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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 23720
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva ed esclusione buona fede
dell’acquirente - Fattispecie - L. 1497/1939 ora D. L. 42/04. Quando si
configura il reato di lottizzazione abusiva deve essere esclusa la buona fede
dell’acquirente nei casi in cui i lotti interessati siano stati acquistati in
tempi diversi; la qualifica d’imprenditore agricolo sia stata assunta dopo
l’acquisto del primo lotto apparendo chiaramente sospetta; l’immobile, già
edificato, per le sue caratteristiche strutturali appaia destinato ad abitazione
piuttosto che a deposito attrezzi; nella zona siano state realizzate già strade
principali e strade di accesso ai singoli lotti; nella zona non vi siano
coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o
fruttifere; i manufatti già realizzati non abbiano le caratteristiche di
depositi per attrezzi agricoli. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Ferraro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n.
23720
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Fabbricato abusivo
ultimato - Misura cautelare - Applicazione - Presupposto del periculum.
Può tranquillamente, sussistere il periculum "ictu oculi" o il c.d. "fumus"
anche quando il fabbricato, oggetto di misura cautelare, sia già ultimato senza
alcuna necessità di dimostrare che il ricorrente avrebbe usato il fabbricato in
maniera diversa dalle prescrizioni urbanistiche. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric.
Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009),
Sentenza n. 23720
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Misure cautelari reali - Riesame dei
provvedimenti - Poteri del giudice - Art. 321 c.p.p.. In sede di riesame dei
provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una
valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato
relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Cass.
n.23944/2008). Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto
dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga "ictu oculi".
(conf. Cass. n.21736/2007). Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Ferraro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 23720
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UDIENZA 23.04.2009
SENTENZA N. 648
REG. GENERALE n.4222/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
rel.
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Ferraro Giuseppe,nato ad Asolo il 21
ottobre del 1949 avverso l'ordinanza del tribunale di Nuoro del 23 dicembre del
2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
-
sentito il procuratore generale nella persona del dott Guglielmo Passacantando,
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;
-
udito il difensore avv. Alfredo Bianchini,il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
-
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale di Nuoro, con ordinanza
del 23 dicembre del 2008,rigettava la richiesta di riesame avanzata
nell'interesse di Ferraro Giuseppe, indagato per concorso in lottizzazione
abusiva,diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo dei lotti da lui
acquistati, disposto dal giudice presso il tribunale di Nuoro in data 8 novembre
del 2008 Nel provvedimento impugnato il fatto è stato ricostruito nella maniera
seguente:
Con comunicazione del 7 marzo 2008, il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale
- Stazione di Orosei- aveva segnalato l'esistenza di una lottizzazione abusiva
in agro di Orosei località Petras Biancas Milanesiu, area agricola (classificata
E/1 dallo strumento urbanistico comunale), vincolata ai sensi della L. 1497/1939
(ora D.L. 42/04), e vicina ad un sito di interesse comunitario, su un terreno
distinto al foglio 4 vari mappali. In particolare gli operanti avevano rilevato
che nella zona indicata, nel 1965, i soci della Cooperativa Agricola Bellavista
avevano ottenuto dal Comune la concessione in enfiteusi di 170 ettari (foglio 1
e 4). A seguito della restituzione al Comune di parte del terreno, i soci erano
rimasti nel possesso di circa 90 ettari (terreno in relazione al quale avevano
ottenuto l'affrancazione con ordinanza del Pretore di Dorgali n. 38 del 1989).
Successivamente, con atto del 10 aprile 2001, avevano suddiviso tra loro ed i
loro eredi il terreno distinto al foglio 4, ricadente in zona E/1 agricola dello
strumento urbanistico comunale. In seguito il suolo era stato ulteriormente
frazionato con una "complessa scrittura privata" del 5 giugno 2002 tra i
componenti della famiglia FRAU Luigi (uno dei soci originari) e Musio Giuseppe
Francesco, funzionario del Comune responsabile dell'ufficio contratti. A seguito
del frazionamento ciascuno dei contraenti era divenuto proprietario di circa 3,3
ettari per complessivi 24 ettari circa. Ciascuno dei comproprietari
successivamente aveva venduto la propria quota di terreno. La complessiva
operazione aveva portato alla formazione di numerosi lotti (34) di dimensione
non inferiore a mq. 5.000 e non superiore a mq. 10.000 in modo da consentire
l'edificazione nei termini stabiliti dai P.R.G. allora vigente. Nell'ambito
delle operazioni di frazionamento e vendita dei lotti le parti avevano altresì
stabilito la realizzazione di 2 strade principali, 4 secondarie e 7 piste di
accesso ai lotti. Nel corso degli anni dal 2003 al 2007 nell'area l'Ufficio
Tecnico del Comune rilasciò 13 concessioni edilizie per la realizzazione di
altrettanti fabbricati, alcuni ultimati, altri sospesi per l'intervento di
sequestri dell'autorità giudiziaria o per decisione dei proprietari. Alla luce
della predetta informativa il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nuoro,
con provvedimento in data 10 marzo 2008, ha chiesto che venisse disposto il
sequestro dell'area, in relazione ai reati di cui agli arti 30 e 44 lett. e)
D.P.R. 380 del 2001, 323 c.p.p nell'ambito del procedimento penale n. 620/08 a
carico di SERRA SANDRO + 45, rilevando la sussistenza del fumus dei reati
ipotizzati, nonché del periculum in mora trattandosi di cose pertinenti
al reato la cui libera disponibilità aggraverebbe o protrarrebbe le conseguenze
dei reati posto che l’attività edificatoria sui lotti è ancora in corso.
Il Ferraro, attuale ricorrente, è uno degli acquirenti dei lotti. Egli si era
difeso sostenendo di avere acquistato quei tre lotti in assoluta buona fede al
fine di sfruttarli secondo la loro vocazione agricola, ma la sua tesi è stata
respinta dal tribunale.
Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del suo difensore sulla base di
cinque motivi
IN DIRITTO
Con i primi tre motivi che sono
strettamente connessi il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 321
c.p.p. per la mancanza di concreti indizi in ordine alla compartecipazione nel
reato lottizzatorio e mancanza di motivazione sul punto. Sostiene in sintesi che
il tribunale avrebbe omesso di valutare la peculiarità della sua posizione, che
era diversa da quella dei venditori che avevano proceduto al frazionamento ed
anche dagli altri acquirenti. Egli, invero, aveva acquistato tre lotti per
destinarli a coltivazioni agricole, essendo un imprenditore agricolo come
dimostrato davanti al giudice per le indagini preliminari.
Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'articolo 321 c.p.p. per
l'insussistenza del periculum trattandosi di fabbricato già ultimato e
peraltro non si era neppure dimostrato che il ricorrente avrebbe usato il
fabbricato in maniera diversa dalle prescrizioni urbanistiche, anzi si erano
ignorate le prove documentali prodotte dalle quali si desumeva che erano in
corso interventi di natura agricola.
Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione sulla domanda subordinata di
autorizzazione alla coltivazione delle aree sequestrate
Tutti i motivi sono infondati
In ordine ai primi tre, che vanno esaminati congiuntamente perché strettamente
connessi, va anzitutto premesso che l'esistenza di una lottizzazione abusiva non
è contestata e, d'altra parte, non può essere seriamente esclusa, poiché l'unico
problema che si pone consiste nello stabilire se l'attuale ricorrente abbia o no
acquistato quei lotti in buona fede. Secondo l'orientamento di questa corte (Cass
n 23944 del 2008) in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure
cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al
"fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della
fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il
difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga "ictu
oculi". (conf Cass n 21736 del 2007). Nella fattispecie il tribunale ha
escluso la buona fede dell'acquirente o quanto meno ha ritenuto che allo stato
la stessa non fosse palese. In proposito, per quanto concerne la posizione
dell'attuale ricorrente, ha evidenziato che i tre lotti erano stati acquistati
in tempi diversi; che la qualifica d'imprenditore agricolo era stata assunta
dopo l'acquisto del primo lotto e quindi appariva chiaramente sospetta; che
l'immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appariva
destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; che nella zona erano
state realizzate già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; che
nella zona non v'erano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande
coltivazioni floreali e/o fruttiferi; che i manufatti già realizzati non avevano
le caratteristiche di depositi per attrezzi agricoli .In base a tali elementi il
tribunale, come accennato nella premessa, ha escluso la buona fede del
ricorrente o comunque ha ritenuto che allo stato la stessa non fosse palese.
Siffatta motivazione non essendo all'evidenza illogica e non contenendo errori
giuridici non può essere censurata in questa sede, anche perché in questa materia
il ricorso, a norma dell'articolo 325 c.p.p., può essere proposto solo per
violazione di legge e non pure per carenze motivazionali che non si traducono in
motivazioni meramente apparenti.
Con riferimento al quarto motivo è sufficiente rilevare che l'esigenza cautelare
è stata ravvisata sia nella necessità di evitare la prosecuzione dell'attività
edificatoria illecita, che è ancora in atto, sia per garantire la confisca che
nella fattispecie è obbligatoria.
Con riguardo al quinto motivo si osserva che l'attuale ricorrente non può
considerarsi estraneo perché ha concorso all'illecita realizzazione della
lottizzazione ed allo stato risulta indagato per concorso. Il problema della
confiscabilità del suo lotto si porrà nell'eventualità che, riconosciuta la sua
buona fede, dovesse essere assolto.
Contrariamente all'assunto del ricorrente la domanda subordinata è stata
esaminata dal tribunale, il quale l'ha rigettata in base al rilievo che non
risultava provata alcuna attività agricola
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma i123 aprile del 2009.
Deposito in Cancelleria il 08/06/2009.
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