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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 20/05/2009), Sentenza n. 26577
AREE PROTETTE - DIRITTO VENATORIO - Esercizio della caccia in aree protette -
Irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare - Ignoranza colpevole -
Elemento soggettivo - Art. 5 cod. pen.. In tema di tutela delle aree
protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione
tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi
di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione,
la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5
cod. pen., l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area
protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare (Cass.
Sez. III, 6.6.2007, Marcianò m. 237142). Pres. De Maio, Est. Franco, Ric.
Pannofino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 20/05/2009),
Sentenza n. 26577
AREE PROTETTE - DIRITTO VENATORIO - Esercizio della caccia in aree protette -
Zona protetta - Mancanza di specifici segnali o cartelli - Artt. 21 e 30 L. n.
157/1992 - Configurabilità - L. n. 394/1991. In tema di divieto di caccia
nelle aree protette ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, la mancanza di
specifici segnali o cartelli indicanti sul posto i limiti della zona protetta
non escludono la integrabilità del reato previsto dagli artt. 21 e 30 della
Legge 11 febbraio 1992 n. 157, atteso che l'obbligo di conoscenza da parte del
contravventore del perimetro interdetto discende dalla pubblicazione sulla
Gazzetta della carta topografica relativa a quella specifica area (Cass. Sez.
III, 10.6.2005, Acerito, m. 231820). Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Pannofino.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 20/05/2009), Sentenza
n. 26577
AREE PROTETTE - DIRITTO VENATORIO - Caccia in aree protette - Mancata
presenza di recinzioni, segnali o tabelle - Errore inevitabile e incolpevole -
Esclusione - Elemento psicologico del reato - Comportamento colposo. In
materia di divieto di caccia nelle aree protette, non rileva la mancata presenza
di recinzioni, segnali o tabelle ed ha altresì escluso che l'eventuale errore in
cui sarebbe caduto l'imputato potesse considerarsi inevitabile, e quindi
incolpevole, in quanto l'indicazione dell'area protetta con l'allegata
planimetria dei luoghi era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sicché
l'imputato, intendendo esercitare l'attività venatoria, era tenuto a prenderne
previamente conoscenza, con la conseguenza che sarebbe in ogni caso ravvisabile
un suo comportamento colposo, sufficiente per integrare l'elemento psicologico
del reato, nel non essersi doverosamente accertato dell'esistenza e
dell'estensione dell'area protetta prima di intraprendere l'attività. Pres. De
Maio, Est. Franco, Ric. Pannofino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
26/06/2009 (Ud. 20/05/2009), Sentenza n. 26577
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UDIENZA 20.05.2009
SENTENZA N. 1103
REG. GENERALE n.5761/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
Dott. Amedeo Franco Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Pannofino Umberto, nato a Ostuni il 29.12.1951; avverso
la sentenza emessa l'8 luglio 2008 dalla corte d'appello di Bari;
udita nella pubblica udienza del 20 maggio 2009 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte
d'appello di Bari confermò la sentenza 25.5.2007 del giudice del tribunale di
Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, che aveva dichiarato
Pannofino Umberto colpevole del reato di esercizio della attività venatoria
all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, condannandolo alla pena
ritenuta di giustizia.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 125
cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., e mancanza e insufficienza della
motivazione. Lamenta che la sentenza è surrettiziamente motivata per
relationem attraverso il generico richiamo alla sentenza di primo grado
senza uno specifico esame dei motivi di gravame. La corte di appello non ha
neppure esaminato le dichiarazioni dei verbalizzanti, secondo i quali il posto
era privo di cancello, recinzione e di qualsiasi delimitazione o segnali. Con il
gravame aveva appunto eccepito una ignoranza inevitabile, pur avendo fatto il
possibile per adeguarsi alla norma, ed aveva lamentato che il giudice non aveva
considerato questi dati ed aveva preteso la conoscenza della area di pertinenza
del parco risultante dalla Gazzetta Ufficiale. La corte d'appello ha omesso di
esaminare questi motivi di gravame e di motivare sugli stessi.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso
sia infondato, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio
aderisce, secondo cui «In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali
sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e
delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche
e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata
dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può
considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen., l'ignoranza colpevole
circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del
difetto di perimetrazione tabellare» (Sez. III, 6.6.2007, Marcianò m. 237142); e
«In tema di divieto di caccia nelle aree protette ai sensi della Legge 6
dicembre 1991 n. 394, la mancanza di specifici segnali o cartelli indicanti sul
posto i limiti della zona protetta non escludono la integrabilità del reato
previsto dagli artt. 21 e 30 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, atteso che
l'obbligo di conoscenza da parte del contravventore del perimetro interdetto
discende dalla pubblicazione sulla Gazzetta della carta topografica relativa a
quella specifica area» (Sez. III, 10.6.2005, Acerito, m. 231820).
Esattamente dunque la corte d'appello ha escluso la rilevanza della mancata
presenza di recinzioni, segnali o tabelle ed ha altresì escluso che l'eventuale
errore in cui, secondo la difesa, sarebbe caduto l'imputato potesse considerarsi
inevitabile, e quindi incolpevole, in quanto l'indicazione dell'area protetta
con l'allegata planimetria dei luoghi era stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, sicché l'imputato, intendendo esercitare l'attività venatoria, era
tenuto a prenderne previamente conoscenza, con la conseguenza che sarebbe in
ogni caso ravvisabile un suo comportamento colposo, sufficiente per integrare
l'elemento psicologico del reato, nel non essersi doverosamente accertato
dell'esistenza e dell'estensione dell'area protetta prima di intraprendere
l'attività.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio
2009.
Deposito in Cancelleria il 26 giugno 2009.
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