AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24666
DIRITTO URBANISTICO - Modifica della destinazione d’uso da alberghiera a
residenziale - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Presupposti.
In materia urbanistica, il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica
della destinazione d'uso da alberghiera a residenziale è configurabile anche
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale consenta l'utilizzo della
zona ai fini residenziali. E ciò può avvenire in due casi: a) quando il
complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie
non estensibili ad immobili residenziali; b) quando la destinazione d'uso
residenziale comporti un incremento degli "standards" richiesti per
l'edificazione alberghiera e tali "standars" aggiuntivi non risultino reperibili
ovvero reperiti in concreto (Cass. Sez. 3, 7/03/2008 n.24096). Pres. De Maio,
Est. Sarno, Ric. Gibertini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009
(Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24666
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere realizzate - Terzi acquirenti in buona
fede ed estranei al reato - Giurisprudenza - Art. 44 comma 2 D.P.R. 380/01.
La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate,
prevista dall'art. 44 comma 2 D.P.R. 380/01, deve essere disposta anche nei
confronti dei beni dei terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato, i
quali potranno fare valere i propri diritti in sede civile, atteso che trattasi
di una sanzione amministrativa a natura reale non personale applicata sul solo
presupposto dell'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva
(Cass. 10916/2005; Cass. 38728/2004; Cass. 38727/2004; Cass. 4262/95). Tuttavia,
si registra un orientamento parzialmente difforme in base al quale la confisca
dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non
deve essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del
reato e venuti in buona fede in possesso del terreno o dell'opera edilizia
oggetto di abusiva lottizzazione (Cass. Sez. 3, 24/10/2008 n. 42741). Pres. De
Maio, Est. Sarno, Ric. Gibertini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24666
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 15.04.2009
SENTENZA N. 00574/2009
REG. GENERALE n.000365/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Guicla I. MÚLLIRI Consigliere
Dott. Giulio SARNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIBERTINI ALIDE N. IL 11/04/1936
-
avverso ORDINANZA del 14/11/2008
TRIB. LIBERTA' di MASSA
-
sentita la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
-
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Soniscalchi Antonio che ha chiesto il
rigetto del ricorso
-
Uditi i difensori Avv.
Con decreto in data 2/10/08, il GIP sottoponeva a sequestro preventivo l'area ed
il complesso immobiliare sito su un terreno occupato dal residence Doria e
relative pertinenze, ubicato in via Lungomare di Levante, 103, Massa,
ipotizzando a carico di Covini Fabrizio, Fialdini Massimo e Gibertini Alide il
reato di lottizzazione abusiva perché, "in qualità Covini Fabrizio di
amministratore della FEDO srl dal 19-04-1996 al 03-05-2004, socio accomandatario
della FAM. COV. sas, socio della DORIA srl, nonché di fondatore e amministratore
di fatto delle predette società (tutte titolari dei rapporti serviti per la
commissione del reato), Fialdini Massimo di amministratore della DORIA dal
23-11-2003 al 29-07-2007 e Gibertini Alide di amministratore della DORIA dal
29-07-2007, realizzavano la lottizzazione abusiva del terreno occupato dal
residence Doria e pertinenze sito in via Lungomare di Levante n. 103 mediante
modificazione urbanistica ed edilizia di esso e, in particolare, la
realizzazione, modificazione, frazionamento e commercializzazione (alle persone
offese di cui al capo B relativo al reato di truffa ovvero a prestanome ovvero
agli stessi coindagati) di immobile a uso residenziale in contrasto con la
destinazione alberghiera prevista dallo strumento urbanistico. In Massa, fino al
03/10/06 (ultima compravendita a GIBERTINI) e in permanenza".
Nel provvedimento (nel quale veniva anche ipotizzato il reato di truffa relativa
alla vendita di alcuni degli appartamenti del predetto complesso immobiliare),
il Giudice evidenziava che dagli accertamenti effettuati dalla P.G. era emerso
che le singole unità abitative che componevano il complesso immobiliare erano
state cedute, previo versamento di corrispettivo in denaro, in piena proprietà
ed uso esclusivo a privati mediante atti notarili di compravendita immobiliare;
che le unità abitative erano state effettivamente utilizzate come cose proprie
dai rispettivi acquirenti, arredate a gusto del proprietario, con utenze singole
di acqua, energia elettrica e gas; che non era mai stata attuata una gestione
unitaria del complesso immobiliare; che tale forma di gestione era appena
richiamata nei rogiti notarili, insieme però a numerose e prevalenti clausole di
tipo condominiale che garantivano l'acquisto esclusivo della porzione
immobiliare; che, in particolare, nei rogiti si parlava di "quota proporzionale
ai millesimi", "diritti di condominio", "mutuo fondiario", "quote di cui
ciascuno sarà titolare non potranno essere alienate se non unitamente all'unità
abitativa", "l'acquirente dichiara di voler stabilire entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza nel comune in cui è situata l' abitazione con
questo atto acquisita" (con riferimento al beneficio per l'acquisto di prima
casa), "art. 21 d.P.R. 633/1972" (sulle abitazioni di lusso); che, inoltre,
mancava l'offerta di ospitalità al pubblico, elemento caratteristico di una
struttura a destinazione alberghiera; che anche la locazione di singole unità
era gestita privatamente dal singolo acquirente; che tutte le unità abitative
erano state accatastate in cat. A/2, relativa alla civile abitazione, e non in
cat. D/2; che tali circostanze risultavano anche dai provvedimenti del Comune di
Massa ed in particolare dalle revoche dei permessi ad abitare che davano conto
che il residence Doria era privo di autorizzazione all'esercizio, nonché di
insegna, mancava una sua gestione unitaria, le unità abitative erano di fatto
utilizzate come residenze e, in alcuni casi, come prime case (con relativi
benefici).
Avverso tale decreto il difensore dell'indagato Gibertini Alide avanzava istanza
di riesame, chiedendo la revoca del sequestro e la restituzione dell'immobile.
Il tribunale di Massa, dopo avere premesso che il controllo del giudice del
riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta
fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere
il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato,
sostanzialmente richiamando le motivazioni del sequestro, riteneva sussistere il
fumus del reato di lottizzazione abusiva, essendovi stata una
modificazione d'uso subita da un complesso alberghiero mediante la vendita
parcellizzata delle sue unità immobiliari, il tutto in violazione degli
strumenti urbanistici che consentivano solo la destinazione d'uso alberghiera.
Richiamando orientamenti conformi di questa Sezione aggiungeva inoltre che la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate, prevista
dall'art. 44 comma 2 D.P.R. 380/01, deve essere disposta anche nei confronti dei
Beni dei terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato, i quali potranno
fare valere i propri diritti in sede civile, atteso che trattasi di una sanzione
amministrativa a natura reale non personale applicata sul solo presupposto
dell'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva (cfr. Cass.
10916/2005; Cass. 38728/2004; Cass. 38727/2004; Cass. 4262/95).
Di conseguenza, riteneva che nel caso in esame, quand' anche si fosse ritenuto
il Gibertini estraneo al reato, comunque si sarebbe dovuto mantenere in vigore
il sequestro, in quanto funzionale alla successiva confisca prevista
obbligatoriamente dal citato DPR.
Puntualizzava peraltro il tribunale che, tenuto conto del ruolo non marginale
svolto dal Gibertini nella struttura della società Dori, di cui era presidente,
appariva difficile poter ritenere che egli fosse estraneo alla commissione del
reato considerato, posto che la predetta società era al centro dell'illecita
attività di lottizzazione, tant'è che il GIP aveva espressamente configurato
come condotta rientrante in quella di illecita lottizzazione anche quella
relativa alla compravendita del 3/10/06 relativa all'unità abitativa acquistata
dal Gibertini.
Infine, secondo il tribunale, il sequestro doveva essere mantenuto anche ai
sensi del comma 1 dell'art. 321 c.p.p. sussistendo anche il requisito del
periculum, atteso che 10 appartamenti risultavano ancora in vendita da parte
dell'agenzia immobiliare Covini e che la loro eventuale vendita a singoli
proprietari avrebbe costituito prosecuzione della condotta di illecita
lottizzazione.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Gibertini il quale, per
tramite del proprio difensore eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione
dell'art. 321 cpp nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione del
provvedimento impugnato.
Rileva il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso, così come invece dovuto,
di valutare la effettiva situazione esistente in concreto secondo gli elementi
forniti dalle parti; che in ogni caso difettava il fumus del reato e che
il Gibertini era acquirente di buona fede.
Evidenziava al riguardo che ogni attività edificatoria (ed in particolare di
illecita modificazione di destinazione d'uso) risultava compiuta in epoca
precedente l'acquisto della porzione di immobile da parte del Gibertini e che in
particolare risultava compiuta in epoca precedente l'acquisto quell' attività di
frazionamento del complesso immobiliare considerata rilevante.
Sosteneva pertanto che il Gibertini non aveva compiuto alcun atto di
prosecuzione dell'evento criminoso in quanto all'epoca dell'acquisto da parte di
quest'ultimo - ottobre 2006 - l'attività di lottizzazione era terminata sia come
attività materiale (trasformazione urbanistica) che come attività giuridica (di
frazionamento) e che risultava essere, quindi, acquirente in perfetta buona
fede.
Rilevava infine che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale del
riesame, il PRG del Comune di Massa in vigore nel 1998 (confermato dal PRG del
2005) censiva l'immobile in una zona classificata a destinazione residenziale
(zona B 1.1 ) zona nella quale erano consentite destinazione di uso
residenziale.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Prendendo spunto dall'ultimo rilievo del ricorrente va anzitutto puntualizzato
che questa Sezione, con argomentazioni che in questa sede si intendono
integralmente richiamate in quanto condivise, ha di recente affermato che il
reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d'uso da
alberghiera a residenziale è configurabile anche nell'ipotesi in cui lo
strumento urbanistico generale consenta l'utilizzo della zona ai fini
residenziali. E ciò può avvenire in due casi: a) quando il complesso alberghiero
sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad
immobili residenziali; b) quando la destinazione d'uso residenziale comporti un
incremento degli "standards" richiesti per l'edificazione alberghiera e tali "standars"
aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto (Sez. 3, n.
24096 del 7/03/2008 Rv. 240725).
Ed è ovviamente alla fase di merito che deve essere rimesso l'accertamento di
tali condizioni non essendo possibile nella fase cautelare - come correttamente
ricordato dal tribunale - scrutinare la concreta fondatezza dell'accusa.
La seconda questione da affrontare è quella relativa alla posizione del
Gibertini rispetto alla lottizzazione assumendosi nel ricorso la sua estraneità
ai fatti contestati e la sostanziale posizione di acquirente in buona fede
dell'immobile frazionato.
Sul punto è doveroso osservare che rispetto all'affermazione tranciante del
tribunale secondo cui la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere realizzate, prevista dall'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001 n.
380, deve essere disposta anche nei confronti dei beni dei terzi acquirenti in
buona fede ed estranei al reato recepita in diverse sentenze di questa Sezione,
si registra anche un orientamento parzialmente difforme in base al quale la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla
commissione del reato e venuti in buona fede in possesso del terreno o
dell'opera edilizia oggetto di abusiva lottizzazione (Sez. 3, n. 42741 del
24/10/2008 Rv. 241703).
Va tuttavia rilevato come nella specie la questione non spieghi in realtà alcuna
efficacia atteso che il tribunale, come in precedenza evidenziato, ha comunque
motivato sul coinvolgimento del Gibertini nel reato di lottizzazione in ragione
del ruolo di presidente della società Dori al centro, secondo l'ipotesi di
accusa, dell'attività illecita di lottizzazione.
Ed in questa sede, ovviamente, rimane preclusa sul punto qualsiasi valutazione
di merito.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente va conseguentemente
condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15.4.2009.
Deposito in Cancelleria il 15/06/2009.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562