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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25522



INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianti di frantumazione di materiali da cava - Emissioni nell'aria - Art. 1 d.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, c. 1, d. lgs. n.152/2006).
Gli impianti di frantumazione dei materiali di cava rientrano nella previsione dell'art. 1 del d.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, comma 1, del d. lgs. n.152/2006) per la loro oggettiva attitudine a dare luogo a emissioni nell'atmosfera (Cassazione Sez. III n. 11334/1995; Cass. Sez. III; n. 40954/2005). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Lusardi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 25522

 


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UDIENZA  23.04.2009

SENTENZA N. 882

REG. GENERALE n.26930/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott.  Pierluigi Onorato                  Presidente
Dott.  Ciro Petti                            Consigliere
Dott.  Alfredo Teresi                      Consigliere

Dott.  Alfredo Maria Lombardi         Consigliere
Dott.  Santi Gazzara                     Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Lusardi Gino, nato a Tornolo il 25.08.1938, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 1.04.2008 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per la contravvenzione di cui agli art. 6 e 24 del d.P.R. n. 203/1988;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- Sentito il difensore del ricorrente, avv. Andrea Corradino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;


osserva


Con sentenza in data 1.04.2008 la Corte di Appello di Genova confermava la condanna alla pena di mesi uno giorni dieci di arresto €. 200 di ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Lusardi Gino quale colpevole di avere, essendo titolare della ditta omonima, attivato la coltivazione di una cava di serpentino facendo funzionare un impianto per la frammentazione del materiale estratto, in assenza della preventiva autorizzazione.

La teste Simona Mansutti, funzionaria della Provincia, aveva costatato la presenza di cumuli di materiale triturato nell'area della cava.
L'altro teste Roberto Motta, dell'ARPAL, aveva dichiarato che egli era intervenuto per le segnalazioni di cittadini che lamentavano emissioni in atmosfera provenienti dalla cava dell'imputato.
Tali testimonianze e quella del sindaco Fabrizio Gallo, che aveva ricevuto numerose lagnanze, provavano che l'impianto di frantumazione era stato messo in funzione, con emissioni in atmosfera, sin dal mese di novembre 2004 risalendo a tale data gli esposti con i quali si denunciavano emissioni in atmosfera con tracce d'amianto.

L'esercizio della suddetta attività richiedeva il previo conseguimento dell'autorizzazione regionale e di quella della Provincia, non ottenute dall'imputato.


Proponeva ricorso per cassazione Lusardi denunciando violazione di legge;

- contraddittorietà e illogicità di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato perché le testimonianze raccolte nel processo [in particolare, quelle della difesa, ignorate dai giudici di merito] avevano dimostrato che l'impianto di frantumazione non era mai stato messo in funzione se non in via sperimentale dietro specifica autorizzazione regionale finalizzata al compimento di rilevazioni e campionamenti indispensabili per eseguire le diverse analisi destinate alle valutazioni circa il permanere delle autorizzazioni richieste.

Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.


Puntualizzato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, gli impianti di frantumazione dei materiali di cava rientrano nella previsione dell'art. 1 del d.P.R. n. 203/1988 (ora art. 279, comma 1, del d. lgs. n.152/2006) per la loro oggettiva attitudine a dare luogo a emissioni nell'atmosfera [Cassazione Sezione III n. 11334/1995 RV. 203266; Sezione III; n. 40954/2005 RV. 232366], deve rilevarsi che il ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è puntuale poiché solleva erronee censure, in fatto, su questioni sulle quali i giudici d'appello hanno congruamente motivato con argomentazioni irreprensibili segnalando esaurientemente gli elementi probatori che depongono sicuramente a carico dell'imputato.


Si tratta della documentazione fotografica in atti; dei risultati delle analisi eseguite sui campioni di polvere e di pietrisco - prelevati dai cumuli di lavorazione e anche fuori dalla cava - che li hanno classificati come rifiuti pericolosi; delle obiettive costatazioni della dipendente della Provincia;
- delle dichiarazioni rese dal funzionario ARPAL e dal sindaco di Casarza Ligure dalle quali è emerso che l'impianto di frantumazione è stato attivato ben oltre il termine di 15 giorni di cui all'autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria in data 25.05.2005 per eseguire rilevazioni e campionamenti, sicché correttamente è stata esclusa l'attendibilità delle elusive dichiarazioni rese dai testi della difesa.


I suddetti elementi, quindi, smentiscono alla radice i rilievi di ordine fattuale da cui muovono le censure del ricorrente non rilevando in questa sede valutazioni del fatto diverse da quella adottata dai giudici dell'appello, non potendo il controllo di legittimità investire l'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, peraltro rispondenti alle effettive acquisizioni processuali.

La manifesta infondatezza del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e del versamento, ai sensi della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale, alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in €. 1.000.
 

P Q M
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di €. 1.000.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 23.04.2009.
Deposito in Cancelleria il 18/06/2009.


 


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