AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione iniziata in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico, sismico ed
ambientale senza concessione edilizia e nulla osta paesaggistico -
Sanzioni applicabili - Art. 181 D. L.vo n.42/2004 (in precedenza art. 163 d.
l.gs. n.490/1999 prima l'art 1 sexies L. n.431/1985) - Art.3 c. 1
lett. b) D. L.vo n. 63/2008 - Art. 44 lett. C) D.P.R. n.380/01. L'articolo
181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (in precedenza art. 163 del decreto
legislativo n.490/1999 ed ancora prima l'articolo 1 sexies della legge
n.431/1985), punisce colui il quale senza alcuna autorizzazione o in difformità
da essa esegue su beni paesaggistici lavori di qualsiasi genere. Con l'ampia
locuzione di lavori di qualsiasi genere si intendono non solo gli interventi
edilizi, ma qualsiasi modificazione esterna dello stato dei luoghi, anche
minima, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto. La norma non
distingue tra difformità totale o parziale rispetto all' autorizzazione o
variazione essenziale. Di conseguenza per qualsiasi modificazione la sanzione è
unica ed e quella di cui all'art 44 lettera c ) del testo unico sull'edilizia
(in precedenza articolo 20 lettera C legge n. 47 del 1985). Infine, il
legislatore, ha puntualizzato con l'art. 3 comma 1 lettera b) del decreto
legislativo n 63 del 2008, che l'unica sanzione applicabile è quella di cui alla
lettera c) dell'articolo 44 del D.P.R. n.380/01, testo unico sull'edilizia.
Nella fattispecie, oltre ad alcune opere interne, per lo più irrilevanti ai fini
della configurabilità del reato paesaggistico sono state compiute opere esterne
di significativo impatto ambientale, quali ad esempio la demolizione della canna
fumaria, l'omessa realizzazione di tamponamenti, la pavimentazione esterna,
l'intonacatura esterna. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077
URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi -
Trattamento sanzionatorio - Cognizione esclusiva del giudice del merito -
Necessità di motivazione - Art. 133 c.p. - Fattispecie: attività edificatoria in
spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. In materia di
reati edilizi, il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva
del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente
motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo
133 c.p.. Nella fattispecie, sia pure sinteticamente, si è dato conto del
trattamento sanzionatorio sottolineando che i prevenuti avevano continuato
nell'attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in
sanatoria. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 24.03.2009
SENTENZA N. 668
REG. GENERALE n. 33240/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Amadeo FRANCO Consigliere
Dott. Guicla I MULLIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto dal difensore di Aberharm Irmgard Rosa, nata a Nova Ponente
il 3 luglio del 1944, Poggiana Filiberto Ennio, nato a Rosà l'11 giugno del
1961; Pierobon Francesca, nato a Cittadella il 10 febbraio del 1975, avverso la
sentenza della Corte d'appello di Venezia del 30 maggio del 2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Alfredo
Montagna ,il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-
udito il difensore avv Carlo Albini in sostituzione dell'avv Danni Livio Lago,il
quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
-
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d'appello di Venezia, con sentenza del 30 maggio del 2008, confermava
quella resa dal tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, con cui gli attuali ricorrenti erano stati condannati alla pena ritenuta di
giustizia, quali responsabili dei seguenti reati:
A) della contravvenzione di cui all'art. 110 c.p., 181 D.L.vo 42/04, sanzionato
dall'art. 44 lett. C DPR 380/01 per avere, in concorso tra loro, Aberham Irmgard
Rosa quale proprietaria, Poggiana Filiberto Ennio e Pierobon Francesca nella
veste di direttori dei lavori, eseguito opere di finitura delle pavimentazioni
interne ed esterne, posa serramenti, realizzazione impianti tecnologici,
intonacatura interna ed esterna, nonché omesso di realizzare tamponamenti,
modifiche fotometriche sui prospetti est ed ovest, demolizione della canna
fumaria e di poggiolo sul prospetto ovest, sull'immobile insistente sul mappale
419, foglio 5, del Comune di Castelcucco, in difformità delle prescrizioni
contenute nella concessione edilizia in sanatoria n. 62/02, rilasciata in data
24.3.2003, con cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale ed in
assenza dell'autorizzazione ambientale in zona soggetta a vincolo paesaggistico
- ambientale. In Castelcucco, accertato il 4.11.2004 con la medesima sentenza
gli imputati erano stati assolti dal reato di cui al capo b) per l'insussistenza
del fatto nei termini in cui era stato contestato.
Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo del comune difensore con
separati ricorsi ma con motivi comuni deducendo:
1) l'inosservanza o l'erronea applicazione della norma incriminatrice, sia per
quanto concerne la stessa configurabilità del reato, trattandosi di lavori , per
lo più interni, del tutto inidonei a ledere anche in astratto il bene tutelato,
sia con riguardo alla sanzione applicabile che, per le difformità, non è quella
di cui alla lettera c) dell'articolo 44 del testo unico bensì quella di cui alla
lettera b) della medesima norma;
2) omessa assunzione di una prova decisiva, per avere il tribunale di Treviso
dichiarato inammissibile la consulenza che era stata chiesta per verificare la
corrispondenza del progetto assentito con lo stato dei luoghi e per avere il
tribunale omesso di dichiarare l'estinzione del reato nonostante l'integrale
pagamento dell'oblazione;
3) mancanza o manifesta contraddittorietà della motivazione per avere la corte
prima affermato che il reato paesaggistico è integrato dalle sole opere esterne
e poi sostenuto che era idoneo a configurarlo anche la modificazione della
destinazione d'uso da agricola a residenziale, inoltre non si era precisato
quali lavori fossero stati effettuati dopo il rilascio della concessione
edilizia in sanatoria;
4) mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione anche sul trattamento
sanzionatorio;
5) mancanza di motivazione o contraddittorietà della stessa per avere la corte
omesso di considerare che sia le opere esterne, in base alle quali il reato
contestato è stato ritenuto configurabile, sia quelle interne che avevano
modificato la destinazione d'uso, erano state ultimate già il 4 giugno del 2002
e quindi il reato al momento della decisione si era già prescritto; inoltre
all'epoca dell'accertamento (4 novembre del 2004) non era ancora scaduto il
termine per concludere i lavori indicati nella concessione in sanatoria;
6) nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni della parti,
con le quali tra l'altro si era chiesta la declaratoria di prescrizione del
reato
I ricorsi erano ulteriormente illustrati con memoria del 12 marzo del 2009 con
cui si deduceva altresì la mancanza di motivazione sull'elemento psicologico
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Giova premettere in fatto che la costruzione era iniziata in una zona agricola
sottoposta a vincolo idrogeologico, sismico ed ambientale senza alcuna
concessione edilizia e nulla osta paesaggistico. A seguito dell'accertamento
dell'abusività dei lavori intrapresi in data 4 giugno del 2002, il comune ne
ordinò la sospensione. Successivamente la proprietaria Aberham Irmgard Rosa, in
data 24 marzo del 2003, ottenne una concessione in sanatoria avente ad oggetto
la costruzione di un manufatto rustico destinato a ricovero attrezzi. In un
successivo sopralluogo, eseguito il 4 novembre del 2004, si accertò, non solo
che non erano stati eseguiti gli adeguamenti prescritti dalla concessione in
sanatoria, ma che le originarie opere erano proseguite con ulteriori interventi
atti a confermare la modificazione della destinazione d'uso da agricola a
residenziale.
Ciò premesso, con riferimento al primo ed al terzo motivo, che vanno esaminati
congiuntamente perché strettamente connessi, si osserva che l'articolo 181 del
decreto legislativo n 42 del 2004 (in precedenza articolo 163 del decreto
legislativo n 490 del 1999 ed ancora prima l'articolo 1 sexies della legge n 431
del 1985), punisce colui il quale senza alcuna autorizzazione o in difformità da
essa esegue su beni paesaggistici lavori di qualsiasi genere. Con l'ampia
locuzione di lavori di qualsiasi genere si intendono non solo gli interventi
edilizi, ma qualsiasi modificazione esterna dello stato dei luoghi, anche
minima, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto. La norma non
distingue tra difformità totale o parziale rispetto all' autorizzazione o
variazione essenziale. Di conseguenza per qualsiasi modificazione la sanzione è
unica ed e quella di cui all'art 44 lettera c ) del testo unico sull'edilizia
(in precedenza articolo 20 lettera C legge n 47 del 1985). In tali termini era
orientata la prevalente giurisprudenza di questa corte, già segnalata dai
giudici del merito. Il legislatore, puntualizzando con l'art 3 comma 1 lettera
b) del decreto legislativo n 63 del 2008, che l'unica sanzione applicabile è
quella di cui alla lettera c) dell'articolo 44 del testo unico sull'edilizia, ha
in definitiva recepito quello che era l'orientamento prevalente di questa corte.
D'altra parte originariamente l'intervento non era assentito da alcun titolo
abilitativo.
Nella fattispecie, oltre ad alcune opere interne, per lo più irrilevanti ai fini
della configurabilità del reato paesaggistico sono state compiute opere esterne
di significativo impatto ambientale, quali ad esempio la demolizione della canna
fumaria, l'omessa realizzazione di tamponamenti, la pavimentazione esterna,
l'intonacatura esterna.
L'imposizione con la concessione in sanatoria di un termine per l'adeguamento
non esplica alcun effetto nella fattispecie perché gli adeguamenti imposti non
erano stati compiuti, anzi erano proseguiti i lavori diretti a ottenere la
modificazione della destinazione d'uso del fabbricato. In ogni caso, il reato
paesaggistico, l'unico per il quale è stata pronunciata condanna, si è
perfezionato con l'esecuzione dei lavori senza la relativa autorizzazione.
Con riferimento al secondo motivo i giudici del merito hanno indicato le ragioni
per le quali la consulenza invocata era inutile, sia perché i lavori erano
sprovvisti di autorizzazione paesaggistico e quindi era del tutto irrilevante
stabilire la difformità rispetto al progetto edilizio, sia perché l'eventuale
pagamento integrale dell'oblazione estingue il reato edilizio se trattasi di
interventi astrattamente suscettibili di sanatoria e non quando l'istanza di
condono venga respinta dal comune.
Il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del
merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato anche
con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo 133 c.p. Nella
fattispecie, sia pure sinteticamente, si è dato conto del trattamento
sanzionatorio sottolineando che i prevenuti avevano continuato nell'attività
edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria.
La prescrizione non era stata eccepita con i motivi d'appello e comunque la
questione è infondata perché i lavori sono proseguiti fino al 4 novembre del
2004, in assenza di qualsiasi autorizzazione paesaggistica.
L'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle
parti non costituisce motivo di nullità della stessa, sia perché le stesse
comunque risultano dalla narrativa del fatto, sia perché tale omissione non è
prevista come motivo di nullità della sentenza dall'articolo 546 c.p.p.
Per quanto concerne infine l'omessa motivazione sull'elemento psicologico del
reato dedotta con i motivi nuovi, è sufficiente richiamare quanto evidenziato
dalla corte territoriale ossia che i lavori erano iniziati senza alcuna
concessione ed erano proseguiti in spregio alle prescrizioni contenute nella
concessione in sanatoria.
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 24 marzo del 2009
Deposito in Cancelleria il 07/05/2009
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562