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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 25133
DIRITTO URBANISTICO -
Violazioni normativa antisismica - Contravvenzioni - Funzione -
Controllo preventivo della P.A. - Verifica postuma dell'assenza del
pericolo - Irrilevanza. Le contravvenzioni previste dalla
normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a
presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l'effettiva
pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti
adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato
e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei
provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta,
poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della
attività (Cass. pen. sez.3, 17/06/1997 n.5738). Pres. De Maio, Est.
Amoresano, Ric. Greco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 25133
DIRITTO
URBANISTICO - Normativa antisismica - Ambito di applicazione su tutte
le costruzioni - Natura dei materiali usati e delle strutture
realizzate - Ininfluenza - Sicurezza e pubblica incolumità. Le
disposizioni riguardanti la normativa antisismica si applichino a tutte
le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica
incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle
strutture realizzate -a differenza della disciplina relativa alle opere
in conglomerato cementizio armato- in quanto l'esigenza di maggior
rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i
controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi
strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. pen.
sez.3, 24.10.2001 n.38142). Tali disposizioni, infatti, pur riguardando
l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e
degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass.
sez.3 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3 del 15.2.2002, n.11511). Pres. De
Maio, Est. Amoresano, Ric. Greco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 25133
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Costituzione di parte civile - Decadenza “in limine litis" - Artt. 484, 491 c. 1, 492 e 79 c.p.p.. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, “in limine litis",
vale a dire fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla
regolare costituzione delle parti. E' in tale fase infatti che bisogna
stabilire quali siano le parti "legittimate" a stare in giudizio.
L'art.79 è invece tassativo nel collegare il momento ultimo della
costituzione di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti
di cui all'art.484 c.p.p. La stessa successione cronologica degli
adempimenti previsti nella fase degli atti introduttivi (libro VII,
titolo II, capo II) attesta, quindi, in modo non equivoco, che il
limite per la costituzione di parte civile è rappresentato dal
controllo della regolare costituzione delle parti. Non hanno rilievo,
quegli arresti giurisprudenziali che "spostano" la ritualità della
costituzione della parte civile fino a che non sia dichiarato aperto il
dibattimento ex art.492 (cfr. Cass.pen.sez.5 n.4972 del 13.12.2006). Né
tantomeno hanno rilievo quelle decisioni che, operando una indebita
"coincidenza" tra i due momenti, ritengono tempestiva la costituzione
di parte civile "effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di
cui all'art.484 cod. proc. pen., vale a dire prima della apertura del
dibattimento" (cfr.Cass.sez.5 n.12718 del 27.10.2000). Pres. De Maio,
Est. Amoresano, Ric. Greco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 25133
DIRITTO
PROCESSUALE PENALE - Costituzione di parte civile - Inosservanza del
termine - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Art.79 c.p.p. -
Art.491, c. 1 c.p.p.. L'inosservanza del termine per la
costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza dall'art.79
c.p.p., comporta l'inammissibilità di detta costituzione, da rilevare
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi,
anche oltre il termine fissato dall'art.491, comma 1 c.p.p.,
riguardando il detto termine soltanto le eventuali nullità attinenti
alle formalità della costituzione, le quali in tanto possono rilevare
in quanto quest'ultima sia stata tempestiva ed abbia quindi consentito
la valida instaurazione del rapporto processuale (Cass. Pen. sez.
30.10.1995 n.10714 - Lazzarino). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric.
Greco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 25133
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UDIENZA 15.04.2009
SENTENZA N. 836
REG. GENERALE n.042244/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido De Maio
Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Guicla I.
Mùlliri
Consigliere
Dott. Giulio Sarno
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Greco Clara nata il 19.2.1939
avverso la sentenza del 4.6.2008 del Tribunale di Catania
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Antonio Siniscalchi, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
sentito il difensore della parte civile, avv. Leonardo Bonfanti, che ha chiesto
il rigetto del ricorso
sentito il difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Ragazzo, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 4.6.2008 il
Tribunale di Catania, in composizione monocratica, condannava Greco Clara,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro
1.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p., 93 comma 1, 94
commi 1 e 4 e 95 DPR 380/01 per aver eseguito, in zona dichiarata sismica, opere
di manutenzione straordinaria su un manufatto oggetto di concessione in
sanatoria, consistite in copertura in eternit con pannelli termocoibentati e
l'aggiunta dei pannelli medesimi all'esterno dei muretti parapetti, senza averne
dato preavviso scritto al competente sportello unico per l'edilizia di cui
all'art.5 dello stesso DPR, senza la prescritta autorizzazione preventiva
dell'Autorità (Ufficio tecnico della Regione) e senza che i lavori fossero
diretti da un tecnico abilitato; pena sospesa. Condannava, inoltre, l'imputata
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi
in separata sede.
Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse, con assoluta
certezza, che la Greco, proprietaria di un appartamento all'ottavo piano
dell'edificio condominiale di via Cadamosto n.5 e del lastrico solare di
copertura dello stesso, aveva fatto eseguire, in zona sismica, i lavori di
manutenzione straordinaria, specificati nel capo di imputazione, in assenza di
qualsiasi autorizzazione.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che, a prescindere dal fatto che vi fosse
stata una sopraelevazione rispetto alle opere realizzate in precedenza ed
oggetto di richiesta di concessione in sanatoria (sul punto vi era contrasto tra
le testimonianze dell'arch. Amaro del Genio civile di Catania e del geom.
Rapisarda dei Vigili del Fuoco), sussistesse la violazione della normativa
antisismica contestata, essendovi stato un aggravio di pesi sulla copertura e
sui bordi perimetrali dell'edificio condominiale.
Del resto l'art. 93 DPR fa riferimento a "costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni".
Irrilevante, invece, è che i lavori eseguiti non costituiscano violazione della
normativa urbanistica. Riteneva, infine, il Tribunale, rigettando l'eccezione
della difesa dell'imputata, che legittimamente era stata ammessa la parte civile
non essendo stato ancora aperto il dibattimento.
2) Propone ricorso per cassazione Greco Clara, a mezzo del difensore,
denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt.93-94-95
e 37 DPR 380/01. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la realizzazione in
zona sismica delle opere di straordinaria manutenzione indicate nel capo di
imputazione abbia rilevanza penale. L'imputata si è limitata a sostituire, con
materiale di minore peso di quello esistente da anni, la copertura del manufatto
ed i pannelli all'esterno dei muretti parapetti, senza alterare minimamente i
volumi e la superficie. Va, pertanto, emessa sentenza di proscioglimento ex art.37
comma 6 DPR 380/01.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.79
comma 2 e 484 c.p. essendo stata ammessa la parte civile, benché la costituzione
fosse avvenuta dopo gli adempimenti previsti dall'art.484 c.p.p.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione
in relazione alle statuizioni civili, non essendo stata fornita alcuna prova del
danno che sarebbe stato cagionato al condominio dall'apodittico aggravio di
pesi.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, è improprio il richiamo all'art.37
comma 6 DPR 380/01, essendo pacifica la irrilevanza penale, sotto il profilo
urbanistico-edilizio, delle opere realizzate, tanto che non è stata elevata
alcuna imputazione in proposito. Alla Greco risulta, infatti, contestata solo la
violazione della normativa antisismica.
Non c'e dubbio che le disposizioni di tale normativa si applichino a tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla
rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate- a
differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio
armato- in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche
rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si
impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass.pen.sez.3
, 24 10.2001 n.38142).
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono
"diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da
quelle in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass.sez.3 7.11.1997 n.50;
Cass.sez.3 n.11511 del 15.2.2002).
Opportunamente, poi, il Tribunale ha ricordato che secondo l'art.93 DPR 380/01
l'obbligo della denuncia preventiva dei lavori riguarda "le costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni", per cui indubitabilmente le opere realizzate
dalla Greco richiedevano siffatti adempimenti.
Non ha mancato, peraltro, di sottolineare il Tribunale, richiamando la
testimonianza dell'arch. Amaro, che se nell'effettuazione di lavori, anche di
semplice manutenzione straordinaria, che comunque comportino un possibile
aggravio di pesi, non venga depositato presso l'ufficio competente un progetto
redatto da un tecnico abilitato non è possibile stabilire quale incidenza
abbiano tali lavori in termini di sicurezza e stabilità dell'edificio ( e quindi
effettuare il raffronto tra status quo ante e quello derivante dai lavori
medesimi).
E' assolutamente pacifico, invero, che le contravvenzioni previste dalla
normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il
controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della
costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai
fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo
ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della
condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della
attività (cfr. Cass. pen. sez.3, 17 giugno 1997 n.5738).
4) Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
L'art.484 c.p.p. stabilisce che, prima di dare inizio al dibattimento, il
presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
L'art.491 comma 1 c.p.p., a sua volta, prevede, tra l'altro, che le questioni
concernenti la costituzione di parte civile sono precluse se non sono proposte
subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione della
parti.
Secondo l'art.492 c.p.p. il presidente, compiute le attività indicate negli artt.484
e seguenti, dichiara aperto il dibattimento.
Infine l'art.79 c.p.p. prevede che la costituzione di parte civile può avvenire
per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'art.484 (comma 1) e che il termine previsto dal comma
1 è stabilito a pena di decadenza.
Dalle norme sopra richiamate risulta chiaramente che la costituzione di parte
civile deve avvenire, a pena di decadenza, “in limine litis", vale a dire
fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare
costituzione delle parti. E' in tale fase infatti che bisogna stabilire quali
siano le parti "legittimate" a stare in giudizio.
Tali adempimenti erano stati indubitabilmente effettuati, tant'è che era stata
dichiarata la contumacia dell'imputata e si era, anzi, una volta accertata
l'assenza dei testi, provveduto a rinviare, su richiesta del P.M., l'udienza,
onerando il medesimo per la citazione.
Il Tribunale ha ritenuto tempestiva la costituzione dal momento che non era
stata ancora dichiarata l' apertura del dibattimento di cui all'art.492 c.p.p.,
intendendo, evidentemente, riferirsi alla possibilità di effettuare, prima di
tale dichiarazione di apertura, le questioni previste dall'art.491 c.p.p. Ma
tali questioni, tra cui rientrano anche quelle riguardanti la costituzione di
parte civile, si riferiscono, palesemente, ad una costituzione già avvenuta,
tant'è che "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima
volta l'accertamento della costituzione delle parti".
L'art.79 è invece tassativo nel collegare il momento ultimo della costituzione
di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti di cui all'art.484
c.p.p.
La stessa successione cronologica degli adempimenti previsti nella fase degli
atti introduttivi (libro VII, titolo II, capo II) attesta, quindi, in modo non
equivoco, che il limite per la costituzione di parte civile è rappresentato dal
controllo della regolare costituzione delle parti.
Non sono condivisibili, pertanto, quegli arresti giurisprudenziali che
"spostano" la ritualità della costituzione della parte civile fino a che non sia
dichiarato aperto il dibattimento ex art.492 (cfr. Cass.pen.sez.5 n.4972 del
13.12.2006).
Né tantomeno sono condivisibili quelle decisioni che, operando una indebita
"coincidenza" tra i due momenti, ritengono tempestiva la costituzione di parte
civile "effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all'art.484
cod. proc. pen., vale a dire prima della apertura del dibattimento" (cfr.Cass.sez.5
n.12718 del 27.10.2000).
La costituzione di parte civile deve ritenersi, quindi, inammissibile. Secondo
la giurisprudenza di questa Corte "L'inosservanza del termine per la
costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza dall'art.79 c.p.p.,
comporta l'inammissibilità di detta costituzione, da rilevare anche d'ufficio,
in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi, anche oltre il termine
fissato dall'art.491, comma 1 c.p.p., riguardando il detto termine soltanto le
eventuali nullità attinenti alle formalità della costituzione, le quali in tanto
possono rilevare in quanto quest'ultima sia stata tempestiva ed abbia quindi
consentito la valida instaurazione del rapporto processuale" (cfr.Cass.pen.sez.
30.10.1995 n.10714- Lazzarino). A parte il fatto che, nel caso di specie,
l'eccezione di tardività della costituzione di parte civile era stata
tempestivamente sollevata. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, senza
rinvio, limitatamente alle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente alle statuizioni civili che revoca. Rigetta nel resto il
ricorso.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 17 giugno 2009.
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