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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819
URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione abusiva - Inottemperanza all'ordine di
demolizione - Archiviazione e restituzione immobile all’amministrazione comunale
- Sequenza amministrativa - Notifica all'interessato - Effetti - Art. 7 L. n.
47/1985 e ora dall'art. 31, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia
edilizia). La procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.2.1985
n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in materia
edilizia), prevede questa sequenza amministrativa: a) l'autorità comunale,
accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non
provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c)
l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di
demolizione e notifica detto accertamento all'interessato; d) la notifica
dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del
comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. Pertanto, la
ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione
abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione
dell'immobile, indipendentemente dalla notifica all'interessato
dell'accertamento formale della inottemperanza Cass. sent. n. 35785 del
9.6.2004, PG e Di Meglio; Cass. sent. n. 14638 del 16.2.2005, P.G. in proc. Di
Giacomo; Cass. sent. n. 16283 del 16.3.2005, Greco; Cass. sent. n. 4962 del
28.11.2007, P.G. in proc. Manicni e altri). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric.
P.M. in proc. Ercoli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud.
21/10/2008), Sentenza n. 1819
URBANISTICA ED EDILIZIA - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Effetti -
Rapporti con i terzi - D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) -
Art. 2644 cod. civ.. L'effetto ablatorio si verifica "ope legis" alla
inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di
demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si
configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari (art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo
unico in materia edilizia). Sicché, è la scadenza del termine per ottemperare a
configurare il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione
amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della
proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello
di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione
dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in
concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile
stesso (comma 5 dell'art. 31 D.P.R. 6.6.2001 n. 380). Per quanto invece riguarda
i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza
consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei
registri immobiliari al fine di poter opporre ai sensi dell'art. 2644 cod. civ.
il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile.
Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. P.M. in proc. Ercoli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819
URBANISTICA ED EDILIZIA - PROCEDURE - Dissequestro dell'immobile abusivo -
Avente diritto alla restituzione - Individuazione - Poteri del giudice - Artt.
2643 ss. Cod - Trascrizione immobiliare - Funzione. Il giudice penale che
decide sul dissequestro dell'immobile abusivo resta estraneo al regime di
pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che è disciplinato dagli
artt. 2643 ss. cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra più
soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In altri termini, il
provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a
che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato,
che ispirano l'istituto della trascrizione. Per individuare l'avente diritto
alla restituzione, non è sufficiente il "favor possessionis", occorrendo
invece la prova positiva dello "jus possidendi", che non compete più al
privato inottemperante. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. P.M. in proc. Ercoli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza
n. 1819
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UDIENZA 21.10.2008
SENTENZA N.2108
REG. GENERALE n.21007/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Aldo GRASSI Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Tivoli, nel processo penale a carico di ERCOLI Fabrizio, nato a Roma il
14.4.1967,
-
avverso la sentenza resa il 18.4.2008 dal Tribunale monocratico di Tivoli,
sezione distaccata di Palestrina,
-
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
-
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
-
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Alfredo Montagna, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della
sentenza nel punto relativo alla restituzione del bene all'Ercoli,
-
Udito il difensore della parte civile, avv. ==
-
Udito il difensore dell'imputato, avv. ==
Osserva:
Fatto e diritto
1 - Con sentenza del 18.4.2008 il Tribunale monocratico di Tivoli, sezione
distaccata di Palestrina, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati
di cui all'art. 44 lett. b) DPR 380/2001 (capo A), agli artt. 1, 3, 17, 18 e 20
legge 64/1974 (capo B) e agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge 1086/1971 (capo C),
commessi in San Cesareo sino al 18.10.2003, per essere gli stesi estinti per
prescrizione; e ha inoltre disposto il dissequestro del manufatto abusivo e la
sua restituzione all' imputato.
In particolare, il giudice monocratico ha osservato che, mancando il requisito
temporale richiesto, non poteva applicarsi la sospensione del processo penale
disposta dalla legge 24.11.2003 n. 326, sicché era già decorso il termine
prescrizionale ai sensi dell'art. 157 e 161, comma 2, c.p..
2 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt.
27 e 31 del D.P.R 380/2001.
Sostiene che, secondo la più recente e prevalente giurisprudenza di questa
Corte, la scadenza del termine di novanta giorni senza che il contravventore
abbia ottemperato all'ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive
produce "ope legis" l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e
dell'area di sedime, senza che possa aver rilievo l'ulteriore adempimento della
notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza, che è
necessario solo per consentire all'ente comunale l'immissione in possesso
nell'immobile e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo
dell'acquisizione.
Nel caso di specie, quindi, il giudice doveva accertare che l'imputato non aveva
ottemperato nei termini (come poteva fare anche in corso di sequestro
dell'immobile) alla ordinanza di demolizione n. 340, emessa dal Comune di San
Cesareo il 6.11.2003 e regolarmente notificata all'interessato il 28.11.2003; e
per conseguenza doveva disporre la restituzione dell'immobile non all'imputato,
ma all'amministrazione comunale.
3 - Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La giurisprudenza di questa sezione si va ormai consolidando nel senso che la
ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione
abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione
dell'immobile, indipendentemente dalla notifica all'interessato
dell'accertamento formale della inottemperanza ("ex multis" sent. n.
35785 del 9.6.2004, PG e Di Meglio, rv. 228965; sent. n. 14638 del 16.2.2005,
P.G. in proc. Di Giacomo, rv. 231509; sent. n. 16283 del 16.3.2005, Greco, rv.
231521; sent. n. 4962 del 28.11.2007, P.G. in proc. Manicni e altri, rv. 238802
e 238804).
Invero, com'è noto, la procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge
28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in
materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa: a) l'autorità
comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non
provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c)
l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di
demolizione e notifica detto accertamento all'interessato; d) la notifica
dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del
comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Orbene, dal tenore letterale di questa disciplina (comma 3 del predetto art. 31:
"se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune") risulta evidente che l'effetto ablatorio si verifica "ope legis"
alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di
demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si
configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari (comma 4 dello stesso art. 31:
"l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di
cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente").
Del resto, questa interpretazione letterale risponde perfettamente alla logica
degli istituti giuridici che connotano la specifica disciplina.
La scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per
l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel
trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non
demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'ente
pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del
responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente
interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (comma 5 dell'art.
31).
Tuttavia, anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del
relativo "jus possidendi", può capitare, e anzi generalmente capita, che
il privato responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del
possesso ("jus possessionis"), sicché l'ente comunale che intenda
procedere concretamente alla demolizione, dovrà notificare formalmente
all'interessato l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione, in tal
modo acquisendo il titolo per l'immissione in possesso contro il privato
possessore.
Infine, per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica
dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il
trasferimento della proprietà nei registri immobiliari al fine di poter opporre
ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. il trasferimento stesso ai terzi che abbiano
acquistato diritti sull'immobile.
Con tutta evidenza, il giudice penale che deve decidere sul dissequestro
dell'immobile abusivo resta estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della
trascrizione immobiliare, che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. cod. civ. al
solo fine di dirimere eventuali conflitti tra più soggetti aventi causa da un
medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla
restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di
certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della
trascrizione. Evidente corollario dei principi sopra esposti è che il giudice
che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile
dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di
demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore
dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente
comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso
del bene. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è
sufficiente il "favor possessionis", occorrendo invece la prova positiva
dello "jus possidendi", che non compete più al privato inottemperante.
Non può quindi essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui
il giudice può restituire all'ente comunale l'immobile dissequestrato solo
quando l'autorità comunale abbia provveduto alla trascrizione dell' acquisto nei
registri immobiliari.
In conclusione, poiché nel caso di specie è pacifico che il contravventore
Fabrizio Ercoli non aveva ottemperato nei termini prescritti alla ordinanza
comunale di demolizione, il giudice di merito, nel disporre il dissequestro
dell'immobile abusivo, doveva ordinarne la restituzione a favore dell'ente
comunale. In tal senso va annullata parzialmente la sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel
punto della disposta restituzione dell'immobile all'Ercoli, e dispone che il
detto immobile e la relativa aria di sedime siano restituiti al Comune di S.
Cesareo.
Così deciso in Roma il 21.10.2008.
Deposito in Cancelleria il 19/01/2009
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