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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151



DIRITTO URBANISTICO - Varianti in corso d’opera - Modifica della destinazione d’uso - Alterazione delle volumetrie - Aumento delle superfici utili - Comunicazione preventiva - Necessità - Sanatoria di opere realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico - Illegittimità - Art. 44 lett. a) e b) d.P.R. n.380/2001 - L. n. 5453/1999 - Art. 20, L. n. 47/1985.
In materia edilizia, l'attività in variante non è ammessa per la modifica della destinazione d'uso né per l'alterazione delle volumetrie né per l'aumento delle superfici utili e che non è consentita una richiesta di approvazione successiva all'esecuzione delle opere, essendo stato imposto ex legge n. 5453/1999 l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di procedere alle varianti. Pertanto, la concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita, (cfr. Cass. Sez. III n. 09735/1993: "Qualsiasi modifica, che comporti un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la destinazione d'uso della costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra nella nozione di variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, legge n. 47 del 1985" (Cass. Sez. VI n. 910/2000; Cass. Sez. III n. 7601/1989). Nella specie, è stata esattamente rilevata l’illegittimità del provvedimento rilasciato per sanare opere realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico, quanto alla modificata della destinazione d’uso e al mancato rispetto dei parametri della superficie e della volumetria, sicché la variante, espressamente adottata, non può porsi come presupposto valido per la successiva attività. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151

DIRITTO URBANISTICO - Varianti in corso d’opera - Rilascio della concessione edilizia in sanatoria subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi - Illegittimità - Verifica della doppia conformità dell'opera eseguita - Necessità - Artt. 13 a 22 L. n. 47/1985, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del D.P.R. n. 380/2001. In materia edilizia non è ammissibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 13 a 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -, subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda. Nella specie, essendo stata espressamente prevista l'esecuzione di opere per riportare quelle abusive alle previsioni dello strumento urbanistico, è mancato l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. 6/06/2001 n. 380 (Cassazione Sezione III n. 48499/2003 RV. 226897). Inoltre, la variante, espressamente adottata, non può porsi come presupposto valido per la successiva attività. La concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce, infatti, lo sviluppo necessario dell'originaria. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivamente costruito - Sequestro preventivo - Immobile abusivamente costruito ed già ultimato - Sequestro preventivo - Presupposti. In materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori” rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151


DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Presupposti - Mantenimento del sequestro - Elementi sopravvenuti - Revoca del sequestro - Poteri giudice del riesame. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151


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UDIENZA  07.04.2009

SENTENZA N. 515

REG. GENERALE n.39708/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                Presidente
Dott. Ciro PETTI                             Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                      Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO                  Consigliere
Dott. Guicla MÚLLIRI I.                   Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Tavarilli Domenico, nato a Bari il 22.02.1951 e da Furio Giuseppe, nato a Bari il 23.06.1967, [indagati dei reati di cui agli art. 44 lettere a e b) d.P.R. n. 380/2001] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 18.09.2008 che ha rigettato la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo di un manufatto edilizio disposto dal GIP in data 31.07.2008;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
 

osserva
 

Con ordinanza in data 18.09.2008 il Tribunale di Bari rigettava la domanda di riesame proposta da Tavarilli Domenico e da Furio Giuseppe, [indagati dei reati di cui all'art. 44 lettere a) e b) d.P.R. n.380/2001 in relazione all'art. 78 delle NTA del PRG] avverso il decreto di sequestro preventivo di manufatti eseguiti su una villetta in totale difformità del titolo edilizio per la modifica della destinazione d'uso e per l'ampliamento di superfici e di volumetrie.

In data 14.11.2006 Tavarelli aveva presentato istanza di accertamento di conformità per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per cambio di destinazione d'uso da vani tecnici [posti al prima piano della villetta e previsti nel permesso di costruire] a vani abitativi; per l'ampliamento del piano interrato da destinarsi a cantina/deposito e di vani tecnici posti al di sotto della piscina.

In data 20.11.2006 era stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria n. 83/2006 e in data 15.02.2007 le opere erano state ultimate con dichiarazione di conformità ai titoli edilizi rilasciati.

In data 18.05.2008 era stato rilevato, a seguito di sopralluogo della PG, che il permesso in sanatoria n. 83/2006 era stato rilasciato senza il rispetto dei parametri previsti dalle NTA del PRG per le modifiche della volumetria e della superficie dei fabbricati.

In data 22.05.2008 il Comune di Noicattaro rilasciava altro permesso di costruire in sanatoria n.20/08 dal quale non potevano discendere gli invocati effetti estintivi del reato poiché tale provvedimento non aveva considerato opere già eseguite ma aveva previsto l'esecuzione di altri interventi, neppure specificati, finalizzati a ricondurre l'immobile abusivo nell'alveo della conformità degli strumenti urbanistici.

Proponevano ricorso per cassazione gli indagati denunciando violazione di legge sulla sussistenza del fumus del reato ipotizzato.

Sostenevano che era stato richiesto al Comune il rilascio di un permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e "in via successiva, di variante delle opere di cui si richiedeva anche sanatoria" e che era stato specificato, alla stregua della prodotta CT, che s'intendevano sanare opere già realizzate, ferma restando la possibilità di apportare successive modiche/varanti con nuove opere conformi alla vigente normativa.

Il locale ricavato al disotto della piscina, opera pertinenziale già eseguita, era compreso nella richiesta di sanatoria, mentre la richiesta di variante riguardava opere da eseguire, dopo l'ottenuta sanatoria.

Erano, quindi, legittimi il permesso di costruire in sanatoria e il permesso di costruire in variante, rilasciati con un unico, complesso e contestuale atto amministrativo anche se, per un errore materiale, il dirigente dell'UTC aveva menzionato "un 'istanza presentata dal sig. Tavarilli...per il progetto di variante e accertamento di conformità".

Contestavano la ritenuta sussistenza del periculum in mora per mancanza dei requisiti della concretezza e dell'attualità.

Chiedevano l'annullamento dell'ordinanza.

In data 4.04.2009 il difensore faceva pervenire istanza di rinuncia al ricorso che non è valida perché non sottoscritta dall'indagato.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.

Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.

Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.

Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicché è legittimo il disposto sequestro preventivo del manufatto eseguito dagli indagati, la cui condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris alle fattispecie di cui all'art. 44 n. 380/2001 alla stregua degli accertamenti eseguiti emergendo dagli stessi
• che le suddette opere sono state eseguite sulla base del permesso di costruire in sanatoria n.83/2006 illegittimo perché emesso in violazione dei parameri urbanistici previsti dalle NTA del PRG essendo stata modificata la destinazione d'uso e ampliate la volumetria e la superficie del fabbricato;
• che, essendo abusive le opere eseguite in forza del permesso n. 83/2006, era stato richiesto e ottenuto dal Comune il permesso di costruire in sanatoria n. 20/2008 "per il progetto di variante e accertamento di conformità per le opere eseguire in difformità del permesso di costruire rilasciato in data 10.08.2005" ... "nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata e alle seguenti prescrizioni e modalità esecutive" ..... "i lavori di cui innanzi devono essere eseguiti in conformità dei disegni approvati, con l 'osservanza delle prescrizioni generali riportate sull'ultima pagina del permesso di costruire" donde l'illegittimità dell'intervento de quo ritenuta con adeguata motivazione.

Erroneo è l'assunto secondo cui il prodotto permesso di costruire n. 20/2008 costituirebbe provvedimento idoneo a sanare l'illegittimità di quello n.83/2006 e la difformità rispetto al progetto rilasciato il 10.08.2005.

Premesso che, in materia edilizia, l'attività in variante non è ammessa per la modifica della destinazione d'uso né per l'alterazione delle volumetrie né per l'aumento delle superfici utili e che non è consentita una richiesta di approvazione successiva all'esecuzione delle opere, essendo stato imposto ex legge n. 5453/1999 l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di procedere alle varianti, correttamente è stata rilevata l'illegittimità del provvedimento rilasciato in data 10 luglio 2008 emesso per sanare opere realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico, quanto alla modificata della destinazione d'uso e al mancato rispetto dei parametri della superficie e della volumetria, sicché la variante, espressamente adottata, non può porsi come presupposto valido per la successiva attività.

La concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce, infatti, lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita [cfr. Cassazione Sezione III n. 09735/1993, RV. 195234: "Qualsiasi modifica, che comporti un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la destinazione d'uso della costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra nella nozione di variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, legge n. 47 del 1985" [Cassazione Sezione VI n. 910/2000 RV. 215429; Cassazione Sezione III n. 7601/1989 RV. 181387].

Inoltre, essendo stata espressamente prevista l'esecuzione di opere per riportare quelle abusive alle previsioni dello strumento urbanistico, è mancato l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del citato decreto [Cassazione Sezione III n. 48499/2003 RV. 226897 "In materia edilizia non è ammissibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 13 a 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -, subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda.

Ne consegue che il suddetto provvedimento è ininfluente ai fini penali e non estingue il reato.
Puntualizzato, quanto al periculum, che in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori” rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza [Cassazione SU, CC 29 gennaio 2003, Innocenti], va osservato che, nella specie, il Tribunale [contrariamente a quanto assume il ricorrente] ha valutato, sia pure succintamente, tale profilo, ritenendo con congrua motivazione, persistenti le esigenze di prevenzione per il concreto pregiudizio arrecato dal manufatto all'assetto urbanistico del territorio, sicché è giustificato il mantenimento della misura cautelare.

Grava sui ricorrenti l'onere delle spese del procedimento.
 

P Q M
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 7.04.2009.

Deposito in Cancelleria il 13.05.2009.


 


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