AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 1810
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva non sanata - Esecuzione di lavori
assoggettabili a DIA - Applicabilità - Esclusione - Categorie della manutenzione
straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione
- D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) - D.Lgs. n. 42/2004, e reati satelliti.
In materia edilizia, non è applicabile il regime della D.I.A. (denuncia di
inizio attività) a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non
siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure
riconducigli, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione
straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze
urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale
alla quale ineriscono strutturalmente (Cass. pen. sez. 3 19.4.2006, n. 21490).
Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. P.M. in proc. Cardito. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 1810
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 02.12.2008
SENTENZA N.1374
REG. GENERALE n. 014786/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Aldo GRASSI Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
CARDITO Vincenzo nato il 18.3.1944;
-
avverso l'ordinanza del 7.4.2008 del Tribunale di Napoli;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
-
sentito il P.G. Dott. BUA Francesco M., che ha concluso per l'annullamento con
rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1) Il GIP del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 14.12.2007, rigettava
la richiesta di sequestro preventivo, avanzata dai P.M., di un vano di mq 69,
sito in Napoli via San Paolo, nei confronti di CARDITO Vincenzo (indagato per il
reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del
2004, e reati satelliti), stante le evidenti difformità di valutazioni tra la
P.G., che aveva ritenuto i lavori regolarmente assentiti da DIA, ed il
consulente del P.M. secondo cui i lavori non erano assentibili con DIA. Con
ordinanza, depositata il 7.4.2008, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello
del P.M. avverso l'ordinanza del GIP. Assumeva che i lavori risultavano
regolarmente assentiti con DIA per cui non era configurabile alcun reato.
2) Propone ricorso per cassazione il P.M., denunciando, con un unico motivo, la
violazione di legge con riferimento la L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 14 e
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.
I lavori eseguiti, benché autorizzati con DIA, riguardavano un manufatto
parzialmente abusivo ed oggetto di istanza di condono ancora pendente.
Per giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione tal genere di lavori
(tranne quelli di somma urgenza tesi ad evitare danni a persona o cose) sono
illegittimi, per cui è possibile richiedere il sequestro preventivo.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la L. n. 47 del 1985, art. 35, comma
14, (che consente a chi abbia presentato istanza di condono di effettuare opere
di completamento) renda legittimi i lavori assentiti con DIA.
Tale norma infatti non è pertinente ed applicabile nel caso di specie.
I lavori puntualmente elencati nella stessa ordinanza impugnata consistevano:
a) nel consolidamento statico con sostituzione della precedente volta;
b) nella realizzazione delle tramezzature interne per la redistribuzione degli spazi;
c) nel rifacimento dell'impianto elettrico, pitturazione, pavimentazione.
Evidentemente non si trattava quindi di un completamento dei vani abusivi. I due vani erano già completi da tempo come emergeva dal fatto che la richiesta di condono era stata presentata nel 1994 (era quindi inimmaginabile che dopo 15 anni venissero effettuate opere di completamento), dai rilievi fotografici, dalla stessa tipologia dei lavori assentiti con DIA. È configurabile, quindi, il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3) Con memoria in data
19.6.2008 il difensore del Cardito evidenzia che il Tribunale richiama la L. n.
4 del 1985, art. 35, comma 14, solo per escluderne l'applicabilità nel caso di
specie. Con motivazione immune da vizi logici il Tribunale ha ritenuto la piena
legittimità delle opere di manutenzione e risanamento statico, essendo le stesse
consentite dalla normativa vigente. La circostanza che i lavori incidano sulla
parte abusiva del manufatto, oltre a non essere stata oggetto di motivo di
appello, costituisce una mera affermazione non suffragata da alcun indizio. Il
ricorso è inammissibile perché qualifica come violazione di legge un vizio che
tutt'al più dovrebbe rientrare nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p.,
lett. e), perché non indica gli estremi (la data) e i punti del provvedimento
impugnato, perché i motivi dedotti non erano stati oggetto della impugnazione
davanti al Tribunale.
In ogni caso non sussiste alcun "periculum in mora", essendo i lavori
terminati e non potendosi palesemente parlare di aggravamento del carico
urbanistico.
4) Contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. ricorrente, il Tribunale non ha
ritenuto applicabile il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 35, comma 14.
Si legge, invero, a pagina 6 della motivazione: "Si tratta di attività ammesso
per i manufatti finiti ed oggetto di richiesta di sanatoria, laddove la
particolare disciplina della L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 14, riguarda
l'ipotesi di completamento di opere mai finite".
È chiarissimo quindi che il Tribunale richiami la norma citata per escluderne
l'applicabilità, trattandosi di lavori non di completamento dell'opera abusiva
(oggetto di richiesta di condono), ma di lavori inerenti un manufatto già
finito.
La problematica che discendeva dall'ordinanza del Tribunale era quindi di tutt'altra
natura rispetto a quella censurata dal ricorrente. Si trattava, invero, di
stabilire se dei lavori eseguiti su un manufatto abusivo (anche se oggetto di
condono) potessero essere assentiti con DIA.
Va ricordato, infatti, che questa Corte ha più volte affermato che "non è
applicabile il regime della D.I.A. a lavori edilizi che interessino manufatti
abusivi che non siano stati sanati ne' condonati, in quanto gli interventi
ulteriori (sia pure riconducigli, nella loro oggettività, alle categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze
urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale
alla quale ineriscono strutturalmente" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 21490 del
19.4.2006).
Senonché il P.M. ricorrente non censura la violazione di legge in relazione alla
inapplicabilità del regime della DIA ad un immobile abusivo, ma l'erronea
applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 35, comma 14, (non applicato dal
Tribunale).
Il ricorso del P.M. è quindi aspecifico, perché completamente disancorato dal
testo del provvedimento impugnato, per cui ne va dichiarata l'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2009
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562