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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2872
URBANISTICA ED EDILIZIA - Forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a
ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente
realizzate - Estensione ordine di demolizione ad altri manufatti - Presupposti -
Fondamento - Artt. 7 L. n. 47/85 e 31, DPR n. 380/01. L'estensione di un
ordine di demolizione, disposto con una sentenza passata in giudicato, ad altri
manufatti è consentito a condizione che questi ultimi siano stati realizzati
successivamente e, per la loro accessorietà all'opera abusiva, rendano
ineseguibile l'ordine medesimo. Non può, invero, consentirsi che un qualunque
intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare
l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui
accede e, quindi, impedire la completa "restitutio in integrum" dello
stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva. Se così non fosse
si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad
impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza
ed illegalmente realizzate (cfr. Cass. sez. 3, 20.1.2002 - Corbi). Pres.
Vitalone, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Corimbi. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2872
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UDIENZA 11.12.2008
SENTENZA N. 1462
REG. GENERALE n.009472/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Claudio VITALONE Presidente
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Guicla MULLIRI Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro
-
avverso l'ordinanza del 25.2.2008 del Tribunale di Nuoro
nei confronti di
1) Corimbi Antonio Maria Salvatore nato il 19.10.1932
-
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
-
lette le conclusioni del P.G. dr. Mario Giannelli
che ha chiesto l'annullamento con invio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1) Con sentenza del Pretore di Dorgali n.25/96 veniva ordinata la demolizione di
una mansarda in muratura di circa 80 mq., chiusa ai lati est-ovest e nord. La
demolizione veniva eseguita in data 14 gennaio 2008.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, in data 20.12.2007,
ordinava l'esecuzione dell'ordine di demolizione anche di altra mansarda,
realizzata sullo stesso piano dell'opera abusiva ed in aderenza alla stessa,
anche se essa non era oggetto di sentenza di condanna.
Con ordinanza in data 25.2.2008 il G.E., in accoglimento dell'istanza proposta
da Corimbi Antonio Maria Salvatore, annullava il provvedimento emesso dalla
Procura della Repubblica limitatamente alla parte relativa a "opere
successivamente edificate consistenti nell'edificazione di un'altra mansarda,
realizzata sullo stesso piano ed in aderenza alla medesima alla quale si accede
grazie alla costruzione di un camminamento laterale a nord ovest".
Rilevava il G.E. che dagli atti (in particolare dalle foto prodotte dal P. M. e
dalla difesa) emergeva che il manufatto, cui si intendeva estendere l'ordine di
demolizione, era già esistente e che la mansarda abusiva, oggetto della sentenza
di condanna, era stata solo realizzata in aderenza, tanto che era stato
possibile demolirla senza intaccare l'altra.
L'estensione dell'ordine di demolizione, disposto con una sentenza irrevocabile,
ad altri manufatti era certamente possibile, secondo un consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità quando non si potesse procedere alla
demolizione dell'opera abusiva senza intaccare l'ulteriore manufatto, ma non
quando si trattasse di opera autonoma.
2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nuoro, denunciando la manifesta illogicità della motivazione in
relazione agli artt. 7 L.47/85 - 31 DPR 380/01. Il percorso argomentativo del
provvedimento impugnato è palesemente viziato. Non si comprende, infatti, sulla
base di quale procedimento logico, il Giudice dell'esecuzione abbia, attraverso
i rilievi fotografici, proceduto alla datazione delle opere. Il Tribunale
peraltro ha omesso di considerare che proprio la presenza dei ferri di armatura
del solaio della seconda mansarda dimostra la successiva edificazione. Evidente
è, inoltre, il travisamento degli atti, dal momento che dalla relazione in data
19.1.2008 della p.g. emerge che è stato lasciato integro un pilastro di colmo
facente parte della struttura demolita proprio perché avrebbe potuto arrecare
danni alla struttura adiacente. E' questa la conferma che la seconda mansarda
sia stata costruita in epoca successiva, utilizzando strutture preesistenti
della prima mansarda a cui era strutturalmente collegata.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta del 28.8.2008 il P.G. chiede l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza impugnata. L'omesso esame degli atti, indicati dal P.M., ha
fuorviato il G.E. dalla retta decisione. Da tali atti risulta chiaramente che la
mansarda era stata realizzata in un momento successivo ed era strutturalmente
collegata a quella demolita.
3) Il ricorso è inammissibile perché vengono proposte doglianze attinenti al
merito della decisione impugnata.
Il sindacato demandato alla Corte di legittimità è limitato all'accertamento
dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle
argomentazioni, di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula
infatti dai poteri della Corte quello di una "rilettura degli elementi di fatto
posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle
risultanze processuali (Cass. sez. un. n.06402 del 2.7.1997).
Il G.E., con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della
legge penale e processuale, ha valutato compiutamente le acquisizioni in atti.
Ha, innanzitutto, evidenziato, richiamando anche la giurisprudenza di questa
Corte, che l'estensione di un ordine di demolizione, disposto con una sentenza
passata in giudicato, ad altri manufatti è consentito a condizione che questi
ultimi siano stati realizzati successivamente e, per la loro accessorietà all'opera
abusiva, rendano ineseguibile l'ordine medesimo.
Come rileva anche il P.G. nella sua requisitoria scritta non può, invero,
consentirsi che “un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato,
possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale
di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa
"restituito in integrum" dello stato dei luoghi disposta dal giudice con
sentenza definitiva". "Se così non fosse si finirebbe per incentivare le più
diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo
indefinito la demolizione di opere in precedenza ed illegalmente realizzate" (cfr. Cass. sez. 3,
20.1.2002-Corbi).
Dopo tale ineccepibile premessa in diritto, il G.E., con argomentazioni immuni
da vizi logici, come tali non sindacabili in questa sede, ritiene che non
ricorrano le condizioni, in precedenza evidenziate, per estendere l'ordine di
demolizione anche al manufatto non oggetto della sentenza passata in giudicato.
Ha escluso, in primo luogo, che l’opera inserita nel provvedimento di esecuzione
sia stata realizzata successivamente. Attraverso la valutazione, argomentata ed
immune da vizi, dei rilievi fotografici, ha infatti ritenuto che essa
preesistesse: "Da una comparazione della foto n.26, prodotta dal Pubblico
ministero e rappresentativa dello stato dei luoghi successivo alla demolizione
del manufatto abusivo con quelle prodotte dalla difesa, rappresentative dello
stato dei luoghi nel periodo in cui la mansarda oggetto della sentenza di
condanna era ancora in fase di costruzione, emerge che il manufatto a questa
aderente di cui al provvedimento di esecuzione era già esistente").
Le censure
mosse dal ricorrente P.M. non colgono nel segno, dal momento che:
1) a prescindere dalla datazione delle riproduzioni fotografiche, iI G.E fonda Ia sua valutazione sulla circostanza oggettiva che, mentre erano in corso i lavori della mansarda oggetto della sentenza passata in giudicato, l'altra già esisteva;
2) la presenza dei ferri di armatura del solaio è circostanza di per sé "neutra", ben potendo la mansarda di cui al giudicato avere utilizzato elementi strutturali di quella preesistente.
In secondo luogo il G.E. ha ritenuto che la mansarda fosse autonoma (e non
accessoria) come era attestato dal fatto che, comunque, si era proceduto alla
demolizione dell'opera abusiva oggetto della sentenza di condanna. Ed ha,
coerentemente e conseguenzialmente, osservato che "non si vede quale possa
essere la ragione dell'estensione ad altre opere dell'ordine di demolizione, in
violazione del giudicato, qualora tale estensione non sia necessaria, come nel
caso di specie, per l'integrale esecuzione dell'ordine medesimo".
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma l'11.12.2008
Deposito in Cancelleria il 22/01/2009
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