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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20138
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - BOSCHI E FORESTE - Taglio
di bosco autorizzato - Danneggiamento ceppaie - Reato di cui all'art. 181 D.L.vo
n 42/2004 - Configurabilità. In materia di tutela ambientale, qualsiasi
modificazione del territorio, al di fuori delle ipotesi consentite, purché
astrattamente idonea a ledere il bene protetto, configura il reato di cui
all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004. Quindi anche il
decespugliamento, il disboscamento, il taglio o la distruzione di ceppaie, al di
fuori di qualsiasi pratica colturale ed in assenza di autorizzazione o in
difformità da essa, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto
legislativo n 42 del 2004 (cfr Cass. n. 29483/2004, Cass. n. 35689/2004, Cass.
n. 16036/2006). Il possesso dell’autorizzazione per il taglio di un bosco non
legittima il danneggiamento delle ceppaie. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Somà.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza
n. 20138
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Fatto punito contestualmente da una disposizione
penale, regionale o delle province autonome - Si applica la disposizione penale
- Criterio. In base al comma secondo dell'articolo 9 della legge n 689 del
1981, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione regionale o delle province autonome si applica la disposizione
penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre
disposizioni penali. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Somà. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20138
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UDIENZA 25.03.2009
SENTENZA N. 729
REG. GENERALE n.37951/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Somà Ferruccio,nato a Racconigi il 9
gennaio del 1960, avverso la sentenza della corte d'appello di Genova del 23
aprile del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, il quale ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d'appello di Genova,con
sentenza del 23 aprile del 2008, confermava quella resa dal Tribunale di Savona
il 19 giugno del 2007, con cui Somà Ferruccio era stato condannato alla pena di
gg 10 di arresto ed 11.000 di ammenda,quale responsabile del reato di cui
all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004, per avere eseguito in
una zona boschiva vincolata lavori in difformità dall'autorizzazione modificando
lo stato dei luoghi e danneggiando i nuovi virgulti provenienti dai ricacci
delle ceppaie. Fatto commesso in data antecedente e prossima all'accertamento
del 22 ottobre del 2004
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il
prevenuto, munito di autorizzazione al taglio del bosco ceduo, aveva eseguito il
taglio nel periodo previsto ma non aveva rispettato il termine di un mese per il
compimento di tutte le operazioni consequenziali di rimozione del materiale
tagliato ed era stato sorpreso mentre trascinava il materiale tagliato
cagionando un danno rilevante alla ricrescita del bosco
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la violazione degli articoli 516 e 521 c.p.p. per mancata correlazione tra il
fatto contestato e quello ritenuto in sentenza: assume che era stato rinviato a
giudizio perchè rispondesse del reato di cui all'articolo 181 del decreto
legislativo n 42 del 2004, per avere eseguito opere in assenza della prescritta
autorizzazione mentre era stato condannato per avere eseguito opere in
difformità dall'autorizzazione ;la corte aveva ritenuto di superare l'eccezione
sollevata in primo grado e ribadita con i motivi d'appello osservando che nel
capo d'imputazione erano state indicate tutte le condotte realizzate dal
prevenuto e che v'era una sostanziale equiparazione tra attività compiuta in
assenza dell'autorizzazione ed attività eseguita in difformità;
2) l'insussistenza del reato perchè il ricorrente era munito di autorizzazione
per il taglio del bosco;
3) l'insussistenza del reato contestato per l'inidoneità della condotta ad
integrare gli estremi del reato contestato nonché manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla deposizione resa dal teste Botta Emiliano :assume
che le condotte ascritte al prevenuto(mancata rimozione del legname
abbattuto,trascinamento di piante tagliate e non sfrondate) configuravano in
assenza di un rilevante vulnus al bene giuridico, dei semplici illeciti
amministrativi previsti dalla normativa regionale vigente;
4) la violazione dell'articolo 158 c.p.. per la mancata individuazione della data
di consumazione del reato;
5) omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale
e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
IN DIRITTO
Il ricorso è solo in minima parte
fondato e va accolto per quanto di ragione
Con riferimento al primo motivo si osserva che, secondo l'orientamento di questa
corte, ribadito dalle Sezioni unite con la nota sentenza del 19 giugno del 1996
De Francesco, il problema della correlazione tra fatto contestato e fatto
ritenuto in sentenza non deve essere esaminato in base al mero confronto
letterale tra la contestazione e la sentenza, ma da un punto di vista "teleologico-funzionale" ed escludere il vizio quando il prevenuto ha avuto la
possibilità di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Sarebbe invero
in contrasto con il principio di economia processuale e con la necessità di
contenere la durata del processo in termini ragionevoli, disporre la regressione
del procedimento nelle ipotesi in cui l'imputato non ha subito alcuna violazione
del diritto di difesa (cfr da ultimo Cass. n.15655 del 2008). Nella
fattispecie, anche se nel capo d'imputazione, si è fatto impropriamente
riferimento al taglio del bosco non autorizzato, posto che il prevenuto era
munito di autorizzazione, sono state analiticamente indicate tutte le altre
condotte successive al taglio del bosco per le quali il Somà è stato condannato
e per le quali non era autorizzato ed in modo particolare si è precisato nel
capo d'imputazione che il trascinamento degli alberi tagliati e non sfrondati
aveva danneggiato i nuovi virgulti per un quantitativo di circa 1060 ceppaie, con
conseguente modificazione dello stato dei luoghi.
Manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivi, che vanno esaminati
congiuntamente perché strettamente connessi. Il possesso dell'autorizzazione per
il taglio del bosco non legittimava il danneggiamento del ceppaie che gli è
stato contestato. Non è vero che non sia stata arrecata alcuna offesa al bene
protetto perché come risulta dallo stesso capo di imputazione sono state
danneggiate circa 1060 ceppaie su una superficie di circa due ettari.
Il fatto addebitato configura il reato contestato e non un semplice illecito
amministrativo previsto dalla legge regionale. In ogni caso, in base al comma
secondo dell'articolo 9 della legge n 689 del 1981, quando uno stesso fatto è
punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle
province autonome si applica la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia
applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Orbene in materia di
tutela ambientale, qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle
ipotesi consentite, purché astrattamente idonea a ledere il bene
protetto, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42
del 2004. Quindi anche il decespugliamento, il disboscamento, il taglio o la
distruzione di ceppaie, al di fuori di qualsiasi pratica colturale ed in assenza
di autorizzazione o in difformità da essa, configura il reato di cui
all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (cfr Cass n 29483 del
2004,n 35689 del 2004, n 16036 del 2006). Nel caso in esame,come risulta dalla
sentenza di primo grado, l'ispettore Faioli del Corpo forestale ha precisato che
con la condotta posta in essere dal prevenuto era stato cagionato un danno
permanente alla crescita del bosco.
Del pari infondato è il quarto motivo poiché nei reati istantanei non sempre è
possibile individuare il momento in cui il reato si è consumato. In tali casi si
fa riferimento al momento dell'accertamento ed ai fini della decorrenza del
termine prescrizionale nel dubbio si adotta la soluzione più favorevole per
l'imputato. Nella fattispecie il reato, secondo la contestazione, è stato
accertato nel mese di ottobre del 2004 e la consumazione ossia il danneggiamento
delle ceppaie è avvenuto in data di poco anteriore giacché la condotta è stata
posta in essere dopo l'autorizzazione al taglio ossia dopo il mese di giugno del
2004. Anzi il 29 luglio del 2004, a seguito di un controllo effettuato da
agenti della forestale, il prevenuto è stato sorpreso proprio mentre danneggiava
le ceppaie mediante il trascinamento degli alberi tagliati. Di conseguenza,
facendo decorrere la prescrizione anche da tale data, il reato non si è ancora
prescritto avuto riguardo al periodo dal 3 maggio del 2006 al 17 maggio del 2007
durante il quale il corso della prescrizione è rimasto sospeso per impedimento
dell'imputato o del suo difensore.
Fondato è invece il quinto motivo limitatamente all'omessa motivazione sulla
richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata ritualmente in
appello, in quanto la corte territoriale non ha in alcun modo valutato la
richiesta.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa statuizione
sull'istanza di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nel resto la sentenza per il principio della formazione progressiva del
giudicato, si deve intendere definitiva nel senso che l'affermazione di
responsabilità non può essere più discussa anche ai fini di un'eventuale
prescrizione che dovesse maturare successivamente.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p.
Annulla
La sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle attenuanti
generiche con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova
Così deciso in Roma il 25 marzo del 2009.
Deposito in Cancelleria il 13 maggio 2009.
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