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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20153
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Reato di emissione in atmosfera senza autorizzazione
- Attività o impianti in deroga - Disciplina - Data d'inizio dell'attività -
Comunicazione di ricadere nell'elenco, (Parte I, All. 4, p. 5° D. L.vo n.152/06)
- Procedura semplificata - Mancanza di uno dei presupposti - Reato di cui
all'art. 269 del D. L.vo n. 152/06 - Configurabilità - Artt. 269 e 272 d.lgs. n.
152/2006. Il reato di emissione in atmosfera senza autorizzazione si
configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono
scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, qualora,
avendo l'autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i
gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato 4
alla parte quinta del D. L.vo n. 152/06 comunichino alla stessa di ricadere in
tale elenco, la messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività non
sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell'elenco e, sempre in via
preventiva, della data d'inizio dell'attività. Si tratta di attività o impianti
in deroga disciplinati dall'art. 272 d.Lgs. n. 152/2006 per i quali l'accesso
alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente
entrambe le comunicazioni, sicché l'esecuzione di solo una di esse configura il
reato di cui all'art. 269 del D. L.vo n. 152/06. Pres. Onorato Est. Teresi Ric.
Carbone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009),
Sentenza n. 20153
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Officine meccaniche - Attività di saldatura -
Procedura semplificata o autorizzazione - Necessità - Impianti che producono
emissioni scarsamente rilevanti - Fattispecie - Parte 2 All. IV - lett. k, D.
L.vo n.152/06 - Artt. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006. La procedura
semplificata ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 artt. 269 e 272, è normativamente
prevista per gli impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti agli
effetti dell'inquinamento atmosferico. Ne consegue che anche le officine
meccaniche hanno l’obbligo di munirsi di autorizzazione o di accedere alla
procedura semplifica per le emissioni in atmosfera se gli impianti o le attività
rientrano in quelle elencati nella parte I dell'Allegato 4 alla parte quinta del
D. L.vo n. 152/06. Nella specie, il "fumus" è stato correttamente
ravvisato per avere l'indagato iniziata l'attività di saldatura di oggetti e di
superfici metalliche, rientrante tra quelle di cui alla parte 2 dell'allegato IV
- lettera k - alla parte V del decreto "de quo", senza avere effettuato
la comunicazione d'inizio d'attività "almeno 45 giorni prima...dell'avvio
dell'attività". Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Carbone. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20153
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Misure cautelari reali e sequestro preventivo -
Fase delle indagini preliminari - Presupposti - Fattispecie astratta prevista
dalla legge come reato - Necessità - Mantenimento del sequestro - Elementi -
Elementi sopravvenuti - Revoca del sequestro - Giudice del riesame. In tema
di misure cautelari reali e di sequestro preventivo, l'ipotesi accusatoria deve
corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie
astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase
delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato
per il quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del
provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio
soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano
dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale
enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o
l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Pres. Onorato
Est. Teresi Ric. Carbone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud.
07/04/2009), Sentenza n. 20153
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UDIENZA 07.04.2009
SENTENZA N. 522
REG. GENERALE n. 04921/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Amadeo FRANCO Consigliere
Dott. Guicla MULLIRI I. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Carbone Raffaele, nato a Napoli il 13.03.1967, indagato
del reato di cui agli art. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 27.11.2008 che ha rigettato la
domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto
dal GIP in data 29.10.2008, di due bombole con saldatrice a filo continuo
installate presso la sua officina meccanica;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 27.11.2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
rigettava la domanda di riesame proposta da Carbone Raffaele, indagato del reato
di cui agli art. 269 e 272 d.lgs. n. 152/2006, avverso il decreto di sequestro
preventivo, disposto dal GIP in data 29.10.2008, di due bombole con saldatrice a
filo continuo istallate presso l'officina meccanica del predetto.
Il Tribunale ravvisava il "fumus" del reato ipotizzato per non avere
l'indagato presentato all'autorità competente, almeno 45 giorni prima
dell'istallazione dell'impianto per la saldatura di oggetti e superfici
metalliche o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione
all'autorizzazione generale già adottata dalla regione Campania, ai sensi
dell'art. 272 del citato decreto, con riferimento a specifiche categorie
d'impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico.
L'indagato aveva esibito agli agenti della Polizia municipale copia della
comunicazione, inoltrata alla Regione Campania, che la sua attività rientrava
nell'elenco delle c.d. attività in deroga, ma non aveva comunicato la data
d'inizio dell'attività, già intrapresa.
Conseguentemente mancava il perfezionamento dell'iter previsto dall'art. 272 per
ritenere assentita l'adesione del Carbone all'autorizzazione generale.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge
sulla ritenuta sussistenza del "fumus".
Le officine meccaniche di riparazioni di veicoli, come quella da lui gestita,
erano escluse dall'obbligo di munirsi "delle autorizzazioni de quibus",
né l'attività di saldatura da lui esercitava necessitava di "specifica
autorizzazione" prevedendo la norma che debba trattarsi di un'attività
esclusiva, continuativa e specialistica svolta con macchinari di consistenti
dimensioni aventi capacità di fornire una "produzione certamente ingente".
Inoltre, non era ravvisabile il "periculum" per avere il Comune ordinato
la chiusura dell'officina all'esito del sopralluogo del 20.10.2008.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.
Va osservato, anzitutto, che, in tema di misure cautelari reali e di sequestro
preventivo, l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante
giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista
dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia
stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il
sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato,
verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve
essere valutata sul piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di
un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della
disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Il reato ipotizzato di emissione in atmosfera senza autorizzazione si configura,
relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti
agli effetti dell'inquinamento atmosferico, qualora, avendo l'autorità
competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli
impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato 4 alla parte
quinta del decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa
in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività non sia preceduta dalla
comunicazione di ricadere nell' elenco e, sempre in via preventiva, della data
d'inizio dell'attività.
Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dall'art. 272 d.lgs. n.
152/2006 per i quali l'accesso alla procedura semplificata è precluso ove non
siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicché l'esecuzione
di solo una di esse configura il reato di cui all'art. 269 del citato decreto.
Tanto premesso, nella specie, il "fumus" è stato correttamente ravvisato
per avere l'indagato iniziata l'attività di saldatura di oggetti e di superfici
metalliche, rientrante tra quelle di cui alla parte 2 dell'allegato IV - lettera
k - alla parte V del decreto "de quo", senza avere effettuato la
comunicazione d'inizio d'attività "almeno 45 giorni prima...dell'avvio
dell'attività".
Ne consegue che non hanno pregio né il rilievo sull'esclusione delle officine
meccaniche dall'obbligo di munirsi di autorizzazione o di accedere alla
procedura semplifica per le emissioni in atmosfera, ciò valendo per quelle in
cui non si svolga attività di saldatura comportante emissione né il rilievo che
la normativa sopraindicata operi soltanto per i grandi impianti che svolgano
esclusivamente la richiamata attività stante che la procedura semplificata è
normativamente prevista per gli impianti che producono emissioni scarsamente
rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.
Anche la sussistenza del "periculum" è stata correttamente ritenuta
stante l'autonomia e la differente natura giuridica dei provvedimenti [quello
amministrativo e quello giudiziario] adottati nei confronti dell' indagato.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del
procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Così deciso nella Camera di
Consiglio in Roma il 7.04.2009.
Deposito in Cancelleria il 13/05/2009
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