AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19884



ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di pubblica fognatura in acque superficiali di reflui civili - Responsabilità del Sindaco - Sussistenza - Poteri d'indirizzo e di controllo - Fattispecie - Art. 51, c. 2, L. n.142/1990 e s.m..
Per il disposto dell'art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142 e s.m., spettano agli organi elettivi (tra cui il sindaco) i poteri d'indirizzo e di controllo [negli stessi rientrando il compito di predisporre presidi necessari per l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela ambientale], mentre soltanto la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Pertanto, sussiste la responsabilità del Sindaco quando egli non eserciti efficacemente tali poteri in materia ambientalistica. Fattispecie: in tema di scarichi in acque superficiali di reflui civili provenienti da rete fognaria comunale. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19884

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Revoca del decreto penale di condanna - Giudizio di opposizione - Verifica ope legis e non ope Iudicis - Art. 464, c. 3°, c.p.p. - Giudizio di legittimità - Genericità del motivo. La revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, c.p.p., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope Iudicis [Cassazione Sezione V n. 38966/2005]. Inoltre, la genericità del motivo sul denegato riconoscimento dell'assoluto impedimento del difensore a presenziare al dibattimento non consente di enucleare una doglianza rilevante nel giudizio di legittimità. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19884

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio di legittimità - Manifesta infondatezza del ricorso - Preclusione alla possibilità di rilevare e dichiarare sopravvenute cause d' estinzione del reato. La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude la possibilità di rilevare e dichiarare sopravvenute cause d' estinzione del reato [Cassazione S.U. n. 32/2000, De Luca], comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19884


 www.AmbienteDiritto.it


UDIENZA  11.03.2009

SENTENZA N. 572

REG. GENERALE n.00956/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                    Presidente
Dott. Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere
Dott. Margherita MARMO                    Consigliere
Dott. Luigi MARINI                              Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da De Matteis Emiliano, nato a Taurasi il 10.03.1949, avverso la sentenza del Tribunale di Ariano Arpino in data 30.04.2008 che lo ha condannato alla pena di €.1.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 59, comma 1, decreto legislativo n. 152/1999;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;


osserva


Con sentenza 30.04.2008 il Tribunale di Ariano Arpino condannava De Matteis Emiliano alla pena di €.1.000 d'ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale sindaco del Comune di Taurasi, effettuato senza la prescritta autorizzazione scarichi di reflui civili provenienti dalla rete fognaria comunale nel fiume Calore.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato eccependo la nullità della sentenza per l'omessa revoca del decreto penale di condanna e per la trattazione del processo nonostante l'assoluta impossibilità del proprio difensore di partecipare all'udienza del 19.06.2008.

Chiedeva l'annullamento della sentenza anche per l'intervenuta prescrizione. Le eccezioni procedurali sono manifestamente infondate perché

• "la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, c.p.p., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope Iudicis" [Cassazione Sezione V n. 38966/2005, RV. 232552];
• la genericità del motivo sul denegato riconoscimento dell'assoluto impedimento del difensore a presenziare al dibattimento non consente di enucleare una doglianza rilevante nel giudizio di legittimità.

Nel resto il ricorso non è puntuale perchè articola generiche censure che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Il ricorrente lamenta, muovendo rilievi sulla ricostruzione del fatto, che il Tribunale abbia erroneamente motivato l'affermazione di responsabilità.

L'assunto non è fondato essendo la motivazione incensurabile perché adeguata e giuridicamente corretta alla stregua della puntuale valutazione dei dati processuali da cui era emerso, alla stregua degli accertamenti degli operanti, che il Comune di Taurasi ha sversato i reflui urbani nel fiume Calore senza alcun preventivo trattamento e senza la prescritta autorizzazione e che l'imputato, fino alla cessazione della carica di sindaco, non si è proficuamente attivato per l'attivazione del depuratore comunale, sicché erronea è l'asserzione difensiva secondo cui egli sarebbe stato condannato soltanto per la sua posizione istituzionale.

Infatti, per il disposto dell'art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, spettano agli organi elettivi (tra cui il sindaco) i poteri d'indirizzo e di controllo [negli stessi rientrando il compito di predisporre presidi necessari per l'assolvimento degli obblighi in materia di tutela ambientale], mentre soltanto la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Perciò sussiste la responsabilità del Sindaco quando egli non eserciti efficacemente tali poteri in materia ambientalistica.

Correttamente, quindi, è stato ritenuto che tali decisivi elementi, minimizzati nei motivi di ricorso, depongono inequivocabilmente in senso sfavorevole all' imputato.

La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude la possibilità di rilevare e dichiarare sopravvenute cause d' estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, RV. 217266], comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.
 

PQM
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza 11.03.2009.

Deposito in Cancelleria il 11.05.2009.


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562