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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19333
RIFIUTI - Definizione in via analogica di “miscelazione di rifiuti” - Reg. CE n
1013 del 2006 - Fattispecie: materiali ferrosi e non proveniente dalla
demolizione di autoveicoli. Nell'ambito del Regolamento CE n 1013 del 2006,
a proposito della spedizione di rifiuti, nell'articolo 2 n 3 si parla di "
miscela di rifiuti" e si stabilisce che detta "miscela" consiste "nei rifiuti
che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di
rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli
allegati II,IIIB,IV e IV A". Tale definizione può in via analogica essere
applicata anche alla normativa generale sui rifiuti e quindi la miscelazione
potrebbe essere definita come l'operazione consistente nella mescolanza,
volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici
identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale
invece non esiste uno specifico codice identificativo. (Nella fattispecie la
prova della miscelazione è stata legittimamente desunta dal processo verbale di
constatazione e dalla deposizione dei verbalizzanti. Si è infatti accertato che
alcuni spazi erano occupati, non solo da materiale ferroso proveniente dalla
demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato era autorizzato, ma
anche da rifiuti, ferrosi e non, di altro tipo, quali ad esempio, vasche da
bagno, termosifoni, elettrodomestici ecc. Inoltre su tutto il suolo ed in modo
particolare nella zona adibita allo smontaggio dei motori si erano riscontrate
tracce di olio e di altri liquidi. Tale accatastamento di vari rifiuti e la
presenza di tracce di diversi liquidi dimostra la configurabilità del reato
posto che si sono comunque mescolati rifiuti anche pericolosi aventi codici
identificativi diversi. Nella sentenza si è inoltre sottolineato che la
commistione tra liquidi diversi era favorita dal fatto che, pur con la presenza
di due cisterne, v'era carenza di strutture che permettessero un adeguato
convogliamento delle acque meteoriche). Pres. Onorato, Est. Petti, Ric.
Cantatore. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud. 11/03/2009),
Sentenza n. 19333
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Prescrizione del reato - Individuazione della
disciplina più favorevole - Applicazione per intero - Obbligo - Applicazione
mista della vecchia e della nuova disciplina - Esclusione. In tema di
prescrizione del reato, una volta individuata la disciplina più favorevole
riferibile alla fattispecie, questa deve essere applicata per intero non essendo
consentito un'applicazione mista della vecchia e della nuova a seconda della
convenienza per l'imputato, perché in tal modo si applicherebbe una terza
disciplina, non prevista dal legislatore, diversa sia da quella precedente che
da quella attuale (Cass. nn. 2126, 21744 del 2008). Pres. Onorato, Est. Petti,
Ric.Cantatore. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/05/2009 (Ud.
11/03/2009), Sentenza n. 19333
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UDIENZA 11.03.2009
SENTENZA N. 559
REG. GENERALE n. 37744/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto dal difensore di Cantatore Andrea, nato a Bisceglie il 23
febbraio del 1963, avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 25
marzo del 2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale dott.Vito D'Ambrosio, il quale ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-
udito il difensore avv Vincenzo Papeo il quale ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Bari, con sentenza del 25 marzo del 2008, in parziale
riforma di quella resa dal tribunale di Trani il 28 febbraio del 2007, assolveva
Cantatore Andrea dal reato ascrittogli al capo D) e, previa concessione delle
circostanze attenuanti generiche, riduceva a mesi quattro di arresto ed euro
1800 di ammenda, la pena che gli era stata irrogata quale responsabile del reato
di cui all'articolo 51 comma 5 del decreto legislativo n 22 del 1997, per avere
effettuato attività non consentita di miscelazione dei rifiuti. Fatto accertato
in Bisceglie il 4 novembre del 2003.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata in sede di
sopralluogo al suolo gestito da Cantatore Andrea si era accertato che il
predetto, autorizzato alla raccolta, messa in sicurezza e demolizione di veicoli
fuori uso e loro parti, aveva raccolto e miscelato anche rifiuti di diverso
genere.
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore denunciando:
l'erronea applicazione della norma sulla miscelazione, travisamento della prova
e violazione dell'articolo 521 c.p.p.: assume che i giudici del merito avevano
confuso la nozione di miscelazione di rifiuti di vario genere con la semplice
presenza di rifiuti diversi sulla medesima area ed avevano desunto la
miscelazione dalla presenza sul terreno di tracce di olio e di altri liquidi e
dalla carenza di strutture idonee a convogliare le acque meteoriche; invece le
tracce di olio si trovavano solo nell'area adibita allo smontaggio dei motori e
alla carenza di strutture non si era fatto riferimento nel capo d' imputazione.
Il ricorso era ulteriormente illustrato con memoria del 19 febbraio del 2009,
con cui si eccepiva la prescrizione del reato.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
L'articolo 9 del decreto legislativo n 22 del 1997, introdotto in applicazione
dell'articolo 2 comma secondo della Direttiva 91/689 CEE, sostanzialmente
riprodotto nell'articolo 187 del decreto legislativo n 152 del 2006, vietava la
miscelazione tra rifiuti pericolosi appartenenti alla categoria ed ai tipi
generici di cui all'allegato G, o la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non
pericolosi. Siffatto divieto è stato ulteriormente ribadito nell'articolo 18
della Direttiva CEE 2008/98.
La disposizione non chiariva in cosa consistesse l'operazione di miscelazione,
la quale non era indicata neppure nell'articolo 6 del decreto n 22 del 1997
relativo alla definizioni. La stessa lacuna si riscontra nel decreto legislativo
n 152 del 2006.
Nell'ambito del Regolamento CE n 1013 del 2006, a proposito della spedizione di
rifiuti, nell'articolo 2 n 3 si parla di " miscela di rifiuti" e si stabilisce
che detta "miscela" consiste "nei rifiuti che risultano dalla mescolanza
intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale
miscela non esiste una voce specifica negli allegati II,IIIB,IV e IV A".
Tale definizione può in via analogica essere applicata anche alla normativa
generale sui rifiuti e quindi la miscelazione potrebbe essere definita come
l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o
più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine
ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice
identificativo.
Nella fattispecie la prova della miscelazione è stata legittimamente desunta dal
processo verbale di constatazione e dalla deposizione dei verbalizzanti. Si è
infatti accertato che alcuni spazi erano occupati, non solo da materiale ferroso
proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato
era autorizzato, ma anche da rifiuti, ferrosi e non, di altro tipo, quali ad
esempio, vasche da bagno, termosifoni, elettrodomestici ecc. Inoltre su tutto il
suolo ed in modo particolare nella zona adibita allo smontaggio dei motori si
erano riscontrate tracce di olio e di altri liquidi. Tale accatastamento di vari
rifiuti e la presenza di tracce di diversi liquidi dimostra la configurabilità
del reato posto che si sono comunque mescolati rifiuti anche pericolosi aventi
codici identificativi diversi. Nella sentenza impugnata si è inoltre
sottolineato che la commistione tra liquidi diversi era favorita dal fatto che,
pur con la presenza di due cisterne, v'era carenza di strutture che
permettessero un adeguato convogliamento delle acque meteoriche.
Le tracce di liquidi diversi contrariamente a quanto affermato dal ricorrente
sono state rinvenute su tutta l'area anche se in misura prevalente nella zona
adibita allo smontaggio dei motori.
Il mancato riferimento alle carenze strutturali nella contestazione non ha
inciso sul principio di correlazione tra fatto contestato e fatto per il quale è
stata affermata la responsabilità, in quanto il prevenuto è stato condannato per
la miscelazione tra rifiuti diversi,come da contestazione e non per la mancanza
di strutture, la quale mancanza costituisce solo una delle cause che ha favorito
la miscelazione tra rifiuti liquidi.
Il reato non si è prescritto perché la regola contenuta nell'articolo 159 comma
terzo in forza della quale, in caso di sospensione per impedimento dell'imputato
o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo
giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento non è applicabile
alla fattispecie, giacché deve essere applicata la disciplina previgente a norma
dell'articolo 10 della legge n 251 del 2005, perché i termini prescrizionali
erano più brevi. Una volta individuata la disciplina più favorevole riferibile
alla fattispecie, questa deve essere applicata per intero non essendo consentito
un'applicazione mista della vecchia e della nuova a seconda della convenienza
per l'imputato, perché in tal modo si applicherebbe una terza disciplina, non
prevista dal legislatore, diversa sia da quella precedente che da quella attuale
(cfr da ultimo Cass nn 2126, 21744 del 2008). Computando per intero il periodo
di sospensione (dal 9 marzo del 2005 al 28 settembre del 2005, e dal 28
settembre del 2005 al 13 dicembre del 2006) la prescrizione maturerà l' 8
febbraio del 2010.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p
RIGETTA
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'11 marzo del 2009
Deposito in Cancelleria il 08/05/2009
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