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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19076
URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Titolo abilitativo
ritenuto valido dalla P.A. - Corretta interpretazione della norma - Poteri del
giudice. Il giudice penale nel caso in cui l'estinzione del reato sia
subordinata al rilascio di un atto amministrativo, in assenza del quale,
l'estinzione non si verifica, non deve limitarsi a verificare l'esistenza
ontologica dell'atto, ma deve accertare l'integrazione o meno della fattispecie
penale estintiva, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie
tutela. E' la stessa descrizione normativa della fattispecie estintiva che
impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a
determinare la sanatoria. Deve quindi riaffermarsi il principio in forza del
quale il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'attività della
pubblica amministrazione allorché accerta (nella fattispecie conformemente
all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale e dalla stessa giustizia
amministrativa) che per un determinato intervento occorre il permesso di
costruire in luogo del diverso titolo ritenuto sufficiente dall'amministrazione.
Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Piparo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19076
URBANISTICA ED EDILIZIA - Applicazione delle disposizioni antisismiche a
qualsiasi tipo di costruzione - Autorizzazione del competente Ufficio del Genio
Civile - Necessità - Artt. 93, 94 e 95 DPR 380/01. Le disposizioni
antisismiche si applicano a qualsiasi tipo di costruzione e non solo a quelle in
cemento armato. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Piparo. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19076
URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 5 L. R. Sicilia n. 37/1985 - Locuzione "impianti
di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" -
Interpretazione autentica - Fattispecie: permesso di costruire, sospensione dei
lavori e l'ingiunzione a demolire, rilascio l'autorizzazione in sanatoria,
illegittimità. Secondo quanto contenuto nell’articolo 5 della legge della
regione Sicilia del 10 agosto del 1985 n. 37 per alcune opere è sufficiente
l'autorizzazione. Il legislatore regionale con la locuzione "impianti di
prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" ha inteso
riferirsi o ad opere di modesta entità o ad opere di natura precaria o
pertinenziale (Cass. n. 4861/2004; n. 24201/2005). In sintesi, deve trattarsi di
costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni assemblate negli stabilimenti
delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da
non alterare stabilmente l'assetto del territorio. In questi termini si è
espressa anche la giurisprudenza amministrativa come sottolineato dalla stessa
Corte Costituzionale nell'ordinanza del 18 giugno del 1997 n 187 (Cons. Giust.
Amm. Sic. Sez. giurisdizionale 23 ottobre 1998 n 633; Tar Sicilia sez. seconda
Catania 26 settembre 1991 n 697 Arecchi contro comune Pace del Mela). Nella
fattispecie la norma invocata non è applicabile perché non si tratta di
manufatti assemblati negli stabilimenti produttivi ed adagiati sul suolo del
ricorrente, ma di manufatti assemblati sul posto previa realizzazione di una
piattaforma di cemento armato. Occorreva quindi il permesso di costruire come
originariamente ritenuto dai funzionari del comune, i quali avevano inizialmente
disposto la sospensione dei lavori e l'ingiunzione a demolire e solo in un
secondo momento avevano mutato opinione rilasciando l'autorizzazione in
sanatoria, che è illegittima perché in contrasto con la corretta interpretazione
della norma. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Piparo. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19076
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UDIENZA 24.03.2009
SENTENZA N. 666
REG. GENERALE n. 33053/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
Dott. Giucla I Mulliri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto dal difensore di Piparo Alfonso, nato ad Agrigento il 29
luglio del 1968, avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo del 7
aprile del 2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Alfredo
Montagna, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue.
IN FATTO
La corte d'appello di Palermo, con sentenza del 7 aprile del 2008, confermava
quella resa dal tribunale di Agrigento il 17 aprile 2007, con cui Piparo
Alfonso, concesse le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla
pena di mesi 1 di arresto e 20.000,00 euro di ammenda, quale responsabile dei
reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44
lett. b) DPR 380/01, per avere realizzato, in assenza di permesso di costruire,
su una piattaforma in c..a. un manufatto di mq. 25 circa con altezza di mt. 2,50
con struttura in tubi di metallo, tamponatura e copertura con pannelli di
lamiera e porta scorrevole in ferro ed un box in lamiera di mq. 10 circa (capo
A) ed artt. 93, 94 e 95 DPR 380/01, per avere realizzato le anzidette opere in
zona sismica omettendo di darne preavviso al Genio Civile e senza la prescritta
autorizzazione del competente Ufficio del Genio Civile (capi B e C); reati
commessi in Agrigento fino al 27 giugno 2005. Con la sentenza il Tribunale
dichiarava condonata l'intera pena detentiva e 10.000 euro della maggiore pena
pecuniaria; concedeva il beneficio di cui all'art. 175 c.p., ed ordinava la
demolizione del manufatto.
A fondamento della decisione la corte osservava che alla fattispecie non era
applicabile l'articolo 5 della legge Regione Sicilia n 37 del 2005, in forza del
quale alcun interventi possono essere effettuati in base a semplice
autorizzazione, in quanto detta norma si riferisce ad opere diverse da quelle
oggetto del presente procedimento; che pertanto la concessione
dell'autorizzazione in sanatoria era inefficace trattandosi di opere per la cui
realizzazione era richiesto il permesso di costruire.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
-
la violazione dell'articolo 5 della legge regionale siciliana n 37 del 1985, per
avere la corte arbitrariamente ritenuto inefficace l'autorizzazione in
sanatoria, posto che non trattasi di atto illegittimo;
-
la violazione dell'articolo 5 della legge regionale citata trattandosi di
strutture precarie destinate a creare un deposito temporaneo per le attrezzature
della sua impresa;
-
la violazione degli artt. 93,94 e 95, trattandosi di norme non applicabili alla
fattispecie in quanto i manufatti oggetto di contestazione non erano stati
realizzati con strutture in cemento armato.
IN DIRITTO
Il collegio rileva preliminarmente che le contravvenzioni alla legge antisismica
si sono estinte per prescrizione essendo maturato, sia pure dopo la sentenza
impugnata, il termine prescrizionale prorogato alla data del 27 giugno del 2008,
secondo la disciplina previgente, applicabile alla fattispecie "ratione
temporis"
Nel merito non risultano cause di proscioglimento più favorevoli dell'estinzione
del reato, in quanto le disposizioni antisismiche si applicano a qualsiasi tipo
di costruzione e non solo a quelle in cemento armato, come erroneamente ritenuto
dal ricorrente
Il ricorso, ancorché infondato, non può considerarsi manifestamente tale perché
pone comunque problemi interpretativi specialmente in ordine alla legittimità
dell'autorizzazione in sanatoria.
Il problema fondamentale che la presente fattispecie pone consiste nello
stabilire se i manufatti realizzati rientrino tra quelli per i quali in base
all'articolo 5 della legge della regione Sicilia del 10 agosto del 1985 n 37 è
sufficiente l'autorizzazione.
La norma anzidetta dispone: "L'autorizzazione del sindaco sostituisce la
concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro
conservativo, così come definiti dall'art. 20 della legge regionale 27 dicembre
1978 n.71 per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio
di edifici già esistenti, per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione
non adibiti ad uso abitativo, per le occupazioni di suolo mediante deposito di
materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di
recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6, per la
costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli
scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere".
Secondo l'interpretazione di questa corte il legislatore regionale con la
locuzione "impianti di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso
abitativo" ha inteso riferirsi o ad opere di modesta entità o ad opere di natura
precaria o pertinenziale (cfr Cass n 4861 del 2004, n 24201 del 2005). Ora,
mentre il riferimento alla natura precaria non è in alcun modo desumibile dal
tenore letterale della norma e peraltro non è imposto da alcuna necessità di
adeguamento della legislazione regionale ai principi generali dell'ordinamento
statale, in quanto per le opere precarie, se veramente tali, per la legislazione
statale non è richiesto alcun titolo abilitativo e, quindi, non v'era la
necessità di includere negli interventi assentibili in base a semplice
autorizzazione anche i prefabbricati di natura precaria, va certamente
confermata e ribadita la necessità che debba trattarsi di manufatti di modeste
dimensioni. Nelle decisioni dianzi citate, invero, l'applicabilità della norma
anzidetta, anche se si è fatto impropriamente riferimento alla precarietà, è
stata sostanzialmente esclusa per le dimensioni dell'intervento. Che debba
trattarsi di manufatto prefabbricato di modeste dimensioni si desume non solo
dalla circostanza che esso è compreso in un elenco di interventi che si
connotano tutti per la loro modesta rilevanza, ma anche dal fatto che debba
trattarsi di manufatto ad una sola elevazione. Invero, sarebbe stato incongruo
prevedere dei limiti in altezza per poi consentire una qualsivoglia estensione.
E' chiaro quindi che in base all'autorizzazione di cui alla norma in questione
non possono essere installati prefabbricati di dimensioni rilevanti. Una volta
stabilito che debba trattarsi di manufatto prefabbricato di modeste dimensioni,
si deve accertare se il legislatore regionale con la locuzione "impianto di
prefabbricati" abbia inteso riferirsi a manufatti già realizzati prima
dell'installazione e solamente impiantati sul suolo ovvero a manufatti che
possono essere edificati con elementi prefabbricati. Di tale questione
interpretativa si è occupata la Corte Costituzionale con l'ordinanza del 18
giugno del 1997 n 187 con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale 10
agosto del 1985 n 37 sollevata dal Pretore di Catania sull'erroneo presupposto
che tale norma consentisse la realizzazione di un qualsiasi manufatto anche di
notevoli dimensioni, come ad esempio un capannone industriale, a condizione che
fosse realizzato con elementi prefabbricati. Il Giudice delle leggi ha in
proposito rilevato che l'espressione impianto di prefabbricati ad una sola
elevazione non adibiti ad uso abitativo deve essere interpretata "secondo il
suo significato letterale e tenendo conto del contesto nel quale è collocata; si
tratta ,difatti, di impianto di prefabbricati che evidentemente siano del tutto
realizzati prima dell'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessariamente
di modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifici, sia pure ad una sola
elevazione, costruiti con strutture prefabbricate, mediante l'utilizzazione di
una tecnica costruttiva che non implica limiti dimensionali e consente di
realizzare edifici idonei a determinare una trasformazione urbanistica del
territorio, che "l'impianto di prefabbricati" è compreso nella disposizione
denunciata in un elenco di opere per le quali è richiesta l'autorizzazione
anziché la concessione edilizia, giacché si tratta sempre di opere di modeste
dimensioni e tali da non determinare un nuovo o maggiore carico urbanistico".
In conclusione deve trattarsi di
costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni assemblate negli stabilimenti
delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da
non alterare stabilmente l'assetto del territorio. In questi termini si è
espressa anche la giurisprudenza amministrativa come sottolineato dalla stessa
Corte Costituzionale nell'ordinanza dianzi citata (cfr Cons Giust Amm Sic sez
giurisdizionale 23 ottobre 1998 n 633; Tar Sicilia sez seconda Catania 26
settembre 1991 n 697 Arecchi contro comune Pace del Mela)
Nella fattispecie la norma invocata dal ricorrente non è applicabile perché non
si tratta di manufatti assemblati negli stabilimenti produttivi ed adagiati sul
suolo del ricorrente, ma di manufatti assemblati sul posto previa realizzazione
di una piattaforma di cemento armato. Occorreva quindi il permesso di costruire
come originariamente ritenuto dai funzionari del comune, i quali avevano
inizialmente disposto la sospensione dei lavori e l'ingiunzione a demolire e
solo in un secondo momento avevano mutato opinione rilasciando l'autorizzazione
in sanatoria, che è illegittima perché in contrasto con la corretta
interpretazione della norma.
L'assunto del prevenuto che trattasi di opera precaria è smentito dal fatto che
allo stato il manufatto non è stato ancora demolito anzi si insiste per la
revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di primo grado e
confermato dalla corte territoriale.
L'autorizzazione postuma rilasciata al ricorrente non esplica alcun effetto
nella fattispecie. Invero, secondo l'orientamento di questa corte, il giudice
penale nel caso in cui l'estinzione del reato sia subordinata al rilascio di un
atto amministrativo, in assenza del quale, l'estinzione non si verifica, non
deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto, ma deve accertare
l'integrazione o meno della fattispecie penale estintiva, in vista
dell'interesse sostanziale che tale fattispecie tutela. E' la stessa descrizione
normativa della fattispecie estintiva che impone al giudice un riscontro diretto
di tutti gli elementi che concorrono a determinare la sanatoria. Deve quindi
riaffermarsi il principio in forza del quale il giudice penale non esercita
alcun sindacato sull'attività della pubblica amministrazione allorché accerta
(nella fattispecie conformemente all'orientamento espresso dalla Corte
Costituzionale e dalla stessa giustizia amministrativa) che per un determinato
intervento occorre il permesso di costruire in luogo del diverso titolo ritenuto
sufficiente dall'amministrazione.
L'affermazione di responsabilità per l'abuso edilizio va quindi confermata.
A seguito della declaratoria di estinzione delle contravvenzioni alla legge
sismica, va eliminata la relativa pena di giorni dieci di arresto ed euro
cinquemila di ammenda.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p.
Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni alla legge
antisismica di cui ai capi b) e C) ed elimina la relativa pena di gg 10 di
arresto ed euro 5000 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso manda alla
cancelleria per la comunicazione della sentenza all'Ufficio Tecnico della
regione Siciliana
Così deciso in Roma il 24 marzo del
2009
Deposito in Cancelleria il 7/05/2009
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