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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24662
DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivo ultimato - Apposizione dei sigilli ex
art.260 c.p.p. - Sequestro preventivo e necessità di sgombero dell’immobile
abusivo - Nomina degli stessi occupanti a custode - Aggravio del carico
urbanistico - Sgombero - Necessità. In tema di abusi edilizi su immobili già
ultimati, l'esigenza cautelare che il sequestro intende perseguire è che essi
non vengano abitati per evitare l’aggravio (in modo apprezzabile) del carico
urbanistico. La mera apposizione dei sigilli ex art.260 c.p.p. costituirebbe
misura del tutto inidonea a salvaguardare le finalità cautelari del sequestro.
Tale apposizione, invero, può tutelare le finalità del sequestro probatorio
(assicurare le cose necessarie per l’accertamento dei fatti). Pertanto, la
nomina del custode e l’apposizione dei sigilli, senza lo sgombero dell’immobile
da coloro che lo occupano, non impedirebbe di certo il determinarsi
dell’aggravio del carico urbanistico (che deriva proprio dalla persistenza della
occupazione). E’, assolutamente, evidente quindi che tale aggravio non potrebbe
essere evitato con la nomina degli stessi occupanti a custode (a meno di non
prevedere comunque lo sgombero). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Orlando ed
altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009),
Sentenza n. 24662
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile abusivamente
realizzato - Esecuzione di un decreto di sequestro preventivo - P.M. - Poteri -
Art.655 c.p.p.. In materia edilizia, il provvedimento con cui, in esecuzione
di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il
P.M. ne ordini lo sgombero da persone o case, non può dirsi affetto da abnormità
atteso che rientra nei poteri che la legge processuale (art.655 cod.proc.pen.)
attribuisce al pubblico ministero per l'esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali (Cass. Pen. sez. III, del 16.11.2007 n.47326). Pres. De Maio,
Est. Amoresano, Ric. Orlando ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24662
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro d’immobile
abusivo - Provvedimento di sgombero emesso dal P.M. - Controlli, verifiche e
garanzie - Esecuzione dei provvedimenti - Rimedio dell'incidente di esecuzione e
riesame ex art.322 c.p.p. - Funzioni e limiti - Art. 655 c.p.p. - Fattispecie.
Il P.M. ha il potere di ordinare lo sgombero dell'immobile, laddove esso
costituisca una “ineliminabile modalità di attuazione del sequestro medesimo”.
Inoltre, a norma dell'art.655 c.p.p., compete al P.M. curare l'esecuzione dei
provvedimenti. Tuttavia, il provvedimento di sgombero emesso dal P.M. è
suscettibile, però di controllo, attraverso il rimedio dell'incidente di
esecuzione, in relazione alla sua indispensabilità ai fini dell'attuazione della
misura cautelare. In questi casi, il giudice deve accertare se le finalità
cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalità
diverse e tale accertamento, se motivato congruamente ed esente da vizi logici,
non è censurabile in sede di legittimità. Nella specie, non c'è dubbio alcuno
che, nell'ipotesi di immobili già ultimati, l'esigenza cautelare che il
sequestro intende perseguire è che essi non vengano abitati per evitare
l'aggravio (in modo apprezzabile ) del carico urbanistico. Infine, le censure
riguardanti il fumus ed il periculum in mora non sono proponibili in sede di
incidente di esecuzione (potendo essere sollevate solo con richiesta di riesame
ex art.322 c.p.p.). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Orlando ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n.
24662
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UDIENZA 15.04.2009
SENTENZA N. 569
REG. GENERALE n.037801/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Guicla I. Mùlliri Consigliere
Dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Orlando Gelsomina nata il
16.2.1975
2) Improta Anna nata
3) Scarpato Salvatore nato
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 15.10.2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G., dr. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi
inammissibili i ricorsi.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 15.10.2008
il GIP del Tribunale di Napoli rigettava l'incidente di esecuzione proposto da
Orlando Gelsomina, con atto depositato l'1.7.2008, e da Improta Anna e Scarpato
Salvatore, con atto del 28.8.2008, avverso il provvedimento del P.M. di
fissazione delle modalità di esecuzione del decreto di sequestro preventivo
emesso dal GIP in data 14.5.2008.
Rilevava il GIP, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità che, in
materia di sequestro, il P.M. ha il potere di ordinare lo sgombero
dell'immobile, laddove esso costituisca una "ineliminabile modalità di
attuazione del sequestro medesimo".
Nel caso di specie, l'area su cui insistevano gli immobili sequestrati,
ricadente in zone omogenea F3, era stata interessata da una lottizzazione
abusiva, con realizzazione di insediamenti residenziali e ricettivi. Le opere
edilizie abusive erano state oggetto di provvedimenti di sequestro, tutti
confermati dal Tribunale del riesame. Un ulteriore vincolo reale sui manufatti e
su tutte le aree interessate era stato imposto con decreto di sequestro del
14.5.2008 in relazione al reato di lottizzazione abusiva, anche esso confermato
dal Tribunale del riesame.
Tanto premesso, ricordava il GIP che censure riguardanti il fumus ed il
periculum in mora non sono proponibili in sede di incidente di esecuzione
(potendo essere sollevate solo con richiesta di riesame ex art.322 c.p.p.).
Peraltro i ricorrenti avevano già esperito tale rimedio ed il Tribunale aveva
confermato il decreto di sequestro preventivo. Altrettanto inammissibili erano i
rilievi difensivi in ordine alla assoluta estraneità ai reati contestati al
Cerqua, potendo la confisca dei terreni lottizzati e delle opere realizzate
essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, i quali
potranno rivalersi in sede civile.
Le censure consentite riguardano, quindi, o l'inesistenza del titolo (nel caso
di specie, invece, viene data esecuzione al decreto di sequestro, confermato dal
riesame, e quindi valido ed efficace) o le modalità di esecuzione (lo sgombero
appare indispensabile proprio per impedire che il reato, mantenendosi la libera
disponibilità del bene, venga portato ad ulteriori conseguenze). La mera
apposizione dei sigilli e la nomina del custode riguarda il sequestro probatorio
e non è idonea, invece, a garantire le finalità del sequestro preventivo;
l'esigenza cautelare è, infatti, proprio quella di impedire di continuare ad
abitare l'immobile ed il conseguente aggravio urbanistico. Non poteva, pertanto,
secondo il GIP, essere accolta né la richiesta di sospensione dell'ordine di
evacuazione in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla
legittimità del sequestro, né di differimento dell'esecuzione per le difficoltà
di reperire idonee dimore alternative (il potere di determinare le modalità di
esecuzione è ex art.655 c.p.p. esclusivo del P.M.).
2) Propone ricorso per cassazione Orlando Gelsomina, a mezzo del difensore, per
violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in relazione al DPR
380/01, art.321 e 125 c.p.p., art.44 lett.c) DPR 380/01.
Con motivazione di stile e meramente apparente il GIP assume che lo sgombero sia
una modalità ineliminabile del sequestro. L'assunto è destituito di ogni
fondamento sol che si consideri che la finalità principale del sequestro
preventivo è quella di assicurare la idonea custodia della res, per
evitare la continuazione del reato. Con lo spossessamento si finisce per
anticipare gli effetti della confisca che potrà essere eventualmente disposta
solo con la sentenza definitiva di condanna.
Inoltre la finalità di evitare l'aggravio del carico urbanistico è propria della
misura cautelare ma non delle modalità esecutive (peraltro l'abnormità del
provvedimento emerge anche dal fatto che in casi analoghi non è stato disposto
lo sgombero).
3) Propongono ricorso per cassazione anche Improta Anna e Scarpato Salvatore, a
mezzo del loro difensore, per violazione di legge in relazione all'art.321
c.p.p. E’ errata invero l'interpretazione dell'art.321 c.p.p. secondo cui,
rispetto al sequestro probatorio, il sequestro preventivo dovrebbe sempre e
comunque dar luogo allo sgombero piuttosto che, ad esempio, l'affidamento ad un
custode.
Denunciano poi la mancanza di motivazione in relazione al presunto aggravio del
carico urbanistico; il GIP non tiene conto, invero, che si tratta di 5
monolocali.
Chiedono, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.
4) Con requisitoria scritta del 10.12.2008 il P.G. chiede che i ricorsi vengano
dichiarati inammissibili.
5) I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, pertanto, dichiarati
inammissibili.
5.1) Ineccepibilmente ha ritenuto il GIP che, in sede di incidente di
esecuzione, non possano essere proposte questioni attinenti al fumus del
reato od alle esigenze cautelari. Tali questioni, invero, vanno proposte con la
richiesta di riesame ai sensi dell'art.322 c.p.p.
In sede di incidente di esecuzione possono essere, invece, sollevate censure
riguardanti la esistenza del titolo e le modalità dell'esecuzione.
Quanto al primo profilo non può minimamente essere revocato in dubbio che il
decreto di sequestro preventivo del GIP, peraltro confermato dal riesame, sia
titolo valido ed efficace, idoneo a legittimare la esecuzione.
In ordine al secondo profilo va rilevato che, a norma dell'art.655 c.p.p.,
compete al P.M. curare l'esecuzione dei provvedimenti.
Ha costantemente affermato questa Corte che in materia edilizia....il
provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un
immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordini lo sgombero da persone o
case, ....non può dirsi affetto da abnormità atteso che rientra nei poteri che
la legge processuale (art.655 cod.proc.pen.) attribuisce al pubblico ministero
per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali" (cfr.ex multis
Cass.pen.sez.3 n.47326 del 16.11.2007).
Come evidenziato anche dal GIP, il provvedimento di sgombero emesso dal P.M. è
suscettibile, però di controllo, attraverso il rimedio dell'incidente di
esecuzione, in relazione alla sua indispensabilità ai fini dell'attuazione della
misura cautelare.
Il giudice deve cioè accertare se le finalità cautelari del provvedimento di
sequestro possano essere attuate con modalità diverse e tale accertamento, se
motivato congruamente ed esente da vizi logici, non è censurabile in sede di
legittimità.
Non c'è dubbio alcuno che, nell'ipotesi di immobili già ultimati, l'esigenza
cautelare che il sequestro intende perseguire è che essi non vengano abitati per
evitare l'aggravio (in modo apprezzabile ) del carico urbanistico.
Il GIP ha compiuto ineccepibilmente tale analisi, evidenziando la
indispensabilità dello sgombero e la inadeguatezza di modalità di esecuzione
diverse.
In particolare ha ricordato come la mera apposizione dei sigilli ex art.260
c.p.p. costituirebbe misura del tutto inidonea a salvaguardare le finalità
cautelari del sequestro. Tale apposizione, invero, può tutelare le finalità del
sequestro probatorio (assicurare le cose necessarie per l'accertamento dei
fatti).
La nomina del custode e l'apposizione dei sigilli, senza lo sgombero
dell'immobile da coloro che lo occupano, non impedirebbe di certo il
determinarsi dell'aggravio del carico urbanistico (che deriva appunto dalla
persistenza della occupazione).
E', assolutamente, evidente quindi che tale aggravio non potrebbe essere evitato
con la nomina degli stessi occupanti a custode (a meno di non prevedere comunque
lo sgombero).
Che l'aggravio urbanistico nel caso di specie sia assolutamente rilevante deriva
inequivocabilmente dal fatto che, come evidenziato dal GIP, il fondo "in luogo
della destinazione a verde pubblico impressa ad esso dagli strumenti
urbanistici, è stato di fatto destinato ad insediamento residenziale e ricettivo
(un albergo denominato il "borgo" ed un complesso residenziale di ben 29
appartamenti denominato"parcoVip")".
Lo sgombero, quindi, costituisce una ineliminabile modalità di attuazione del
sequestro.
6) I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti
al pagamento, in solido, delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi
dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e
condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 15 giugno 2009.
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