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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 26107



DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Reati in materia di smaltimento di rifiuti - Risarcimento - Sequestro conservativo in favore delle parti civili.
E’ legittimo il provvedimento con il quale il Tribunale, all’esito di sentenza emessa in primo grado nei confronti di soggetto condannato (nella specie: alla pena di anni sei di reclusione)  in riferimento a molteplici reati in materia di smaltimento di rifiuti, su richiesta delle parti civili disponga il sequestro conservativo avente per oggetto vari beni immobili sino alla concorrenza dei crediti vantati dalle parti civili medesime. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Lancellotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 26107

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro conservativo - Presupposti ed effetti del provvedimento - Nozione di mobile o immobile dell'imputato - Disponibilità "uti dominus" - Irrilevanza - Reale titolarità dei beni - Art. 316 c.p.p. - Art. 324, c. 8°, c.p.. Ai fini della norma di cui all'art. 316 cpp, nella nozione di mobile o immobile dell'imputato, non è rilevante l'intestazione formale di essi ma la disponibilità "uti dominus" da parte dell'imputato e cioè il fatto che, indipendentemente dall'apparente titolarità del diritto in capo a terzi, quest'ultimo (ossia l'imputato) abbia di fatto la reale titolarità dei beni medesimi (Cass. Sez. VI del 02/04/03, Sent. n. 21940; Cass. Sez. VI del 16/04/08, sent. n. 27340; Cass. Sez. V del 20/12/2000, Sent. n. 6365). Inoltre, va disattesa l'ulteriore censura relativa all'asserita violazione dell'art. 324, 8° comma, c.p. secondo cui il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel contempo il sequestro. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Lancellotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 26107

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo e sequestro conservativo - Procedimenti distinti a carico del medesimo soggetto - Contestazione della proprietà - Pretesa giuridica di identico diritto di proprietà del bene di un soggetto terzo - Procedimento di riesame - Art. 324 c.8° c.p.p.. La contestazione della proprietà prevista nella norma di cui al comma 8° dell'art. 324 cpp, attiene esclusivamente alla sussistenza di una reale ed effettiva controversia (già instaurata oppure instauranda) tra il titolare formale del bene oggetto di sequestro ed un soggetto terzo che vanta pretesa giuridica di identico diritto di proprietà del bene medesimo (Cass. Sez. III del 14/11/07, Sent. n. 41879; Cass. Sez. II dell'08/01/04, Sent. n. 221). Oltre a ciò, è perfettamente ammissibile la sussistenza sugli stessi beni del sequestro preventivo e sequestro conservativo, anche se tali misure vengono adottate in procedimenti distinti ed a carico del medesimo soggetto (Cass. Sez. VI del 30/01/96, Sent. n. 5602; Cass. Sez. V del 17/03/94, Sent. n. 886; Cass. Sez. VI del 20/10/92, Ord. n. 2867). Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Lancellotti.CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 26107


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UDIENZA  06.05.2009

SENTENZA N. 691

REG. GENERALE n.28343/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi Onorato                Presidente
Dott. Agostino Cordova               Consigliere
Dott. Ciro Petti                          Consigliere

Dott. Mario Gentile                    Consigliere
Dott.  Silvio Amoresano             Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

 

Lancellotti Sorge Wilma, nata il 27/06/43, quale rappresentante legale della Ravit S.r.l.

Avverso Ordinanza
Tribunale di Venezia del 28/03/08

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per Rigetto del ricorso

Uditi i difensori Avv.ti Elio Zaffalon e Luca Partesotti, difensore delle parti civili:

Provincia di Venezia, Comune di Marcon, Comitato "Aria Pulita" di Marcon, Cittadini di Marcon, LIPU;

Udito il difensore, Avv. Domenico Pulitanò, difensore di fiducia della ricorrente Lancellotti Sorge Wilma, nella qualità.
 

Svolgimento del processo
 

Il Tribunale del Riesame di Venezia, con ordinanza emessa il 28/03/08 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Lancellotti Sorge Wilma, quale rappr. Legale della Ravit S.r.l., avverso i provvedamenti di sequestro conservativo disposti il 15/02/08 ed il 27/02/08 su richiesta delle parti civili Provincia di Venezia, Comune di Marcon, Comitato "Aria Pulita" di Marcon, Cittadini di Marcon, LIPU, Provincia di Treviso ed avente per oggetto numerosi immobili come individuati in atti - respingeva il gravame
Lancellotti Sorge Wilma proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. e) cpp.

In particolare la ricorrente esponeva:
1. che i sequestri conservativi in esame, inerenti a beni appartenenti alla Ravit srl, erano incompatibili con il sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale n. 5562/04 R.G.N.R., pendente a carico, fra gli altri, di Lancellotti Sorge Wilma;
2. che l'ordinanza impugnata era stata emessa in violazione dell'art. 324, 8° comma, cpp, secondo cui il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel contempo il sequestro.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Le parti civili, Provincia di Venezia, Comune di Marcon, Comitato "Area Pulita" di Marcon, Cittadini di Marcon, LIPU, con memoria difensiva del 13/01/09, hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 06/05/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

Motivi della decisione
 

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Venezia, all'esito di sentenza in data 07/02/08 emessa in primo grado nei confronti fra gli altri di Giommi Gianni (condannato alla pena di anni sei di reclusione in riferimento a molteplici reati in materia di smaltimento di rifiuti) con ordinanze in data 15/02/08 - su richiesta delle parti civili Provincia di Venezia, Comune di Marcon, Comitato "Area Pulita" di Marcon, Cittadini di Marcon, LIPU - disponeva il sequestro conservativo avente per oggetto vari beni immobili (come individuati in atti) sino alla concorrenza dei crediti vantati dalle citate parti civili. Successivamente il Tribunale di Venezia, con ulteriore ordinanza emessa il 27/02/08, disponeva analogo provvedimento di sequestro conservativo su richiesta della Provincia di Treviso.
Lancellotti Sorge Wilma proponeva istanza di riesame davanti al Tribunale di Venezia, che con ordinanza in data 28/03/08 respingeva il gravame.
Lancellotti Sorge Wilma proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Venezia ha congruamente e rigorosamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione mediante un iter argomentativo privo di errori di diritto.

In particolare il Tribunale evidenziava:
I. che il fumus boni Juris era riconducibile alla citata sentenza emessa il 07/02/08 dal Tribunale di Venezia nei confronti del Giommi, condannato, peraltro, anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ex artt. 2043 e 2059 cc, ,nei confronti delle predette parti civili;
II. che il periculum in mora era stato ravvisato in riferimento alla sussistenza di molteplici elementi quali: a) le numerose e consistenti pretese creditorie avanzate dalle parti civili (il solo Comune di Marcon aveva richiesto il risarcimento danni di oltre 21 milioni di euro; i cittadini di detto Comune chiedevano oltre 3 milioni di euro; la Provincia di Venezia chiedeva oltre 500.000 euro; altre consistenti somme venivano richieste dalla LIPU e dal Comitato "Aria Pulita"), b) la sostanziale incapienza del patrimonio del Giommi a soddisfare le citate pretese creditorie, e la compromissione della capacità dell'imputato di produrre in futuro nuovi redditi idonei a soddisfarli;
III. che gli immobili sottoposti a sequestro erano stati fittiziamente intestati alla srl Revit, di cui Lancellotti Sorge Wilma era rappresentante legale, mentre gli stessi rimanevano nella disponibilità concreta del Giommi, che era il reale finanziatore economico dell'acquisto degli immobili.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie i presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro conservativo dei beni come individuati in atti.


Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In primo luogo va disattesa la censura attinente alla incompatibilità tra il sequestro conservativo de quibus ed i sequestri preventivi disposti nel diverso procedimento penale n. 5562/04 R.G.N.R., per le seguenti ragioni:
1. è ammissibile la sussistenza sugli stessi beni di sequestro preventivo e sequestro conservativo, anche se tali misure vengono adottate in procedimenti distinti ed a carico del medesimo soggetto [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. VI Sent. n. 560 del 30/01/96, rv 205082; Cass.Sez. V Sent. n. 886 del 17/03/94, rv 197289; Cass. Sez. VI Ord. n. 2867 del 20/10/92, rv 19852];
2. la circostanza che, nel predetto procedimento n. 5562/04 R.G.N.R., le ragioni di diritto poste a fondamento del relativo sequestro preventivo sono diverse ed eventualmente in contrasto con le ragioni giuridiche poste a fondamento dei sequestri conservativi de quibus (come prospettato dalla difesa della ricorrente), attiene esclusivamente all'autonomia dei due distinti procedimenti, ma non determina alcuna pregiudiziale incompatibilità e/o invalidità giuridicamente e processualmente rilevante, ostativa alla sussistenza di entrambi i sequestri (preventivo e conservativo) come disposti sui beni in questione.

Parimenti va disattesa l'ulteriore censura relativa all'asserita violazione dell'art. 324, 8° comma, c.p. secondo cui il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel contempo il sequestro.
Al riguardo va precisato che la contestazione della proprietà prevista nella norma di cui al comma 8° dell'art. 324 cpp, attiene alla sussistenza di una reale ed effettiva controversia (già instaurata oppure instauranda) tra il titolare formale del bene oggetto di sequestro ed un soggetto terzo che vanta pretesa giuridica di identico diritto di proprietà del bene medesimo [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 41879 del 14/11/07, rv 237939, rv 237940; Cass. Sez. II Sent. n. 221 dell'08/01/04, rv 227863].

Orbene nella fattispecie in esame non vi è alcuna controversia tra Giommi Gianni e Lancellotti Sorge Wilma, quale rappresentante legale della società Ravit srl, titolare formale dei beni immobili sottoposti a sequestro. Anzi, va evidenziato che Giommi Gianni, con autonomo ricorso avverso l'ordinanza del riesame del Tribunale di Venezia in data 15/05/08, ha contestato la validità del sequestro conservativo de quo asserendo, come assunto principale, proprio che i beni immobili in esame erano di proprietà della srl Ravit, assumendo così una posizione processuale caratterizzata da piena sintonia con la srl Ravit medesima.

Nella fattispecie in esame, pertanto, non vi è alcuna controversia tra le citate parti sulla proprietà formale dei beni de quibus. La questione che viene in rilievo, invece, attiene alla concreta disponibilità dei predetti beni posto che, come argomentato in modo esaustivo e rigoroso dal Tribunale di Venezia, il reale finanziatore dell'acquisto degli immobili era stato esclusivamente il Giommi.
Al riguardo va ribadito che, ai fini della norma di cui all'art. 316 cpp, nella nozione di mobile o immobile dell'imputato, non è rilevante l'intestazione formale di essi ma la disponibilità "uti dominus" da parte dell'imputato e cioè il fatto che, indipendentemente dall'apparente titolarità del diritto in capo a terzi, quest'ultimo (ossia l'imputato) abbia di fatto la reale titolarità dei beni medesimi [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. VI Sent. n. 21940 del 02/04/03, rv 226043; Cass. Sez. VI sent. n. 27340 del 16/04/08, rv 240573; Cass. Sez. V Sent. n. 6365 del 20/12/2000, rv 219062].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Lancellotti Sorge Wilma, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, ossia Provincia di Venezia, Comune di Marcon, Comitato "Aria Pulita" di Marcon, Cittadini di Marcon, LIPU, che si liquidano in € 3.000,00 complessive, oltre accessori di legge.
 

P. Q. M.
La Corte
 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili costituite, che si liquidano in complessive euro 3.000 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 06/05/09.
Deposito in Cancelleria il 23/06/2009.


 


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