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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722



DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Reato - Responsabilità dei subacquirenti - Presupposti - Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01.
In tema di lottizzazione abusiva l'acquisto del subacquirente non può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Natura - Reato permanente - Vendita a terzi consapevoli dell'abusività - Responsabilità - Sussistenza - Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01. Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente e si estrinseca in una molteplice attività che ha inizio con il frazionamento del fondo a scopo edilizio, prosegue con l'eventuale, ma non necessaria, esecuzione di opere di urbanizzazione e si conclude con la vendita a terzi, a suddetto scopo, dei singoli lotti (Cass. sez. un. 24.4.1992 n.4708). Gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Posizione giuridica del terzo acquirente - Istituti giuridici - Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01. Nel reato di lottizzazione abusiva, l’acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di aver agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione (Cass. sez.3 sent. n.00431 del 17.3.2009). Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio". "Neppure l'acquisto del subacquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta solo qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (Cass. sez. 3, 8.11.2000, Petracchi)". Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Concetto di violazione di legge - "errores in iudicando" o “in procedendo" - Motivazione e manifesta illogicità della motivazione - Artt. 125, 324 e 606 lett.e) c.p.p.. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento (Cass. sent. n.2/2004, Terrazzi). Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o “in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722


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UDIENZA  06.05.2009

SENTENZA N. 696

REG. GENERALE n.004288/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi Onorato                   Presidente
Dott. Agostino Cordova                  Consigliere
Dott. Ciro Petti                              Consigliere

Dott. Mario Gentile                        Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                  Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) Sgariglia Stefano nato il 15.6.1962

- avverso la ordinanza del 23.12.2008 del Tribunale di Napoli

- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

- sentite le conclusioni del P.G., dr. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

- sentito il difensore, avv.Roberto De Angelis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 

OSSERVA
 

1) In data 20.8.2008 la Polizia Municipale di Giugliano ed i Carabinieri di Varcaturo accertavano che in via Rannola di Varcaturo su un suolo di circa 30.000 mq, indicato nel P.R. come zona agricola-frutteto (B3) era stata realizzata una lottizzazione abusiva con costruzione di numerose unità immobiliari (alcune già terminate ed altre in fase di completamento), con strada di accesso asfaltata, impianti di illuminazione, sistema fognario, senza alcuna autorizzazione ed in violazione, quindi, della normativa urbanistica ed ambientale. In data 25.8.2008 il Gip del Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo delle varie unità immobiliari.

Con ordinanza in data 23.12.2008 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame, proposta da Sgariglia Stefano avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP.

Rilevava il Tribunale che sussisteva il fumus del reato (era stato realizzato un manufatto di circa 140 mq, di cui il piano terra ultimato ed abitato) nonché le esigenze cautelari in relazione all'indiscutibile aumento del carico urbanistico. Disattendeva il Tribunale la tesi difensiva fondata sulla estraneità ai reati contestati e sull'acquisto in buona fede dell'immobile in virtù di atto di compravendita stipulato per notar Ferrara il 22.12.2000. Dopo aver richiamato la sent. a sez. un. 24.4.1992, escludeva il Tribunale la sussistenza della buona fede, in quanto nello stesso atto di acquisto si evidenziava che l'immobile era stato edificato in assenza di concessione edilizia e che pendeva un procedimento per ottenere la sanatoria.

2) Propone ricorso per cassazione Sgariglia Stefano, denunciando la nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La superficialità con cui il Tribunale ha esaminato la richiesta di riesame emerge chiaramente dal fatto che vi è assoluta confusione nel riferimento al manufatto oggetto di sequestro (dal verbale di sequestro redatto in data 20.7.2008 dalla P.G. emerge chiaramente che l'immobile sequestrato al ricorrente è diverso da quello indicato dal Tribunale). Il ricorrente è completamente estraneo agli abusi edilizi, tanto che non è neppure indagato; ha acquistato in perfetta buona fede ad un prezzo assolutamente congruo, l'immobile, già ultimato ed insistente su suolo frazionato in epoca precedente, con atto notarile del 22.12.2000, ed in ordine al quale pende istanza di condono (non ancora rigettata dal Comune di Giugliano). Il sequestro dell'unità immobiliare appartenente ad un soggetto estraneo alla commissione del reato non è giustificato da alcuna esigenza cautelare (come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.42741 del 17.11.2008 ).

Con memoria difensiva e motivi nuovi ex art.324 c.p.p. il difensore dello Sgariglia deduce la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27 Cost. e 40 c.p., 44 DPR 380/01, ribadendo che l'immobile descritto dal Tribunale è diverso da quello sequestrato, che il diritto di proprietà del ricorrente è stato compresso in forza di un presunto illecito edilizio commesso, che l'immobile era stato acquistato in buona fede ad un prezzo corrispondente ai valori di mercato con atto notarile che viene allegato), ignorando l'esistenza della lottizzazione abusiva.

3) Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3.1) La lamentata erronea descrizione dell'immobile sequestrato risulta per così dire "innocua" non avendo avuto alcuna incidenza in ordine alle determinazioni del Tribunale e sul percorso argomentativo del provvedimento impugnato; i rilievi difensivi sono stati, infatti, puntualmente esaminati e disattesi. I giudici del riesame hanno ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva, sia in diritto che in fatto.

Richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte, hanno ricordato che gli "acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva" e che "il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente e si estrinseca in una molteplice attività che ha inizio con il frazionamento del fondo a scopo edilizio, prosegue con l'eventuale, ma non necessaria, esecuzione di opere di urbanizzazione e si conclude con la vendita a terzi, a suddetto scopo, dei singoli lotti" (Cass. sez.un.24.4.1992 n.4708).

Anche di recente questa Corte (cfr. Cass. sez.3 sent. n.00431 del 17.3.2009, non ancora massimata), nel richiamare la sentenza a sez.unite sopraindicata, ha ribadito che “l’acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di aver agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio". "Neppure l'acquisto del subacquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta solo qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (vedi Cass. sez. 3, 8.11.2000, Petracchi)".

Ed i giudici del riesame hanno escluso che il ricorrente fosse in buona fede. Dall'atto stesso di compravendita, stipulato per notar Ferrara il 22.12.2000, risulta, infatti, che l'immobile acquistato era stato realizzato abusivamente e che presso il Comune di Giugliano pendeva procedimento per il rilascio di concessione in sanatoria ( si dava atto che il fabbricato " è stato edificato in assenza della relativa concessione edilizia").

3.1.1) Con il ricorso, e poi con i motivi nuovi, vengono riproposte le stesse questioni già esaminate, ineccepibilmente, dal Tribunale sia sotto il profilo dell'applicazione delle norme che della valutazione degli atti. Si denuncia, inoltre, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, pur potendo, a norma dell'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione essere proposto soltanto per violazione di legge.

Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 lett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29.5.2008-Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o “in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Ma la motivazione del provvedimento impugnato non può, come si è visto, certo essere considerata apparente o apodittica.
Improprio è, poi, il richiamo alla sentenza di questa Corte del 17.11.2008 n.42741, sia perché, nel caso di specie, il provvedimento di sequestro è stato disposto ex art.321 comma 1 c.p.p. (e non ex art.321 comma 2 c.p.p. in previsione della confisca), sia perché non risulta (anzi è esclusa per tabulas) la buona fede dell' acquirente.

3.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
 

P. Q. M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 maggio 2009.
Deposito in cancelleria il 08/06/2009.


 


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