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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20153



INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Reato di emissione in atmosfera senza autorizzazione - Attività o impianti in deroga - Disciplina - Data d'inizio dell'attività - Comunicazione di ricadere nell'elenco, (Parte I, All. 4, p. 5° D. L.vo n.152/06) - Procedura semplificata - Mancanza di uno dei presupposti - Reato di cui all'art. 269 del D. L.vo n. 152/06 - Configurabilità - Artt. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006.
Il reato di emissione in atmosfera senza autorizzazione si configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, qualora, avendo l'autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato 4 alla parte quinta del D. L.vo n. 152/06 comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività non sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell'elenco e, sempre in via preventiva, della data d'inizio dell'attività. Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dall'art. 272 d.Lgs. n. 152/2006 per i quali l'accesso alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicché l'esecuzione di solo una di esse configura il reato di cui all'art. 269 del D. L.vo n. 152/06. Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Carbone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20153

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Officine meccaniche - Attività di saldatura - Procedura semplificata o autorizzazione - Necessità - Impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti - Fattispecie - Parte 2 All. IV - lett. k, D. L.vo n.152/06 - Artt. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006. La procedura semplificata ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 artt. 269 e 272, è normativamente prevista per gli impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Ne consegue che anche le officine meccaniche hanno l’obbligo di munirsi di autorizzazione o di accedere alla procedura semplifica per le emissioni in atmosfera se gli impianti o le attività rientrano in quelle elencati nella parte I dell'Allegato 4 alla parte quinta del D. L.vo n. 152/06. Nella specie, il "fumus" è stato correttamente ravvisato per avere l'indagato iniziata l'attività di saldatura di oggetti e di superfici metalliche, rientrante tra quelle di cui alla parte 2 dell'allegato IV - lettera k - alla parte V del decreto "de quo", senza avere effettuato la comunicazione d'inizio d'attività "almeno 45 giorni prima...dell'avvio dell'attività". Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Carbone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20153

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Misure cautelari reali e sequestro preventivo - Fase delle indagini preliminari - Presupposti - Fattispecie astratta prevista dalla legge come reato - Necessità - Mantenimento del sequestro - Elementi - Elementi sopravvenuti - Revoca del sequestro - Giudice del riesame. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo, l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Carbone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20153


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UDIENZA  07.04.2009

SENTENZA N. 522

REG. GENERALE n. 04921/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                    Presidente
Dott. Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere
Dott. Amadeo FRANCO                      Consigliere
Dott. Guicla MULLIRI I.                       Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Carbone Raffaele, nato a Napoli il 13.03.1967, indagato del reato di cui agli art. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006, avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 27.11.2008 che ha rigettato la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 29.10.2008, di due bombole con saldatrice a filo continuo installate presso la sua officina meccanica;


Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;


Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;


Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;


osserva


Con ordinanza in data 27.11.2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda di riesame proposta da Carbone Raffaele, indagato del reato di cui agli art. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006, avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 29.10.2008, di due bombole con saldatrice a filo continuo istallate presso l'officina meccanica del predetto.


Il Tribunale ravvisava il "fumus" del reato ipotizzato per non avere l'indagato presentato all'autorità competente, almeno 45 giorni prima dell'istallazione dell'impianto per la saldatura di oggetti e superfici metalliche o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale già adottata dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 272 del citato decreto, con riferimento a specifiche categorie d'impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.


L'indagato aveva esibito agli agenti della Polizia municipale copia della comunicazione, inoltrata alla Regione Campania, che la sua attività rientrava nell'elenco delle c.d. attività in deroga, ma non aveva comunicato la data d'inizio dell'attività, già intrapresa.


Conseguentemente mancava il perfezionamento dell'iter previsto dall'art. 272 per ritenere assentita l'adesione del Carbone all'autorizzazione generale.


Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del "fumus".


Le officine meccaniche di riparazioni di veicoli, come quella da lui gestita, erano escluse dall'obbligo di munirsi "delle autorizzazioni de quibus", né l'attività di saldatura da lui esercitava necessitava di "specifica autorizzazione" prevedendo la norma che debba trattarsi di un'attività esclusiva, continuativa e specialistica svolta con macchinari di consistenti dimensioni aventi capacità di fornire una "produzione certamente ingente".


Inoltre, non era ravvisabile il "periculum" per avere il Comune ordinato la chiusura dell'officina all'esito del sopralluogo del 20.10.2008.


Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.


Il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.


Va osservato, anzitutto, che, in tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo, l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.

Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.

Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.

Il reato ipotizzato di emissione in atmosfera senza autorizzazione si configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, qualora, avendo l'autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato 4 alla parte quinta del decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività non sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell' elenco e, sempre in via preventiva, della data d'inizio dell'attività.


Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dall'art. 272 d.lgs. n. 152/2006 per i quali l'accesso alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicché l'esecuzione di solo una di esse configura il reato di cui all'art. 269 del citato decreto.


Tanto premesso, nella specie, il "fumus" è stato correttamente ravvisato per avere l'indagato iniziata l'attività di saldatura di oggetti e di superfici metalliche, rientrante tra quelle di cui alla parte 2 dell'allegato IV - lettera k - alla parte V del decreto "de quo", senza avere effettuato la comunicazione d'inizio d'attività "almeno 45 giorni prima...dell'avvio dell'attività".

Ne consegue che non hanno pregio né il rilievo sull'esclusione delle officine meccaniche dall'obbligo di munirsi di autorizzazione o di accedere alla procedura semplifica per le emissioni in atmosfera, ciò valendo per quelle in cui non si svolga attività di saldatura comportante emissione né il rilievo che la normativa sopraindicata operi soltanto per i grandi impianti che svolgano esclusivamente la richiamata attività stante che la procedura semplificata è normativamente prevista per gli impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.


Anche la sussistenza del "periculum" è stata correttamente ritenuta stante l'autonomia e la differente natura giuridica dei provvedimenti [quello amministrativo e quello giudiziario] adottati nei confronti dell' indagato.


Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 7.04.2009.
Deposito in Cancelleria il 13/05/2009


 


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