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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 16/04/2009), Sentenza n. 22440
URBANISTICA ED EDILIZIA - Acquisizione immobile abusivo - Automaticità
dell'effetto ablativo - Limiti - Art. 31, T.U. Edilizia D. L.vo, n. 380/2001
(che riproduce il testo normativo dell'abrogato art.7 L. n. 47/1985). In
tema di acquisizione del bene al patrimonio pubblico, l'automaticità
dell'effetto ablativo non si verifica quando l'inottemperanza è involontaria, è
intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare
la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla
commissione dell'illecito urbanistico. Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in
proc. Morichetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud.
16/04/2009), Sentenza n. 22440
URBANISTICA ED EDILIZIA - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Atto
amministrativo di accertamento della inottemperanza - Natura dichiarativa -
Scadenza del termine per ottemperare - Trasferimento automatico al patrimonio
comunale - Valutazione se demolirlo o mantenerlo - Prevalenza dell'interessi
pubblico - Art.31 c.5 T.U.E., D. L.vo n. 380/2001. Il dettato normativo del
testo unico sull'edilizia puntualizza, salvo specifiche eccezioni, come
all'inutile decorso del termine consegue "di diritto" l'effetto ablatorio di
acquisizione del bene al patrimonio pubblico. Sicché, l'atto amministrativo di
accertamento della inottemperanza assume natura dichiarativa nel senso che
rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis: Cassazione sezione III,
sentenze 4962/2008; n. 43031/2008; n. 1222/2004; n. 33297/2003). Pertanto, la
scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il
trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o
conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo
mantenimento (art.31 c.5 TU 380/2001). Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in
proc. Morichetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud.
16/04/2009), Sentenza n. 22440
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Acquisizione del bene al
patrimonio comunale - Notifica dell'accertamento dell'inottemperanza - Funzione
- Art. 31 T.U.E., D. L.vo n. 380/2001 - Art. 2644 c.c.. La notifica
dell'accertamento dell'inottemperanza è un adempimento estrinseco rispetto alla
fattispecie ablatoria ed ha due funzioni. L'una, consiste nello essere il
necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte dello ente
comunale qualora l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene;
l'altra, si rinviene nel permettere al Comune di trascrivere nei registri
immobiliari il trasferimento della proprietà (per gli effetti dell'art.2644 cc).
Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in proc. Morichetti. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 16/04/2009), Sentenza n. 22440
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UDIENZA 16.04.2009
SENTENZA N. 00597/09
REG. GENERALE n.000663/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Enrico ALTIERI
Presidente
Dott. Claudia
SQUASSONI Consigliere
Dott. Silvio
AMORESANO
Consigliere
Dott. Maria Silvia
SENSINI
Consigliere
Dott. Giovanni
AMOROSO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di ROMA
nei confronti di:
1) MORICHETTI LUCIA N. IL 19/07/1946
avverso ORDINANZA del 05/12/2008
GIP TRIBUNALE di TIVOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Ropolo Angelo che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 5 dicembre 2008, il
Tribunale di Tivoli ha disposto il dissequestro di un manufatto, che l'organo
della accusa ritiene abusivo, ordinando la restituzione all'avente diritto
individuato nella proprietaria Morichetti Lucia. Per giungere a tale
conclusione, i Giudici hanno osservato che la procedura per l'acquisizione del
bene al patrimonio pubblico, conseguente alla inottemperanza dell'ordine di
demolizione, non si era perfezionata in quanto mancava la notifica alla
interessata dello accertamento della inottemperanza.
Per l'annullamento del provvedimento, il Procuratore della Repubblica ha
proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che
l'avente diritto alla restituzione del bene fosse l'Amministrazione comunale.
La deduzione del Ricorrente è meritevole di accoglimento nel limite in prosieguo
precisato.
L'art.31 TU 380/2001 (che riproduce il testo normativo dell'abrogato art.7 L.47/1985)
prevede una sequela procedimentale così articolata:
- l'autorità comunale, accertato l'abuso, ingiunge al proprietario ed al
contravventore la demolizione del manufatto;
- il mancato abbattimento nel termine di giorni novanta dall'ingiunzione
determina di diritto l'acquisizione del bene al patrimonio comunale;
- l'accertamento della inottemperanza, formalmente notificata allo interessato,
costituisce titolo per la immissione nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari.
In tale contesto normativo, il Ricorrente propone all'esame della Corte la
questione di diritto concernente il momento nel quale - in esito alla
inottemperanza alla ingiunzione da parte dell'ente Comunale di demolizione di un
manufatto abusivo - il bene passa nel patrimonio pubblico.
Sul tema si riscontra una divergenza di opinioni anche in sede di legittimità.
Alcune sentenze hanno ritenuto puntuale la conclusione del provvedimento
impugnato rilevando che la acquisizione si verifica solo al termine del
procedimento amministrativo che si perfeziona con la notifica all'interessato
dello accertamento della inottemperanza e con la trascrizione dei registri
immobiliari.
Il Collegio condivide la diversa tesi, che trova conforto nel chiaro testo
normativo (che puntualizza come allo inutile decorso del termine consegue "di
diritto" l'effetto ablatorio) e ritiene che l'atto amministrativo di
accertamento della inottemperanza assuma natura dichiarativa nel senso che
rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis : Cassazione
sezione terza sentenze 4962/2008, 43031/2008, 1222/2004, 33297/2003) .
La scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il
trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o
conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo
mantenimento (art.31 c.5 TU 380/2001).
La notifica dello accertamento della inottemperanza è un adempimento estrinseco
rispetto alla fattispecie ablatoria ed ha due funzioni. L'una, consiste nello
essere il necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte
dello ente comunale qualora l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi
del bene ; l'altra, si rinviene nel permettere al Comune di trascrivere nei
registri immobiliari il trasferimento della proprietà (per gli effetti dell'art.2644
cc).
L'orientamento giurisprudenziale che la Corte recepisce, merita, tuttavia, una
precisazione.
L'automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l'inottemperanza è
involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione
per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo
alla commissione dell'illecito urbanistico.
Poiché, dai selezionati atti in visione della Corte, non risulta se gli eventi
su menzionati si siano verificati nel caso concreto, la ordinanza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli che eseguirà il relativo
controllo.
PQM
La Corte annulla la ordinanza
impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Roma 16 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 28 maggio 2009.
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