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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 1810



DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva non sanata - Esecuzione di lavori assoggettabili a DIA - Applicabilità - Esclusione - Categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione - D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) - D.Lgs. n. 42/2004, e reati satelliti.
In materia edilizia, non è applicabile il regime della D.I.A. (denuncia di inizio attività) a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducigli, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Cass. pen. sez. 3 19.4.2006, n. 21490). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. P.M. in proc. Cardito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 1810

 


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UDIENZA  02.12.2008

SENTENZA N.1374

REG. GENERALE n. 014786/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori


Dott. Aldo GRASSI                             Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO                    Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI                  Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                   Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
CARDITO Vincenzo nato il 18.3.1944;
- avverso l'ordinanza del 7.4.2008 del Tribunale di Napoli;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
- sentito il P.G. Dott. BUA Francesco M., che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

 

OSSERVA


1) Il GIP del Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 14.12.2007, rigettava la richiesta di sequestro preventivo, avanzata dai P.M., di un vano di mq 69, sito in Napoli via San Paolo, nei confronti di CARDITO Vincenzo (indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, e reati satelliti), stante le evidenti difformità di valutazioni tra la P.G., che aveva ritenuto i lavori regolarmente assentiti da DIA, ed il consulente del P.M. secondo cui i lavori non erano assentibili con DIA. Con ordinanza, depositata il 7.4.2008, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del GIP. Assumeva che i lavori risultavano regolarmente assentiti con DIA per cui non era configurabile alcun reato.


2) Propone ricorso per cassazione il P.M., denunciando, con un unico motivo, la violazione di legge con riferimento la L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 14 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.


I lavori eseguiti, benché autorizzati con DIA, riguardavano un manufatto parzialmente abusivo ed oggetto di istanza di condono ancora pendente.


Per giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione tal genere di lavori (tranne quelli di somma urgenza tesi ad evitare danni a persona o cose) sono illegittimi, per cui è possibile richiedere il sequestro preventivo.


Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 14, (che consente a chi abbia presentato istanza di condono di effettuare opere di completamento) renda legittimi i lavori assentiti con DIA.


Tale norma infatti non è pertinente ed applicabile nel caso di specie.


I lavori puntualmente elencati nella stessa ordinanza impugnata consistevano:

a) nel consolidamento statico con sostituzione della precedente volta;

b) nella realizzazione delle tramezzature interne per la redistribuzione degli spazi;

c) nel rifacimento dell'impianto elettrico, pitturazione, pavimentazione.

Evidentemente non si trattava quindi di un completamento dei vani abusivi. I due vani erano già completi da tempo come emergeva dal fatto che la richiesta di condono era stata presentata nel 1994 (era quindi inimmaginabile che dopo 15 anni venissero effettuate opere di completamento), dai rilievi fotografici, dalla stessa tipologia dei lavori assentiti con DIA. È configurabile, quindi, il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).


Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3) Con memoria in data 19.6.2008 il difensore del Cardito evidenzia che il Tribunale richiama la L. n. 4 del 1985, art. 35, comma 14, solo per escluderne l'applicabilità nel caso di specie. Con motivazione immune da vizi logici il Tribunale ha ritenuto la piena legittimità delle opere di manutenzione e risanamento statico, essendo le stesse consentite dalla normativa vigente. La circostanza che i lavori incidano sulla parte abusiva del manufatto, oltre a non essere stata oggetto di motivo di appello, costituisce una mera affermazione non suffragata da alcun indizio. Il ricorso è inammissibile perché qualifica come violazione di legge un vizio che tutt'al più dovrebbe rientrare nella previsione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), perché non indica gli estremi (la data) e i punti del provvedimento impugnato, perché i motivi dedotti non erano stati oggetto della impugnazione davanti al Tribunale.


In ogni caso non sussiste alcun "periculum in mora", essendo i lavori terminati e non potendosi palesemente parlare di aggravamento del carico urbanistico.


4) Contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto applicabile il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 35, comma 14.


Si legge, invero, a pagina 6 della motivazione: "Si tratta di attività ammesso per i manufatti finiti ed oggetto di richiesta di sanatoria, laddove la particolare disciplina della L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 14, riguarda l'ipotesi di completamento di opere mai finite".


È chiarissimo quindi che il Tribunale richiami la norma citata per escluderne l'applicabilità, trattandosi di lavori non di completamento dell'opera abusiva (oggetto di richiesta di condono), ma di lavori inerenti un manufatto già finito.


La problematica che discendeva dall'ordinanza del Tribunale era quindi di tutt'altra natura rispetto a quella censurata dal ricorrente. Si trattava, invero, di stabilire se dei lavori eseguiti su un manufatto abusivo (anche se oggetto di condono) potessero essere assentiti con DIA.


Va ricordato, infatti, che questa Corte ha più volte affermato che "non è applicabile il regime della D.I.A. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati ne' condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducigli, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 21490 del 19.4.2006).


Senonché il P.M. ricorrente non censura la violazione di legge in relazione alla inapplicabilità del regime della DIA ad un immobile abusivo, ma l'erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 35, comma 14, (non applicato dal Tribunale).


Il ricorso del P.M. è quindi aspecifico, perché completamente disancorato dal testo del provvedimento impugnato, per cui ne va dichiarata l'inammissibilità.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2009


 


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