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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26566
DIRITTO URBANISTICO - Opere interne - Piano intermedio orizzontale abitabile
(soppalco) - Permesso di costruire - Necessità. Le opere interne ed in
genere una diversa ripartizione interna degli ambienti non richiedono il
permesso di costruire perché non aumentano il volume del fabbricato o la sua
superficie. Tuttavia se, all'interno di un vano preesistente e lungo la sua
altezza, si realizza un piano intermedio orizzontale (cosiddetto soppalco) non
destinato a finalità esclusivamente estetiche, se cioè, per le dimensioni e
caratteristiche dell'unita abitativa, si realizza un nuovo vano effettivamente
abitabile, è necessario il permesso di costruire trattandosi di intervento
potenzialmente idoneo ad incidere sul carico urbanistico. Pres. De Maio, Est.
Petti, Ric. Lefons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud.
19/05/2009), Sentenza n. 26566
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Intervento di mera manutenzione che alteri
l'aspetto esteriore dell’edificio - Autorizzazione - Necessità - Art 149 c. 1°
lett. a) D. L.vo n. 42/2004. Nelle zone paesaggisticamente vincolate,
qualsiasi intervento anche di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore
di un edificio deve essere autorizzato essendo esenti solo quegli interventi che
non modifichino l'aspetto esteriore degli edifici (art 149 comma primo lettera
a) del decreto legislativo n 42 del 2004). Pres. De Maio, Est. Petti, Ric.
Lefons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009),
Sentenza n. 26566
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UDIENZA 19.05.2009
SENTENZA N. 1061
REG. GENERALE n.297/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Amedeo Franco Consigliere
Dott. Marmo Margherita Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto dal difensore di Lefons Luca, nato a Taranto il 15 maggio
del 1977, avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce del 6 ottobre del
2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale dott. Francesco Lo Voi , il quale ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso ;
-
udito il difensore avv. Pierluigi Galella , quale sostituto processuale, il
quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
-
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d'appello di Lecce, con
sentenza del 6 ottobre del 2008, in riforma di quella resa dal tribunale della
medesima città il 17 aprile del 2007, accoglieva l'appello del pubblico ministero
e dichiarava Lefons Luca responsabile dei reati ascrittigli condannandolo alla
pena ritenuta di giustizia. Al predetto si erano addebitate le violazioni di cui
agli artt 44 lettere b) e c) del D.P.R. n. 380 del 2001, e 181 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, per avere realizzato un solaio posto a metri 2,40
dal piano di pavimento nonché per avere consolidato alcune murature, rifatto
intonaci ed impianti idrici e costruito un vano tecnico in assenza del permesso
di costruire. Fatti accertati in Lecce il 17 giugno del 2004.
Secondo la corte l'intervento doveva considerarsi variazione essenziale perché
aveva aumentato la cubatura.
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo:
l'erronea applicazione della norma incriminatrice, trattandosi di lavori di
ristrutturazione interna che non avevano aumentato la cubatura, posto che lo
spazio realizzato riguardava volumi tecnici
IN DIRITTO
Il collegio rileva che entrambi i
reati, urbanistico e paesaggistico, commessi con un'unica azione si sono estinti
per prescrizione essendo maturato alla data del 17 dicembre del 2008, il termine
prescrizionale prorogato di anni quattro e mesi sei, secondo la
disciplina, applicabile alla fattispecie perché più favorevole, vigente prima
della riforma introdotta con la novella n. 251 del 2005
Il ricorso, ancorché eventualmente infondato, non può considerarsi
manifestamente tale, avuto riguardo al fatto che la stessa situazione fattuale è
stata valutata in maniera difforme dai giudici del merito.
Non ricorrono cause di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di
prescrizione. Invero, nelle zone paesaggisticamente vincolate, qualsiasi
intervento anche di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore di un
edificio deve essere autorizzato essendo esenti solo quegli interventi che non
modifichino l'aspetto esteriore degli edifici (art 149 comma primo lettera a)
del decreto legislativo n 42 del 2004). Nella fattispecie non è chiaro se a
seguito della realizzazione o sistemazione del cosiddetto vano tecnico sia stato
o no alterato l'aspetto esteriore dell'edificio.
Le opere interne ed in genere una diversa ripartizione interna degli ambienti
non richiedono il permesso di costruire perché non aumentano il volume del
fabbricato o la sua superficie. Tuttavia se, all'interno di un vano preesistente
e lungo la sua altezza, si realizza un piano intermedio orizzontale (cosiddetto
soppalco) non destinato a finalità esclusivamente estetiche, se cioè, per le
dimensioni e caratteristiche dell'unita abitativa, si realizza un nuovo vano
effettivamente abitabile, è necessario il permesso di costruire trattandosi di
intervento potenzialmente idoneo ad incidere sul carico urbanistico . Anche in
tale caso non risulta chiarita la natura e la funzione dello spazio ricavato
mediante la realizzazione del soppalco
Un annullamento con rinvio per chiarire le situazioni fattuali rimaste incerte
sarebbe però incompatibile con il principio che impone l'immediata declaratoria
delle cause di non punibilità
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p.
Annulla
Senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti per prescrizione i reati
ascritti
Così deciso in Roma il 19 maggio del 2009.
Deposito in cancelleria il 28 giugno 2009.
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