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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19884
ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di pubblica fognatura in acque
superficiali di reflui civili - Responsabilità del Sindaco - Sussistenza -
Poteri d'indirizzo e di controllo - Fattispecie - Art. 51, c. 2, L. n.142/1990 e
s.m.. Per il disposto dell'art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n.142 e s.m., spettano agli organi elettivi (tra cui il sindaco) i poteri
d'indirizzo e di controllo [negli stessi rientrando il compito di predisporre
presidi necessari per l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela
ambientale], mentre soltanto la gestione amministrativa è attribuita ai
dirigenti. Pertanto, sussiste la responsabilità del Sindaco quando egli non
eserciti efficacemente tali poteri in materia ambientalistica. Fattispecie: in
tema di scarichi in acque superficiali di reflui civili provenienti da rete
fognaria comunale. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. De Matteis. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19884
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Revoca del decreto penale di condanna - Giudizio
di opposizione - Verifica ope legis e non ope Iudicis - Art. 464, c. 3°, c.p.p.
- Giudizio di legittimità - Genericità del motivo. La revoca del decreto
penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, c.p.p., è un antecedente
immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della
sua celebrazione, ope legis e non ope Iudicis [Cassazione Sezione V n.
38966/2005]. Inoltre, la genericità del motivo sul denegato riconoscimento
dell'assoluto impedimento del difensore a presenziare al dibattimento non
consente di enucleare una doglianza rilevante nel giudizio di legittimità. Pres.
Onorato, Est. Teresi, Ric. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19884
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Manifesta infondatezza
del ricorso - Preclusione alla possibilità di rilevare e dichiarare sopravvenute
cause d' estinzione del reato. La manifesta infondatezza del ricorso, che
preclude la possibilità di rilevare e dichiarare sopravvenute cause d'
estinzione del reato [Cassazione S.U. n. 32/2000, De Luca], comporta l'onere
delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una
somma che va equitativamente fissata. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. De
Matteis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009),
Sentenza n. 19884
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UDIENZA 11.03.2009
SENTENZA N. 572
REG. GENERALE n.00956/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De Matteis Emiliano, nato a Taurasi il 10.03.1949,
avverso la sentenza del Tribunale di Ariano Arpino in data 30.04.2008 che lo ha
condannato alla pena di €.1.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 59, comma
1, decreto legislativo n. 152/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per
prescrizione;
osserva
Con sentenza 30.04.2008 il Tribunale di Ariano Arpino condannava De Matteis
Emiliano alla pena di €.1.000 d'ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale
sindaco del Comune di Taurasi, effettuato senza la prescritta autorizzazione
scarichi di reflui civili provenienti dalla rete fognaria comunale nel fiume
Calore.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo la nullità della sentenza
per l'omessa revoca del decreto penale di condanna e per la trattazione del
processo nonostante l'assoluta impossibilità del proprio difensore di
partecipare all'udienza del 19.06.2008.
Chiedeva l'annullamento della sentenza anche per l'intervenuta prescrizione. Le
eccezioni procedurali sono manifestamente infondate perché
• "la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, c.p.p., è
un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il
solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope Iudicis"
[Cassazione Sezione V n. 38966/2005, RV. 232552];
• la genericità del motivo sul denegato riconoscimento dell'assoluto impedimento
del difensore a presenziare al dibattimento non consente di enucleare una
doglianza rilevante nel giudizio di legittimità.
Nel resto il ricorso non è puntuale perchè articola generiche censure che
distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un
valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni
processuali.
Il ricorrente lamenta, muovendo rilievi sulla ricostruzione del fatto, che il
Tribunale abbia erroneamente motivato l'affermazione di responsabilità.
L'assunto non è fondato essendo la motivazione incensurabile perché adeguata e
giuridicamente corretta alla stregua della puntuale valutazione dei dati
processuali da cui era emerso, alla stregua degli accertamenti degli operanti,
che il Comune di Taurasi ha sversato i reflui urbani nel fiume Calore senza
alcun preventivo trattamento e senza la prescritta autorizzazione e che
l'imputato, fino alla cessazione della carica di sindaco, non si è proficuamente
attivato per l'attivazione del depuratore comunale, sicché erronea è
l'asserzione difensiva secondo cui egli sarebbe stato condannato soltanto per la
sua posizione istituzionale.
Infatti, per il disposto dell'art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142,
spettano agli organi elettivi (tra cui il sindaco) i poteri d'indirizzo e di
controllo [negli stessi rientrando il compito di predisporre presidi necessari
per l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela ambientale], mentre
soltanto la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
Perciò sussiste la responsabilità del Sindaco quando egli non eserciti
efficacemente tali poteri in materia ambientalistica.
Correttamente, quindi, è stato ritenuto che tali decisivi elementi, minimizzati
nei motivi di ricorso, depongono inequivocabilmente in senso sfavorevole all'
imputato.
La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare sopravvenute cause d' estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000,
De Luca, RV. 217266], comporta l'onere delle spese del procedimento e del
versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata
in €. 1.000.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza 11.03.2009.
Deposito in Cancelleria il 11.05.2009.
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