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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n.19881
ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di reflui - Campionamento ed analisi -
Modalità di prelievo e garanzie difensive - Attività di polizia amministrativa -
Tutela della salute pubblica. Anche in tema di scarico di reflui, le
modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi
riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se sostanze
prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicché l'eventuale
inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e
metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute. Inoltre,
l'acquisizione agli atti degli esiti delle analisi rende superflua quella dei
campioni analizzati. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Falco. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19881
ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di reflui - Ispezioni, prelievi dei
campioni, analisi - Garanzie difensive - Vigilanza amministrativa a tutela della
salute pubblica. Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite
su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto
determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive
previste dal cod. proc. pen. stante che, le ispezioni, i prelievi dei campioni e
la loro prima analisi s'inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della
salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di
reato, non possono essere considerati atti d'indagine preliminare. Qualora
l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da
quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento del
difensore. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Falco. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19881
ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Ispezioni, campionamento, analisi - Attività di
polizia giudiziaria Garanzie difensive - Art. 223 disp. att. c.p.p. - Preavviso
all'interessato senza particolari formalità. L'ispezione dello stabilimento
industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni,
configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme
del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le
attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le
anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p.
che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si
svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003,
Piropan]. Pertanto, il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni
costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per
le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari
formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un
dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei
campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello
scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi].
Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Falco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19881
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Impugnazione - Interesse concreto ad impugnare -
Sussistenza - Necessità - Eccezione - Artt. 568, c. 4, 654, 652 e 653 c.p.p..
L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione
d'ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti
primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame
sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento
pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante
rispetto a quella esistente. Nei casi in cui si denunci la violazione di una
norma di diritto formale sussiste un interesse concreto che renda ammissibile la
doglianza solo se dalla violazione sia derivata una lesione dei diritti che si
intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un
risultato praticamente favorevole [Cassazione SU 13 dicembre 1995, Timpani].
L'unica eccezione a tale regola di ordine generale è costituita
dall'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi
con sentenza dibattimentale che sia suscettibile, una volta divenuta
irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati
dall'art.654 c.p.p., le situazioni giuridiche coinvolgenti il medesimo soggetto
in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari
regolati dagli articoli 652 e 653 dello stesso codice. Pres. Onorato, Est.
Teresi, Ric. Falco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud.
11/03/2009), Sentenza n. 19881
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UDIENZA 11.03.2009
SENTENZA N. 565
REG. GENERALE n. 40092/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Falco Luigi, nato a Dragoni il 20.06.1922, avverso la
sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in San Benedetto del Tronto in data
20.04.2001 che lo ha assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui
all'art. 21 comma 1 legge n. 319/76 e dall'imputazione di cui all'art. 21 comma
3 della stessa legge perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto che
sia dichiarato inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Ricci, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 20.04.2001 il Tribunale di Ascoli Piceno in San Benedetto
del Tronto assolveva Falco Luigi perché il fatto non sussiste dal reato di cui
all'art. 21 comma 1 legge n.319/76 e dall'imputazione di cui all'art. 21 comma 3
della stessa legge perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rilevava il Tribunale che non sussisteva il reato d'illecito scarico di acque
reflue industriali e che non fosse previsto come reato lo scarico di tali acque
col superamento dei limiti d'accettabilità con riferimento al parametro di azoto
nitroso a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999 che, nelle
tabelle 5 e 3, non aveva più incluso tale sostanza.
Proponeva appello l'imputato deducendo che per il reato di cui all'art. 21,
comma 3, della legge citata egli doveva essere assolto con formula più ampia
perché
• non poteva essere utilizzato il verbale di prelevamento delle acque eseguito
in sua assenza e senza il rispetto del diritto di difesa;
• i campioni prelevati non erano allegati agli atti per cui era stata preclusa
la possibilità di verificarne la consistenza in sede dibattimentale;
• il capo d'imputazione avrebbe dovuto esser riformulato secondo la citata nuova
normativa.
Chiedeva pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere
commesso il fatto e l'eliminazione dell'ordine di trasmissione degli atti
all'autorità amministrativa.
Gli atti erano trasmessi a questa Corte con ordinanza della Corte d'Appello di
Ancona 18.11.2008.
L'impugnazione è manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile
con le conseguenze di legge.
Hanno affermato le SU di questa Corte che l'interesse richiesto dall'art. 568,
comma 4, c.p.p., quale condizione d'ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da
impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più
vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
Quando si denunci la violazione di una norma di diritto formale sussiste un
interesse concreto che renda ammissibile la doglianza solo se dalla violazione
sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo
giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato praticamente favorevole
[Cassazione SU 13 dicembre 1995, Timpani, RV. 203093].
L'unica eccezione a tale regola di ordine generale è costituita
dall'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi
con sentenza dibattimentale che sia suscettibile, una volta divenuta
irrevocabile quest' ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati
dall'art.654 c.p.p., le situazioni giuridiche coinvolgenti il medesimo soggetto
in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari
regolati dagli articoli 652 e 653 dello stesso codice.
Pertanto sarebbe astrattamente ravvisabile l'interesse del ricorrente a ottenere
una pronuncia che non abbia efficacia di giudicato con riferimento alla disposta
trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Nel caso in esame, però, le sollevate censure sono inidonee a conseguire la
richiesta pronuncia perché manifestamente infondate.
Sostiene il ricorrente che il campionamento delle sostanze sarebbe stato
eseguito in violazione del diritto di difesa stante che egli non aveva
presenziato al prelievo dei campioni, né all'esecuzione delle analisi di
laboratorio e che i campioni non erano stati acquisiti agli atti.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ispezione dello stabilimento
industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni,
configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme
del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le
attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le
anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p.
che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si
svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003,
Piropan, RV. 224456].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico
requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è
possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche
oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del
titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo
solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione
Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524].
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del
magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di
reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal cod. proc. pen.
stante che, per quanto più volte affermato da questa Corte, le ispezioni, i
prelievi dei campioni e la loro prima analisi s'inquadrano nella vigilanza
amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima
che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti d'indagine
preliminare.
Qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di
reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento
del difensore.
Anche in tema di scarico di reflui, le modalità di prelievo dei campioni da
analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia
amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle
prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità
procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle
operazioni compiute.
Inoltre, l'acquisizione agli atti degli esiti delle analisi rende superflua
quella dei campioni analizzati.
Per la manifesta infondatezza del ricorso grava sul ricorrente l'onere delle
spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma
che va equitativamente fissata in €. 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza 11.03.2009.
Deposito in Cancelleria l'11/05/2009
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