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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Sanatoria paesaggistica
(art. 1 c. 37 L. n.308/2004) - Presupposti - Disapplicazione del certificato di
compatibilità ambientale - Sanatoria subordinata a determinati adempimenti -
Esclusione - Fondamento. L'articolo 1 comma 37 della legge 308/2004 fa
riferimento a "lavori compiuti" ed a "lavori effettivamente eseguiti". Quindi,
sono ritenuti compatibili con il paesaggio le opere già compiute e non quelle da
compiere, sia pure modificando quelle originarie. Pertanto, il certificato
compatibilità ambientale non può essere condizionato, poiché una sanatoria
subordinata a determinati adempimenti sarebbe in contrasto con la "ratio"
della norma che collega la sanatoria alla già avvenuta esecuzione delle opere ed
alla compatibilità paesaggistica delle opere già eseguite e non a quelle da
eseguire. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - BOSCHI - Sanatoria
paesaggistica - Art. 1 c. 37 L. n. 308/2004 - Certificato di compatibilità
paesaggistica - Opere particolarmente aggressive dell'ambiente - Autorizzazione
preventiva - Necessità - Fattispecie: taglio di un bosco e sistemazione di
serbatoi. Sono suscettibili di sanatoria paesaggistica a norma dell'articolo
1 comma 37 della legge n.308/2004 solo le opere che in origine sarebbero
assentibili perché compatibili con il paesaggio. Nella fattispecie il
certificato di compatibilità paesaggistica era subordinato alla sistemazione dei
serbatoi in un luogo privo di vegetazione ed al rinverdimento delle zone di
manovra al termine delle operazioni. Orbene, il taglio di un bosco non può
considerarsi sanato per effetto dell' imposizione dell' obbligo del
rinverdimento trattandosi d'intervento che ha già deturpato il paesaggio e
quindi non si può parlare d'intervento "ab origine" compatibile con il
paesaggio. Le opere particolarmente aggressive dell'ambiente devono essere
autorizzate preventivamente, in quanto è prima della loro realizzazione che
l'autorità amministrativa deve essere posta in condizione di valutare
l'effettiva loro necessità. L'autorizzazione al taglio ed all'allargamento del
sentiero doveva essere chiesta preventivamente e poteva essere accordata solo
previa comparazione degli eventuali interessi contrapposti I ricorrenti, anziché
chiedere la preventiva autorizzazione, hanno preferito porre l'autorità di
fronte al fatto compiuto. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Interventi edilizi in
zone paesaggisticamente vincolate - Autorizzazione preventiva - Necessità - Art.
181 d. L.vo n.42/2004 (prima art. 163 D. L.vo n. 490/1999). L'art. 181
decreto legislativo n 42 del 2004 (prima articolo 163 del decreto legislativo n
490 del 1999), in zone paesaggisticamente vincolate, vieta l'esecuzione di
qualsiasi lavoro senza la prescritta autorizzazione. La norma, a differenza
degli interventi edilizi, non distingue tra la difformità totale o parziale o
tra variazione essenziale o non essenziale. Qualsiasi modificazione del
territorio, realizzata in assenza del nulla osta o in difformità da esso,
configura il reato a condizione che si tratti di modificazione, anche minima, ma
astrattamente idonea a ledere il bene oggetto di tutela. Pres. Onorato, Est.
Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 19081
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Sanatoria -
Certificato di compatibilità paesaggistica - Estinzione del reato - Presupposti
- Verifiche. L'autorità amministrativa che rilascia il certificato di
compatibilità paesaggistica, oltre ad acquisire i prescritti pareri, della cui
sussistenza in effetti si dà atto nel provvedimento in questione, ed a
controllare l'avvenuto pagamento della sanzione, deve soprattutto verificare la
compatibilità paesaggistica dell'intervento e di tale compiuta verifica deve
dare conto nel provvedimento per consentire al giudice penale, che deve in
concreto applicare la causa estintiva, di verificare la sussistenza dei
presupposti legislativi per l'applicabilità dell'estinzione del reato. Nella
fattispecie si doveva in definitiva stabilire se una strada di quelle dimensioni
fosse compatibile con il contesto ambientale. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric.
Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 19081
URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi o
paesaggistici - Sospensione condizionale della pena - Subordinata
all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato - Art. 165 c.p.. Anche
in tema di reati edilizi o paesaggistici, il giudice può subordinare il
beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 165 c.p..
Pertanto, con la sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della
sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva e al
ripristino dello stato dei luoghi, in quanto relativo ordine ha la funzione di
eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. n. 38071/2007; conf. Sez .Un.
n. 714/1997; n. 18304/2003; n. 4086/2000). Pres. Onorato, Est. Petti, Ric.
Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 19081
URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati urbanistici e/o
paesaggisti - Idoneità della sanatoria amministrativa ad estinguere il reato -
Compiti del giudice penale. In materia di reati urbanistici o paesaggisti,
rientra nei compiti del giudice penale stabilire se il reato si sia o no estinto
ed a tal fine compete al giudice penale controllare l'idoneità della sanatoria
amministrativa ad estinguere il reato. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric.
Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 19081
URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Certificato di
conformità edilizia - Fase di accertamento - Effetti. In fase di
accertamento della conformità edilizia di cui all'articolo 36 del d.P.R. n 380
del 2001 (già artt. 13 e 22 della legge n 47 del 1985) un certificato di
conformità edilizia è idoneo ad estinguere il reato allorché sia subordinato
all'esecuzione di determinate opere (Cass. n . 41567/2007; n. 291/2004; n.
42927/2002; n. 10601/2000; n. 41669/2001). Pres. Onorato, Est. Petti, Ric.
Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud.
24/03/2009), Sentenza n. 19081
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - Associazioni di
protezione ambientale - Costituzione di parte civile per conto degli enti
territoriali - Disciplina applicabile - Fattispecie - Art. 318 c.2° D. L.vo n.
152/2006 - Art. 9 c. 3 D. L.ivo n 267/2000. L'articolo 318 comma secondo del
decreto legislativo n 152 del 2006, abrogando l'articolo 9 comma 3 del decreto
legislativo n 267 del 2000, il quale autorizzava le associazioni di protezione
ambientale a costituirsi parte civile per conto degli enti territoriali, in caso
di inerzia degli stessi, non incide sulle costituzioni già effettuate prima
dell'entrata in vigore della legge, trattandosi di norma di natura processuale,
si osserva che la costituzione in giudizio di tali associazioni era subordinata
alla semplice inerzia dell'ente territoriale a prescindere dalle ragioni
dell'inerzia. Nella specie, il fatto che il comune abbia rilasciato il
certificato di compatibilità paesaggistica non impediva la costituzione di parte
civile da parte dell’associane ambientalista (W.W.F), stante l'obiettiva inerzia
del comune. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
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UDIENZA 24.03.2009
SENTENZA N. 685
REG. GENERALE n. 38876/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
Dott. Guicla I MULLIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Bucciarelli Franca, nata a Castellina in
Chianti il 15 novembre del 1961; Leonardi Sebastiano,nato a Catania il 21 marzo
del 1956; Fasciolo Sabatino, nato a Città Ducale il 1° agosto del 1952,avverso
la sentenza della corte d'appello di Firenze del 24 gennaio del 2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Alfredo
Montagna, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;
-
sentiti, per la Bucciarelli, l'avv. Salvatore Bellomia, in sostituzione dell'avv.
Antonio d'Avirro; per il Leonardis, l'avv. Carlo De Porcellinis, i quali hanno
concluso per l'accoglimento del ricorso;
-
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue.
IN FATTO
La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 24 gennaio del 2008, confermava
quella resa dal tribunale di Grosseto, con cui Bucciarelli Franca, Leonardi
Sebastiano e Fasciolo Sabatino erano stati condannati alla pena ritenuta di
giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte
civile, quali responsabili dei reati di cui agli artt 163 del d.lgs, n 490 del
1999 e 44 lettera c) d.P.R. n 380 del 2001, per avere la Bucciarelli nella
qualità di proprietaria committente, il Leonardi nella qualità di direttore dei
lavori ed il Fasciolo come committente, realizzato sul monte Argentario, in
assenza del permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico, un nuovo
tracciato stradale lungo m 1450 e largo da m 2,90 a m.6,20 con creazione di una
piazzola di metri 31 X 8,10 ed eliminazione della vegetazione esistente. Fatto
commesso il 23 giugno del 2004.
Ricorrono per cassazione gli imputati con separati ricorsi ma con motivi
parzialmente comuni. In particolare la Bucciarelli ed il Leonardi deducono:
1) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della
motivazione, per avere la corte ritenuto infondati i motivi svolti dagli
appellanti circa la qualificazione di variante non essenziale da attribuirsi ai
lavori eseguiti dalla REI s.p.a. e circa la necessità dell'allargamento della
sede stradale per ragioni di sicurezza e per esigenze del cantiere, dovendo la
strada essere utilizzata per il transito dei mezzi che trasportavano il
materiale necessario alla realizzazione dei lavori di restauro presso la "Torre
Ciana"; in particolare la sentenza aveva omesso di valutare l'istanza di
autorizzazione provvisoria presentata dalla REI per l'allargamento della via
d'accesso, il parere favorevole espresso dal funzionario del comune ed il
conseguente accoglimento dell'istanza;
2) omessa motivazione in ordine alle censure mosse sull'illegittima
subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al
ripristino dello stato originario dei luoghi;
3) esercizio da parte del giudice di potestà riservata all'autorità
amministrativa per avere i giudici disapplicato l 'intervenuto condono
ambientale che, peraltro, non era illegittimo come affermato dalla corte;
4) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle
statuizioni civili: assumono che le associazioni di protezione ambientale
possono costituirsi parti civili solo in caso di inerzia dell'ente locale; nella
fattispecie il comune, concedendo il condono, aveva fatto venir meno presupposto
per la proposizione di qualsiasi azione civile.
Il Fasciolo oltre a ribadire l'illegittimità della disapplicazione dell'atto
amministrativo da parte della corte territoriale, deduce:
1) la violazione dell'articolo 110 cod. pen. per avere egli posto in essere una
condotta diversa da quella contestata agli altri imputati, in quanto si era
limitato a realizzare solo gli impianti elettrici e le opere di cavidotto che
potevano essere compiute solo ad opera edilizia completata;
2) violazione dei criteri di valutazione della prova per avere la corte omesso di
prendere in considerazione la documentazione prodotta dal prevenuto,la quale
documentazione evidenziava la natura accessoria dell'attività svolta dal Fasciolo
IN DIRITTO
Tutti i ricorsi vanno respinti perché infondati.
Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto nell' interesse della
Bucciarelli e del Leonardi, è opportuno premettere in fatto che la società REI
s.p.a., rappresentata da Bucciarelli Franca, autorizzata ad eseguire lavori di
restauro e risanamento della torre spagnala sita in località " Torre Ciana" del
Monte Argentario e di sistemazione esterna dell'area, anziché limitarsi a
ripristinare e sistemare il sentiero esistente, aveva creato una nuova strada
mediante l'allargamento del tracciato originario, nella parte iniziale, e la
realizzazione di un tracciato nuovo nella parte finale oltre alla creazione di
una vasta piazzola di sosta, deturpando in tal modo la bellezza panoramica del
luogo. L'entità dell'allargamento non era irrilevante perché si estendeva per
una lunghezza di ml 1450 ed aveva una larghezza variabile da m 2,90 a m 6,20 con
la creazione di una piazzola di m 31X 8,50
Tale fatto oltre a configurare un abuso edilizio per la difformità dalla
concessione, realizza anche il reato paesaggistico per l'assenza del relativo
nulla osta. In proposito è opportuno sottolineare che l'articolo 163 del decreto
legislativo n 490 del 1999 (ora art 181 decreto legislativo n 42 del 2004), in
zone paesaggisticamente vincolate, vietava l'esecuzione di qualsiasi lavoro
senza la prescritta autorizzazione. La norma, a differenza degli interventi
edilizi, non distingue tra la difformità totale o parziale o tra variazione
essenziale o non essenziale. Qualsiasi modificazione del territorio, realizzata
in assenza del nulla osta o in difformità da esso, configura il reato in
questione a condizione che si tratti di modificazione, anche minima, ma
astrattamente idonea a ledere il bene oggetto di tutela. L'abuso in questione
non può considerarsi all'evidenza inidoneo a ledere il bene protetto. Il reato
contestato è quindi configurabile e non v'è stato alcun travisamento di prove o
omissioni motivazionali da parte dei giudici del merito. Le autorizzazioni alle
quali alludono i prevenuti sono state rilasciate dopo l'esecuzione dei lavori
ossia dopo che il reato era stato già commesso. Sulla loro efficacia estintiva
si tornerà in seguito allorché sarà esaminato il terzo motivo
Infondato è anche il secondo motivo. A norma dell'articolo 165 c.p. il giudice
può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. In tema di
reati edilizi o paesaggistici, il giudice, con la sentenza di condanna, può
subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla
demolizione dell'opera abusiva, in quanto relativo ordine ha la funzione di
eliminare le conseguenze dannose del reato (cfr Cass n. 38071 del 2007; conf Sez
.Un n 714 del 1997;n 18304 del 2003; n 4086 del 2000)
Ugualmente infondato è anche il terzo motivo. Premesso che rientra nei compiti
del giudice penale stabilire se il reato si sia o no estinto ed a tal fine
compete al giudice penale controllare l'idoneità della sanatoria amministrativa
ad estinguere il reato, si rileva che il certificato di compatibilità
paesaggistica, rilasciato dal Comune di Monte Argentario a norma dell'articolo 1
comma 37 della legge n 308 del 2004, è assolutamente inidoneo a determinare
l'estinzione del reato, non solo e non tanto per le incoerenze del procedimento
sottolineate dai giudici del merito, ma anche e soprattutto per il suo
contenuto.
L'articolo 1 comma 37 della legge n 308 del 2004 dispone che "Per i lavori
compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre del 2004 senza
la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di
compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto
all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di
cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 ed ogni altro reato
in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati, anche se
diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino tra quelli
previsti ed assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove
vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto del
paesaggio;
b) che i trasgressori abbiano preventivamente pagato...."
Orbene l'autorità amministrativa che rilascia il certificato di compatibilità
paesaggistica, oltre ad acquisire i prescritti pareri, della cui sussistenza in
effetti si dà atto nel provvedimento in questione, ed a controllare l'avvenuto
pagamento della sanzione, deve soprattutto verificare la compatibilità
paesaggistica dell'intervento e di tale compiuta verifica deve dare conto nel
provvedimento per consentire al giudice penale, che deve in concreto applicare
la causa estintiva, di verificare la sussistenza dei presupposti legislativi per
l'applicabilità dell'estinzione del reato. Nella fattispecie si doveva in
definitiva stabilire se una strada di quelle dimensioni fosse compatibile con il
contesto ambientale. Nel provvedimento in questione non v'è menzione di tale
compatibilità, ma si richiama un parere della Sopraintendenza il cui contenuto
non risulta però riprodotto nell'atto conclusivo. Quindi questa Corte non può
verificare la conformità alla legge del certificato con riferimento alla
compatibilità ambientale dell'intervento. Ma non è solo per tale ragione formale
che il certificato di compatibilità paesaggistica prodotto dai ricorrenti è
inidoneo ad estinguere il reato. Invero la norma dianzi richiamata fa
riferimento a "lavori compiuti" ed a " lavori effettivamente eseguiti". Quindi
devono essere ritenuti compatibili con il paesaggio le opere già compiute e non
quelle da compiere, sia pure modificando quelle originarie. In altre parole il
certificato di compatibilità non può essere condizionato, poiché una sanatoria
subordinata a determinati adempimenti sarebbe in contrasto con la "ratio"
della norma che collega la sanatoria alla già avvenuta esecuzione delle opera ed
alla compatibilità paesaggistica delle opere già eseguite e non a quelle da
eseguire. In definitiva sono suscettibili di sanatoria a norma dell'articolo 1
comma 37 della legge dianzi citata solo le opere che in origine sarebbero
assentibili perché compatibili con il paesaggio. Nella fattispecie il
certificato di compatibilità paesaggistica era subordinato alla sistemazione dei
serbatoi in un luogo privo di vegetazione ed al rinverdimento delle zone di
manovra al termine delle operazioni. Orbene, il taglio di un bosco non può
considerarsi sanato per effetto dell' imposizione dell' obbligo del
rinverdimento trattandosi d'intervento che ha già deturpato il paesaggio e
quindi non si può parlare d'intervento "ab origine" compatibile con il
paesaggio. Le opere particolarmente aggressive dell'ambiente devono essere
autorizzate preventivamente, in quanto è prima della loro realizzazione che
l'autorità amministrativa deve essere posta in condizione di valutare
l'effettiva loro necessità. L'autorizzazione al taglio ed all'allargamento del
sentiero doveva essere chiesta preventivamente e poteva essere accordata solo
previa comparazione degli eventuali interessi contrapposti I ricorrenti, anziché
chiedere la preventiva autorizzazione, hanno preferito porre l'autorità di
fronte al fatto compiuto.
Questa corte, in materia di accertamento della conformità edilizia di cui
all'articolo 36 del d.P.R. n 380 del 2001 (già artt 13 e 22 della legge n 47 del
1985) ha già affermato l'inidoneità di un certificato di conformità edilizia ad
estinguere il reato allorché sia subordinato all'esecuzione di determinate opere
(Cass n . 41567 del 2007;n 291 del 2004; n- 42927 del 2002; n 10601 del 2000;
41669 del 2001).
Del pari infondato è anche il quarto motivo. Premesso che l'articolo 318 comma
secondo del decreto legislativo n 152 del 2006, abrogando l'articolo 9 comma 3
del decreto legislativo n 267 del 2000, il quale autorizzava le associazioni di
protezione ambientale a costituirsi parte civile per conto degli enti
territoriali, in caso di inerzia degli stessi, non incide sulle costituzioni già
effettuate prima dell' entrata in vigore della legge, trattandosi di norma di
natura processuale, si osserva che la costituzione in giudizio di tali
associazioni era subordinata alla semplice inerzia dell'ente territoriale a
prescindere dalle ragioni dell'inerzia. Quindi il fatto che il comune abbia
rilasciato il certificato di compatibilità paesaggistica non impediva la
costituzione di parte civile da parte del W.W.F, stante l'obiettiva inerzia del
comune.
Per quanto concerne il ricorso del Fasciolo, il primo motivo relativo alla
dedotta illegittimità della disapplicazione del certificato di compatibilità
ambientale, è stato già esaminato in occasione della valutazione del ricorso
proposto dagli altri imputati. Gli altri due motivi addotti, al limite
dell'ammissibilità perché si ripropongono censure già disattese dalla corte
territoriale, sono comunque infondati e vanno pertanto respinti.
Essi vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. La tesi del
ricorrente di essere intervenuto quando l'opera era stata già eseguita per
effettuare interventi accessori, è stata smentita dai giudici del merito, i
quali lo hanno indicato come esecutore dei lavori. Tale ruolo è stato desunto
dalla presenza sul cantiere in occasione dei vari sopralluoghi, dal suo
atteggiarsi nei confronti degli ispettori verbalizzanti come il responsabile del
cantiere; dal fatto che era stato indicato come il datore di lavoro dagli operai
rinvenuti sul posto nonché dal collegamento familiare con l'altra ditta che
operava sul posto.
P.Q.M.
LA Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
I ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24 marzo del 2009
Deposito in Cancelleria il 07/05/2009
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