AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19332
RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti - Responsabilità dell’amministratore di una
società per azione (S.p.A.) - Dipendenti o altri sottoposti o delegati - Obbligo
di vigilanza - Sussistenza - Specifica delega del Consiglio di amministrazione -
Ininfluenza - Art. 6, c. 1, lett. b), del d. lgs. n. 22/1997 - D. lgs. n.
152/2006. In materia di smaltimento di rifiuti, l'amministratore di una
società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi
previsti dalle norme di settore. E', infatti, configurabile una posizione di
garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare
che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme
ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. b), del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non soltanto il
soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma
anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
L'osservanza delle norme in questione consegue, quindi, ope legis e chi è
destinatario di esse, legale rappresentante di una società per azione, è tenuto
a osservarle non occorrendo che a ciò sia delegato dal Consiglio di
amministrazione. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Soria. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19332
RIFIUTI - Rappresentante impresa edile - Responsabilità per fatto dei
dipendenti - Norme ambientalistiche - Soggetti preposti alla direzione
dell'azienda - Obbligo di vigilanza - Fattispecie: formazione di un deposito
incontrollato in assenza delle prescritte autorizzazioni. In tema di
rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non
attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della
condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza,
per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella
predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla
direzione dell'azienda. In applicazione di tali principi, è stata ritenuta la
responsabilità del legale rappresentante dell'impresa edile produttrice di
rifiuti, tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati
osservassero le norme ambientalistiche in tema di formazione di un deposito
incontrollato in assenza delle prescritte autorizzazioni (Cass. Sez. III,
n.47432/2003). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Soria. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19332
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Impianti che
comportano emissioni nell’atmosfera - Art. 24 d.P.R. n. 203/1988, d. lgs. n.
22/1997 ed art. 279 d. lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa tra le
disposizioni. In materia d'inquinamento atmosferico, sussiste continuità
normativa tra le disposizioni di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203/1988 e quelle
di cui all'art. 279 d. lgs. n. 152/2006, atteso che in entrambe le disposizioni
è previsto il rispetto dei limiti di emissione, l'obbligo di comunicare la messa
in esercizio dell'impianto, l'obbligo di comunicare all'autorità competente i
dati relativi alle emissioni. Sicché, in tema di gestione dei rifiuti, gli
impianti per il trattamento degli stessi che comportano emissioni nell’atmosfera
sono soggetti sia alle disposizioni di cui al d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in
materia di rifiuti, sia a quelle di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203,
entrambi sostituiti dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Cass. n.08051/2007). Pres.
Onorato, Est. Teresi, Ric. Soria. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19332
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manifesta infondatezza del ricorso -
Sopravvenute cause di estinzione del reato - Preclusione - Onere delle spese.
La manifesta infondatezza del ricorso preclude l'applicazione di eventuali
sopravvenute cause di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca],
sicché grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del
versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata.
Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Soria. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19332
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 11.03.2009
SENTENZA N. 552
REG. GENERALE n.35392/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Soria Maurizio, nato in Asti il 9.12.1964, avverso la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Asti in data 11.03.2008 che lo ha
condannato alla pena dell'ammenda per i reati di cui agli art. 6, 24, commi
3-4-5, d.P.R. n. 203/1988 e 51, comma 1 lettera a), lgs. n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere i reati estinti per
prescrizione;
osserva
Con sentenza in data 11.03.2008 il Tribunale condannava alla pena dell'ammenda
Maurizio Soria, quale legate rappresentante della SIPA s.p.a. esercente la
produzione di pannelli di legno,
- per non avere effettuato gli autocontrolli per l'impianto di recupero di
rifiuti non pericolosi di cui all'autorizzazione provinciale n. 85873/2002;
- per non avere comunicato la messa in esercizio dell'impianto;
- per non avere rispettato la prescrizione sulle rilevazioni in continuo di
ossigeno, CO e temperatura;
- per avere superato i limiti di emissione indicati nell'autorizzazione e nel DM
5.02.1998 per il parametro delle polveri totali;
- per avere effettuato attività di recupero di rifiuti in assenza della
necessaria comunicazione alla Provincia ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n.
22/1997.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo la nullità della notifica
dell'avviso di deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale presso lo
studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto e denunciando
violazione di legge
• sull'affermazione di responsabilità in mancanza di prova che egli fosse stato
delegato dal CdA di curare gli adempimenti della normativa ambientale;
• sull'omessa verifica, al fine della continuità dell'illecito, della
corrispondenza tra le norme contestategli, abrogate dall'art. 280 del d. lgs. n.
152/2006, e quelle introdotte dallo stesso decreto.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
L'eccezione procedurale non è puntuale perché la notifica dell'estratto
contumaciale e del deposito della sentenza presso il difensore di fiducia e non
presso il domicilio eletto non ha leso il diritto di difesa, avendo l'imputato
proposto rituale impugnazione.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato con le conseguenze
di legge.
Sul motivo relativo alla mancanza di delega "al rispetto della normativa
ambientale" va osservato che il ricorrente non ha contestato la qualità di
legale rappresentante della società, e che, in materia di smaltimento di
rifiuti, l'amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è
destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore.
E', infatti, configurabile una posizione di garanzia nei confronti del
produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o
altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi
intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.
lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non soltanto il soggetto dalla cui attività
materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale
sia giuridicamente riferibile detta produzione.
L'osservanza delle norme in questione consegue, quindi, ope legis e chi è
destinatario di esse, legale rappresentante di una società per azione, è tenuto
a osservarle non occorrendo che a ciò sia delegato dal Consiglio di
amministrazione.
Peraltro, in tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non
autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e
volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i
doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per
evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai
soggetti preposti alla direzione dell'azienda [cfr. Cassazione Sezione III n.
47432/2003 RV. 226868]
Pertanto, in applicazione di tali principi correttamente è stata ritenuta la
responsabilità del legale rappresentante dell'impresa edile produttrice di
rifiuti, tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati
osservassero le norme ambientalistiche in tema di formazione di un deposito
incontrollato in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Sebbene il motivo sull'abrogazione del reato d'inquinamento atmosferico sia
viziato di genericità, va comunque osservato che sussiste continuità normativa
tra le disposizioni di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203/1988 e quelle di cui
all'art. 279 d. lgs. n. 152/2006, atteso che in entrambe le disposizioni è
previsto il rispetto dei limiti di emissione, l'obbligo di comunicare la messa
in esercizio dell'impianto, l'obbligo di comunicare all'autorità competente i
dati relativi alle emissioni.
Pertanto "in tema di gestione dei rifiuti, gli impianti per il trattamento degli
stessi che comportano emissioni nell’atmosfera sono soggetti sia alle
disposizioni di cui al d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di rifiuti, sia
a quelle di cui al d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, entrambi sostituiti dal d. lgs.
3 aprile 2006 n. 152" [Cassazione 08051/2007 RV. 236079].
La manifesta infondatezza del ricorso preclude l'applicazione di eventuali
sopravvenute cause di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca],
sicché grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del
versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata
in €. 1.000.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza 11.03.2009.
Deposito in Cancelleria il 08.05.2009
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562