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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23730
DIRITTO URBANISTICO - Opere sul piano di campagna - Applicazione dell’art. 9 L.
n. 122/89 (c.d. legge Tognoli) - Esclusione - Artt. 44 lett. b) DPR 380/01, 2,4,
13 e 14 L. 1086/71. La presenza di opere sul piano di campagna, e perciò in
superficie, vale ad escludere in radice la possibilità di applicazione della
legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli). Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Urso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza
n. 23730
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso in cassazione - Riproduzione dei motivi
di appello - Inammissibilità. Il ricorso in cassazione è inammissibile
quando riproduce sostanzialmente gli stessi motivi di appello scivolando nella
genericità. Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Urso. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23730
DIRITTO PROCESSUALE - Ricorso in cassazione - Motivi dedotti in appello -
Inammissibilità. Si deve considerare inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in
appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, "dovendosi i
motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di
ricorso". Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Urso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23730
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UDIENZA 24.02.2009
SENTENZA N. 459
REG. GENERALE n.33915/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Guicla I.Mùlliri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Urso Francesco, nato a Ceglie Messapica il 2.2.68
imputato
a) art. 44 lett. b) DPR 380/01
b) artt. 2,4, 13 e 14 L. 1086/71
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 27.6.08;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla I.Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilitá del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato avv. Arturo Principe, in sost. dell'avv.
Fabio Valenti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed, in subordine,
la declaratoria di prescrizione;
Osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi
del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Lecce ha
confermato la condanna inflitta in primo grado all'odierno ricorrente ritenuto
responsabile della violazione di più norme edilizie (in particolare, gli artt.
44 lett. b) DPR 380/01, 2,4, 13 e 14 L. 1086/71) perché quale proprietario e
committente dei lavori, aveva posto in essere opere edilizie consistite nella
realizzazione di un corpo di fabbrica su due livelli, con annesso vano ascensore
e rampa di scala di comunicazione con il piano rialzato, in assenza del permesso
di costruire, senza progetto esecutivo, direttore dei lavori e denuncia al genio
Civile.
Va precisato che, nell'assunto difensivo, l'opera in questione sarebbe stata
destinata a locale parcheggio interrato da porre a servizio e pertinenza del
fabbricato di residenza del D'Urso, portatore di malattia gravemente invalidante
e, quindi, necessitante di una sedia a rotelle. Pertanto, la legittimità
dell'opera avrebbe dovuto essere rinvenuta nell'art. 9 della legge 122/89 (c.d.
legge Tognoli) secondo cui i proprietari degli immobili possono realizzare nel
sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati,
parcheggi da destinare a pertinenze, anche in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti; tale facoltà è riconosciuta, per uso esclusivo dei residenti anche nel
sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato
deducendo:
1) violazione di legge (art. 606 lett b) c.p.p. in rel. agli artt. 44 DPR 380/01
e 9 L. 122/89) avendo erroneamente la Corte escluso — nel punto a) della propria
decisione — l'applicabilità dell'art. 9 L. 122/89 sul presupposto che l'opera,
per adempiere alla sua funzione di "parcheggio" dovesse essere connotata da
limiti di carattere dimensionale e strutturale. In realtà, poiché la
disposizione in questione non dispone in tal senso, vi è stata un'erronea
interpretazione della stessa;
2) violazione di legge consistita nell'attribuire alla norma di cui all'art. 9
L. 122/89 contenuti diversi (art. 606 lett b) c.p.p. in rel. agli artt. 1 c.p. e
25 Cost. in rel art. 9 L. 122/89) e, quindi, violando il principio di stretta
legalità;
3) contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606 lett e) c.p.p)
dal momento che l'affermazione che i caratteri strutturali dell'opera e le sue
dimensioni porterebbero ad escluderne l'integrale destinazione a parcheggio
sarebbe smentita dalle risultanze processuali (v. esame teste Moro);
4) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in
rel. all'art. 44 DPR 380/01 ed art. 817 c.c.) da ravvisarsi nel fatto di avere
la sentenza — al punto b) - negato la natura pertinenziale del manufatto nonché
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dal momento che la
sentenza ignora la circostanza obiettiva — riferita dal teste Moro - che, a
distanza di circa dieci metri dal manufatto esiste altra struttura già abitata,
di proprietà dello stesso Urso;
5) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett b) c.p.p. in rel.
all'art. 9 L. 122/89) dal momento che i giudici di appello — contrariamente a
quanto da essi fatto nel punto c), avrebbero dovuto interpretare estensivamente
l'art. 9 più volte citato coordinandolo con la Legge regionale Puglia n. 6 del
2003 ed in conformità ai principi costituzionali, come già fatto dallo stesso
Tar Catania 3.10.05 che ha, infatti, ammesso che la costruzione di parcheggi, in
deroga agli strumenti urbanistici, è ammissibile anche quando il box sia
interrato soltanto su due lati;
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile sotto vari punti di
vista.
In primo luogo, perchè riproduce sostanzialmente gli stessi motivi di appello
scivolando nella genericità. E' stato già evidenziato, da parte di questa S.C. (Sez.
V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708) che si deve considerare inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di
quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte
di merito, "dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale
avverso la sentenza oggetto di ricorso".
E ciò è esattamente ciò che viene fatto con il presente ricorso.
A parte ciò, si rileva, per contro, che i giudici di appello hanno attentamente
valutato i presenti argomenti (proposti, appunto, anche in primo grado)
sottolineando come, le ragioni del ricorrente, miranti a porre l'accento sulla
patologia dalla quale è affetto per giustificare la necessità di un parcheggio
accessibile dall'abitazione siano state debitamente prese in considerazione, ai
sensi della legge Tognoli, ma siano state escluse nella loro rilevanza per un
argomento - giustamente ritenuto dirimente - secondo cui "la presenza di opere
sul piano di campagna, e perciò in superficie, vale ad escludere in radice la
pur invocata possibilità di applicazione della legge 122/1989".
A prescindere, poi, dal rilievo che tale affermazione ha una sua logica
indiscutibile, il ragionamento della Corte si spinge oltre evidenziando come l'inaccoglibilità
della tesi difensiva non derivi da ciò solo ma anche dal fatto che persino nella
sentenza del TAR di Lecce è stato posto l'accento sulla non conformità
dell'opera sia per il profilo "dimensionale" che per quello "strutturale". Il
tutto si dice: "senza che siffatte argomentazioni - in cui non è affatto da
svalutare il richiamo ad indiscutibili esigenze di proporzionalità tra
parcheggio/garage e l'abitazione al cui servizio si pone — siano state in alcun
modo confutate ex adverso".
La manifesta infondatezza del ricorso, e la sua conseguente inammissibilità,
hanno impedito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e precludono,
pertanto (SS.UU. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164), la possibilità di rilevare e
dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., come, nella
specie, la prescrizione maturata il 3.8.08, successivamente alla sentenza di
secondo grado.
Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, segue, per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000
€.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24 febbraio 2009.
Deposito in Cancelleria il 08/06/2009.
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