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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/05/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 22468



INQUINAMENTO IDRICO - RIFIUTI - CAVE - Fango e limo - Prima pulitura mediante lavaggio - Disciplina applicabile - Artt. 256 c.1, lett. a) e 185, c. 1, lett. b n. 4 D.L.vo n.152/06 - Art. 137 D.Lg.vo 152/06.
I fanghi e di limi, derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto l'art. 185, comma 1, lett. b n. 4 esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio. Ciò non deve indurre alla conclusione di un disinteresse dell'ordinamento per le ricadute che l'attività di lavaggio può avere sull'ambiente circostante, posto che - in caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali interessate - la normativa a tutela delle acque e della loro qualità può costituire punto di riferimento. Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Pichler. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/05/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 22468

INQUINAMENTO IDRICO - RIFIUTI - CAVE - Fango e limo - Natura di rifiuto - Sottoprodotto - Necessità tecniche - Caso d’esclusione - Applicabilità della disciplina sulla tutela delle acque - Art. 137 D.Lg.vo n. 152/06 - Artt. 183 lett. f) e 185, D.L.vo n.152/06. Quando si verte in materia di rifiuti è necessario anche la verifica in concreto della sussistenza dei requisiti grazie ai quali, nella specie, il limo, possa essere riconducibile alla nozione di "sottoprodotto" di cui all'art. 183 lett. f) D.L.vo n.152/06. Una volta escluso, che il materiale fangoso esula dal ciclo estrattivo autorizzato non si vede la ragione per la quale escludere la sua riconducibilità nell'ambito dei casi di esclusione di cui all'art. 185 D.L.vo n.152/06 come se la "prima pulitura" del materiale estratto, necessaria per separare il materiale commerciale, debba avvenire esclusivamente mediante setacciatura o grigliatura e non possa avvenire, quando necessità tecniche lo richiedano o lo rendano opportuno, mediante lavaggio... il quale costituirebbe, a differenza della setacciatura o grigliatura, attività ontologicamente successive alla estrazione vera a propria". Tuttavia, l'attività di lavaggio può avere ricadute sull'ambiente circostante sanzionabili ai sensi dell’art. 137 D.Lg.vo n. 152/06. Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Pichler. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/05/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 22468


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UDIENZA  29.01.2009

SENTENZA N. 247

REG. GENERALE n.29417/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                Presidente
Dott. Alfredo TERESI                      Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI        Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI                    Consigliere
Dott. Luigi MARINI                          Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Pichler Federico, nato a Cavalese il 31.12.76 imputato

1) art. 256 D.Lg.vo 152/06

2) art. 137 co. 1 D. Lg.vo 152/06 3) art. 137 co. 11 D. Lg.vo 152/06

avverso la sentenza della Sez. dist. Tribunale di Cavalese in data 18.2.08

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla I.Mùlliri;

Sentito il P.G., nella persona del dr. Francesco Salzano, che ricorso;

Sentito il difensore dell'imputato avv. Natale Caputo, in sostituzione dell'avv. Beppe Pontrelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
 

osserva
 

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - L'odierno ricorrente è legale rappresentante di una ditta che opera nel campo della lavorazione del materiale in pietra, terra, e terra da scavo, proveniente da attività di scavo della zona, con conseguente produzione di ghiaia finalizzata alla commercializzazione ed alla produzione di calcestruzzo.

Con la sentenza qui impugnata, è stato condannato in primo grado, perché ritenuto responsabile della violazione dell'art. 256 co. 1 lett a) D.Lg.vo 152/06, per avere smaltito illecitamente rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di decantazione, aver aperto uno scarico sul suolo dell'impianto di decantazione ed aver effettuato uno scarico sul suolo di acque industriali di dilavamento dei fanghi dell'impianto di essiccazione. Il tutto senza la sussistenza dei requisiti di legge o le prescritte autorizzazioni.
Avverso, tale condanna la difesa di Pichler aveva proposto appello ma, versandosi in un caso di sentenza non appellabile, con provvedimento della Corte, tale impugnazione, è stata convertita in ricorso e trasmesso per competenza a questa S.C..

I motivi di appello erano i seguenti:

1) illogicità e contraddittorietà in relazione al primo capo di imputazione e carenza di motivazione per le altre due.
In ordine al primo aspetto, ci si duole del fatto che il giudice di merito abbia escluso di essere in presenza di un "sottoprodotto" sebbene si premetta che la sua nuova definizione (come ricavabile dall'art. 183 T.U. 152/06) risulta pacificamente accettata anche nel corso del processo ed, in concreto, non risulta che le precedenti vendite di limo abbiano causato emissioni o impatti ambientali dannosi. Inoltre, la difesa, nel corso del processo, ha fornito prova dell'assenza di sostanze inquinanti nel materiale di decantazione. Al contrario, il giudice, dopo essersi diffuso su tale definizione, correla le proprie conclusioni all'ipotesi di emissioni in atmosfera (relativa all'ulteriore contestazione mossa al Pichler definita con oblazione).
In relazione alle altre due imputazioni, invece, il Tribunale non avrebbe proprio spiegato le ragioni della condanna;

2) l'attività di trattamento del limo delle vasche di decantazione non è classificabile come "attività di gestione di rifiuti non autorizzata".
In primo luogo, si fa notare a riguardo che il concetto di "abbandono e deposito in modo incontrollato" è incompatibile con la realtà di un deposito funzionalmente deputato al reimpiego del limo stesso (come le fatture di vendita stanno a testimoniare). Inoltre, il Pichler disponeva di un'autorizzazione comunale provvisoria allo scarico del sottosuolo tramite naturale dispersione di acque utilizzate per il lavaggio di inerti;

3) quanto precede dà motivo al ricorrente per l'ulteriore deduzione difensiva secondo cui, in ogni caso, difetterebbe l'elemento psicologico;

4) si sostiene, poi, che i fanghi provenienti dalle vasche di decantazione non sono rifiuti ma sottoprodotti e ciò è possibile affermare anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea nella causa Paulin_Gratin ove il residuo di produzione è stato qualificato come tutto ciò che "non è il risultato direttamente ricercato nel processo di fabbricazione". Orbene, nella specie, il cumulo di limo rinvenuto dai CC. del NOE é un residuo necessario delle operazioni di lavaggio degli inerti da lavorare;

5) conseguentemente, non essendosi in presenza di "acque reflue industriali, non necessitava alcuna autorizzazione ai sensi dell'at. 137 co. 1 tanto più perché nel concreto, i CC. hanno accertato che le acque rinvenute erano di origine meteorica;

6) infine, si contesta l'accusa del terzo capo di imputazione sul rilievo che, non essendosi, come detto, in presenza di acque reflue industriali, si tratta di uno scarico al suolo non vietato dalla normativa ambientale e ciò anche perché la situazione accertata dai CC. rientra pienamente nella deroga di cui all'art. 103 co. 1 lett. d) che vieta lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per quelli di "acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

L'appellante/ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione sul primo capo nonché per carenza di motivazione per gli altri due ed invoca l'assoluzione con diverse formule.

2. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Per quanto attiene alla contestazione di cui al capo 1) (art. 256 D.L.vo 152/06) non si può che richiamare l'orientamento uniforme già espresso di recente da questa stessa sezione (9.10.07, Frezza, Rv. 237955 ed 11.10.06, Doneda, Rv. 235640) con l'affermazione del principio secondo cui "i fanghi e di limi, derivanti dalla prima pulitura mediante lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto l'art. 185, comma 1, lett. b n. 4 esclude dalla disciplina in questione i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave, tra i quali rientrano quelli risultanti dalla pulitura effettuata sia mediante setacciatura o grigliatura sia mediante lavaggio".

E ciò - si è giustamente detto - non deve indurre alla conclusione di un disinteresse dell'ordinamento per le ricadute che l'attività di lavaggio può avere sull'ambiente circostante, posto che - in caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali interessate - la normativa a tutela delle acque e della loro qualità può costituire punto di riferimento.

Altro punto di riferimento è anche la verifica in concreto della sussistenza dei requisiti grazie ai quali il limo possa essere riconducibile alla nozione di "sottoprodotto" di cui all'art. 183 lett. f) stesso decreto. A tale stregua, é di tutta evidenza per le emergenze probatorie e per quanto affermatosi in sentenza che il limo rinvenuto dagli agenti in occasione del loro sopralluogo era la risultante di un normale ciclo di produzione "dell'impianto di betonaggio e un impianto di lavorazione lapideo, terra, terra da scavo proveniente da attività di scavo della zona. Questo impianto produceva la ghiaia finalizzata alla commercializzazione e produzione del calcestruzzo" (f. 2)

Una volta escluso, quindi, che il materiale fangoso rinvenuto esulasse dal ciclo estrattivo autorizzato non si vede la ragione per la quale escludere la sua riconducibilità nell'ambito dei casi di esclusione di cui all'art. 185 come se la "prima pulitura" del materiale estratto, necessaria per separare il materiale commerciale, debba avvenire esclusivamente mediante setacciatura o grigliatura e non possa avvenire, quando necessità tecniche lo richiedano o lo rendano opportuno, mediante lavaggio... il quale costituirebbe, a differenza della setacciatura o grigliatura, attività ontologicamente successive alla estrazione vera a propria" (Rv. 235640 cit).


Su questo capo, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

In modo parzialmente diverso deve concludersi con riferimento alle altre due imputazioni sulle quali si ravvisa una sostanziale assenza di motivazione si da rendere tanto più incomprensibile la conclusione raggiunta in considerazione del fatto che risulta, non solo, che il Pichler era stato autorizzato dal Comune "allo scarico nel sottosuolo tramite naturale dispersione di acque utilizzate per il lavaggio degli inerti” (v. doc. 2 all. ricorso) ma anche che il m.llo Bellini (v. f. 2o verbale ud.) aveva confermato che nelle vasche si trovava acqua di origine meteorica.

Su tali ulteriori imputazioni, pertanto, si impone un nuovo giudizio del Tribunale per una rivalutazione delle emergenze processuali alla luce dei rilievi appena fatti.
 

P.Q.M.
 

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
annulla
la sentenza impugnata senza rinvio, in ordine al reato di cui all'art. 256 co. 2 D.Lg.vo 152/06 e, con rinvio, al Tribunale di Trento, in ordine ai residui reati di cui all'art. 137 D.Lg.vo 152/06.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009.
Deposito in Cancelleria il 29 maggio 2009.


 


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