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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19078
URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Trasformazione urbanistica e
edilizia del territorio comunale - Interventi assoggettati. In materia
urbanistica, la prescrizione dell'obbligo di munirsi della concessione edilizia
a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso
dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime
del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull'assetto del
territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio
comunale. E', pertanto, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in
muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino
incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.
Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Iammella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19078
URBANISTICA ED EDILIZIA - Esecuzione di un manufatto penalmente rilevante -
Interventi sul suolo o nel suolo - Mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la
stabilità del manufatto - Irrilevanza - Permesso di costruire e carattere della
precarietà. L'esecuzione di un manufatto diventa penalmente rilevante,
quando rientra, nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre, ex
art. 10 comma 1 lettera a) d.P.R. n. 389/2001, il permesso di costruire, come
per le opere di ogni genere con le quali s'intervenga sul suolo o nel suolo,
senza che abbia consistenza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata
assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato
al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l'irremovibilità della
struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca
nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori,
ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della
precarietà, cioè non sia temporanea e contingente. (Cassazione Sezione III n.
12022/1997, Fulgoni). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Iammella. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19078
URBANISTICA ED EDILIZIA - Nozione di pertinenza urbanistica - Caratteristiche
tecnico-giuridiche. La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue
proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un'opera
preordinata a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e
oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore
di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire , anche in
relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione
autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cassazione
Sez. III n. 4134, 19.02.1998, Portelli). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric.
Iammella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 19078
URBANISTICA ED EDILIZIA - Pertinenza - Definizione. In tema di
urbanistica, è pertinenza un'opera autonoma, dotata di propria individualità,
che esaurisce la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con
l'edificio principale senza incidere sul c.d. carico urbanistico. Pres. Onorato,
Est. Teresi, Ric. Iammella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19078
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Legittimo impedimento del difensore - Rinvio del
dibattimento per assoluta impossibilità a comparire - Giustificazione -
Necessità - Concomitanza di altri impegni professionali non costituisce
impedimento assoluto - Termine di prescrizione - Poteri del giudice -
Fattispecie. La concomitanza dell'impegno professionale assunto dal
difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo
impedimento a comparire all'udienza, quando il difensore dimostri non solo
l'esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile
l'espletamento della funzioni difensive in tale procedimento: tali ragioni
debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla
mancanza od assenza di un altro condifensore ed all'impossibilità di avvalersi
di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. - sia nel procedimento
al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il
rinvio per assoluta impossibilità a comparire" (Cassazione Sezione VI, n.
48530/2003, 18/11/2003 - 18/12/2003, Levante) e che "il legittimo impedimento
del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve comportare
l'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza di altri impegni
professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo delle
scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi della
facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi a una richiesta di
rinvio motivata dalla contemporaneità di altri impegni professionali, il giudice
ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della difesa con quelle di
affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l'interesse
pubblico all'immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come
l'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di custodia
cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e altri" (Cassazione
Sezione I n. 5978/2000, 13/03/2000 - 22/05/2000, Sgobba). Nella specie, il
difensore aveva segnalato di essere impedito ma non aveva documentato
l'impossibilità di designare un proprio sostituto. Pres. Onorato, Est. Teresi,
Ric. Iammella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 19078
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso in cassazione - Manifesta infondatezza -
Sopravvenute cause d'estinzione del reato - Preclusione - Altre conseguenze.
La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di
sopravvenute cause d'estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca],
comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle
ammende di una somma equitativamente fissata. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Iammella.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza
n. 19078
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UDIENZA 24.03.2009
SENTENZA N. 072
REG. GENERALE n. 36599/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Giucla I. MULLIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Iammella Cataldo, nato a Cirò Marina il 27.08.1951,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 30.11.2007 che ha
confermato la condanna alla pena di giorni 10 di arresto €. 5.500 d'ammenda
inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli art. 10, 31 e
44 lettera c) d.P.R. n. 380/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
Con sentenza 30.11.2007 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla
pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Iammella
Cataldo quale colpevole di avere eseguito [senza permesso di costruire], nello
spazio adibito a presa d'aria e luce di un vano scala, un locale che ha
comportato aumento volumetrico [in Civita Castellana il 21.08.2003].
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo la nullità della sentenza
per il mancato riconoscimento dell'impedimento del difensore di fiducia,
prontamente comunicato, di presenziare al dibattimento per concomitante impegno
presso altro ufficio giudiziario e denunciando violazione di legge, mancanza e
manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva
sulla conferma dell'affermazione di responsabilità perché
- non era stata acquisita la certificazione del Comune di Civita Castellana
sulla pendenza di una domanda di condono, prova "in itinere" ritenuta
ammissibile nel corso dell'istruzione dibattimentale;
- il piccolo vano realizzato costituiva intervento di manutenzione straordinaria
che non richiedeva permesso costruire, come desumibile dalle deposizioni del
tecnico comunale e del vigile urbano Nelli.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
L'eccezione procedurale è manifestamente infondata.
Ha affermato questa Corte che "la concomitanza dell'impegno professionale
assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale
legittimo impedimento a comparire all'udienza, quando il difensore dimostri non
solo l'esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile
l'espletamento della funzioni difensive in tale procedimento: tali ragioni
debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla
mancanza od assenza di un altro condifensore ed all'impossibilità di avvalersi
di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. - sia nel procedimento
al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il
rinvio per assoluta impossibilità a comparire" (Cassazione Sezione VI, n.
48530/2003, 18/11/2003 - 18/12/2003, Levante, RV. 228598) e che "il legittimo
impedimento del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve
comportare l'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza di altri
impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo
delle scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi
della facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi a una
richiesta di rinvio motivata dalla contemporaneità di altri impegni
professionali, il giudice ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della
difesa con quelle di affermazione del diritto e della giustizia, potendo
prevalere l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento per
ragioni obiettive, come l'imminente scadenza del termine di prescrizione del
reato o di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e
altri" (Cassazione Sezione I n. 5978/2000, 13/03/2000 - 22/05/2000, Sgobba, RV.
216014).
Nella specie, il difensore aveva segnalato di essere impedito ma non aveva
documentato l'impossibilità di designare un proprio sostituto.
Pertanto, il Tribunale correttamente ha escluso la sussistenza del legittimo
impedimento a comparire mancando la giustificazione della mancata designazione
di un sostituto essendo irrilevante che in precedenza altri rinvii fossero stato
disposti in analoghe circostanze.
Sull'affermazione di responsabilità il ricorso non è puntuale perché censura con
argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione
fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici,
essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e
confutata ogni obiezione difensiva.
La prescrizione dell'obbligo di munirsi della concessione edilizia a costruire
persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso
ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso
di costruire tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio,
comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale,
donde l'infondatezza dei rilievi dell'appellante secondo cui l'esecuzione del
manufatto era penalmente irrilevante, rientrando, invece, lo stesso nella figura
giuridica di costruzione per la quale occorre, ex art. 10 comma 1 lettera a)
d.P.R. n. 389/2001, il premesso di costruire, come per "le opere di ogni genere
con le quali s'intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza
giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del
manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la
stabilità non va confusa con l'irremovibilità della struttura o con la
perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva
destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia
nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà,
cioè non sia temporanea e contingente." [Cassazione Sezione III n. 12022/1997,
Fulgoni, RV. 209199].
E', quindi, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure
che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del
carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno assolto l'obbligo della motivazione
spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo
infondati i rilievi dell'imputato secondo cui, per l'esecuzione dell'opera, non
occorreva il permesso di costruire, trattandosi, invece, di vano eseguito "ex
novo", non ancora ultimato al momento del sopralluogo, eseguito per ampliare
l'attiguo appartamento, che aveva comportato aumento di volumetria determinando
immutazione dell'assetto urbanistico del territorio, donde l'irrilevanza, ai
fini dell'estinzione del reato, del rilascio in sanatoria, in data 22.10.2007,
del permesso "per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del
locale".
Non è puntuale il motivo che considera illegittimo il disconoscimento della
natura pertinenziale del manufatto.
"La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la
distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un'opera preordinata a
un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente
inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e
dotata di un volume minimo, tale da non consentire , anche in relazione alle
caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e
diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede" [Cassazione Sez. III n.
4134, 19.02.1998, Portelli, RV 210692].
Infatti, in tema di urbanistica, è pertinenza un'opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale senza incidere sul c.d. carico urbanistico.
Ne consegue che non costituisce pertinenza ma autonoma opera edilizia, il vano
"de quo" eseguito in violazione della normativa edilizio - urbanistica,
perché avente una propria autonoma destinazione.
Anche il motivo sull'omessa assunzione di prova decisiva è manifestamente
infondato.
La motivazione della sentenza di merito deve trattare solo le prove controverse
e decisive, sicché è decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la
sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.
Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso
assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare
fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati
convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da
quella adottata.
Nel caso di specie, correttamente non è stato dato seguito alla disposta
acquisizione della documentazione relativa alla proposta domanda di condono
edilizio per mancanza del requisito temporale stante che la costruzione abusiva
non era stata ultimata entro il 31 marzo 2003.
La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di
sopravvenute cause d'estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca],
comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle
ammende di una somma equitativamente fissata in €. 1.000.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24.03.2009.
Deposito in Cancelleria il 07/05/2009
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