AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/06/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 25530
DIRITTO URBANISTICO - Tettoia di un edificio - Nozione tecnico-giuridica di
pertinenza - Esclusione - Nozione di pertinenza in urbanistica. In tema di
reati edilizi, deve ritenersi che la tettoia di un edificio non rientra nella
nozione tecnico-giuridica di pertinenza, ma costituisce piuttosto parte
dell'edificio cui aderisce: ciò in quanto in urbanistica il concetto di
pertinenza ha caratteristiche sue proprie, diverse da quelle definite dal cod.
civ., riferendosi ad un'opera autonoma dotata di una propria individualità, in
rapporto funzionale con l'edificio principale, laddove la parte dell'edificio
appartiene senza autonomia alla sua struttura. (Cass. Sez. III, 7.4.2006,
Miranda, m. 234193). Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. De Santi. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/06/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 25530
www.AmbienteDiritto.it
UDIENZA 30.04.2009
SENTENZA N. 957
REG. GENERALE n.28604/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto Lupo Presidente
Dott. Aldo Fiale Consigliere
Dott. Amedeo Franco Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Maria Silvia Sensini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sul ricorso proposto da De Santi
Giuseppe, nato a Dignano il 17 febbraio 1938;
avverso la sentenza emessa il 6 febbraio 2008 dalla corte d'appello di Roma;
udita nella pubblica udienza del 30 aprile 2009 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per la declaratoria di prescrizione;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte
d'appello di Roma ridusse la pena e confermò nel resto la sentenza 6 marzo 2007
del giudice del tribunale di Roma, che aveva dichiarato De Santi Giuseppe
colpevole dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.p.R. 6 giugno 2001, n.
380, e 349 cod. pen..
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge perché il manufatto in questione aveva natura
pertinenziale, con propria autonomia ed individualità, trattandosi di tettoia;
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo lamenta che
non sono stati esaurientemente spiegate le ragioni per le quali non è stata
riconosciuta la natura pertinenziale del manufatto, ed anzi la corte d'appello
si è fondata sull'erroneo presupposto di fatto che lo stesso fosse una
trasformazione di una parte del preesistente edificio che ne costituiva un
ampliamento.
In secondo luogo osserva che, trattandosi di una pertinenza che non richiedeva
il permesso di costruire, era stato illegittimo il sequestro penale, con la
conseguenza che non era configurabile il reato di violazione dei sigilli.
Motivi della decisione
Il ricorso si risolve in realtà in
una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si
richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata
al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è
comunque manifestamente infondato perché il giudice del merito ha fornito
congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha
ritenuto che il manufatto in questione non potesse essere qualificato come
pertinenza e che pertanto per la sua realizzazione occorreva il permesso di
costruire. Ha invero accertato in proposito il giudice del merito che si
trattava di un'opera suscettibile di autonoma utilizzazione e che di fatto
costituiva un ampliamento del fabbricato, in quanto aveva comportato un
significativo aumento della volumetria dell'immobile cui era affiancata ed era
diretta a soddisfare esigenze di natura abitativa.
Sono stati quindi correttamente applicati i principi costantemente affermati da
questa Corte secondo cui «In tema di reati edilizi, deve ritenersi che la
tettoia di un edificio non rientra nella nozione tecnico-giuridica di
pertinenza, ma costituisce piuttosto parte dell'edificio cui aderisce: ciò in
quanto in urbanistica il concetto di pertinenza ha caratteristiche sue proprie,
diverse da quelle definite dal cod. civ., riferendosi ad un'opera autonoma
dotata di una propria individualità, in rapporto funzionale con l'edificio
principale, laddove la parte dell'edificio appartiene senza autonomia alla sua
struttura» (Sez. III, 7.4.2006, Miranda, m. 234193; Sez. III, 11.10.2005,
Daniele, m. 232363).
Legittimamente pertanto l'opera è stata sottoposta a sequestro e sono stati
apposti i sigilli, la cui eventuale illegittimità, peraltro, non inciderebbe
sulla configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in
favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle
ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in €
1.000,00.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 aprile
2009.
Deposito in Cancelleria il 18 giugno 2009.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562