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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23726
DIRITTO URBANISTICO - Rilascio di sanatoria condizionata - Illegittimità -
Fondamento - Conformità agli strumenti urbanistici - Artt. 1, 2 e 13 L. 1086/71
in rel. artt. 64 - 71 T.U. 380/01. Non sono legittimi quei provvedimenti
amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del
beneficio alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre
l'immobile stesso nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici "atteso
che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la ratio della
sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro
conformità agli strumenti urbanistici". (Cass. sez. III, 4.10.07, P.M. in proc.
Rubecchi). Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Peloso ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23726
DIRITTO PREOCESSUALE PENALE - Sospensione condizionale della pena - Mancata
concessione - Obbligo di motivazione - Limiti. Il giudice non è tenuto a
motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se
nessuna richiesta sia stata formulata nel giudizio ed a tale stregua deve essere
valutata anche la generica richiesta espressa con il termine "benefici"' che
risulta essere stata avanzata nella specie posto che avrebbero dovuto essere
allegate le ragioni specifiche sulla base delle quali veniva invocato proprio il
beneficio della sospensione condizionale. Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric.
Peloso ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud.
24/02/2009), Sentenza n. 23726
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UDIENZA 24.02.2009
SENTENZA N. 439
REG. GENERALE n.28819/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Peloso Isabella, nata a Senise il 23.12.55
Saponaro Donato, nato a Ceglie Messapica il 2.1.48
imputati:
a) art. 20 let. c) L. 47/85
b) artt. 1, 2 e 13 L. 1086/71 in rel. artt. 64 e 71 T.U. 380/01
c) artt. 65-72 T.U. 380/01
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza, in data 10.4.08
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla I.Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio perché reato estinto per sanatoria;
Sentito il difensore degli imputati avv. Vincenzo Bonafine, che ha insistito per
l'accoglimento del ricorso;
osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi
del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello ha confermato la
condanna inflitta agli odierni ricorrenti perché, la Peloso, quale proprietaria
e committente dei lavori, il Saponaro, nella veste di direttore dei lavori,
avevano realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, in
difformità della C.E. n. 19/A, ed in assenza delle relative autorizzazioni,
opere al piano sottotetto del fabbricato ampliandone la volumetria.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore degli imputati
deducendo.
1) violazione alla legge penale (art. 606 lett b) c.p.p.) da ravvisarsi nel
fatto di avere, la Corte d'Appello, negato valenza al permesso di costruire in
sanatoria rilasciato il 29.6.07. Ciò, sebbene l'art. 45 3° co. DPR 380/01
stabilisca che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In violazione
di tale disposizione, invece, la Corte ha negato l'applicazione sul presupposto
che tale autorizzazione prevedeva una serie di prescrizioni. La Corte avrebbe,
invece, dovuto arrestare il proprio vaglio alla verifica della legittimità
dell'atto e della compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici.
2) assenza di motivazione (art. 606 lett e) c.p.p. ), che sarebbe solo
apparente, in ordine alla pretesa genericità del permesso di costruire in
sanatoria, rilasciato il 29.6.07, che non consentirebbe di individuare con
assoluta certezza le opere di cui è attestata la conformità urbanistica. Al
contrario tale permesso risulterebbe chiaramente rilasciato con riferimento agli
"interventi edilizi realizzati in difformità alla C.E. n. 19/A del 10.12.91".
3) errata attribuzione della responsabilità al Saponaro (art. 606 lett b)
c.p.p.), quale direttore dei lavori, sulla base del mero dato di fatto che egli
aveva assunto tale carica. In realtà, la Corte avrebbe dovuto approfondire
questo aspetto e verificare l'attualità dell'incarico, tanto più, se si
considera che esso era stato assunto un decennio prima e, per affermazione di
questa stessa S.C., la responsabilità del direttore dei lavori non permane una
volta cessato l'incarico.
4) contraddittorietà della motivazione (art 606 lett e) c,p,p,) che non contiene
alcun riferimento all'indispensabile accertamento del ruolo che l'imputato
Saponaro avrebbe ricoperto al momento della scadenza dei termini di efficacia
della concessione n. 19/A del 3.11.92. Il tutto, anche in considerazione del
fatto che la data di accertamento dei lavori abusivi é fissata in quella del
19.6.03 sì che delle due l'una: o si dimostra che i lavori erano stati eseguiti
un decennio prima quando il Saponaro assunse l'incarico di direttore dei lavori
(ed allora i reati sarebbero prescritti), ovvero si suppone che siano stati
eseguiti poco prima dell'accertamento (ed in tal caso occorrerebbe dimostrare a
che titolo il Saponaro vi avrebbe concorso).
5) assenza di motivazione circa la mancata concessione della sospensione
condizionale (art. 606 lett e) c.p.p.) espressamente invocata nei motivi di
appello.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato.
Per quel che attiene al primo motivo, deve rilevarsi l'assoluta puntualità della
replica della Corte quando evidenzia la genericità dell’accertamento di
conformità" e che impedisce di ricondurre tale permesso proprio alle opere di
cui trattasi. E', comunque, assorbente, il rilievo che il permesso di costruire
in sanatoria, invocato dal ricorrente come causa di estinzione dei reati
contravvenzionali, "contiene alcune prescrizioni che appaiono incompatibili con
la natura e le finalità della sanatoria di che trattasi, laddove il
provvedimento non consente la prosecuzione dei lavori e subordina la esecuzione
di eventuali lavori di completamento all'ottenimento di uno specifico permesso
di costruire o al deposito di una specifica denuncia di inizio attività. Ciò,
risulta perfettamente in linea con analoghe asserzioni di questa stessa Corte
(sez. III, 4.10.07, P.M. in proc. Rubecchi, Rv. 238020) secondo cui non sono
legittimi quei provvedimenti amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che
subordinano gli effetti del beneficio alla esecuzione di specifici interventi
finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di conformità agli
strumenti urbanistici "atteso che detta subordinazione è ontologicamente
contrastante con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta
esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici".
Le medesime ragioni inducono a ritenere superato il secondo motivo.
Generica e capziosa è la questione che il ricorrente solleva con il terzo
motivo. Non basta infatti introdurre il dubbio che il Saponaro fosse cessato
dalla carica di direttore dei lavori ma sarebbe stato necessario fornire prova a
riguardo; laddove, invece, ciò non solo non è stato provato in alcun modo ma non
è neppure stato introdotto come motivo di appello. Al contrario, il fatto che,
in tale grado di giudizio, il ricorrente si fosse difeso asserendo che i lavori
erano risalenti nel tempo suona, semmai, come un'implicita conferma del
perdurare della carica.
Per lo stesso ragionamento, è da censurare di genericità il quarto motivo che
ruota nuovamente attorno all'ipotesi — meramente formulata — che Saponaro
potesse non essere in carica al momento della scadenza dei termini di efficacia
della concessione n. 19/A del 3.11.92 ed alle potenziali conseguenze, in termini
di responsabilità (anch'esse frutto di mera esercitazione astratta).
Per quel che attiene, infine, al quinto motivo, deve essere ritenuto, anch'esso,
infondato perché è costante l'orientamento di questa S.C. nel ritenere che il
giudice non sia tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena se nessuna richiesta sia stata formulata nel giudizio
(da ultima, sez. VI, 28.10.08, Maugliani, Rv. 242785) ed a tale stregua deve
essere valutata anche la generica richiesta espressa con il termine "benefici"'
che risulta essere stata avanzata nella specie posto che avrebbero dovuto essere
allegate le ragioni specifiche sulla base delle quali veniva invocato proprio il
beneficio della sospensione condizionale.
All'esito di tale ragionamento che condurrebbe a rigettare il ricorso, si deve,
tuttavia, prendere atto che, la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso
ha consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e non ha
precluso, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di
non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.
Nella specie, pur tenendo conto di tutti i periodi di sospensione delle udienze
per astensione degli avvocati (dal 23.7.06 al 16.11.06; dal 16.11.06 al 23.1.07;
dal 19.4.07 al 15.5.07), risulta, infatti, maturata la prescrizione dei reati (a
decorrere dal 19.6.03). E, sebbene tale prescrizione fosse maturata in data
antecedente alla sentenza di secondo grado, essa può essere qui dichiarata dal
momento che l'unico limite è rappresentato dall'inammissibilità del ricorso (non
ricorrente nella specie).
P. Q. M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato é estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24 febbraio 2009.
Deposito in cancelleria il 08/06/2009.
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