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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 26107
DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Reati in materia di smaltimento di rifiuti -
Risarcimento - Sequestro conservativo in favore delle parti civili. E’
legittimo il provvedimento con il quale il Tribunale, all’esito di sentenza
emessa in primo grado nei confronti di soggetto condannato (nella specie: alla
pena di anni sei di reclusione) in riferimento a molteplici reati in materia di smaltimento di
rifiuti, su richiesta delle parti civili disponga il sequestro conservativo
avente per oggetto vari beni immobili sino alla concorrenza dei crediti vantati
dalle parti civili medesime. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Lancellotti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n.
26107
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro conservativo - Presupposti ed effetti
del provvedimento - Nozione di mobile o immobile dell'imputato - Disponibilità "uti
dominus" - Irrilevanza - Reale titolarità dei beni - Art. 316 c.p.p. - Art. 324,
c. 8°, c.p.. Ai fini della norma di cui all'art. 316 cpp, nella nozione di
mobile o immobile dell'imputato, non è rilevante l'intestazione formale di essi
ma la disponibilità "uti dominus" da parte dell'imputato e cioè il fatto che,
indipendentemente dall'apparente titolarità del diritto in capo a terzi,
quest'ultimo (ossia l'imputato) abbia di fatto la reale titolarità dei beni
medesimi (Cass. Sez. VI del 02/04/03, Sent. n. 21940; Cass. Sez. VI del
16/04/08, sent. n. 27340; Cass. Sez. V del 20/12/2000, Sent. n. 6365). Inoltre,
va disattesa l'ulteriore censura relativa all'asserita violazione dell'art. 324,
8° comma, c.p. secondo cui il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile,
mantenendo nel contempo il sequestro. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric.
Lancellotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud.
06/05/2009), Sentenza n. 26107
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo e sequestro conservativo -
Procedimenti distinti a carico del medesimo soggetto - Contestazione della
proprietà - Pretesa giuridica di identico diritto di proprietà del bene di un
soggetto terzo - Procedimento di riesame - Art. 324 c.8° c.p.p.. La
contestazione della proprietà prevista nella norma di cui al comma 8° dell'art.
324 cpp, attiene esclusivamente alla sussistenza di una reale ed effettiva
controversia (già instaurata oppure instauranda) tra il titolare formale del
bene oggetto di sequestro ed un soggetto terzo che vanta pretesa giuridica di
identico diritto di proprietà del bene medesimo (Cass. Sez. III del 14/11/07,
Sent. n. 41879; Cass. Sez. II dell'08/01/04, Sent. n. 221). Oltre a ciò, è
perfettamente ammissibile la sussistenza sugli stessi beni del sequestro
preventivo e sequestro conservativo, anche se tali misure vengono adottate in
procedimenti distinti ed a carico del medesimo soggetto (Cass. Sez. VI del
30/01/96, Sent. n. 5602; Cass. Sez. V del 17/03/94, Sent. n. 886; Cass. Sez. VI
del 20/10/92, Ord. n. 2867). Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Lancellotti.CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 26107
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UDIENZA 06.05.2009
SENTENZA N. 691
REG. GENERALE n.28343/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lancellotti Sorge Wilma, nata il
27/06/43, quale rappresentante legale della Ravit S.r.l.
Avverso Ordinanza
Tribunale di Venezia del 28/03/08
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso
per Rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv.ti Elio Zaffalon e Luca Partesotti, difensore delle parti
civili:
Provincia di Venezia, Comune di Marcon, Comitato "Aria Pulita" di Marcon,
Cittadini di Marcon, LIPU;
Udito il difensore, Avv. Domenico Pulitanò, difensore di fiducia della
ricorrente Lancellotti Sorge Wilma, nella qualità.
Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Venezia,
con ordinanza emessa il 28/03/08 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata
nell'interesse di Lancellotti Sorge Wilma, quale rappr. Legale della Ravit S.r.l.,
avverso i provvedamenti di sequestro conservativo disposti il 15/02/08 ed il
27/02/08 su richiesta delle parti civili Provincia di Venezia, Comune di Marcon,
Comitato "Aria Pulita" di Marcon, Cittadini di Marcon, LIPU, Provincia di
Treviso ed avente per oggetto numerosi immobili come individuati in atti -
respingeva il gravame
Lancellotti Sorge Wilma proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione
dell'art. 606 lett. e) cpp.
In particolare la ricorrente esponeva:
1. che i sequestri conservativi in esame, inerenti a beni appartenenti alla
Ravit srl, erano incompatibili con il sequestro preventivo disposto nell'ambito
del procedimento penale n. 5562/04 R.G.N.R., pendente a carico, fra gli altri,
di Lancellotti Sorge Wilma;
2. che l'ordinanza impugnata era stata emessa in violazione dell'art. 324, 8°
comma, cpp, secondo cui il giudice del riesame, nel caso di contestazione della
proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo
nel contempo il sequestro.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Le parti civili, Provincia di Venezia, Comune di Marcon, Comitato "Area Pulita"
di Marcon, Cittadini di Marcon, LIPU, con memoria difensiva del 13/01/09, hanno
chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 06/05/09, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Venezia, all'esito di sentenza in data 07/02/08 emessa in primo
grado nei confronti fra gli altri di Giommi Gianni (condannato alla pena di anni
sei di reclusione in riferimento a molteplici reati in materia di smaltimento di
rifiuti) con ordinanze in data 15/02/08 - su richiesta delle parti civili
Provincia di Venezia, Comune di Marcon, Comitato "Area Pulita" di Marcon,
Cittadini di Marcon, LIPU - disponeva il sequestro conservativo avente per
oggetto vari beni immobili (come individuati in atti) sino alla concorrenza dei
crediti vantati dalle citate parti civili. Successivamente il Tribunale di
Venezia, con ulteriore ordinanza emessa il 27/02/08, disponeva analogo
provvedimento di sequestro conservativo su richiesta della Provincia di Treviso.
Lancellotti Sorge Wilma proponeva istanza di riesame davanti al Tribunale di
Venezia, che con ordinanza in data 28/03/08 respingeva il gravame.
Lancellotti Sorge Wilma proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il
Tribunale di Venezia ha congruamente e rigorosamente motivato in ordine ai punti
fondamentali della decisione mediante un iter argomentativo privo di errori di
diritto.
In particolare il Tribunale evidenziava:
I. che il fumus boni Juris era riconducibile alla citata sentenza emessa
il 07/02/08 dal Tribunale di Venezia nei confronti del Giommi, condannato,
peraltro, anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ex artt. 2043 e
2059 cc, ,nei confronti delle predette parti civili;
II. che il periculum in mora era stato ravvisato in riferimento alla
sussistenza di molteplici elementi quali: a) le numerose e consistenti pretese
creditorie avanzate dalle parti civili (il solo Comune di Marcon aveva richiesto
il risarcimento danni di oltre 21 milioni di euro; i cittadini di detto Comune
chiedevano oltre 3 milioni di euro; la Provincia di Venezia chiedeva oltre
500.000 euro; altre consistenti somme venivano richieste dalla LIPU e dal
Comitato "Aria Pulita"), b) la sostanziale incapienza del patrimonio del Giommi
a soddisfare le citate pretese creditorie, e la compromissione della capacità
dell'imputato di produrre in futuro nuovi redditi idonei a soddisfarli;
III. che gli immobili sottoposti a sequestro erano stati fittiziamente intestati
alla srl Revit, di cui Lancellotti Sorge Wilma era rappresentante legale, mentre
gli stessi rimanevano nella disponibilità concreta del Giommi, che era il reale
finanziatore economico dell'acquisto degli immobili.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie i presupposti di fatto e di diritto
legittimanti il sequestro conservativo dei beni come individuati in atti.
Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In primo luogo va disattesa la censura attinente alla incompatibilità tra il
sequestro conservativo de quibus ed i sequestri preventivi disposti nel
diverso procedimento penale n. 5562/04 R.G.N.R., per le seguenti ragioni:
1. è ammissibile la sussistenza sugli stessi beni di sequestro preventivo e
sequestro conservativo, anche se tali misure vengono adottate in procedimenti
distinti ed a carico del medesimo soggetto [Giurisprudenza di legittimità
consolidata: Cass. Sez. VI Sent. n. 560 del 30/01/96, rv 205082; Cass.Sez. V
Sent. n. 886 del 17/03/94, rv 197289; Cass. Sez. VI Ord. n. 2867 del 20/10/92,
rv 19852];
2. la circostanza che, nel predetto procedimento n. 5562/04 R.G.N.R., le
ragioni di diritto poste a fondamento del relativo sequestro preventivo sono
diverse ed eventualmente in contrasto con le ragioni giuridiche poste a
fondamento dei sequestri conservativi de quibus (come prospettato dalla
difesa della ricorrente), attiene esclusivamente all'autonomia dei due distinti
procedimenti, ma non determina alcuna pregiudiziale incompatibilità e/o
invalidità giuridicamente e processualmente rilevante, ostativa alla sussistenza
di entrambi i sequestri (preventivo e conservativo) come disposti sui beni in
questione.
Parimenti va disattesa l'ulteriore censura relativa all'asserita violazione
dell'art. 324, 8° comma, c.p. secondo cui il giudice del riesame, nel caso di
contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice
civile, mantenendo nel contempo il sequestro.
Al riguardo va precisato che la contestazione della proprietà prevista nella
norma di cui al comma 8° dell'art. 324 cpp, attiene alla sussistenza di una
reale ed effettiva controversia (già instaurata oppure instauranda) tra il
titolare formale del bene oggetto di sequestro ed un soggetto terzo che vanta
pretesa giuridica di identico diritto di proprietà del bene medesimo
[Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 41879 del 14/11/07, rv
237939, rv 237940; Cass. Sez. II Sent. n. 221 dell'08/01/04, rv 227863].
Orbene nella fattispecie in esame non vi è alcuna controversia tra Giommi Gianni
e Lancellotti Sorge Wilma, quale rappresentante legale della società Ravit srl,
titolare formale dei beni immobili sottoposti a sequestro. Anzi, va evidenziato
che Giommi Gianni, con autonomo ricorso avverso l'ordinanza del riesame del
Tribunale di Venezia in data 15/05/08, ha contestato la validità del sequestro
conservativo de quo asserendo, come assunto principale, proprio che i beni
immobili in esame erano di proprietà della srl Ravit, assumendo così una
posizione processuale caratterizzata da piena sintonia con la srl Ravit
medesima.
Nella fattispecie in esame, pertanto, non vi è alcuna controversia tra le citate
parti sulla proprietà formale dei beni de quibus. La questione che viene
in rilievo, invece, attiene alla concreta disponibilità dei predetti beni posto
che, come argomentato in modo esaustivo e rigoroso dal Tribunale di Venezia, il
reale finanziatore dell'acquisto degli immobili era stato esclusivamente il
Giommi.
Al riguardo va ribadito che, ai fini della norma di cui all'art. 316 cpp, nella
nozione di mobile o immobile dell'imputato, non è rilevante l'intestazione
formale di essi ma la disponibilità "uti dominus" da parte dell'imputato
e cioè il fatto che, indipendentemente dall'apparente titolarità del diritto in
capo a terzi, quest'ultimo (ossia l'imputato) abbia di fatto la reale titolarità
dei beni medesimi [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. VI Sent.
n. 21940 del 02/04/03, rv 226043; Cass. Sez. VI sent. n. 27340 del 16/04/08, rv
240573; Cass. Sez. V Sent. n. 6365 del 20/12/2000, rv 219062].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Lancellotti Sorge Wilma, con
condanna della stessa al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione
delle spese sostenute dalle parti civili costituite, ossia Provincia di Venezia,
Comune di Marcon, Comitato "Aria Pulita" di Marcon, Cittadini di Marcon, LIPU,
che si liquidano in € 3.000,00 complessive, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese
sostenute in questo grado dalle parti civili costituite, che si liquidano in
complessive euro 3.000 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 06/05/09.
Deposito in Cancelleria il 23/06/2009.
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