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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 24640
DIRITTO AMBIENTALE - Autorizzazione ambientale e verifiche - Campionatura dei
prodotti vernicianti - Accesso ispettivo presso azienda - Declaratoria di
nullità del verbale di (art. 606 lett c) c.p.p. in rel agli artt. 220 e 223 disp
att c.p.p. - Rigetto. In tema di autorizzazione ambientale, nel corso
un accesso ispettivo presso un'azienda mirato a verificare le caratteristiche di
un nuovo impianto (nella specie privo di autorizzazione), è legittimo il
prelievo di un campione del materiale utilizzato in una fase di lavorazione in
funzione di un’attività ispettiva e di vigilanza che non mira all’accertamento
del limite di una determinata sostanza (procedura di cui all’art. 223 disp. att.
c.p.p.). Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Bettanin. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 24640
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Modifica dell'imputazione e contestazione -
Modalità - Art. 516 c.p.p.. La modifica dell'imputazione di cui all'art. 516
c.p.p. e la contestazione possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del
dibattimento, e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque
anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso
delle indagini preliminari. Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Bettanin. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 24640
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UDIENZA 29.01.2009
SENTENZA N. 252
REG. GENERALE n.30674/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bettanin Pietro, nato a Thiene il
27.9.59
imputato
a) art. 24 co. 4 DPR 203/88
b) art. 25 co. 6 DPR 203/88
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, sez. dist. Schio Sentita in data
28.04.08
Sentita la relazione del cons. Guicla I.Mùlliri;
Sentito il P.G., nella persona del dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Il ricorso in esame ha ad
oggetto la sentenza di primo grado con cui il Bettanin è stato condannato alla
pena di 500 € di ammenda per la commissione dei reati di cui agli artt. 24 co. 4
(capo a) e 25 co. 6 (capo b) DPR 203/88. Infatti, gli si imputa, quale legale
rappresentante della ditta "Scamosceria Astico", di non avere osservato le
prescrizioni impostegli con l'autorizzazione provinciale con particolare
riferimento ai limiti di presenza dei solventi imposti nelle miscelazioni pronte
all'uso ed all'utilizzo di materie prime nonché all'ampliamento degli impianti
con un nuovo impianto di rasatura.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato
deducendo:
1) il fatto di avere respinto la richiesta di declaratoria di nullità del
verbale di campionatura dei prodotti vernicianti (art. 606 lett c) c.p.p. in rel
agli artt. 220 e 223 disp att c.p.p).
Per il ricorrente, tale campionatura avrebbe dovuto essere eseguita nel rispetto
dei diritti difensivi e, quindi, ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (in quanta atto
irripetibile) dal momento che era evidente che, quando il 26.4.04, gli agenti
dell'Arpav intervennero, agivano già sulla base di una precisa ipotesi
accusatoria sì da giustificare ampiamente il meccanismo garantistico che si
impone quando si è in presenza di attività di indagine finalizzate all'esercizio
dell'azione penale a differenza di ciò che avviene quando si ha solo attività
amministrativa di ispezione e vigilanza. E' in tale ottica che va interpretato
infatti l’art. 220 disp. att. c.p.p. rispetto all'art. 223 ;
2) erronea reiezione della richiesta di revoca dell'ordinanza con cui il
Tribunale ha autorizzato la modifica del capo d'imputazione sub a) nella sua
parte finale (art. 606 lett c) c.p.p. in rel. agli artt. 516 e 522 c.p.p.).
Ciò, infatti, sarebbe avvenuto al di là dei casi previsti dalla norma e
consentibili da una sua corretta interpretazione. La decisone del Tribunale, a
riguardo, è avvenuta con motivazione "laconica" senza che la modifica richiesta
dal P.M. facesse riferimento ad alcun fatto nuovo emerso nel corso
dell'istruttoria dibattimentale e, comunque, quando quest'ultima era già
ultimata e stava per avviarsi la discussione finale;
3) erroneità nell'applicazione della norma sostanziale e conseguente mancanza e
manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in rel.
all'art. 24 DPR 203/88).
Secondo il ricorrente, infatti, l'aggiunta di una terza macchina rasatrice era
stata correttamente segnalata alla Provincia che, però, non aveva rivolto alcuna
censura. Inoltre, il Tribunale è incorso nell'errore di confondere l'oggetto del
controllo da parte degli organi amministrativi: esso non è rappresentato dagli
impianti ma dalle emissioni che essi producono determinando l'inquinamento
dell'atmosfera e, comunque, anche questa S.C. (sez. III 8.11.05, n. 44258) ha
precisato che il criterio per stabilire la natura sostanziale o meno della
modifica dell'impianto è quello della sussistenza di una variazione concreta
delle emissioni prodotte dall'impianto stesso. Orbene, nella specie, entrambi i
testi sentiti hanno escluso che l'inserimento della terza macchina avesse
modificato il ciclo produttivo in termini di emissioni nell'atmosfera.
4) erroneità nell'applicazione della norma sostanziale e conseguente mancanza e
manifesta illogicità della motivazione (art 606 lett b) c.p.p. in rel. all'art.
25 DPR 203/88 e 606 lett e) c.p.p.).
Con riferimento, cioè, alla contestazione dell'inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione provinciale di cui ai punti C) e K), la sentenza sarebbe
priva di motivazione specie con riguardo alla mancata considerazione delle
difformità di versione tra il teste Caldonazzo ed il teste Sanson ed alle
ragioni - non esplicitate - circa la preferenza della versione dell'uno
piuttosto che dell'altro. Infine, per quanto attiene alla prescrizione sub C),
la prova della percentuale di solvente, presente nelle miscele utilizzate,
sarebbe rinvenibile solo in un prelievo effettuato senza alcuna garanzia.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Per quanto attiene al primo motivo, l'infondatezza dell'assunto è data dal
rilievo che, come si riferisce anche in sentenza, l'accesso ispettivo era mirato
a verificare le caratteristiche del nuovo impianto di rasatura privo di
autorizzazione. Di qui, il prelievo di un campione del materiale utilizzato in
fase di spruzzatura ma solo, evidentemente, in funzione di un'attività ispettiva
e di vigilanza che non mirava all'accertamento del limite del solvente
(l'indizio riguardava solo fatti che poi hanno dato luogo alla contestazione sub
b) - art. 25 co. 6 DPR 203/88) sì che ben poteva farsi ricorso alla procedura di
cui all'art. 223 disp. att. c.p.p..
Anche il secondo motivo sviluppa un argomento smentito dall'autorevole
insegnamento delle S.U. (28.10.98, Barbagallo, Rv. 212757) secondo cui la
modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione possono
essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento, e prima
dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base
degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari". Nella specie, dunque, non si è registrata alcuna violazione dal
momento che, come afferma lo stesso ricorrente, l'istruttoria dibattimentale non
era ancora stata ultimata e, per il resto, non erano richieste particolari
formalità. Né rileva il fatto che, come vista, la sentenza appena citata
contenga anche l'inciso "prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale"
dovendo questa espressione essere interpretata nel senso di: "prima che abbia
termine l'espletamento dell'istruzione dibattimentale" posto che, altrimenti,
per armonia di linguaggio normativo, il legislatore avrebbe usato la diversa
espressione "prima dell'apertura del dibattimento".
Oltretutto, opinando nel diverso senso che il concetto "prima dell'espletamento
dell'istruzione dibattimentale" significhi "prima che abbia inizio" si
assisterebbe ad una irragionevole delimitazione degli spazi di puntualizzazione
dell'accusa proprio con riferimento alla fase, quella del contraddittorio,
deputata a chiarire lo svolgimento dei fatti e, quindi, anche la correttezza
della contestazione. La riflessione è ulteriormente confortata dal rilievo che,
altrimenti, non avrebbe una sua ragion d'essere nemmeno l'esistenza di una norma
come l'art. 430 c.p.p. che prevede la possibilità per il P.M. di svolgere
attività integrative di indagine anche dopo l'emissione del decreto che dispone
il giudizio.
Il terzo motivo è infondato perché, come si evidenzia in sentenza, citando
correttamente l'art. 15 del DPR 203/88, le modifiche sostanziali di un impianto
sono soggette ad autorizzazione ex art. 25 co. 6. Che si trattasse di una
variazione di tal genere e non - come dice il giudice di merito - della
"sostituzione di un macchinario obsoleto" è testimoniato dal fatto che si è in
presenza di un "aumento della capacità produttiva del 50 %" e, rispetto a ciò,
non solo, l'autorizzazione non era stata rilasciata ma neanche richiesta (f. 7).
Né è pertinente il richiamo, fatto dal ricorrente nel presente motivo, ad una
decisione di questa Corte che, anzi, sia nella massima che nella motivazione,
enuncia un principio esattamente conforme a quello che si va qui affermando e
cioè che "devono essere autorizzati tutti gli impianti, anche di modeste
dimensioni, che abbiano attitudine concreta a cagionare l'inquinamento
dell'atmosfera, sicché l'installazione, in impianti preesistenti, di
apparecchiature che aumentino le emissioni in atmosfera richiedono un'ulteriore
autorizzazione" (sez. III 8.11.05, n. 44258).
Infine, non risulta fondato neanche il quarto motivo. Ed infatti, per quanto
riguarda la violazione del punto C) il risultato delle analisi eseguite é
lapidario nell'evidenziare (71%) un superamento del limite di solventi organici
del 60% (e, come detto in precedenza, non è giustificata la doglianza circa la
irregolarità del prelievo); quanto al punto K), la motivazione offerta dal
giudicante è congrua, ed immune da vizi logici manifesti, nel controbattere
all'obiezione difensiva (di aver presentato il programma) visto che esso "elude
il significato preventivo delle prescrizioni dell'autorizzazione" dovendo
"specificare, non tanto il numero degli interventi, quanto, piuttosto, la
cadenza temporale degli stessi".
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna, del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
rigetta
il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009.
Deposito in Cancelleria il 15/06/2009.
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