AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Reato - Responsabilità dei
subacquirenti - Presupposti - Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01. In tema di
lottizzazione abusiva l'acquisto del subacquirente non può essere considerato
legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola
qualità, allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell'acquisto
successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente
finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione
negoziale. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Natura - Reato permanente -
Vendita a terzi consapevoli dell'abusività - Responsabilità - Sussistenza -
Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01. Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere
permanente e si estrinseca in una molteplice attività che ha inizio con il
frazionamento del fondo a scopo edilizio, prosegue con l'eventuale, ma non
necessaria, esecuzione di opere di urbanizzazione e si conclude con la vendita a
terzi, a suddetto scopo, dei singoli lotti (Cass. sez. un. 24.4.1992 n.4708).
Gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di
essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del
disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva.
Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Posizione giuridica
del terzo acquirente - Istituti giuridici - Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01. Nel
reato di lottizzazione abusiva, l’acquirente non può sicuramente considerarsi,
solo per tale sua qualità, terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva, ben
potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale,
dimostrare di aver agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo
adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di
informazione e conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita
lottizzazione (Cass. sez.3 sent. n.00431 del 17.3.2009). Quando, invece,
l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe potuto
esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso
causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di
una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al
conseguimento del risultato lottizzatorio". "Neppure l'acquisto del
subacquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica
limitata alla sussistenza di detta solo qualità, allorché si consideri che
l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire
un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni
legislative in materia di lottizzazione negoziale (Cass. sez. 3, 8.11.2000,
Petracchi)". Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Concetto di violazione di legge - "errores
in iudicando" o “in procedendo" - Motivazione e manifesta illogicità
della motivazione - Artt. 125, 324 e 606 lett.e) c.p.p.. Nel concetto di
violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza
di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la
motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della
motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606
lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo
del provvedimento (Cass. sent. n.2/2004, Terrazzi). Tali principi sono stati
ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del
29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi
compresi sia gli "errores in iudicando" o “in procedendo", sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile
l'itinerario logico seguito dal giudice. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric.
Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009),
Sentenza n. 23722
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 06.05.2009
SENTENZA N. 696
REG. GENERALE n.004288/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Sgariglia Stefano nato il 15.6.1962
-
avverso la ordinanza del 23.12.2008 del Tribunale di Napoli
-
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
-
sentite le conclusioni del P.G., dr. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il
rigetto del ricorso
-
sentito il difensore, avv.Roberto De Angelis, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso.
OSSERVA
1) In data 20.8.2008 la Polizia
Municipale di Giugliano ed i Carabinieri di Varcaturo accertavano che in via
Rannola di Varcaturo su un suolo di circa 30.000 mq, indicato nel P.R. come zona
agricola-frutteto (B3) era stata realizzata una lottizzazione abusiva con
costruzione di numerose unità immobiliari (alcune già terminate ed altre in fase
di completamento), con strada di accesso asfaltata, impianti di illuminazione,
sistema fognario, senza alcuna autorizzazione ed in violazione, quindi, della
normativa urbanistica ed ambientale. In data 25.8.2008 il Gip del Tribunale di
Napoli disponeva il sequestro preventivo delle varie unità immobiliari.
Con ordinanza in data 23.12.2008 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta
di riesame, proposta da Sgariglia Stefano avverso il decreto di sequestro
preventivo del GIP.
Rilevava il Tribunale che sussisteva il fumus del reato (era stato
realizzato un manufatto di circa 140 mq, di cui il piano terra ultimato ed
abitato) nonché le esigenze cautelari in relazione all'indiscutibile aumento del
carico urbanistico. Disattendeva il Tribunale la tesi difensiva fondata sulla
estraneità ai reati contestati e sull'acquisto in buona fede dell'immobile in
virtù di atto di compravendita stipulato per notar Ferrara il 22.12.2000. Dopo
aver richiamato la sent. a sez. un. 24.4.1992, escludeva il Tribunale la
sussistenza della buona fede, in quanto nello stesso atto di acquisto si
evidenziava che l'immobile era stato edificato in assenza di concessione
edilizia e che pendeva un procedimento per ottenere la sanatoria.
2) Propone ricorso per cassazione Sgariglia Stefano, denunciando la nullità
dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
La superficialità con cui il Tribunale ha esaminato la richiesta di riesame
emerge chiaramente dal fatto che vi è assoluta confusione nel riferimento al
manufatto oggetto di sequestro (dal verbale di sequestro redatto in data
20.7.2008 dalla P.G. emerge chiaramente che l'immobile sequestrato al ricorrente
è diverso da quello indicato dal Tribunale). Il ricorrente è completamente
estraneo agli abusi edilizi, tanto che non è neppure indagato; ha acquistato in
perfetta buona fede ad un prezzo assolutamente congruo, l'immobile, già ultimato
ed insistente su suolo frazionato in epoca precedente, con atto notarile del
22.12.2000, ed in ordine al quale pende istanza di condono (non ancora rigettata
dal Comune di Giugliano). Il sequestro dell'unità immobiliare appartenente ad un
soggetto estraneo alla commissione del reato non è giustificato da alcuna
esigenza cautelare (come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n.42741 del 17.11.2008 ).
Con memoria difensiva e motivi nuovi ex art.324 c.p.p. il difensore dello
Sgariglia deduce la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 27 Cost. e 40 c.p., 44 DPR 380/01, ribadendo che l'immobile
descritto dal Tribunale è diverso da quello sequestrato, che il diritto di
proprietà del ricorrente è stato compresso in forza di un presunto illecito
edilizio commesso, che l'immobile era stato acquistato in buona fede ad un
prezzo corrispondente ai valori di mercato con atto notarile che viene
allegato), ignorando l'esistenza della lottizzazione abusiva.
3) Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato
inammissibile.
3.1) La lamentata erronea descrizione dell'immobile sequestrato risulta per così
dire "innocua" non avendo avuto alcuna incidenza in ordine alle determinazioni
del Tribunale e sul percorso argomentativo del provvedimento impugnato; i
rilievi difensivi sono stati, infatti, puntualmente esaminati e disattesi. I
giudici del riesame hanno ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva,
sia in diritto che in fatto.
Richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte, hanno ricordato che gli
"acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di
essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del
disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva"
e che "il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente e si estrinseca
in una molteplice attività che ha inizio con il frazionamento del fondo a scopo
edilizio, prosegue con l'eventuale, ma non necessaria, esecuzione di opere di
urbanizzazione e si conclude con la vendita a terzi, a suddetto scopo, dei
singoli lotti" (Cass. sez.un.24.4.1992 n.4708).
Anche di recente questa Corte (cfr. Cass. sez.3 sent. n.00431 del 17.3.2009, non
ancora massimata), nel richiamare la sentenza a sez.unite sopraindicata, ha
ribadito che “l’acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua
qualità, terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli
tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di
aver agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la
necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e
conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Quando,
invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe
potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con
intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di
una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al
conseguimento del risultato lottizzatorio". "Neppure l'acquisto del
subacquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica
limitata alla sussistenza di detta solo qualità, allorché si consideri che
l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire
un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni
legislative in materia di lottizzazione negoziale (vedi Cass. sez. 3, 8.11.2000,
Petracchi)".
Ed i giudici del riesame hanno escluso che il ricorrente fosse in buona fede.
Dall'atto stesso di compravendita, stipulato per notar Ferrara il 22.12.2000,
risulta, infatti, che l'immobile acquistato era stato realizzato abusivamente e
che presso il Comune di Giugliano pendeva procedimento per il rilascio di
concessione in sanatoria ( si dava atto che il fabbricato " è stato edificato in
assenza della relativa concessione edilizia").
3.1.1) Con il ricorso, e poi con i motivi nuovi, vengono riproposte le stesse
questioni già esaminate, ineccepibilmente, dal Tribunale sia sotto il profilo
dell'applicazione delle norme che della valutazione degli atti. Si denuncia,
inoltre, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, pur
potendo, a norma dell'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione essere proposto
soltanto per violazione di legge.
Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel
concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate
all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p.,
che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità
della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606
lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo
del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con
la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge
debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o “in
procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante
o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi
inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Ma la motivazione del provvedimento impugnato non può, come si è visto, certo
essere considerata apparente o apodittica.
Improprio è, poi, il richiamo alla sentenza di questa Corte del 17.11.2008 n.42741,
sia perché, nel caso di specie, il provvedimento di sequestro è stato disposto
ex art.321 comma 1 c.p.p. (e non ex art.321 comma 2 c.p.p. in previsione della
confisca), sia perché non risulta (anzi è esclusa per tabulas) la buona
fede dell' acquirente.
3.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 maggio 2009.
Deposito in cancelleria il 08/06/2009.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562