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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25522
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti di frantumazione di materiali da cava -
Emissioni nell'aria - Art. 1 d.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, c. 1, d. lgs.
n.152/2006). Gli impianti di frantumazione dei materiali di cava rientrano
nella previsione dell'art. 1 del d.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, comma 1, del
d. lgs. n.152/2006) per la loro oggettiva attitudine a dare luogo a emissioni
nell'atmosfera (Cassazione Sez. III n. 11334/1995; Cass. Sez. III; n.
40954/2005). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Lusardi. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 18/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25522
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UDIENZA 23.04.2009
SENTENZA N. 882
REG. GENERALE n.26930/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott. Santi Gazzara Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto da Lusardi Gino, nato a Tornolo il 25.08.1938, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Genova in data 1.04.2008 che ha confermato la
condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo
grado per la contravvenzione di cui agli art. 6 e 24 del d.P.R. n. 203/1988;
-
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
-
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
-
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Guglielmo Passacantando, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
-
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Andrea Corradino, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 1.04.2008 la Corte di Appello di Genova confermava la
condanna alla pena di mesi uno giorni dieci di arresto €. 200 di ammenda
inflitta nel giudizio di primo grado a Lusardi Gino quale colpevole di avere,
essendo titolare della ditta omonima, attivato la coltivazione di una cava di
serpentino facendo funzionare un impianto per la frammentazione del materiale
estratto, in assenza della preventiva autorizzazione.
La teste Simona Mansutti, funzionaria della Provincia, aveva costatato la
presenza di cumuli di materiale triturato nell'area della cava.
L'altro teste Roberto Motta, dell'ARPAL, aveva dichiarato che egli era
intervenuto per le segnalazioni di cittadini che lamentavano emissioni in
atmosfera provenienti dalla cava dell'imputato.
Tali testimonianze e quella del sindaco Fabrizio Gallo, che aveva ricevuto
numerose lagnanze, provavano che l'impianto di frantumazione era stato messo in
funzione, con emissioni in atmosfera, sin dal mese di novembre 2004 risalendo a
tale data gli esposti con i quali si denunciavano emissioni in atmosfera con
tracce d'amianto.
L'esercizio della suddetta attività richiedeva il previo conseguimento
dell'autorizzazione regionale e di quella della Provincia, non ottenute
dall'imputato.
Proponeva ricorso per cassazione Lusardi denunciando violazione di legge;
- contraddittorietà e illogicità di motivazione sulla ritenuta configurabilità del
reato perché le testimonianze raccolte nel processo [in particolare, quelle
della difesa, ignorate dai giudici di merito] avevano dimostrato che l'impianto
di frantumazione non era mai stato messo in funzione se non in via sperimentale
dietro specifica autorizzazione regionale finalizzata al compimento di
rilevazioni e campionamenti indispensabili per eseguire le diverse analisi
destinate alle valutazioni circa il permanere delle autorizzazioni richieste.
Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Puntualizzato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, gli
impianti di frantumazione dei materiali di cava rientrano nella previsione
dell'art. 1 del d.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, comma 1, del d. lgs. n.152/2006)
per la loro oggettiva attitudine a dare luogo a emissioni nell'atmosfera
[Cassazione Sezione III n. 11334/1995 RV. 203266; Sezione III; n. 40954/2005 RV.
232366], deve rilevarsi che il ricorso, che contesta l'affermazione di
responsabilità, non è puntuale poiché solleva erronee censure, in fatto, su
questioni sulle quali i giudici d'appello hanno congruamente motivato con
argomentazioni irreprensibili segnalando esaurientemente gli elementi probatori
che depongono sicuramente a carico dell'imputato.
Si tratta della documentazione fotografica in atti; dei risultati delle analisi
eseguite sui campioni di polvere e di pietrisco - prelevati dai cumuli di
lavorazione e anche fuori dalla cava - che li hanno classificati come rifiuti
pericolosi; delle obiettive costatazioni della dipendente della Provincia;
-
delle dichiarazioni rese dal funzionario ARPAL e dal sindaco di Casarza Ligure
dalle quali è emerso che l'impianto di frantumazione è stato attivato ben oltre
il termine di 15 giorni di cui all'autorizzazione rilasciata dalla Regione
Liguria in data 25.05.2005 per eseguire rilevazioni e campionamenti, sicché
correttamente è stata esclusa l'attendibilità delle elusive dichiarazioni rese
dai testi della difesa.
I suddetti elementi, quindi, smentiscono alla radice i rilievi di ordine
fattuale da cui muovono le censure del ricorrente non rilevando in questa sede
valutazioni del fatto diverse da quella adottata dai giudici dell'appello, non
potendo il controllo di legittimità investire l'intrinseca adeguatezza della
valutazione dei risultati probatori, peraltro rispondenti alle effettive
acquisizioni processuali.
La manifesta infondatezza del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e
del versamento, ai sensi della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte
costituzionale, alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente
fissata in €. 1.000.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento alla cassa delle ammende della somma di €. 1.000.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 23.04.2009.
Deposito in Cancelleria il 18/06/2009.
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