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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19880
ACQUE - AGRICOLTURA - RIFIUTI - Materie fecali - Fertirrigazione e rifiuti -
Disciplina applicabile - Testo unico n. 152/2006 (codice dell’ambiente). Le
materie fecali sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti se vengono utilizzate
nell'agricoltura. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti
deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del
comma secondo dell'articolo 112 del testo unico n 152 del 2006. Il mancato
rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della
sospensione a tempo determinato delle attività è sanzionato a norma
dell'articolo 137 comma 14. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Crema. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19880
INQUINAMENTO IDRICO - RIFIUTI - Effluenti di allevamento - Smaltimento -
Fattispecie: smaltimento di un rifiuto e non una fertirrigazione - D.L.vo
n.152/2006. Gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella
fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico a
tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle
prescrizioni imposte dalla legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento
sul suolo o nel sottosuolo, al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo
smaltimento di un rifiuto. Nella fattispecie si è accertato che i reflui erano
smaltiti al di fuori di qualsiasi pratica di fertirrigazione mediante
spandimento sul suolo. Si è compiuta cioè un' attività di smaltimento di un
rifiuto e non una fertirrigazione. Di conseguenza legittimamente è stata
applicata la disciplina sui rifiuti. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Crema.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n.
19880
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UDIENZA 11.03.2009
SENTENZA N.564
REG. GENERALE n. 39812/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto da Crema Ferdinando, nato a Casarsa della Delizia il 9
febbraio del 1962, avverso la sentenza del tribunale di Pordenone del 5 maggio
del 2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso;
-
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Il tribunale di Pordenone, con
sentenza del 5 maggio del 2008, condannava Crema Ferdinando alla pena di euro
3100 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'articolo 256 del
Decreto legislativo n 152 del 2006, così qualificata l'originaria imputazione,
per avere smaltito effluenti di allevamento al di fuori di qualsiasi attività
fertirrigua, senza alcuna autorizzazione nonché del reato di cui all'articolo
650 c.p. per l'inosservanza dell'ordinanza del sindaco che gli aveva imposto di
pulire il piazzale antistante l'allevamento dagli effluenti anzidetti. Fatti
commessi fino all'11 gennaio del 2006 in Fiume Veneto
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, agenti
della polizia municipale di Fiume Veneto e del Corpo forestale dello Stato,
effettuato un sopralluogo nell'azienda gestita da Crema Ferdinando, rilevarono
davanti ai capannoni adibiti ad allevamento di suini, la presenza di recenti
deiezioni. Tali deiezioni risultarono provenire dalla vasca di raccolta dei
liquami site all'interno dei capannoni. Il Crema giustificò l'accaduto adducendo
che le precipitazioni dei giorni precedenti il sopralluogo avevano cagionato il
riempimento dei pozzetti con la relativa fuoriuscita dei reflui. Con ordinanza
del 20 ottobre del 2005 il sindaco del Comune di Fiume Veneto intimò al Crema di
provvedere entro dieci giorni alla bonifica del luogo e di adottare cautele
idonee ad evitare il ripetersi dello sversamento. Il 9 gennaio del 2006 si
procedette a nuovo sopralluogo per verificare l'adempimento dell'ordinanza. Il
successivo 11 gennaio del 2006 gli agenti notarono il Crema a bordo di un
trattore mentre stava interrando liquame suino in un campo di proprietà di terzi
non incluso nell'autorizzazione allo spandimento, a suo tempo rilasciata dal
comune. Inoltre in violazione delle prescrizioni previste dalla citata ordinanza
lo spandimento era avvenuto in prossimità di un corso d'acqua ed al di fuori di
qualsiasi finalità agricola.
Tanto premesso, il tribunale ritenne che il fatto attribuito al prevenuto al
capo A) non configurasse la contravvenzione di cui all'articolo 137 comma 14 del
decreto legislativo n 152 del 2006 bensì quella di cui all'articolo 256 del
medesimo decreto in precedenza punita dall'articolo 51 del decreto legislativo n
22 del 1997.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
l'erronea applicazione della norma penale in quanto lo smaltimento dei rifiuti
costituiti da effluenti di allevamento è sanzionata penalmente dall'articolo 137
del decreto legislativo n 152 del 2006 mentre l'inosservanza delle prescrizioni
date con l'autorizzazione alla fertirrigazione è punita con semplice sanzione
amministrativa. Assume che nella fattispecie non si sarebbe chiarito se il
prevenuto stesse smaltendo un rifiuto o effettuando fertirrigazione;
Omessa motivazione sulla copiosa documentazione prodotta dal prevenuto in merito
alle abbandonanti piogge che avevano causato la tracimazione delle vasche di
contenimento degli effluenti
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato. Le materie fecali sono sottratte dalla
disciplina sui rifiuti se vengono utilizzate nell'agricoltura. L'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamenti deve avvenire nel rispetto delle
prescrizioni regionali adottate a norma del comma secondo dell'articolo 112 del
testo unico n 152 del 2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei
divieti di esercizio o della sospensione a tempo determinato delle attività è
sanzionato a norma dell'articolo 137 comma 14.
Gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione,
danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico a tutti gli effetti se
vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla
legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo,
ecc al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto.
Nella fattispecie si è accertato che i reflui erano smaltiti al di fuori di
qualsiasi pratica di fertirrigazione mediante spandimento sul suolo. Si è
compiuta cioè un' attività di smaltimento di un rifiuto e non una
fertirrigazione. Di conseguenza legittimamente il tribunale di Pordenone ha
applicato la disciplina sui rifiuti.
La giustificazione del prevenuto sulle abbondanti piogge che avevano causato la
tracimazione dei reflui dalle vasche di raccolta è stata platealmente smentita
dal sopralluogo dell' 11 gennaio del 2006 allorché il Crema è stato sorpreso
proprio mentre spandeva sul fondo di un vicino gli effluenti.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma l'11 marzo del 2009
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