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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26566



DIRITTO URBANISTICO - Opere interne - Piano intermedio orizzontale abitabile (soppalco) - Permesso di costruire - Necessità.
Le opere interne ed in genere una diversa ripartizione interna degli ambienti non richiedono il permesso di costruire perché non aumentano il volume del fabbricato o la sua superficie. Tuttavia se, all'interno di un vano preesistente e lungo la sua altezza, si realizza un piano intermedio orizzontale (cosiddetto soppalco) non destinato a finalità esclusivamente estetiche, se cioè, per le dimensioni e caratteristiche dell'unita abitativa, si realizza un nuovo vano effettivamente abitabile, è necessario il permesso di costruire trattandosi di intervento potenzialmente idoneo ad incidere sul carico urbanistico. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Lefons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26566

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Intervento di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore dell’edificio - Autorizzazione - Necessità - Art 149 c. 1° lett. a) D. L.vo n. 42/2004.
Nelle zone paesaggisticamente vincolate, qualsiasi intervento anche di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore di un edificio deve essere autorizzato essendo esenti solo quegli interventi che non modifichino l'aspetto esteriore degli edifici (art 149 comma primo lettera a) del decreto legislativo n 42 del 2004). Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Lefons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26566


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UDIENZA  19.05.2009

SENTENZA N. 1061

REG. GENERALE n.297/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Guido De Maio                  Presidente
Dott.  Ciro Petti                         Consigliere
Dott.  Amedeo Franco               Consigliere

Dott. Marmo Margherita             Consigliere
Dott.  Silvio Amoresano             Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Lefons Luca, nato a Taranto il 15 maggio del 1977, avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce del 6 ottobre del 2008;

- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

- sentito il sostituto procuratore generale dott. Francesco Lo Voi , il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;

- udito il difensore avv. Pierluigi Galella , quale sostituto processuale, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

- Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
 

IN FATTO
 

La corte d'appello di Lecce, con sentenza del 6 ottobre del 2008, in riforma di quella resa dal tribunale della medesima città il 17 aprile del 2007, accoglieva l'appello del pubblico ministero e dichiarava Lefons Luca responsabile dei reati ascrittigli condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Al predetto si erano addebitate le violazioni di cui agli artt 44 lettere b) e c) del D.P.R. n. 380 del 2001, e 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per avere realizzato un solaio posto a metri 2,40 dal piano di pavimento nonché per avere consolidato alcune murature, rifatto intonaci ed impianti idrici e costruito un vano tecnico in assenza del permesso di costruire. Fatti accertati in Lecce il 17 giugno del 2004.

Secondo la corte l'intervento doveva considerarsi variazione essenziale perché aveva aumentato la cubatura.
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo: l'erronea applicazione della norma incriminatrice, trattandosi di lavori di ristrutturazione interna che non avevano aumentato la cubatura, posto che lo spazio realizzato riguardava volumi tecnici
 

IN DIRITTO
 

Il collegio rileva che entrambi i reati, urbanistico e paesaggistico, commessi con un'unica azione si sono estinti per prescrizione essendo maturato alla data del 17 dicembre del 2008, il termine prescrizionale prorogato di anni quattro e mesi sei, secondo la disciplina, applicabile alla fattispecie perché più favorevole, vigente prima della riforma introdotta con la novella n. 251 del 2005

Il ricorso, ancorché eventualmente infondato, non può considerarsi manifestamente tale, avuto riguardo al fatto che la stessa situazione fattuale è stata valutata in maniera difforme dai giudici del merito.
Non ricorrono cause di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di prescrizione. Invero, nelle zone paesaggisticamente vincolate, qualsiasi intervento anche di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore di un edificio deve essere autorizzato essendo esenti solo quegli interventi che non modifichino l'aspetto esteriore degli edifici (art 149 comma primo lettera a) del decreto legislativo n 42 del 2004). Nella fattispecie non è chiaro se a seguito della realizzazione o sistemazione del cosiddetto vano tecnico sia stato o no alterato l'aspetto esteriore dell'edificio.

Le opere interne ed in genere una diversa ripartizione interna degli ambienti non richiedono il permesso di costruire perché non aumentano il volume del fabbricato o la sua superficie. Tuttavia se, all'interno di un vano preesistente e lungo la sua altezza, si realizza un piano intermedio orizzontale (cosiddetto soppalco) non destinato a finalità esclusivamente estetiche, se cioè, per le dimensioni e caratteristiche dell'unita abitativa, si realizza un nuovo vano effettivamente abitabile, è necessario il permesso di costruire trattandosi di intervento potenzialmente idoneo ad incidere sul carico urbanistico . Anche in tale caso non risulta chiarita la natura e la funzione dello spazio ricavato mediante la realizzazione del soppalco

Un annullamento con rinvio per chiarire le situazioni fattuali rimaste incerte sarebbe però incompatibile con il principio che impone l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità
 

P.Q.M.
LA CORTE

 

Letto l'articolo 620 c.p.p.

Annulla

Senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti per prescrizione i reati ascritti

Così deciso in Roma il 19 maggio del 2009.
Deposito in cancelleria il 28 giugno 2009.


 


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