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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 23720



DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva ed esclusione buona fede dell’acquirente - Fattispecie - L. 1497/1939 ora D. L. 42/04.
Quando si configura il reato di lottizzazione abusiva deve essere esclusa la buona fede dell’acquirente nei casi in cui i lotti interessati siano stati acquistati in tempi diversi; la qualifica d’imprenditore agricolo sia stata assunta dopo l’acquisto del primo lotto apparendo chiaramente sospetta; l’immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appaia destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; nella zona siano state realizzate già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; nella zona non vi siano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o fruttifere; i manufatti già realizzati non abbiano le caratteristiche di depositi per attrezzi agricoli. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 23720

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Fabbricato abusivo ultimato - Misura cautelare - Applicazione - Presupposto del periculum. Può tranquillamente, sussistere il periculum "ictu oculi" o il c.d. "fumus" anche quando il fabbricato, oggetto di misura cautelare, sia già ultimato senza alcuna necessità di dimostrare che il ricorrente avrebbe usato il fabbricato in maniera diversa dalle prescrizioni urbanistiche. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 23720

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Misure cautelari reali - Riesame dei provvedimenti - Poteri del giudice - Art. 321 c.p.p.. In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Cass. n.23944/2008). Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga "ictu oculi". (conf. Cass. n.21736/2007). Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 23720

 


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UDIENZA  23.04.2009

SENTENZA N. 648

REG. GENERALE n.4222/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO             Presidente
Dott. Ciro PETTI                          Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                   Consigliere rel.
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI     Consigliere
Dott. Santi GAZZARA                  Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto dal difensore di Ferraro Giuseppe,nato ad Asolo il 21 ottobre del 1949 avverso l'ordinanza del tribunale di Nuoro del 23 dicembre del 2008;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il procuratore generale nella persona del dott Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;
- udito il difensore avv. Alfredo Bianchini,il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue:
 

IN FATTO
 

Il tribunale di Nuoro, con ordinanza del 23 dicembre del 2008,rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Ferraro Giuseppe, indagato per concorso in lottizzazione abusiva,diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo dei lotti da lui acquistati, disposto dal giudice presso il tribunale di Nuoro in data 8 novembre del 2008 Nel provvedimento impugnato il fatto è stato ricostruito nella maniera seguente:

Con comunicazione del 7 marzo 2008, il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale - Stazione di Orosei- aveva segnalato l'esistenza di una lottizzazione abusiva in agro di Orosei località Petras Biancas Milanesiu, area agricola (classificata E/1 dallo strumento urbanistico comunale), vincolata ai sensi della L. 1497/1939 (ora D.L. 42/04), e vicina ad un sito di interesse comunitario, su un terreno distinto al foglio 4 vari mappali. In particolare gli operanti avevano rilevato che nella zona indicata, nel 1965, i soci della Cooperativa Agricola Bellavista avevano ottenuto dal Comune la concessione in enfiteusi di 170 ettari (foglio 1 e 4). A seguito della restituzione al Comune di parte del terreno, i soci erano rimasti nel possesso di circa 90 ettari (terreno in relazione al quale avevano ottenuto l'affrancazione con ordinanza del Pretore di Dorgali n. 38 del 1989). Successivamente, con atto del 10 aprile 2001, avevano suddiviso tra loro ed i loro eredi il terreno distinto al foglio 4, ricadente in zona E/1 agricola dello strumento urbanistico comunale. In seguito il suolo era stato ulteriormente frazionato con una "complessa scrittura privata" del 5 giugno 2002 tra i componenti della famiglia FRAU Luigi (uno dei soci originari) e Musio Giuseppe Francesco, funzionario del Comune responsabile dell'ufficio contratti. A seguito del frazionamento ciascuno dei contraenti era divenuto proprietario di circa 3,3 ettari per complessivi 24 ettari circa. Ciascuno dei comproprietari successivamente aveva venduto la propria quota di terreno. La complessiva operazione aveva portato alla formazione di numerosi lotti (34) di dimensione non inferiore a mq. 5.000 e non superiore a mq. 10.000 in modo da consentire l'edificazione nei termini stabiliti dai P.R.G. allora vigente. Nell'ambito delle operazioni di frazionamento e vendita dei lotti le parti avevano altresì stabilito la realizzazione di 2 strade principali, 4 secondarie e 7 piste di accesso ai lotti. Nel corso degli anni dal 2003 al 2007 nell'area l'Ufficio Tecnico del Comune rilasciò 13 concessioni edilizie per la realizzazione di altrettanti fabbricati, alcuni ultimati, altri sospesi per l'intervento di sequestri dell'autorità giudiziaria o per decisione dei proprietari. Alla luce della predetta informativa il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nuoro, con provvedimento in data 10 marzo 2008, ha chiesto che venisse disposto il sequestro dell'area, in relazione ai reati di cui agli arti 30 e 44 lett. e) D.P.R. 380 del 2001, 323 c.p.p nell'ambito del procedimento penale n. 620/08 a carico di SERRA SANDRO + 45, rilevando la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, nonché del periculum in mora trattandosi di cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità aggraverebbe o protrarrebbe le conseguenze dei reati posto che l’attività edificatoria sui lotti è ancora in corso.

Il Ferraro, attuale ricorrente, è uno degli acquirenti dei lotti. Egli si era difeso sostenendo di avere acquistato quei tre lotti in assoluta buona fede al fine di sfruttarli secondo la loro vocazione agricola, ma la sua tesi è stata respinta dal tribunale.

Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del suo difensore sulla base di cinque motivi
 

IN DIRITTO
 

Con i primi tre motivi che sono strettamente connessi il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 321 c.p.p. per la mancanza di concreti indizi in ordine alla compartecipazione nel reato lottizzatorio e mancanza di motivazione sul punto. Sostiene in sintesi che il tribunale avrebbe omesso di valutare la peculiarità della sua posizione, che era diversa da quella dei venditori che avevano proceduto al frazionamento ed anche dagli altri acquirenti. Egli, invero, aveva acquistato tre lotti per destinarli a coltivazioni agricole, essendo un imprenditore agricolo come dimostrato davanti al giudice per le indagini preliminari.

Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'articolo 321 c.p.p. per l'insussistenza del periculum trattandosi di fabbricato già ultimato e peraltro non si era neppure dimostrato che il ricorrente avrebbe usato il fabbricato in maniera diversa dalle prescrizioni urbanistiche, anzi si erano ignorate le prove documentali prodotte dalle quali si desumeva che erano in corso interventi di natura agricola.

Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione sulla domanda subordinata di autorizzazione alla coltivazione delle aree sequestrate

Tutti i motivi sono infondati

In ordine ai primi tre, che vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, va anzitutto premesso che l'esistenza di una lottizzazione abusiva non è contestata e, d'altra parte, non può essere seriamente esclusa, poiché l'unico problema che si pone consiste nello stabilire se l'attuale ricorrente abbia o no acquistato quei lotti in buona fede. Secondo l'orientamento di questa corte (Cass n 23944 del 2008) in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga "ictu oculi". (conf Cass n 21736 del 2007). Nella fattispecie il tribunale ha escluso la buona fede dell'acquirente o quanto meno ha ritenuto che allo stato la stessa non fosse palese. In proposito, per quanto concerne la posizione dell'attuale ricorrente, ha evidenziato che i tre lotti erano stati acquistati in tempi diversi; che la qualifica d'imprenditore agricolo era stata assunta dopo l'acquisto del primo lotto e quindi appariva chiaramente sospetta; che l'immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appariva destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; che nella zona erano state realizzate già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; che nella zona non v'erano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o fruttiferi; che i manufatti già realizzati non avevano le caratteristiche di depositi per attrezzi agricoli .In base a tali elementi il tribunale, come accennato nella premessa, ha escluso la buona fede del ricorrente o comunque ha ritenuto che allo stato la stessa non fosse palese.

Siffatta motivazione non essendo all'evidenza illogica e non contenendo errori giuridici non può essere censurata in questa sede, anche perché in questa materia il ricorso, a norma dell'articolo 325 c.p.p., può essere proposto solo per violazione di legge e non pure per carenze motivazionali che non si traducono in motivazioni meramente apparenti.

Con riferimento al quarto motivo è sufficiente rilevare che l'esigenza cautelare è stata ravvisata sia nella necessità di evitare la prosecuzione dell'attività edificatoria illecita, che è ancora in atto, sia per garantire la confisca che nella fattispecie è obbligatoria.

Con riguardo al quinto motivo si osserva che l'attuale ricorrente non può considerarsi estraneo perché ha concorso all'illecita realizzazione della lottizzazione ed allo stato risulta indagato per concorso. Il problema della confiscabilità del suo lotto si porrà nell'eventualità che, riconosciuta la sua buona fede, dovesse essere assolto.

Contrariamente all'assunto del ricorrente la domanda subordinata è stata esaminata dal tribunale, il quale l'ha rigettata in base al rilievo che non risultava provata alcuna attività agricola
 

P.Q.M.
La Corte

 

Letto l'articolo 616 c.p.p.
 

Rigetta
 

Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma i123 aprile del 2009.
Deposito in Cancelleria il 08/06/2009.


 


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