettivo nel senso che sotto il profilo tecnico sussiste tale condizione quando non è attuabile un altro scarico. Con riferimento all'eccessiva onerosità, il legislatore non ha specificato in relazione a cosa l'onere debba considerarsi eccessivo: se con riferimento alla capacità economica del privato in relazione alla grandezza dell'insediamento ovvero con riferimento al pregiudizio che si arreca scaricando sul suolo. Secondo una dottrina le due anzidette condizioni non sono alternative ma rappresentano l'una la specificazione dell'altra. L'impossibilità tecnica consiste, come dianzi precisato, nell'impossibilità di attuare sotto il profilo tecnico un altro scarico. L'eccessiva onerosità rispetto ai benefici ambientali derivanti dall'utilizzazione di altra tipologia di scarico è secondo tale dottrina un'impossibilità tecnica collegata all' obbligo delle utilizzo delle " migliori tecniche disponibili"di cui v'è menzione nel comma secondo dell'articolo 101. In ogni caso la mancanza anche di una sola delle prescrizioni previste dalla norma rende l'autorizzazione illegittima.


Nella fattispecie il tribunale con valutazione di fatto non manifestamente illogica ha ritenuto l'insussistenza di tali condizioni e quindi dell'autorizzazione rilasciata in favore della società gestita dai ricorrenti.


P.Q.M.
La Corte


Letto l'articolo 616 c.p.p.


Rigetta


Il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma l'11 marzo del 2009
Deposito in Cancelleria il 29/04/2009


 


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