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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819



URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione abusiva - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Archiviazione e restituzione immobile all’amministrazione comunale - Sequenza amministrativa - Notifica all'interessato - Effetti - Art. 7 L. n. 47/1985 e ora dall'art. 31, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia).
La procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa: a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all'interessato; d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. Pertanto, la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza Cass. sent. n. 35785 del 9.6.2004, PG e Di Meglio; Cass. sent. n. 14638 del 16.2.2005, P.G. in proc. Di Giacomo; Cass. sent. n. 16283 del 16.3.2005, Greco; Cass. sent. n. 4962 del 28.11.2007, P.G. in proc. Manicni e altri). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. P.M. in proc. Ercoli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Effetti - Rapporti con i terzi - D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) - Art. 2644 cod. civ.. L'effetto ablatorio si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia). Sicché, è la scadenza del termine per ottemperare a configurare il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (comma 5 dell'art. 31 D.P.R. 6.6.2001 n. 380). Per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari al fine di poter opporre ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. P.M. in proc. Ercoli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819

URBANISTICA ED EDILIZIA - PROCEDURE - Dissequestro dell'immobile abusivo - Avente diritto alla restituzione - Individuazione - Poteri del giudice - Artt. 2643 ss. Cod - Trascrizione immobiliare - Funzione. Il giudice penale che decide sul dissequestro dell'immobile abusivo resta estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra più soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, non è sufficiente il "favor possessionis", occorrendo invece la prova positiva dello "jus possidendi", che non compete più al privato inottemperante. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. P.M. in proc. Ercoli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819
 


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UDIENZA  21.10.2008

SENTENZA N.2108

REG. GENERALE n.21007/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Aldo GRASSI                                   Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO                          Consigliere
Dott. Ciro PETTI                                       Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                                Consigliere
Dott. Luigi MARINI                                    Consigliere

 
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, nel processo penale a carico di ERCOLI Fabrizio, nato a Roma il 14.4.1967,
- avverso la sentenza resa il 18.4.2008 dal Tribunale monocratico di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina,
- Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
- Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
- Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Alfredo Montagna, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nel punto relativo alla restituzione del bene all'Ercoli,
- Udito il difensore della parte civile, avv. ==
- Udito il difensore dell'imputato, avv. ==
Osserva:


Fatto e diritto


1 - Con sentenza del 18.4.2008 il Tribunale monocratico di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui all'art. 44 lett. b) DPR 380/2001 (capo A), agli artt. 1, 3, 17, 18 e 20 legge 64/1974 (capo B) e agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge 1086/1971 (capo C), commessi in San Cesareo sino al 18.10.2003, per essere gli stesi estinti per prescrizione; e ha inoltre disposto il dissequestro del manufatto abusivo e la sua restituzione all' imputato.


In particolare, il giudice monocratico ha osservato che, mancando il requisito temporale richiesto, non poteva applicarsi la sospensione del processo penale disposta dalla legge 24.11.2003 n. 326, sicché era già decorso il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 157 e 161, comma 2, c.p..


2 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R 380/2001.


Sostiene che, secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte, la scadenza del termine di novanta giorni senza che il contravventore abbia ottemperato all'ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive produce "ope legis" l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime, senza che possa aver rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza, che è necessario solo per consentire all'ente comunale l'immissione in possesso nell'immobile e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione.


Nel caso di specie, quindi, il giudice doveva accertare che l'imputato non aveva ottemperato nei termini (come poteva fare anche in corso di sequestro dell'immobile) alla ordinanza di demolizione n. 340, emessa dal Comune di San Cesareo il 6.11.2003 e regolarmente notificata all'interessato il 28.11.2003; e per conseguenza doveva disporre la restituzione dell'immobile non all'imputato, ma all'amministrazione comunale.


3 - Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.


La giurisprudenza di questa sezione si va ormai consolidando nel senso che la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza ("ex multis" sent. n. 35785 del 9.6.2004, PG e Di Meglio, rv. 228965; sent. n. 14638 del 16.2.2005, P.G. in proc. Di Giacomo, rv. 231509; sent. n. 16283 del 16.3.2005, Greco, rv. 231521; sent. n. 4962 del 28.11.2007, P.G. in proc. Manicni e altri, rv. 238802 e 238804).


Invero, com'è noto, la procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa: a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all'interessato; d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.


Orbene, dal tenore letterale di questa disciplina (comma 3 del predetto art. 31: "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune") risulta evidente che l'effetto ablatorio si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (comma 4 dello stesso art. 31: "l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente").


Del resto, questa interpretazione letterale risponde perfettamente alla logica degli istituti giuridici che connotano la specifica disciplina.


La scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (comma 5 dell'art. 31).


Tuttavia, anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del relativo "jus possidendi", può capitare, e anzi generalmente capita, che il privato responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del possesso ("jus possessionis"), sicché l'ente comunale che intenda procedere concretamente alla demolizione, dovrà notificare formalmente all'interessato l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione, in tal modo acquisendo il titolo per l'immissione in possesso contro il privato possessore.


Infine, per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari al fine di poter opporre ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile.


Con tutta evidenza, il giudice penale che deve decidere sul dissequestro dell'immobile abusivo resta estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra più soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione. Evidente corollario dei principi sopra esposti è che il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il "favor possessionis", occorrendo invece la prova positiva dello "jus possidendi", che non compete più al privato inottemperante.


Non può quindi essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può restituire all'ente comunale l'immobile dissequestrato solo quando l'autorità comunale abbia provveduto alla trascrizione dell' acquisto nei registri immobiliari.


In conclusione, poiché nel caso di specie è pacifico che il contravventore Fabrizio Ercoli non aveva ottemperato nei termini prescritti alla ordinanza comunale di demolizione, il giudice di merito, nel disporre il dissequestro dell'immobile abusivo, doveva ordinarne la restituzione a favore dell'ente comunale. In tal senso va annullata parzialmente la sentenza impugnata.


P.Q.M.


la Corte suprema di cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel punto della disposta restituzione dell'immobile all'Ercoli, e dispone che il detto immobile e la relativa aria di sedime siano restituiti al Comune di S. Cesareo.
 

Così deciso in Roma il 21.10.2008.
Deposito in Cancelleria il 19/01/2009


 


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