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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Confisca ordinaria in caso di
estinzione del reato per prescrizione - Contrasto con l'art. 117 cost. e con
l'art. 7 c.e.d.u. - Manifesta infondatezza. La confisca conserva la sua
natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo l’estinzione del reato, in quanto
collegata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente ed
applicata da un organo giurisdizionale penale. Fattispecie: confisca dei terreni
e manufatti abusivamente lottizzati e manifesta infondatezza per asserito
contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U.. Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo,
Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud.
25/03/2009), Sentenza n. 20243
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Configurazione del reato.
Il reato di lottizzazione abusiva può realizzarsi sia nel compimento di atti
giuridici, sia nella esplicazione di attività materiali che risultino funzionali
alla realizzazione di un nuovo insediamento urbano, può configurarsi non solo in
presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, ma anche quando l'intervento si pone in contrasto
con la destinazione programmata del territorio (comportando ad esempio, come nel
caso in esame, la sua trasformazione da agricola a residenziale. (Cass. S.U.
sent. 28/11/2001, Salvini ed altri; Cass. pen. sez. III sent. 13/06/2008, n.
24096, Desimine ed altri; Cass. sez. III 29/04/2009, PM c Quarta ad altri).
Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243
URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva commesso per colpa -
Natura - Reato consumazione alternativa - Configurabilità. La
contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione
alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di
autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista, ma contrasti con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che
predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari della concessione, sui
committenti e costruttori, l'obbligo di controllare la conformità dell'intera
lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni
di pianificazione (Cass. S.U. 28/11/2001, sent. n. 5115). Per cui, il reato di
lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale, può essere commesso per
colpa, come del resto pacificamente ritenuto in ordine alla contravvenzione di
esecuzione di lavori in assenza o in difformità della concessione edilizia. (Cass,
pen. sez. III 13/10/2004, n. 39916, Lamedica ed altri; Cass. pen. sez. III ,
sent. 11/05/2005, Stiffi ed altri; Cass. pen. sez. III 5/03/2008, n. 9982,
Quattrone; Cass. pen. sez. III sent. 10/01/2008, Zortea; Cass. pen. sez. III
26/06/2008, Belloi ). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n.
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URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Lesività potenziale - Reato
di pericolo. Nel reato di lottizzazione abusiva la lesività non può essere
ristretta alla trasformazione urbanistica effettiva del territorio, giacché essa
va riferita alla potenzialità di tale trasformazione, ossia al pericolo che il
territorio subisca una urbanizzazione non prevista o di tipo diverso da quella
prevista (Cass. pen. sez. III sent. 26/06/2008, n. 1656, Belloi). Trattasi
quindi di reato di pericolo che si integra quando il titolare di una unità
fondiaria compia su di essa operazioni di suddivisione materiale o giuridica
dirette alla utilizzazione delle parti suddivise come terreni edificabili,
prescindendo dall'opera edilizia che costituisce un quid pluris. Pres. P.
Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
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URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di costruzione abusiva - Natura di reato formale
e di pericolo presunto. Il reato di costruzione abusiva, punito dall'art. 20
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di reato formale e di pericolo
presunto, connesso con il suo inserimento in un sistema di tutela basato sulla
pianificazione amministrativa dell'attività urbanistica del territorio, rispetto
al quale ogni abuso edilizio costituisce comunque ed obiettivamente una lesione,
con conseguente sottrazione al giudice di un qualsiasi sindacato in ordine alla
concreta pericolosità della condotta (Cass. pen. sez. III sent. 18/05/2001, n.
33886, Papara). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243
URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva negoziale o
cartolare - Configurabilità - Trasferimento, costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni - Obbligo di allegare il
certificato di destinazione urbanistica - Art. 30, c. 1° e c. 2° DPR n.
380/2001. In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del reato
di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, l'elencazione degli elementi
indiziari di cui all'art. 30, comma primo DPR 6 giugno 2001, n. 380 non è
tassativa nè tali elementi devono sussistere contemporaneamente, in quanto è
sufficiente per l’integrazione del reato anche la presenza di uno solo di essi,
qualora risulti inequivocabilmente la destinazione a scopo edificatorio del
terreno. (Cass. pen. sez III sent. 6/06/2008, n. 27729). Va aggiunto che, l'art.
30 comma 2 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, prescrivendo che gli atti tra vivi,
sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni,
sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica riguardante l'area interessata, rende estremamente difficile per il
venditore una negoziazione destinata alla lottizzazione abusiva che non sia
consapevole della natura non urbanistica della zona abusivamente lottizzata.
(Cass. pen. sez. III sent. 11/05/2005, n. 36940 Stiffi ed altri). Pres. P.
Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
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URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva c.d. negoziale - Condotte
convergenti verso un'operazione unitaria - Carattere plurisoggettivo. Il
reato di lottizzazione abusiva ha normalmente un carattere plurisoggettivo in
cui confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria, è da
escludere che normalmente la condotta dell'acquirente costituisca per il
venditore un evento imprevisto ed imprevedibile (v. in tal senso SU sent.
27/03/1992, n. 4708, Fogliani). Inoltre, integra il reato di lottizzazione
abusiva cosiddetta negoziale non soltanto la vendita di un terreno frazionato in
lotti, ma anche la vendita di quote di un terreno indiviso mediante un unico
atto di trasferimento a più acquirenti, così da imporre al suolo un equivalente
assetto proprietario, purché ne risulti inequivocabilmente, da elementi
indiziari, la destinazione a scopo edificatorio (Cass. Pen. Sez. III sent.
26/10/2007, n. 6080). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri.
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URBANISTICA ED EDILIZIA - Terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori
- Responsabilità dell'acquirente - Condotta imprudente e negligente e colpa
grave. In materia edilizia è configurabile la responsabilità dell'acquirente
di un terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori ove questi non
acquisisca elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona,
in quanto con tale imprudente e negligente condotta egli si pone colposamente in
una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo
causale all'attività illecita del venditore. (Cass. pen. sez. III sent.
26/06/2008, n. 37472, Belli ed altri). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric.
Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud.
25/03/2009), Sentenza n. 20243
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva con atti equivalenti al
frazionamento e alla vendita - Configurabilità del reato - Contratti preliminari
di alienazione di singoli lotti. In tema di lottizzazione abusiva, fra gli
atti equivalenti al frazionamento e alla vendita, cui fa riferimento, ai fini
della configurabilità del reato, l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
si possono ricomprendere anche i contratti preliminari di alienazione dei
singoli lotti, allorché gli stessi si collochino in un contesto indiziario atto
a rivelare in modo non equivoco le finalità edificatorie, che costituisce
l'elemento comune alle varie forme (materiale, negoziale, mista) in cui
l'illecito può essere realizzato. (Cass. pen. sez. III sent. 29/02/2000, n.
3668, Pennelli). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri.
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URBANISTICA ED EDILIZIA - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle opere - Acquisizione al patrimonio disponibile del comune - Confisca ed
elemento psicologico della colpa - Valutazione - Art. 44, c. 2° DPR n. 380/2001.
La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
prevista dall'art. 44, comma secondo del DPR 6 giugno 2001, n. 380 non ha natura
di misura di sicurezza patrimoniale, ma configura una sanzione amministrativa
applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo
amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile
del comune (Cass. Pen. Sez. III sent. 7/07/2004, n.38728). Deve peraltro
rilevarsi che, in applicazione dei principi affermati dalla Corte Europea e che
vanno rispettati dal giudice nazionale, qualunque sia la natura della confisca,
essa non può essere applicata se non sia stata accertata, nei suoi elementi
oggettivi e soggettivi, l'esistenza della violazione in ordine al quale essa è
disposta. Ne consegue che la confisca non può colpire i terzi in buona fede. In
tal senso la più recente giurisprudenza secondo cui, "anche con riferimento alle
sanzioni amministrative esulano dalla materia criteri di responsabilità
oggettiva, essendo richiesta, quale requisito essenziale di legalità per la loro
applicazione, l'esistenza di una condotta che risponda ai necessari requisiti
soggettivi della coscienza e volontà dell'agente e sia caratterizzata, quanto
meno, dall'elemento psicologico della colpa" (Cass. pen. sez. III sent.
17/11/2008, n. 42741, Silvioli ed altri). Infine, a fronte di reato di
lottizzazione abusiva dichiarato prescritto accertati tutti gli elementi del
reato, si può confermare la confisca disposta dai giudici di merito a norma
dell'art. 44 secondo comma del DPR n 380 del 2001. Del resto l'estinzione del
reato per prescrizione è un concetto relativo e non assoluto perché esso implica
una rinuncia dello Stato al diritto di punire per il solo effetto del decorso
del tempo, ma nulla impedisce che tale rinuncia possa essere più o meno limitata
in base alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco. Pres.
P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Effetto estensivo dell'impugnazione a vantaggio
dei soggetti non ricorrenti - Operatività - Limite. Ai sensi dell'art. 587
c.p.p. "nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato l'impugnazione
proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente
personali, giova anche agli altri imputati". L'effetto estensivo
dell'impugnazione quando maturi una causa di estinzione del reato nel corso del
giudizio di gravame, opera a vantaggio dei soggetti non ricorrenti (Cass. pen.
sez. III sent. 4/11/1997, n. 3621 Giampaoli). L'unica condizione preclusiva
all'effetto estensivo dell'impugnazione è infatti costituita della natura
strettamente personale del motivo di ricorso". (Cass. pen. sez. I sent.
24/03/2005, n. 15288). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n.
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UDIENZA 25.03.2009
SENTENZA N. 00724/09
REG. GENERALE n.37257/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) RAMMACCA SALA GIACOMO N. il 12/12/1937
2) RAMMACCA SALA MARIA ASSUNTA N. IL 07/02/1940
3) RAMMACCA SALA MYRIAM N. IL 10/12/1947
4) FERRAZZI GIULIANA N. IL 23/04/1958
5) DI LIETO LAURA N. IL 26/01/1952
6) DE FILIPPIS BERNARDO N. IL 06/01/1946
7) DE FILIPPIS LUCA N. IL 18/01/1978
8) DE FILIPPIS EMANUELE N. IL 07/09/1976
9) AGOSTINELLI ANDREA N. IL 01/09/1973
10)LIGATO ANNAMARIA N. IL 22/06/1940
11)D'AMICO UMBERTO N. IL 06/10/1937
12)STAGNI MARIA GIUSTINA N. IL 06/11/1945
13)LONGHI LUCIANO N. IL 07/02/1963
14)PEDONE LAURA N. IL 20/07/1967
15)MAIORANA ANTONINO N. IL 19/05/1960
16)CRETARO LEANDRO N. IL 24/03/1951
17)SEGATORI RENZO N. IL 28/09/1968
18)SEGATORI STEFANIA N. IL 23/09/1967
19)MAIORIDNO NICOLA N. IL 06/09/1950
20)GRASSO ROSA ANNA N. IL 27/10/1954
21)MARABITTI PATRIZIA N. IL 08/04/1956
22)DI PIETRO STEFANO N. IL 14/05/1955
23)VANGHETTI GIOIA N. IL 14/01/1960
24)DEL PRETE MICHELE N. IL 12/12/1940
25)MARSECANE PIETRO N. IL 10/05/1969
26)MARSECANE SARA N. IL 04/05/1966
27)BENETTI RITA AURORA N. IL 17/11/1952
28)NATILI DOMENICO N. IL 16/01/1951
29)FAINA SERGIO N. IL 11/10/1941
30)COPPTA ROSANNA N. IL 31/10/1952
31)FAINA ACHILLE N. IL 22/05/1964
32)ZUCCHEROFINO SABRINA N. IL 01/06/1967
avverso la SENTENZA del 18/10/2007
CORTE APPELLO di ROMA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO
MARGHERITA
Udito il Pubblico Ministero in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE dott.
IZZO GIOACCHINO che ha concluso chiedendo di sollevare la questione di
legittimità costituzionale della confisca in caso di prescrizione del reato in
relazione all'art. 117 Cost, e in subordine dichiararsi inammissibile il ricorso
Udito il difensore avvocato FERRAZZA CLAUDIO che ha chiesto l'accoglimento dei
motivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 29 gennaio 2009 (1)
Giacomo RAMMACCA SALA, (2) Maria Assunta RAMMACCA SALA e (3) Myriam RAMMACCA
SALA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6492 del 2007
pronunciata il 17 ottobre 2007 dalla Corte di Appello di Roma.
Con atto del 31 gennaio 2009 (4) Giuliana FERRAZZI, (5) Laura DI LIETO, (6)
Bernardo DE FILIPPIS, (7) Luca DE FILIPPIS, (8) Emanuele DE FILIPPIS, (9) Andrea
AGOSTINELLI, (10) Anna Maria LIGATO, (11) Umberto D'AMICO, (12) Maria Giustina
STAGNI, (13) Luciano LONGHI, (14) Laura PEDONE, (15)Antonino MAIORANA, (16)
Leandro CRETARO, (17) Renzo SEGATORI, (18)Stefania SEGATORI, (19) Nicola
MAIORINO, (20) Rosa Anna GRASSO, (21) Patrizia MARABITTI, (22)Stefano DI PIETRO,
(23)Gioia VANGHETTI, ( 24)Michele DEL PRETE, (25)Pietro MARSECANE, (26) Sara
MARSECANE, (27) Rita Aurora BENETTI, (28) Domenico NATILI, (29)Sergio FAINA,
(30) Rosanna COPPIA, (31) Achille FAINA e (32) Sabrina ZUCCHEROFINO, difesi
dallo stesso difensore dei primi tre ricorrenti, hanno impugnato la medesima
sentenza.
Con tale decisione la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato estinti per
prescrizione il reato contestato agli imputati, riformando la sentenza n. 121
pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia il 27 aprile
2004, che li aveva dichiarati responsabili del reato previsto e punito dall'art.
110 c.p. e 20 lettera C della legge n. 47 del 1985 con riferimento all'art. 18
della stessa legge, - perché in concorso tra loro e con altri coimputati,
quarantotto quali acquirenti, i Rammacca Sala quali venditori, un coimputato
quale notaio rogante, (assolto in prima grado), ed un coimputato quale titolare
della ditta esecutrice, in violazione dello strumento urbanistico vigente,
nonché comunque in assenza della prescritta autorizzazione comunale, avevano
proceduto, dapprima alla vendita ed al contestuale frazionamento di un fondo di
mq 50.392 circa, censito al NCEU foglio 1078, particella 2897 e quindi
all'esecuzione di opere, (quali strade, riporti di terreno e recinzioni) sul
medesimo, determinandone in tal modo la trasformazione urbanistico - edilizia in
considerazione della destinazione dell'area (agricola, con appezzamento minimo
per l'edificazione di mq 100.000), del numero dei lotti ( 47), della superficie
dei medesimi (mq 1000 circa), dell'ubicazione (un chilometro circa di distanza
dall'insediamento denominato " Nuova Palocco"), dell'attività svolta dagli
acquirenti, (diversa da quella agricola), e dell'effettuazione delle opere di
urbanizzazione (per fatto accertato in Roma-Ostia il 31 maggio 2001).
La Corte di Appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato contestato
ai ricorrenti, manteneva ferma la confisca disposta dal Tribunale in favore del
Comune di Roma del terreno e dei singoli lotti, così come identificati nell'atto
di compravendita notar Pelosi del 1 ottobre 2000, nonché nella scrittura privata
obbligatoria in pari data.
I ricorrenti hanno chiesto, per i motivi che saranno nel prosieguo
analiticamente esaminati, l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'
eccezione sollevata in udienza dal Sostituto Procuratore Generale di legittimità
costituzionale della confisca in caso di prescrizione del reato in relazione
all'art. 117 della Costituzione.
La questione va dichiarata manifestamente infondata.
La confisca dei terreni abusivamente lottizzati é stata disposta a norma
dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985 riprodotto dall'art. 44, comma 2 del DPR
n. 380 del 2001, secondo cui " la sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della
confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del
comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è
titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari".
Il profilo di incostituzionalità viene prospettato con riferimento all' art. 117
della Costituzione e all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comma 1, secondo cui
"nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in
cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o
internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
che era applicabile al momento in cui il reato fu commesso".
Siccome l'esercizio della potestà legislativa dello Stato a norma dell'art. 117
è condizionato al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientrano
quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
nell'interpretazione data dalla Corte Europea, la disposizione normativa
censurata sarebbe illegittima per violazione della disposizione costituzionale
in oggetto.
L' eccezione è stata prospettata con riferimento alle decisioni del 30 agosto
2007 e del 20 gennaio 2009 nel ricorso Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia n.
75909/01.
Con la prima decisione la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto
l'ammissibilità del ricorso proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed
altri, rilevando che la confisca già prevista dalla legge n. 47 del 1985 art.
19, classificata tra le " sanzioni penali" dal Testo Unico sull'edilizia del
2001, non tende alla riparazione pecuniaria di un danno ma mira, nella sua
essenza, a punire il responsabile per impedire la reiterazione di trasgressioni
a prescrizioni stabilite dalla legge. E' quindi da ritenersi una pena, sicché la
previsione della sua irrogabilità al di fuori di ipotesi di responsabilità
penale incorrerebbe nell'infrazione dell'art. 7 della CEDU.
Con la seconda decisione la Corte Europea, decidendo definitivamente il ricorso,
ha rilevato che l'art. 7 della Convenzione non menziona espressamente il legame
morale esistente tra l'elemento materiale del reato e la persona che ne viene
considerata l'autore. Tuttavia la logica della pena e della punizione, così come
la nozione di "guilty" ( nella versione inglese) e la corrispondente nozione di
" personne coupable" (nella versione francese), vanno nel senso di una
interpretazione dell'articolo 7 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo secondo
cui "nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno
o internazionale.
Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso, (nulla poena sine lege)" e
quindi esigono, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e
volontà), che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta
dell'autore materiale del reato.
Rileva in primo luogo il Collegio che le due sentenze della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo non obbligano il giudice nazionale a dare alla confisca
prevista dall'art. 44 comma 2 del TU sull'edilizia una qualificazione diversa da
quella di sanzione amministrativa ad essa finora attribuita dalla giurisprudenza
di legittimità, a seguito dell'ordinanza n. 187 del 1998 con la quale la Corte
Costituzionale ha riconosciuto la natura amministrativa della confisca. Infatti
la natura di sanzione penale che la confisca ha per la Corte di Strasburgo è
essenzialmente collegata alle disposizioni della Convenzione Europea ed è
rilevante ai soli fini del rispetto delle relative disposizioni, (tra cui l'art.
7), ma non esclude che per il diritto interno la qualificazione sia diversa,
analogamente alle sanzioni amministrative depenalizzate (ed in generale alle
sanzioni amministrative disciplinate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689), che
la Corte Europea considera aventi natura penale, ai fini del rispetto delle
garanzie previste dagli artt.6 e 7 della Convenzione.
Del resto consolidata giurisprudenza di legittimità all'esito di un travagliato
dibattito giurisprudenziale e dottrinale avente ad oggetto la natura giuridica
della confisca, ha affermato che, a prescindere dalla natura giuridica della
confisca, la stessa non può che essere applicata da un giudice penale poiché la
competenza in materia appartiene unicamente al giudice penale.
In proposito questa Corte ( v. Cass. Pen. Sez. III sent. 7 luglio 2004, n.
38728) ha affermato il principio che " la confisca dei terreni abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente prevista dall'art. 44, comma secondo del
DPR 6 giugno 2001, n. 380 non ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ma
configura una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di
supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni
lottizzati al patrimonio disponibile del comune".
Deve peraltro rilevarsi che, in applicazione dei principi affermati dalla Corte
Europea nelle suddette sentenze Fondi Sud c. Italia e che vanno rispettati dal
giudice nazionale, qualunque sia la natura della confisca, essa non può essere
applicata se non sia stata accertata, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi,
l'esistenza della violazione in ordine al quale essa è disposta. Ne consegue che
la confisca non può colpire i terzi in buona fede.
In tal senso si è del resto recentemente pronunciata la più recente
giurisprudenza della Cassazione (Cass. pen. sez. III sent. 17 novembre 2008, n.
42741, Silvioli ed altri), secondo cui, "anche con riferimento alle sanzioni
amministrative esulano dalla materia criteri di responsabilità oggettiva,
essendo richiesta, quale requisito essenziale di legalità per la loro
applicazione, l'esistenza di una condotta che risponda ai necessari requisiti
soggettivi della coscienza e volontà dell'agente e sia caratterizzata, quanto
meno, dall 'elemento psicologico della colpa".
Alla luce di tale interpretazione della giurisprudenza di legittimità in ordine
all'applicazione dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985, come riprodotto
nell'art. 44 comma 2 del DPR n. 380 del 2001, non si ravvisa alcun contrasto tra
tale disposizione e il principio generale formulato nell'art. 7 della
Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Per conseguenza non sussiste alcuna
violazione dell'art. 117 della Costituzione con riferimento all'obbligo dello
Stato Italiano di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Del resto il legislatore nazionale con legge statale 25 febbraio 2008 n. 34, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee", prescrive espressamente che il governo
debba, con decreto legislativo, "disciplinare i limiti della confisca nei
confronti della persona estranea al reato che ne abbia beneficiato o che abbia
ricevuto i beni per diritto successorio" ( art. 31 lettera c) e che tale
disciplina debba "prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i
diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto".
Deve peraltro rilevarsi, con specifico riferimento alla fattispecie in esame,
che l'accertamento del reato non implica necessariamente che sia condannato il
soggetto nei cui confronti è disposta la confisca. Il reato può essere accertato
anche se, per cause diverse, non si pervenga alla condanna del suo autore (ad
esempio per prescrizione del reato che sia stato accertato in tutti i suoi
elementi, oggettivi e soggettivi, ovvero per l'applicazione dell' amnistia).
La confisca conserva infatti la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo
l'estinzione del reato, in quanto è sempre legata al presupposto di un reato
estinto ma storicamente esistente ed in quanto è applicata da un organo
giurisdizionale penale.
Deve in proposito ritenersi che eccezionalmente il legislatore, per motivi di
politica criminale relativi alla salvaguardia di valori che ritiene preminenti,
quali la tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del territorio, della
lotta alla criminalità organizzata, tiene in vita, nonostante l'estinzione del
reato, una delle conseguenze sanzionatorie conseguenti al reato.
Del resto l'estinzione del reato per prescrizione è un concetto relativo e non
assoluto perché esso implica una rinuncia dello Stato al diritto di punire per
il solo effetto del decorso del tempo, ma nulla impedisce che tale rinuncia
possa essere più o meno limitata in base alla valutazione comparativa dei
contrapposti interessi in gioco.
Conformemente a tale principio questa Corte, sez. III, nella sentenza del 26
giugno 2008, n.37472, Belloi ed altri, pur a fronte di reato di lottizzazione
abusiva dichiarato prescritto dalla Corte di Appello di Cagliari, ha ritenuto
accertati tutti gli elementi del reato, confermando la confisca disposta dai
giudici di merito a norma dell'art. 44 secondo comma del DPR n 380 del 2001.
Deve in proposito rilevarsi che invece nel caso Sud Fondi s.r.l. c Italia
affrontato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel quale è stata
accertata la violazione dell'art. 7 della Convenzione, la sentenza nazionale che
aveva disposto la confisca aveva ritenuto che non sussisteva l'elemento
soggettivo del reato, sicché la sanzione della confisca risultava illegittima in
base ai suindicati principi di diritto.
Va quindi dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Sostituto Procuratore Generale.
Alla luce degli stessi principi di diritto sopra esposti vanno esaminati anche i
motivi di ricorso proposti dai ricorrenti.
Prima di esaminare dettagliatamente tali i motivi è peraltro opportuno precisare
che l'art. 18 primo comma della legge n. 47 del 1985, totalmente riprodotto
dall'art. 30, primo comma del TU n. 380 del 2001, ha fornito una duplice
definizione della lottizzazione abusiva dei terreni ricollegando la stessa: a)
ad un'attività materiale, "quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione";
b) ad un'attività giuridica (la cd. lottizzazione giuridica o negoziale) "quando
tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita,
o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".
Trattasi di attività illecite che possono essere espletate anche congiuntamente,
(cd lottizzazione abusiva mista), in un coacervo di atti materiali e giuridici
comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia
dei terreni non autorizzata, oppure in violazione di prescrizioni fissate con
legge, ovvero imposte dagli strumenti di pianificazione vigenti sul territorio.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, (v. per tutte Cass.
pen. sez. IV sent. 8 luglio 2008, n. 33150, rv. 240970, Nicoletti) " il reato di
lottizzazione abusiva presuppone un'illegittima trasformazione urbanistica od
edilizia del territorio, da intendersi come trasformazione di consistenza tale
da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona, sia nel senso
d'intervento innovativo sul tessuto urbanistico che sotto il profilo della
necessità di nuove opere d'urbanizzazione o di potenziamento di quelle già
esistenti".
Nel caso in esame è stato contestato agli imputati, ai primi tre quali venditori
e agli altri quali acquirenti, in concorso con il titolare della ditta
esecutrice, di aver proceduto dapprima alla vendita ed al contestuale
frazionamento di un fondo di mq. 50.392 e quindi all'esecuzione di opere, (quali
strade, riporti di terreno e recinzioni) sul medesimo terreno, determinando la
trasformazione dell' area da agricola, con appezzamento minimo per
l'edificazione di mq 100.000, in edilizia, in considerazione del numero dei
lotti (47), della superficie dei medesimi (mq. 1.000 circa), dell'ubicazione,
(un chilometro circa di distanza dall'insediamento denominato Nuova Palocco),
dell'attività svolta dagli acquirenti, (diversa da quella agricola), e
dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Pertanto, alla luce di tali elementi, gli imputati sono stati dichiarati
responsabili in primo grado, ed è stata emessa in appello nei loro confronti
sentenza di non doversi precedere esclusivamente per essere i reati estinti per
prescrizione.
Per quel che attiene specificamente ai venditori Giacomo Rammacca Sala, Maria
Assunta Rammacca Sala, Myriam Rammacca Sala i motivi di ricorso, per la loro
logica e giuridica connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Deve peraltro preliminarmente rilevarsi che in ordine alla sanzione della
confisca, correlata alla dichiarazione di prescrizione del reato, va ritenuto
insussistente l'interesse dei suddetti ricorrenti che, quali venditori, non
risultano avere, allo stato, alcun diritto sugli immobili suscettibile di essere
sacrificato con il suddetto provvedimento ablatorio che incide solo sul
patrimonio degli acquirenti.
I motivi di ricorso dei venditori vanno quindi valutati esclusivamente in
relazione alla loro richiesta di proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2
c.p.p., secondo cui "quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli
atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere
con la formula prescritta".
Con il primo motivo i ricorrenti venditori lamentano, ai sensi dell'art. 606
lettera b) comma 1, del codice di procedura penale, erronea applicazione
dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985 e dell'art. 192 del codice di procedura
penale.
Deducono detti ricorrenti che il giudice di primo grado aveva ritenuto
sussistenti sia la lottizzazione abusiva materiale sia quella negoziale ma aveva
ritenuto quest'ultima fondata sia sul contratto di vendita pro indiviso
effettuato da essi ricorrenti con gli acquirenti, con specifica indicazione
nello stesso della destinazione urbanistica del suolo e precisa indicazione del
divieto di eseguire opere di alcun tipo in contrasto con lo strumento
urbanistico, sia sulla scrittura privata con effetti obbligatori redatta, su
bozza del notaio Pelosi, alla quale essi venditori erano rimasti assolutamente
estranei.
La Corte di Appello, invece, esaminati gli atti, aveva circoscritto il fatto
reato alla sola lottizzazione negoziale, concretizzatasi esclusivamente nella
stesura e sottoscrizione dell'atto obbligatorio, mentre nessun rilievo era dato
al rogito notarile riguardante la vendita del suolo pro indiviso, né ad una
eventuale lottizzazione materiale individuabile nell'esecuzione di opere, quali
le due strade sterrate o le recinzioni con siepi, con ciò innovando rispetto
alla sentenza di primo grado.
Secondo i ricorrenti i giudici di merito avevano ritenuto la configurabilità del
reato di lottizzazione abusiva soltanto sulla base di meri indizi a carico di
essi ricorrenti, a prescindere dalla loro precisione, gravità e concordanza,
ritenendo erroneamente che la loro presenza, unitamente ad un atto equivalente
alla compravendita, sarebbe sufficiente a configurare la ricorrenza del reato
trattandosi di reato di pericolo astratto, mentre avrebbero dovuto verificare di
volta in volta, in concreto, la sussistenza di una volontà indirizzata a
finalità edificatorie illecite.
Nel caso in esame, a contrastare gli indizi a carico di essi imputati,
costituiti dal solo numero degli acquirenti nella vendita pro indiviso e dalla
edificazione delle strade interpoderali con parziale livellamento del suolo,
intervenivano infatti elementi di segno contrario, quali il tempo di quattro
anni trascorso dal rogito notarile senza che alcuna opera di urbanizzazione
venisse realizzata, la circostanza che la vendita pro indiviso impediva che
alcuno potesse eseguire autonomamente opere di urbanizzazione senza il consenso
degli altri ed il fatto che il corrispettivo pagato dagli acquirenti per la
vendita era irrisorio se riferito ad un terreno destinato ad edificazione.
Con il secondo motivo i suddetti ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606
lettera e) comma 1 c.p.p., mancanza e contraddittorietà della motivazione in
ordine alla responsabilità di essi venditori. Deducono i ricorrenti che, pur
avendo essi nell'atto di appello affrontato la problematica relativa alla
mancata partecipazione di essi venditori alla predisposizione e alla firma della
scrittura obbligatoria che prevedeva la suddivisione del terreno in lotti e alla
imprevedibilità che un simile atto obbligatorio venisse redatto dagli
acquirenti, la Corte di merito aveva omesso di motivare in proposito ritenendo,
ingiustificatamente, che essi venditori potessero
prevedere il successivo comportamento degli acquirenti, pur essendo indicato
esplicitamente nel rogito il divieto di lottizzare.
Rilevano in proposito i ricorrenti che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni
Unite nella sentenza Cancilleri del 3 febbraio 1990, il reato di lottizzazione
abusiva si configura come una contravvenzione di natura dolosa, sicché doveva
escludersi il concorso colposo in tale reato e avrebbe quindi dovuto essere
accertata, in concreto, una dolosa connivenza di essi venditori nel
comportamento degli acquirenti o, quanto meno, una colpa grave.
Rileva il Collegio che i motivi sono infondati.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte ( v. per tutte SU sent. 28
novembre 2001, Salvini ed altri; Cass. pen. sez. III sent. 13 giugno 2008, n.
24096, Desimine ed altri; Cass. sez. III 29 aprile 2009, PM c Quarta ad altri)
il reato di lottizzazione abusiva che, come sopra precisato, può realizzarsi sia
nel compimento di atti giuridici, sia nella esplicazione di attività materiali
che risultino funzionali alla realizzazione di un nuovo insediamento urbano, può
configurarsi non solo in presenza di un intervento sul territorio tale da
comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non
urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, ma anche quando l'intervento si
pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio (comportando ad
esempio, come nel caso in esame, la sua trasformazione da agricola a
residenziale.)
Come ha chiarito questa Corte a Sezioni Unite (SU sent. 28 novembre 2001, n.
5115) " la contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a
consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento
di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista, ma contrasti con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che
predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari della concessione, sui
committenti e costruttori, l'obbligo di controllare la conformità dell'intera
lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni
di pianificazione".
Alla luce di tale principio di diritto consolidata giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che il reato di lottizzazione abusiva, sia materiale che
negoziale, può essere commesso per colpa, come del resto pacificamente ritenuto
in ordine alla contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in
difformità della concessione edilizia. (v. in tal senso Cass, pen. sez. III 13
ottobre 2004, n. 39916, Lamedica ed altri; Cass. pen. sez. III , sent. 11 maggio
2005, Stiffi ed altri; Cass. pen. sez. III 5 marzo 2008, n. 9982, Quattrone;
Cass. pen. sez. III sent. 10 gennaio 2008, Zortea e più recentemente Cass. pen.
sez. III 26 giugno 2008, Belloi ).
Deve quindi ritenersi superata dalla più recente e consolidata giurisprudenza di
legittimità la risalente decisione delle SU richiamata dai ricorrenti e trova
quindi applicazione nel caso in esame il principio generale stabilito per le
contravvenzioni dall'art. 42 quarto comma c.p. secondo cui "nelle
contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa", restando esclusi i casi di errore
scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa
trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla
pronuncia n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale.
Va aggiunto che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, (v. per
tutte Cass. pen. sez. III sent. 26 giugno 2008, n. 1656, Belloi), nel reato di
lottizzazione abusiva la lesività non può essere ristretta alla trasformazione
urbanistica effettiva del territorio, giacchè essa va riferita alla potenzialità
di tale trasformazione, ossia al pericolo che il territorio subisca una
urbanizzazione non prevista o di tipo diverso da quella prevista.
Trattasi quindi di reato di pericolo che si integra quando il titolare di una
unità fondiaria compia su di essa operazioni di suddivisione materiale o
giuridica dirette alla utilizzazione delle parti suddivise come terreni
edificabili, prescindendo dall'opera edilizia che costituisce un quid pluris.
Giova in proposito precisare che la norma incriminatrice in esame, nel
sanzionare il frazionamento e la vendita o atti equivalenti del terreno in
lotti, che siano idonei, per la loro direzione inequivoca ed oggettiva, a
mettere in pericolo la pianificazione del territorio, ha infatti inteso
anticipare la tutela penale dell'interesse protetto da una fattispecie criminosa
che, per la sua natura contravvenzionale, non prevede la rilevanza penale del
tentativo.
In proposito questa Corte ha precisato (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent.
18 maggio 2001, n. 33886, Papara, rv. 22098) che " il reato di costruzione
abusiva, punito dall 'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di
reato formale e di pericolo presunto, connesso con il suo inserimento in un
sistema di tutela basato sulla pianificazione amministrativa dell'attività
urbanistica del territorio, rispetto al quale ogni abuso edilizio costituisce
comunque ed obiettivamente una lesione, con conseguente sottrazione al giudice
di un qualsiasi sindacato in ordine alla concreta pericolosità della condotta".
Per quel che attiene agli elementi di responsabilità a carico dei ricorrenti
trova applicazione il principio affermato da questa Corte ( v. per tutte Cass.
pen. sez III sent. 6 giugno 2008, n. 27729) secondo cui " in tema di reati
edilizi, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva
negoziale o cartolare, l'elencazione degli elementi indiziari di cui all 'art.
30, comma primo DPR 6 giugno 2001, n. 380 non è tassativa nè tali elementi
devono sussistere contemporaneamente, in quanto è sufficiente per l’integrazione
del reato anche la presenza di uno solo di essi, qualora risulti
inequivocabilmente la destinazione a scopo edificatorio del terreno".
Va aggiunto che, come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez.
III sent. 11 maggio 2005, n. 36940 Stiffi ed altri) l' art. 30 comma 2 del DPR 6
giugno 2001, n. 380, prescrivendo che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica,
sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e
non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove
agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica
riguardante l'area interessata, rende estremamente difficile per il venditore
una negoziazione destinata alla lottizzazione abusiva che non sia consapevole
della natura non urbanistica della zona abusivamente lottizzata.
Nel caso in esame, come hanno correttamente e logicamente argomentato i giudici
di merito, le deduzioni dei ricorrenti circa la loro mancata
partecipazione alle scritture obbligatorie successive alla originaria stipula
della vendita a favore degli acquirenti pro indiviso, tenuto conto della
concatenazione degli atti, dell'inverosimiglianza della utilità di una vendita
di un fondo agricolo a numerosi soggetti che, salvo rare eccezioni, non
svolgevano attività, di agricoltori, della contestuale realizzazione di opere di
urbanizzazione eseguite in loco, erano inidonee ad escludere ictu oculi
la responsabilitá degli imputati che, del resto, hanno beneficiato
dell'estinzione del reato per prescrizione alla quale non hanno rinunciato.
Considerato che il reato di lottizzazione abusiva ha normalmente un carattere
plurisoggettivo in cui confluiscono condotte convergenti verso un'operazione
unitaria, è da escludere che normalmente la condotta dell'acquirente costituisca
per il venditore un evento imprevisto ed imprevedibile (v. in tal senso SU sent.
27 marzo 1992, n. 4708, Fogliani).
E' comunque assorbente il rilievo che, secondo consolidata giurisprudenza di
questa Corte, (v. per tutte Cass. Pen. Sez. III sent. 26 ottobre 2007, n. 6080)
" integra il reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale non soltanto la
vendita di un terreno frazionato in lotti, ma anche la vendita di quote di un
terreno indiviso mediante un unico atto di trasferimento a più acquirenti, così
da imporre al suolo un equivalente assetto proprietario, purché ne risulti
inequivocabilmente, da elementi indiziari, la destinazione a scopo edificatorio.
Alla luce di tale principio i profili di responsabilità, evidenziati nelle
sentenze di merito e non inficiati da alcuna delle argomentazioni dei
ricorrenti, comportano sicuramente l'esclusione di un'ipotesi di assoluzione dei
venditori, (da ritenersi, come sopra specificato, non giuridicamente interessati
alla confisca dei fondi), ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.
Va quindi respinto il ricorso di Giacomo Rammacca Sala, Maria Assunta Rammacca
Sala e Myriam Rammacca Sala.
Per quel che attiene agli altri ricorrenti, (acquirenti ed autori della
scrittura obbligatoria che prevedeva il frazionamento), il Collegio rileva
preliminarmente che i ricorrenti Stefano Di Pietro e Gioia Vanghetti non sono
stati neppure appellanti alla sentenza di primo grado.
Deve peraltro rilevarsi che nei confronti di costoro deve ritenersi operativo
l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dagli altri imputati per motivi
non strettamente personali .
Ai sensi dell'art. 587 c.p.p. "nel caso di concorso di più persone in uno stesso
reato l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su
motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati". Come ha
precisato questa Corte ( v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 4 novembre 1997,
n. 3621 Giampaoli) "l'effetto estensivo dell'impugnazione quando maturi una
causa di estinzione del reato nel corso del giudizio di gravame, opera a
vantaggio dei soggetti non ricorrenti. L 'unica condizione preclusiva all
'effetto estensivo dell'impugnazione è infatti costituita della natura
strettamente personale del motivo di ricorso". (V . anche Cass. pen. sez. I sent.
24 marzo 2005, n. 15288).
I suindicati ricorrenti devono quindi ritenersi legittimati a proporre ricorso
per cassazione.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con un unico articolato motivo, i
ricorrenti acquirenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed
e) c.p.p., erronea applicazione dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985 e
dell'art. 192 c.p.p. e comunque mancanza e contraddittorietà della motivazione
in ordine alla applicazione delle indicate norme.
Deducono i ricorrenti che la Corte di Appello, nell'impugnata sentenza, aveva
sostenuto che l'esistenza della lottizzazione emergerebbe ex se, una volta
verificata la situazione di pericolo secondo parametri legislativi prefissati,
(ricorrenza del frazionamento e dell'atto da considerarsi equivalente alla
vendita) e, accertata la sussistenza degli altri fattori sintomatici indiziari,
(numero degli acquirenti, realizzazione di due strade interrate interpoderali e
parziale livellamento del suolo) specificati nel comma 1 dell'art. 30 DPR n. 380
del 2001.
La Corte di merito avrebbe quindi erroneamente sostenuto che trattandosi di un
reato di pericolo astratto il giudice non ha l'obbligo di valutare se gli indizi
siano sufficienti a dimostrare la consapevolezza degli imputati, ma solo di
riscontrare la loro oggettiva esistenza al fine di considerare esistente il
reato contestato. Tale posizione contrastava sia con l'art. 18 della legge n. 47
del 1985, recepito senza modifiche dall'art. 30 del DPR n. 380 del 2001, il
quale impone che gli indizi a carico, valutati in un giudizio comparativo con
quelli a discarico, debbano denunciare in modo non equivoco la destinazione a
scopo edificatorio, sia con il secondo comma dell'art. 192 c.p.p., secondo cui
l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi
siano gravi precisi e concordanti.
Rilevano i ricorrenti che l'art. 18 della legge n. 47 del 1985, così come
recepito dall'art. 30 del citato DPR n. 380 del 2001, non vieta in assoluto la
vendita frazionata del suolo agricolo in lotti di contenuta dimensione ad un
plurimo numero di acquirenti che non fanno gli agricoltori di professione, ma
vieta esclusivamente un simile tipo di vendita frazionata soltanto quando abbia
una illecita finalità, edificatoria che venga accertata tramite il riscontro e
la valutazione, ex art. 192 c.p.p., di adeguati elementi indizianti.
Ritengono i ricorrenti che la Corte di merito aveva ritenuto che sussistesse la
sola lottizzazione negoziale con esclusivo riferimento alla scrittura
obbligatoria, senza alcun riferimento ad una lottizzazione materiale,
considerando la realizzazione di due strade interpoderali solo un indizio a
sostegno del reato di lottizzazione negoziale, mentre nessun rilievo era stato
dato al rogito notarile né ad un'eventuale lottizzazione materiale,
individuabile nell'esecuzione di opere, con ciò innovando la sentenza di primo
grado.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti essi erano stati condannati
esclusivamente per la scrittura obbligatoria prevedente l'attribuzione agli
acquirenti di porzioni individuate di suolo, sicché era essenziale stabilire se
tale scrittura rientrasse effettivamente tra gli atti equivalenti alla
compravendita cui si riferisce l'art 18 della legge n. 47 del 1985 (oggi art. 30
della legge n. 380 del 2001), e se denunziasse, in modo non equivoco, la
destinazione a scopo edificatorio.
Peraltro nella scrittura obbligatoria in oggetto all'art. 30 le parti avevano
dichiarato espressamente "di essere a perfetta conoscenza che il terreno
indicato nelle superiori premesse ricade in zona urbanistica agricola, che non
fa parte di alcuna lottizzazione autorizzata che, quindi, non potrà essere
utilizzato per scopi edificatori e che l'atto pubblico di divisione potrà essere
perfezionato soltanto quando ricorreranno tutti gli strumenti urbanistici di
legge" e tale dichiarazione era stata ingiustificatamente ritenuta non veritiera
dalla Corte Territoriale che non aveva valutato comparativamente gli elementi a
favore di essi ricorrenti con quelli di segno contrario.
Nel caso in esame, a contrastare gli indizi di segno negativo, (numero
acquirenti e loro caratteristiche, due strade interpoderali, parziale
livellamento del suolo), intervenivano numerosi indizi di seguito contrario,
quali, in primo luogo, il lungo tempo, circa quattro anni, trascorso dal rogito
notarile senza che alcuna opera di edificazione e/o urbanizzazione venisse
realizzata, in secondo luogo, la forma di vendita, mediante cessione dell'intero
terreno a più acquirenti pro indiviso, con specifica indicazione nel rogito
della destinazione agricola del terreno e del divieto di lottizzare, in terzo
luogo, l'esplicito divieto di utilizzare il suolo per scopi edificatori e di
dividerlo prima dell'approvazione degli strumenti urbanistici di legge,
contenuto nell'art 30 della scrittura obbligatoria.
Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
In primo luogo, in ordine all'intera operazione, vanno richiamate integralmente
le considerazioni svolte in ordine all'esame del ricorso dei venditori, che,
peraltro, non hanno partecipato alla plateale scrittura obbligatoria con
individuazione dei singoli lotti, sicché va esclusa l'applicabilità anche nei
confronti degli acquirenti dell'art. 129 secondo comma c.p. p..
Per quel che attiene agli effetti della sentenza, con riferimento alla confisca
disposta dal primo giudice e confermata in appello, tenuto conto del principio
sopra esposto della non applicabilità della confisca nei confronti di soggetti
terzi in buona fede, va, in primo luogo, rilevato che in caso di lottizzazione
negoziale non possono qualificarsi sic et simpliciter terzi, quanto meno
sotto il profilo materiale, i soggetti che hanno partecipato all'accordo
negoziale che ha dato luogo alla lottizzazione abusiva.
Per quel che attiene alla sussistenza del reato, con specifico riferimento
all'elemento soggettivo, il Collegio rileva che, diversamente da quanto deducono
i ricorrenti, la Corte di merito ha ritenuto condivisibili, richiamandole
espressamente, le motivazioni della sentenza impugnata che aveva accertato
l'esistenza della lottizzazione, rilevando che il contratto obbligatorio, avente
ad oggetto l'acquisto di circa mille metri quadrati di un terreno in favore di
ciascuno degli acquirenti, non aveva alcun significato in termini di
sfruttamento per fini agricoli di un terreno, mentre i lotti individuati avevano
il taglio ideale per una costruzione, a fine abitativo, con giardino annesso,
che gli acquirenti, salvo un paio di casi, non erano coltivatori diretti ed
avevano espressamente riconosciuto la natura di investimento dell'acquisto, che
erano state eseguite opere di urbanizzazione, (strade poderali e recinzioni) e
che, in alcuni terreni, erano stati perfino realizzati alcuni manufatti.
In ordine al dedotto elemento della buona fede degli acquirenti trova
applicazione il principio affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen.
sez. III sent. 26 giugno 2008, n. 37472, Belli ed altri, rv. 241098) secondo cui
” in materia edilizia è configurabile la responsabilità dell'acquirente di un
terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori ove questi non acquisisca
elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, in quanto
con tale imprudente e negligente condotta egli si pone colposamente in una
situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale
all'attività illecita del venditore".
La Corte Territoriale ha peraltro precisato, in ordine alla sussistenza in
concreto del requisito soggettivo della consapevolezza dell'antigiuridicità del
comportamento degli acquirenti nel caso in esame, che costoro avevano cercato,
in un primo tempo, di ottenere la divisione del fondo dal notaio e che
successivamente, ottenutone un significativo rifiuto, stante l'illiceità del
fine da realizzare, avevano richiesto ed ottenuto, a causa di un imprudente
comportamento del notaio, una bozza utile per organizzare autonomamente la
divisione con effetti obbligatori e l'avevano immediatamente sottoscritta.
Tale scrittura privata integra, quindi, come ha correttamente rilevato la Corte
Territoriale, la fattispecie di " atti equivalenti" di cui all'art. 18 della
legge n. 47 del 1985, (come riprodotto nell'art. 30 del DPR n. 380 del 2001), in
quanto tale norma ha l'obiettivo di vietare tutti gli atti, anche mediati e
dissimulati, attraverso i quali si raggiunge l'effetto di frazionare e vendere
un terreno alterandone la natura e la destinazione urbanistica o edilizia..
In proposito questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 29 febbraio
2000, n. 3668, Pennelli, RV 215625) ha affermato che " in tema di lottizzazione
abusiva, fra gli atti equivalenti al frazionamento e alla vendita, cui fa
riferimento, ai fini della configurabilità del reato, l'art. 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, si possono ricomprendere anche i contratti preliminari di
alienazione dei singoli lotti, allorché gli stessi si collochino in un contesto
indiziario atto a rivelare in modo non equivoco le finalità edificatorie, che
costituisce l'elemento comune alle varie forme (materiale, negoziale, mista) in
cui l'illecito può essere realizzato".
Peraltro nel caso in esame si è in presenza di una statuizione fondata non tanto
sulla scrittura privata obbligatoria e su mere presunzioni, come deducono i
ricorrenti, ma piuttosto su una valutazione complessiva dell'attività negoziale
e materiale (cd. lottizzazione mista), atteso che i giudici di merito hanno
evidenziato una serie di elementi a carico degli imputati, con riferimento
all'originaria compravendita pro indiviso a numerosi soggetti, alla misura delle
porzioni immobiliari oggetto della compravendita obbligatoria, inidonee ad uso
agricolo ma adeguate ad uso abitazione ed al complesso delle attività negoziali
e materiali svolte in loco.
Deve quindi ritenersi sussistente, in concreto, la responsabilità degli imputati
ai fini della confisca e comunque certa la non ipotizzabilità, del loro
inquadramento nella figura di terzi in buona fede che, secondo la disposizione
dell' art. 7 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, richiamata nella sentenza
Sud Fondi c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e alla quale lo
Stato Italiano è tenuto a non discostarsi ai sensi dell'art. 117 Cost.,
renderebbe illegittima la confisca dei terreni disposta dal prima giudice e
confermata dalla Corte Territoriale.
Non vi è stata quindi violazione del principio affermato da questa Corte (Cass.
Pen. Sez. III sent. 24 ottobre 2008, n. 42741, ) secondo cui ” in tema di reati
edilizi ed urbanistici, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti
estranei alla commissione del reato e venuti in buona ‘fede in possesso del
terreno o dell'opera edilizia oggetto di abusiva lottizzazione” e lottizzazione"
e va quindi respinto anche il ricorso degli acquirenti .
Consegue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la
dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta i ricorsi e condanna i
ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2009.
Deposito in Cancelleria il 14/05/2009.
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