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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151
DIRITTO URBANISTICO - Varianti in corso d’opera - Modifica della destinazione
d’uso - Alterazione delle volumetrie - Aumento delle superfici utili -
Comunicazione preventiva - Necessità - Sanatoria di opere realizzate in
contrasto con lo strumento urbanistico - Illegittimità - Art. 44 lett. a) e b)
d.P.R. n.380/2001 - L. n. 5453/1999 - Art. 20, L. n. 47/1985. In materia
edilizia, l'attività in variante non è ammessa per la modifica della
destinazione d'uso né per l'alterazione delle volumetrie né per l'aumento delle
superfici utili e che non è consentita una richiesta di approvazione successiva
all'esecuzione delle opere, essendo stato imposto ex legge n. 5453/1999
l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di procedere alle
varianti. Pertanto, la concessione di varianti a permessi di costruire
illegittimi costituisce lo sviluppo necessario dell'originaria attività
illecita, (cfr. Cass. Sez. III n. 09735/1993: "Qualsiasi modifica, che comporti
un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la destinazione d'uso della
costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra nella nozione di
variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20,
legge n. 47 del 1985" (Cass. Sez. VI n. 910/2000; Cass. Sez. III n. 7601/1989).
Nella specie, è stata esattamente rilevata l’illegittimità del provvedimento
rilasciato per sanare opere realizzate in contrasto con lo strumento
urbanistico, quanto alla modificata della destinazione d’uso e al mancato
rispetto dei parametri della superficie e della volumetria, sicché la variante,
espressamente adottata, non può porsi come presupposto valido per la successiva
attività. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151
DIRITTO URBANISTICO - Varianti in corso d’opera - Rilascio della concessione
edilizia in sanatoria subordinata alla esecuzione di specifici interventi
edilizi - Illegittimità - Verifica della doppia conformità dell'opera eseguita -
Necessità - Artt. 13 a 22 L. n. 47/1985, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del
D.P.R. n. 380/2001. In materia edilizia non è ammissibile il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 13 a 22 della legge 28 febbraio 1985
n. 47, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 -
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
-, subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale
condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la
doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in
quello della presentazione della domanda. Nella specie, essendo stata
espressamente prevista l'esecuzione di opere per riportare quelle abusive alle
previsioni dello strumento urbanistico, è mancato l'accertamento di conformità
di cui all'art. 36 del d.P.R. 6/06/2001 n. 380 (Cassazione Sezione III n.
48499/2003 RV. 226897). Inoltre, la variante, espressamente adottata, non può
porsi come presupposto valido per la successiva attività. La concessione di
varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce, infatti, lo sviluppo
necessario dell'originaria. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivamente
costruito - Sequestro preventivo - Immobile abusivamente costruito ed già
ultimato - Sequestro preventivo - Presupposti. In materia edilizia è
legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito
la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori”
rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano
essere impedite per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo
presenti il requisito della concretezza. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric.
Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009),
Sentenza n. 20151
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Presupposti - Mantenimento del sequestro -
Elementi sopravvenuti - Revoca del sequestro - Poteri giudice del riesame.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi
accusatoria deve corrispondere a una fattispecie astratta sicuramente prevista
dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia
stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il
sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato,
verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve
essere valutata sul piano dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro
basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda
necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che
siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente
illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il
giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di
prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il
sequestro. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151
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UDIENZA 07.04.2009
SENTENZA N. 515
REG. GENERALE n.39708/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
Dott. Guicla MÚLLIRI I. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Tavarilli Domenico, nato a Bari il 22.02.1951 e da Furio
Giuseppe, nato a Bari il 23.06.1967, [indagati dei reati di cui agli art. 44
lettere a e b) d.P.R. n. 380/2001] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in
data 18.09.2008 che ha rigettato la domanda di riesame proposta avverso il
decreto di sequestro preventivo di un manufatto edilizio disposto dal GIP in
data 31.07.2008;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 18.09.2008 il
Tribunale di Bari rigettava la domanda di riesame proposta da Tavarilli Domenico
e da Furio Giuseppe, [indagati dei reati di cui all'art. 44 lettere a) e b)
d.P.R. n.380/2001 in relazione all'art. 78 delle NTA del PRG] avverso il decreto
di sequestro preventivo di manufatti eseguiti su una villetta in totale
difformità del titolo edilizio per la modifica della destinazione d'uso e per
l'ampliamento di superfici e di volumetrie.
In data 14.11.2006 Tavarelli aveva presentato istanza di accertamento di
conformità per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per cambio
di destinazione d'uso da vani tecnici [posti al prima piano della villetta e
previsti nel permesso di costruire] a vani abitativi; per l'ampliamento del
piano interrato da destinarsi a cantina/deposito e di vani tecnici posti al di
sotto della piscina.
In data 20.11.2006 era stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria n.
83/2006 e in data 15.02.2007 le opere erano state ultimate con dichiarazione di
conformità ai titoli edilizi rilasciati.
In data 18.05.2008 era stato rilevato, a seguito di sopralluogo della PG, che il
permesso in sanatoria n. 83/2006 era stato rilasciato senza il rispetto dei
parametri previsti dalle NTA del PRG per le modifiche della volumetria e della
superficie dei fabbricati.
In data 22.05.2008 il Comune di Noicattaro rilasciava altro permesso di
costruire in sanatoria n.20/08 dal quale non potevano discendere gli invocati
effetti estintivi del reato poiché tale provvedimento non aveva considerato
opere già eseguite ma aveva previsto l'esecuzione di altri interventi, neppure
specificati, finalizzati a ricondurre l'immobile abusivo nell'alveo della
conformità degli strumenti urbanistici.
Proponevano ricorso per cassazione gli indagati denunciando violazione di legge
sulla sussistenza del fumus del reato ipotizzato.
Sostenevano che era stato richiesto al Comune il rilascio di un permesso in
sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e "in via successiva, di variante delle
opere di cui si richiedeva anche sanatoria" e che era stato specificato, alla
stregua della prodotta CT, che s'intendevano sanare opere già realizzate, ferma
restando la possibilità di apportare successive modiche/varanti con nuove opere
conformi alla vigente normativa.
Il locale ricavato al disotto della piscina, opera pertinenziale già eseguita,
era compreso nella richiesta di sanatoria, mentre la richiesta di variante
riguardava opere da eseguire, dopo l'ottenuta sanatoria.
Erano, quindi, legittimi il permesso di costruire in sanatoria e il permesso di
costruire in variante, rilasciati con un unico, complesso e contestuale atto
amministrativo anche se, per un errore materiale, il dirigente dell'UTC aveva
menzionato "un 'istanza presentata dal sig. Tavarilli...per il progetto di
variante e accertamento di conformità".
Contestavano la ritenuta sussistenza del periculum in mora per mancanza
dei requisiti della concretezza e dell'attualità.
Chiedevano l'annullamento dell'ordinanza.
In data 4.04.2009 il difensore faceva pervenire istanza di rinuncia al ricorso
che non è valida perché non sottoscritta dall'indagato.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi
accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a
una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché,
quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto
inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di
riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo
probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano
dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di
un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della
disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicché è legittimo il
disposto sequestro preventivo del manufatto eseguito dagli indagati, la cui
condotta è sicuramente riconducibile sub specie iuris alle fattispecie di
cui all'art. 44 n. 380/2001 alla stregua degli accertamenti eseguiti emergendo
dagli stessi
• che le suddette opere sono state eseguite sulla base del permesso di costruire
in sanatoria n.83/2006 illegittimo perché emesso in violazione dei parameri
urbanistici previsti dalle NTA del PRG essendo stata modificata la destinazione
d'uso e ampliate la volumetria e la superficie del fabbricato;
• che, essendo abusive le opere eseguite in forza del permesso n. 83/2006, era
stato richiesto e ottenuto dal Comune il permesso di costruire in sanatoria n.
20/2008 "per il progetto di variante e accertamento di conformità per le opere
eseguire in difformità del permesso di costruire rilasciato in data 10.08.2005"
... "nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto
indicato nella planimetria di progetto allegata e alle seguenti prescrizioni e
modalità esecutive" ..... "i lavori di cui innanzi devono essere eseguiti in
conformità dei disegni approvati, con l 'osservanza delle prescrizioni generali
riportate sull'ultima pagina del permesso di costruire" donde l'illegittimità
dell'intervento de quo ritenuta con adeguata motivazione.
Erroneo è l'assunto secondo cui il prodotto permesso di costruire n. 20/2008
costituirebbe provvedimento idoneo a sanare l'illegittimità di quello n.83/2006
e la difformità rispetto al progetto rilasciato il 10.08.2005.
Premesso che, in materia edilizia, l'attività in variante non è ammessa per la
modifica della destinazione d'uso né per l'alterazione delle volumetrie né per
l'aumento delle superfici utili e che non è consentita una richiesta di
approvazione successiva all'esecuzione delle opere, essendo stato imposto ex
legge n. 5453/1999 l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di
procedere alle varianti, correttamente è stata rilevata l'illegittimità del
provvedimento rilasciato in data 10 luglio 2008 emesso per sanare opere
realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico, quanto alla modificata
della destinazione d'uso e al mancato rispetto dei parametri della superficie e
della volumetria, sicché la variante, espressamente adottata, non può porsi come
presupposto valido per la successiva attività.
La concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce,
infatti, lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita [cfr.
Cassazione Sezione III n. 09735/1993, RV. 195234: "Qualsiasi modifica, che
comporti un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la destinazione
d'uso della costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra nella
nozione di variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite
dall'articolo 20, legge n. 47 del 1985" [Cassazione Sezione VI n. 910/2000 RV.
215429; Cassazione Sezione III n. 7601/1989 RV. 181387].
Inoltre, essendo stata espressamente prevista l'esecuzione di opere per
riportare quelle abusive alle previsioni dello strumento urbanistico, è mancato
l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del citato decreto [Cassazione
Sezione III n. 48499/2003 RV. 226897 "In materia edilizia non è ammissibile il
rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 13 a 22 della legge
28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno
2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia -, subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi,
atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della
sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della
sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda.
Ne consegue che il suddetto provvedimento è ininfluente ai fini penali e non
estingue il reato.
Puntualizzato, quanto al periculum, che in materia edilizia è legittimo
disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui
edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori” rispetto
alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere
impedite per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti
il requisito della concretezza [Cassazione SU, CC 29 gennaio 2003, Innocenti],
va osservato che, nella specie, il Tribunale [contrariamente a quanto assume il
ricorrente] ha valutato, sia pure succintamente, tale profilo, ritenendo con
congrua motivazione, persistenti le esigenze di prevenzione per il concreto
pregiudizio arrecato dal manufatto all'assetto urbanistico del territorio,
sicché è giustificato il mantenimento della misura cautelare.
Grava sui ricorrenti l'onere delle spese del procedimento.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 7.04.2009.
Deposito in Cancelleria il 13.05.2009.
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