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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 07/05/2009), Sentenza n. 26126
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Silenzio e normativa regionale -
Disciplina applicabile - Fattispecie - Artt. 44 c. 1 lett.b) e 20 DPR n.380/01 -
artt.29 e 59 c. 8 D.L.vo n.152/1999 - Art.2 L.R. Sicilia n.17/1994 - Art.5 L.R.
Sicilia n.37/1985, come modif. dall'art.5 L.R. Sicilia n.26/86. L'art.20 DPR
380/01, che disciplina il silenzio rifiuto e non il silenzio-assenso, è una
norma regolamentare che non può prevalere sulla norma regionale (nel caso di
specie l'art.2 L.R. Sicilia n.17 del 31.5.1994). Tale norma regionale, nel
disciplinare la procedura per il rilascio delle concessioni edilizie, prevede al
comma 5 che "la domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro
centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, attestato con le modalità di cui
al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di
diniego". Fattispecie: tettoia con struttura in ferro scatolare e copertura con
pannelli coibentati isolanti e per avere scaricato al suolo acque fognarie
provenienti dai servizi igienici del manufatto. Pres. Onorato, Est. Amoresano,
Ric. Bevacqua. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud.
07/05/2009), Sentenza n. 26126
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Regioni a statuto
speciale - Disciplina urbanistica - Potestà legislativa esclusiva - Art.2 c. 2
DPR n. 380/2001 - Sentenza n.303/2003 Corte Costituzionale. L'art.2 comma 2
del DPR 380/2001 prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva
(in materia edilizia) nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e
delle relative norme di attuazione. Con la sentenza n.303/2003 la Corte
Costituzionale ha affermato che, in ordine all'attività urbanistico-edilizia,
"lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente
alla potestà di dettare i principi della materia" e che " costituisce un
principio dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni
amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati
e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di
valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione".
Costituisce altresì principio della materia "la necessaria compresenza nella
legislazione di titoli abilitativi preventivi ed espressi..e taciti...libero il
legislatore regionale di ampliarne o ridurne l'ambito applicativo". Pur
spettando, in materia di legislazione edilizia, alle regioni a statuto speciale
una competenza esclusiva in materia, la relativa legislazione deve (ex art.117
Cost., anche come modificato dalla Legge Costituzionale n.3/2001) comunque
rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e quindi
in ogni caso deve essere interpretata in modo da non collidere con detti
principi (Corte Cost. sent. n.187/1997; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28.2.1995
n.73; Cass. sez.3 9.12.2004, Garufi; Cass. sez.3, 11.1.2002 , Castiglia; Cass.
sez.3 n.2017 del 25.10.2007, Giangrasso). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric.
Bevacqua. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 07/05/2009),
Sentenza n. 26126
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Appello - Conferma della sentenza di primo grado
- Integrazione delle motivazioni - Unico complesso corpo argomentativo.
Nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si
integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al
quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Allorché quindi le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la
struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella,
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Cass. sez.1
n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Bevacqua.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 07/05/2009), Sentenza
n. 26126
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UDIENZA 07.05.2009
SENTENZA N. 1028
REG. GENERALE n.008676/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Margherita Marmo Consigliere
Dott. Giovanni Amoroso Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Bevacqua Carmelo nato il
27.9.1952
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 21.11.2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto
del ricorso
sentito il difensore, avv.Giuseppe Valentino, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso
OSSERVA
1) La Corte di Appello di Messina,
con sentenza del 21.11.2008 confermava la sentenza, con la quale il Tribunale di
Messina, sez. dist. di Taormina, aveva condannato Bevacqua Carmelo, alla pena di
mesi 4 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art.44
comma 1 lett.b) DPR 380/01 per aver, in assenza di permesso di costruire,
realizzato una tettoia con struttura in ferro scatolare e copertura con pannelli
coibentati isolanti (capo a) e per il reato di cui agli artt.29 e 59 comma 8
D.L.vo 152/1999 per avere scaricato al suolo acque fognarie provenienti dai
servizi igienici del manufatto (capo c); pena interamente condonata.
Riteneva la Corte, preliminarmente, la infondatezza della eccezione di nullità
della sentenza impugnata, in quanto risultava dal verbale di udienza del
15.12.2005 che la documentazione prodotta dal P.M. era stata acquisita senza
alcuna eccezione da parte della difesa, per cui la stessa era legittimamente
utilizzabile.
Per il manufatto realizzato (trattandosi di una tettoia, di vaste dimensioni,
montata su strutture infisse al suolo) occorreva permesso di costruire. Quanto
al reato di cui al capo c) "qualunque impianto eventualmente installato non può
infatti escludere il fatto dello scarico al suolo" e quindi la sussistenza del
reato contestato.
2) Propone ricorso per cassazione il Bevacqua, a mezzo del difensore,
denunciando, con il primo motivo, la inosservanza di norme processuali stabilite
a pena di nullità.
Essendo stato il Bevacqua erroneamente tratto a giudizio davanti al Tribunale di
Messina, all'udienza del 4.11.2005 veniva disposto il rinvio del processo al
15.12.2005 davanti al giudice monocratico della sezione distaccata di Taormina;
di tale rinvio però non veniva data alcuna comunicazione all'imputato contumace
ed al difensore di fiducia assente.
All'udienza di rinvio il Tribunale ammetteva i mezzi di prova, escuteva due
testi ed acquisiva i rilievi fotografici prodotti dal P.M. Alla successiva
udienza del 22.6.2006, a seguito di eccezione della difesa, il Tribunale
disponeva la notifica dei verbali delle udienze precedenti, all'imputato ed al
difensore, disponendo la ricitazione dei testi assenti.
Gli atti assunti all'udienza del 15.12.2005, in assenza dell'imputato e del
difensore, che non avevano avuto comunicazione della trasmissione del fascicolo
alla sede distaccata di Taormina, non potevano essere utilizzati (essendo stata
dichiarata nulla tutta l'attività compiuta in quella udienza). Irrilevante
pertanto è il rilievo della Corte territoriale in ordine alla mancata
opposizione della difesa alla acquisizione.
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della
legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
Il manufatto realizzato, per le sue caratteristiche, la sua localizzazione e la
sua destinazione d'uso (la tettoia è funzionale alle esigenze di coltivazione
del fondo agricolo e dell'attività di allevatore) è soggetto soltanto ad
autorizzazione, trovando applicazione l'art.5 L.R. 37/1985, come modif.dall'art.5
L.R. 26/86). Peraltro per i lavori eseguiti era stata chiesta più volte regolare
autorizzazione, ma tali istanze non erano state mai evase, per cui si era
formato il silenzio assenso da parte del Comune.
Come anche la richiesta di rilascio di autorizzazione in sanatoria non aveva
avuto alcuna risposta. La Corte, con una stringata ed apodittica motivazione, si
limita a rilevare che il manufatto, per le sue dimensioni, richiedeva il
permesso di costruire.
Quanto al reato di cui al capo c), con l'impugnazione era stato lamentato che
una verifica più attenta avrebbe consentito di accertare l'esistenza di un pozzo
nero (vasca Imhoff) . La Corte territoriale non ha dedotto alcunché in ordine a
tale rilievo, motivando ancora una volta apoditticamente ed illogicamente.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Venendo denunciata, con il primo motivo, la violazione di una norma
processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è
consentito l'accesso agli atti.
All'udienza del 4.11.2005, con l' imputato già dichiarato contumace in
precedenza e in presenza del difensore di ufficio, avv. Giuseppe Aveni, il
Giudice monocratico del Tribunale di Messina "preso atto del provvedimento del
Presidente del Tribunale" rinviava "all'udienza del 15.12.2005 dinanzi alla
sezione staccato di Taormina, onerando il P.M. per la citazione dei testi
assenti, disponendo la trasmissione degli atti alla sezione staccata di
Taormina".
Tanto premesso, rileva il Collegio che fu correttamente disposto a verbale il
rinvio dell'udienza davanti alla sezione di Taormina.
A norma dell'art.477 comma 3 c.p.p. "Il presidente dà oralmente gli avvisi
opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le
citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi
presenti. E' solo, quindi, per i provvedimenti disposti fuori udienza che va
data comunicazione alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle
notificazioni e l'eventuale omissione determina una nullità riconducibile
all'art.178 lett.c) c.p.p., incidendo sull'intervento, assistenza e
rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private.
Il rinvio disposto in udienza non andava, quindi notificato al difensore
(d'ufficio ) presente, ma neppure all'imputato contumace.
L'art.487 comma 2 c.p.p., abrogato dall'art.39 comma 2 L.16.12.199 n.479,
prevedeva che l'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato
nel dibattimento dal difensore.
La norma è stata riscritta, ed inserita con l'art.420 quater comma 2 net titolo
IX relativo all'udienza preliminare, negli stessi termini, tranne il richiamo al
dibattimento.
Tale "omissione" è dovuta al fatto che il principio della rappresentanza da
parte del difensore dell'imputato contumace è stato "generalizzato" ed esteso
anche ad altre fasi processuali. Il richiamo del medesimo art.420 quater,
contenuto nell'art.484 comma 2 c.p.p., rende, indubitabilmente, applicabile la
disposizione generale alla fase del dibattimento. Il che significa che è stato
ribadito il principio che l'imputato contumace è rappresentato dal difensore
nella fase disciplinata dal titolo II (artt.470-524 c.p.p.).
E' assolutamente pacifico, quindi, che del rinvio del dibattimento, disposto in
udienza, va dato avviso orale a verbale e che il difensore ne prende atto anche
in rappresentanza dell'imputato contumace.
Non vi era perciò alcuna necessità di disporre, all'udienza del 22.6.2006, la
notifica dei verbali delle udienze precedenti all'imputato ed al difensore.
Consegue, ulteriormente, dalla ritenuta ritualità degli avvisi orali, che tutta
l'attività compiuta all'udienza del 15.12.2005 fu assolutamente legittima.
Altrettanto legittimamente, pertanto, vennero acquisiti in detta udienza, sulla
non opposizione della difesa, i rilievi fotografici effettuati dei Carabinieri.
3.2) Destituiti di fondamento sono anche gli altri motivi.
E' pacifico che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due
motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità
della motivazione.
Allorché quindi le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la
struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella,
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr.ex multis
Cass.sez.1 n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi).
Già il Tribunale, sulla base delle testimonianze del brig. Russo Francesco e
dell'arch.Paglierani Carlo, responsabile dell'U.T.C. aveva accertato che
nell'area di proprietà del Bevacqua era state realizzata "una tettoia con
struttura metallica della superficie di circa ml.14,00 X 30,00 con copertura in
pannelli tipo "isolpalk" ancorati a muretti perimetrali..." Si trattava quindi
di un manufatto di grosse dimensioni ancorato stabilmente al suolo con muretti
perimetrali ed adibito a ricovero di bovini, per cui correttamente la Corte
territoriale ha ritenuto che fosse necessario permesso di costruire.
Improprio, pertanto, è il richiamo all'art.5 della L.R. n.37/85, come modif.
dalla L.R. n.26/86, che fa riferimento ad ipotesi diverse (interventi di
manutenzione straordinaria e di restauro conservativo; opere costituenti
pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, impianto
di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti ad uso non abitativo..)..
3.2.1) L'art.2 comma 2 del DPR 380/2001 prevede che le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa esclusiva (in materia edilizia) nel rispetto e nei limiti
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Con la sentenza n.303/2003 la Corte Costituzionale ha affermato che, in ordine
all'attività urbanistico-edilizia, "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei
titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della
materia" e che " costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione
regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente
gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad
evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla
pubblica amministrazione". Costituisce altresì principio della materia "la
necessaria compresenza nella legislazione di titoli abilitativi preventivi ed
espressi..e taciti...libero il legislatore regionale di ampliarne o ridurne
l'ambito applicativo".
Pur spettando, in materia di legislazione edilizia, alle regioni a statuto
speciale una competenza esclusiva in materia, la relativa legislazione deve (ex
art.117 Cost., anche come modificato dalla Legge Costituzionale n.3/2001)
comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale
e quindi in ogni caso deve essere interpretata in modo da non collidere con
detti principi ( Corte Cost.sent.n.187/1997; Cons. giust. amm. Reg. Sic.28.2.1995
n.73; Cass.sez.3 9.12.2004, Garufi; Cass.sez.3, 11.1.2002 , Castiglia; Cass.sez.3
n.2017 del 25.10.2007, Giangrasso).
L'art.20 DPR 380/01, che disciplina il silenzio rifiuto e non il
silenzio-assenso, è una norma regolamentare che non può prevalere sulla norma
regionale (nel caso di specie l'art.2 L.R. Sicilia n.17 del 31.5.1994). Tale
norma regionale, nel disciplinare la procedura per il rilascio delle concessioni
edilizie, prevede al comma 5 che "la domanda di concessione edilizia si intende
accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, attestato
con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il
provvedimento motivato di diniego".
A parte la non autosufficienza del ricorso (non risultando allegate nè le
richieste di autorizzazione, nè il testo delle dichiarazioni del Paglierani) lo
stesso ricorrente finisce per riconoscere che l'opera per la quale era stata
chiesta l'autorizzazione riguardava "due tettoie per il ricovero di attrezzi,
prodotti dell'agricoltura e foraggi" (pag.6 ricorso) e quindi completamente
diversa da quella realizzata (struttura di grosse dimensioni- ml.14 X 30-
ancorata a muretti perimetrali ed adibita a ricovero di bovini). Non può quindi
parlarsi di formazione di silenzio - assenso in ordine all'opera effettivamente
realizzata.
3.3) I giudici di merito, con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici,
come tali non sindacabili in questa sede di legittimità, hanno altresì accertato
che venivano scaricate al suolo acque fognarie provenienti dai servizi igienici
del fabbricato. Della presenza di una "vasca Imhoff" in cui sarebbero confluiti
gli scarichi non vi è traccia negli accertamenti dei C.C. riportati in sentenza
e, comunque, lo stesso ricorrente riconosce che al momento del sopralluogo essa
non era "operativa" (la tubazione sarebbe stata staccata solo
provvisoriamente).
3.4) Non è ancora maturata la prescrizione. Al termine massimo di prescrizione
di anni 4 e mesi 6 (decorrente dalla data del sequestro del 28.6.2004) bisogna
aggiungere infatti il periodo di sospensione di mesi 4 e giorni 12 (rinvii
dall'11.1.2007 al 23.3.2007 e dal 23.3.2007 al 23.35 2007-cfr.verb.udienza).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2009.
Deposito in Cancelleria il 23 giugno 2009.
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