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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23726



DIRITTO URBANISTICO - Rilascio di sanatoria condizionata - Illegittimità - Fondamento - Conformità agli strumenti urbanistici - Artt. 1, 2 e 13 L. 1086/71 in rel. artt. 64 - 71 T.U. 380/01.
Non sono legittimi quei provvedimenti amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del beneficio alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici "atteso che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici". (Cass. sez. III, 4.10.07, P.M. in proc. Rubecchi). Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Peloso ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23726

DIRITTO PREOCESSUALE PENALE - Sospensione condizionale della pena - Mancata concessione - Obbligo di motivazione - Limiti. Il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta sia stata formulata nel giudizio ed a tale stregua deve essere valutata anche la generica richiesta espressa con il termine "benefici"' che risulta essere stata avanzata nella specie posto che avrebbero dovuto essere allegate le ragioni specifiche sulla base delle quali veniva invocato proprio il beneficio della sospensione condizionale. Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Peloso ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23726

 


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UDIENZA  24.02.2009

SENTENZA N. 439

REG. GENERALE n.28819/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                    Presidente
Dott. Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere

Dott. Silvio AMORESANO                   Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI                        Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Peloso Isabella, nata a Senise il 23.12.55
Saponaro Donato, nato a Ceglie Messapica il 2.1.48
imputati:

a) art. 20 let. c) L. 47/85
b) artt. 1, 2 e 13 L. 1086/71 in rel. artt. 64 e 71 T.U. 380/01
c) artt. 65-72 T.U. 380/01

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza, in data 10.4.08

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla I.Mùlliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché reato estinto per sanatoria;

Sentito il difensore degli imputati avv. Vincenzo Bonafine, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
 

osserva
 

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello ha confermato la condanna inflitta agli odierni ricorrenti perché, la Peloso, quale proprietaria e committente dei lavori, il Saponaro, nella veste di direttore dei lavori, avevano realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, in difformità della C.E. n. 19/A, ed in assenza delle relative autorizzazioni, opere al piano sottotetto del fabbricato ampliandone la volumetria.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore degli imputati deducendo.

1) violazione alla legge penale (art. 606 lett b) c.p.p.) da ravvisarsi nel fatto di avere, la Corte d'Appello, negato valenza al permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 29.6.07. Ciò, sebbene l'art. 45 3° co. DPR 380/01 stabilisca che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In violazione di tale disposizione, invece, la Corte ha negato l'applicazione sul presupposto che tale autorizzazione prevedeva una serie di prescrizioni. La Corte avrebbe, invece, dovuto arrestare il proprio vaglio alla verifica della legittimità dell'atto e della compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici.

2) assenza di motivazione (art. 606 lett e) c.p.p. ), che sarebbe solo apparente, in ordine alla pretesa genericità del permesso di costruire in sanatoria, rilasciato il 29.6.07, che non consentirebbe di individuare con assoluta certezza le opere di cui è attestata la conformità urbanistica. Al contrario tale permesso risulterebbe chiaramente rilasciato con riferimento agli "interventi edilizi realizzati in difformità alla C.E. n. 19/A del 10.12.91".

3) errata attribuzione della responsabilità al Saponaro (art. 606 lett b) c.p.p.), quale direttore dei lavori, sulla base del mero dato di fatto che egli aveva assunto tale carica. In realtà, la Corte avrebbe dovuto approfondire questo aspetto e verificare l'attualità dell'incarico, tanto più, se si considera che esso era stato assunto un decennio prima e, per affermazione di questa stessa S.C., la responsabilità del direttore dei lavori non permane una volta cessato l'incarico.

4) contraddittorietà della motivazione (art 606 lett e) c,p,p,) che non contiene alcun riferimento all'indispensabile accertamento del ruolo che l'imputato Saponaro avrebbe ricoperto al momento della scadenza dei termini di efficacia della concessione n. 19/A del 3.11.92. Il tutto, anche in considerazione del fatto che la data di accertamento dei lavori abusivi é fissata in quella del 19.6.03 sì che delle due l'una: o si dimostra che i lavori erano stati eseguiti un decennio prima quando il Saponaro assunse l'incarico di direttore dei lavori (ed allora i reati sarebbero prescritti), ovvero si suppone che siano stati eseguiti poco prima dell'accertamento (ed in tal caso occorrerebbe dimostrare a che titolo il Saponaro vi avrebbe concorso).

5) assenza di motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale (art. 606 lett e) c.p.p.) espressamente invocata nei motivi di appello.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato.

Per quel che attiene al primo motivo, deve rilevarsi l'assoluta puntualità della replica della Corte quando evidenzia la genericità dell’accertamento di conformità" e che impedisce di ricondurre tale permesso proprio alle opere di cui trattasi. E', comunque, assorbente, il rilievo che il permesso di costruire in sanatoria, invocato dal ricorrente come causa di estinzione dei reati contravvenzionali, "contiene alcune prescrizioni che appaiono incompatibili con la natura e le finalità della sanatoria di che trattasi, laddove il provvedimento non consente la prosecuzione dei lavori e subordina la esecuzione di eventuali lavori di completamento all'ottenimento di uno specifico permesso di costruire o al deposito di una specifica denuncia di inizio attività. Ciò, risulta perfettamente in linea con analoghe asserzioni di questa stessa Corte (sez. III, 4.10.07, P.M. in proc. Rubecchi, Rv. 238020) secondo cui non sono legittimi quei provvedimenti amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del beneficio alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici "atteso che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici".

Le medesime ragioni inducono a ritenere superato il secondo motivo.

Generica e capziosa è la questione che il ricorrente solleva con il terzo motivo. Non basta infatti introdurre il dubbio che il Saponaro fosse cessato dalla carica di direttore dei lavori ma sarebbe stato necessario fornire prova a riguardo; laddove, invece, ciò non solo non è stato provato in alcun modo ma non è neppure stato introdotto come motivo di appello. Al contrario, il fatto che, in tale grado di giudizio, il ricorrente si fosse difeso asserendo che i lavori erano risalenti nel tempo suona, semmai, come un'implicita conferma del perdurare della carica.

Per lo stesso ragionamento, è da censurare di genericità il quarto motivo che ruota nuovamente attorno all'ipotesi — meramente formulata — che Saponaro potesse non essere in carica al momento della scadenza dei termini di efficacia della concessione n. 19/A del 3.11.92 ed alle potenziali conseguenze, in termini di responsabilità (anch'esse frutto di mera esercitazione astratta).

Per quel che attiene, infine, al quinto motivo, deve essere ritenuto, anch'esso, infondato perché è costante l'orientamento di questa S.C. nel ritenere che il giudice non sia tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta sia stata formulata nel giudizio (da ultima, sez. VI, 28.10.08, Maugliani, Rv. 242785) ed a tale stregua deve essere valutata anche la generica richiesta espressa con il termine "benefici"' che risulta essere stata avanzata nella specie posto che avrebbero dovuto essere allegate le ragioni specifiche sulla base delle quali veniva invocato proprio il beneficio della sospensione condizionale.

All'esito di tale ragionamento che condurrebbe a rigettare il ricorso, si deve, tuttavia, prendere atto che, la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ha consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e non ha precluso, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.

Nella specie, pur tenendo conto di tutti i periodi di sospensione delle udienze per astensione degli avvocati (dal 23.7.06 al 16.11.06; dal 16.11.06 al 23.1.07; dal 19.4.07 al 15.5.07), risulta, infatti, maturata la prescrizione dei reati (a decorrere dal 19.6.03). E, sebbene tale prescrizione fosse maturata in data antecedente alla sentenza di secondo grado, essa può essere qui dichiarata dal momento che l'unico limite è rappresentato dall'inammissibilità del ricorso (non ricorrente nella specie).
 

P. Q. M.
 

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.

annulla

senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato é estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24 febbraio 2009.
Deposito in cancelleria il 08/06/2009.


 


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