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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19330
RIFIUTI - Costituzione di una discarica abusiva - Configurabilità del reato -
Presupposti - Concetto di discarica e deposito temporaneo - Art. 2 c.1 lett. g)
D. L.vo n. 36/2003. In materia di rifiuti, per la configurabilità del reato
di costituzione di una discarica, non è necessario che l'accumulo sussista per
almeno un anno. Il riferimento alla durata annuale contenuto nell'articolo 2
comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 36 del 2003 è riferito al deposito
temporaneo nel senso che questo si trasforma automaticamente in discarica se
l'accumulo dei rifiuti nel luogo di produzione si protrae oltre l'anno. Ai fini
del concetto di discarica ciò che conta è la destinazione di un'area a
ricettacolo permanente di rifiuti da parte di un determinato soggetto e non la
sua durata. Una discarica non cessa di essere tale se viene scoperta e
smantellata dagli inquirenti due o tre mesi dopo la sua costituzione. Pres.
Onorato, Est. Petti, Ric. Pagliara. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19330
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UDIENZA 11.03.2009
SENTENZA N. 549
REG. GENERALE n.35163/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Pagliara Eugenio , nato a Taviano il
14 febbraio del 1973;Sindaco Valerio, nato ad Otranto l'8 maggio del 1972,
Falconieri Emilio, nato a Otranto il 28 ottobre del 1969, avverso la sentenza
della corte d'appello di Lecce del 16 maggio del 2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha
concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
-
udito il difensore avv. Marco Calabrese che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
-
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d'appello di Lecce, con
sentenza del 16 maggio del 2008, in parziale riforma di quella resa dal tribunale
della medesima città, sezione distaccata di Maglie, eliminava la statuizione
relativa alla confisca dell'area adibita a discarica e confermava nel resto
l'impugnata sentenza, con cui Pagliara Eugenio, Sindaco Valerio e Falconieri
Emilio erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, quali
responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui
all'art. 51 terzo comma del decreto legislativo n. 22 del 1997, per avere
Pagliara Eugenio, quale proprietario dell'area, Sindaco Valerio e Falconieri
Emilio, rispettivamente titolare ed operaio della ditta incaricata di colmare le
buche esistenti sul terreno, realizzato una discarica abusiva. Fatto accertato
il 15 marzo del 2004
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il 17
marzo del 2004, il Corpo forestale dello Stato eseguì un sopralluogo in località
" Montelauro" in agro di Otranto e rilevò che , all'interno del terreno, di
proprietà indivisa dei fratelli Pagliara, eredi di Pagliara Biagio, erano stati
depositati rifiuti di vario genere, fra cui conci in cemento, ferraglia,
lamiere, materiale plastico, elettrodomestici e persino piccole imbarcazioni. Al
fondo si accedeva attraverso una strada in terra battuta, il cui accesso era
delimitato da una catena chiusa con un lucchetto. Qualche giorno dopo
l'ispettore Masi, ritornato sul posto, si avvide che la catena era stata rimossa
e che gli scarichi abusivi erano aumentati, a dimostrazione del fatto che non si
trattava di abbandono occasionale. Nei pressi vi era una casa colonica ove
dimorava Pagliara Eugenio, uno dei comproprietari; i mezzi che accedevano alla
zona adibita a discarica dovevano transitare a ridosso di tale abitazione. Dalle
indagini si appurò inoltre che Sindaco Valerio, esercente attività edile, previo
accordo con i proprietari, di tanto in tanto collocava inerti e materiale di
risulta con la collaborazione del proprio dipendente Falconieri Emilio.
Tanto premesso in fatto, la corte osservava che il Pagliara era corresponsabile
perché quale unico proprietario residente in loco aveva consentito che altri
depositassero sistematicamente rifiuti sul suo suolo; gli altri due per avere
effettuato diversi trasporti di rifiuti.
Ricorrono per cassazione i tre imputati con separati ricorsi
Il Pagliara deduce:
-
la prescrizione del reato maturata nelle more della pendenza del termine per
l'impugnazione;
-
insussistenza dei presupposti per la configurabilità della discarica poiché non
é risultato provato che i rifiuti fossero stati accumulati da oltre un anno;
-
erronea affermazione della responsabilità sulla base della sola qualità di
comproprietario, travisamento della prova, in quanto egli non aveva affidato
alcun incarico alla ditta del Sindaco per il trasporto dei rifiuti, incarico che
invece era stato affidato dal proprio genitore deceduto;
-
la violazione degli artt. 14 e 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 perché
la responsabilità del proprietario sussiste solo quando vi siano specifici
elementi di colpa che non possono ravvisarsi in una generica condotta omissiva.
Il Falconieri ed il Sindaco deducono:
-
la violazione dell'articolo 129 c.p.p. perché la commissione del reato, se
sussistente, doveva essere fatta risalire ad un periodo anteriore al 1 gennaio
del 2003, data di decesso di Pagliara Biagio, in quanto essi avevano avuto
l'incarico di colmare le buche del terreno solo da Pagliara Biagio; quindi alla
data di pronuncia della sentenza d'appello il reato era già estinto;
-
la violazione dell'articolo 2 lettera g) del decreto legislativo n. 36 del 2003
per l'insussistenza della discarica, mancando la prova della persistenza
dell'accumulo oltre l'anno, anzi dagli atti emergeva con estrema probabilità che
l'accumulo era recente.
IN DIRITTO
Il collegio rileva preliminarmente che il reato ascritto si è estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 16 maggio del 2008,ossia dopo la decisione impugnata, il termine prescrizionale prorogato, secondo la disciplina,applicabile alla fattispecie ratione temporis, vigente prima della novella n. 251 del 2005.
I ricorsi, ancorché infondati, non possono comunque considerarsi manifestamente
tali perché pongono comunque delle questioni interpretative.
Non ricorrono cause di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di
prescrizione del reato, in quanto, per la configurabilità del reato di
costituzione di una discarica, non è necessario che l'accumulo sussista per
almeno un anno. Il riferimento alla durata annuale contenuto nell'articolo 2
comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 36 del 2003 è riferito al deposito
temporaneo nel senso che questo si trasforma automaticamente in discarica se
l'accumulo dei rifiuti nel luogo di produzione si protrae oltre l'anno. Ai fini
del concetto di discarica ciò che conta è la destinazione di un'area a
ricettacolo permanente di rifiuti da parte di un determinato soggetto e non la
sua durata. Una discarica non cessa di essere tale se viene scoperta e
smantellata dagli inquirenti due o tre mesi dopo la sua costituzione. D'altra
parte non risulta neppure che in quell'area i rifiuti erano stati abbandonati da
meno di un anno.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p.
Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato
ascritto
Così deciso in Roma l'11 marzo del 2009.
Deposito in Cancelleria il 08/05/2009.
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