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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2872



URBANISTICA ED EDILIZIA - Forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate - Estensione ordine di demolizione ad altri manufatti - Presupposti - Fondamento - Artt. 7 L. n. 47/85 e 31, DPR n. 380/01.
L'estensione di un ordine di demolizione, disposto con una sentenza passata in giudicato, ad altri manufatti è consentito a condizione che questi ultimi siano stati realizzati successivamente e, per la loro accessorietà all'opera abusiva, rendano ineseguibile l'ordine medesimo. Non può, invero, consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva. Se così non fosse si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza ed illegalmente realizzate (cfr. Cass. sez. 3, 20.1.2002 - Corbi). Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Corimbi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2872

 


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UDIENZA  11.12.2008

SENTENZA N. 1462

REG. GENERALE n.009472/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Claudio VITALONE                      Presidente
Dott. Amedeo FRANCO                       Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                    Consigliere
Dott. Guicla MULLIRI                           Consigliere
Dott. Santi GAZZARA                          Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro
- avverso l'ordinanza del 25.2.2008 del Tribunale di Nuoro
nei confronti di
1) Corimbi Antonio Maria Salvatore nato il 19.10.1932
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- lette le conclusioni del P.G. dr. Mario Giannelli che ha chiesto l'annullamento con invio dell'ordinanza impugnata.


OSSERVA


1) Con sentenza del Pretore di Dorgali n.25/96 veniva ordinata la demolizione di una mansarda in muratura di circa 80 mq., chiusa ai lati est-ovest e nord. La demolizione veniva eseguita in data 14 gennaio 2008.


La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, in data 20.12.2007, ordinava l'esecuzione dell'ordine di demolizione anche di altra mansarda, realizzata sullo stesso piano dell'opera abusiva ed in aderenza alla stessa, anche se essa non era oggetto di sentenza di condanna.


Con ordinanza in data 25.2.2008 il G.E., in accoglimento dell'istanza proposta da Corimbi Antonio Maria Salvatore, annullava il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica limitatamente alla parte relativa a "opere successivamente edificate consistenti nell'edificazione di un'altra mansarda, realizzata sullo stesso piano ed in aderenza alla medesima alla quale si accede grazie alla costruzione di un camminamento laterale a nord ovest".


Rilevava il G.E. che dagli atti (in particolare dalle foto prodotte dal P. M. e dalla difesa) emergeva che il manufatto, cui si intendeva estendere l'ordine di demolizione, era già esistente e che la mansarda abusiva, oggetto della sentenza di condanna, era stata solo realizzata in aderenza, tanto che era stato possibile demolirla senza intaccare l'altra.


L'estensione dell'ordine di demolizione, disposto con una sentenza irrevocabile, ad altri manufatti era certamente possibile, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quando non si potesse procedere alla demolizione dell'opera abusiva senza intaccare l'ulteriore manufatto, ma non quando si trattasse di opera autonoma.


2) Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, denunciando la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 7 L.47/85 - 31 DPR 380/01. Il percorso argomentativo del provvedimento impugnato è palesemente viziato. Non si comprende, infatti, sulla base di quale procedimento logico, il Giudice dell'esecuzione abbia, attraverso i rilievi fotografici, proceduto alla datazione delle opere. Il Tribunale peraltro ha omesso di considerare che proprio la presenza dei ferri di armatura del solaio della seconda mansarda dimostra la successiva edificazione. Evidente è, inoltre, il travisamento degli atti, dal momento che dalla relazione in data 19.1.2008 della p.g. emerge che è stato lasciato integro un pilastro di colmo facente parte della struttura demolita proprio perché avrebbe potuto arrecare danni alla struttura adiacente. E' questa la conferma che la seconda mansarda sia stata costruita in epoca successiva, utilizzando strutture preesistenti della prima mansarda a cui era strutturalmente collegata.


Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Con requisitoria scritta del 28.8.2008 il P.G. chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. L'omesso esame degli atti, indicati dal P.M., ha fuorviato il G.E. dalla retta decisione. Da tali atti risulta chiaramente che la mansarda era stata realizzata in un momento successivo ed era strutturalmente collegata a quella demolita.


3) Il ricorso è inammissibile perché vengono proposte doglianze attinenti al merito della decisione impugnata.


Il sindacato demandato alla Corte di legittimità è limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. sez. un. n.06402 del 2.7.1997).


Il G.E., con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, ha valutato compiutamente le acquisizioni in atti.


Ha, innanzitutto, evidenziato, richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte, che l'estensione di un ordine di demolizione, disposto con una sentenza passata in giudicato, ad altri manufatti è consentito a condizione che questi ultimi siano stati realizzati successivamente e, per la loro accessorietà all'opera abusiva, rendano ineseguibile l'ordine medesimo.

Come rileva anche il P.G. nella sua requisitoria scritta non può, invero, consentirsi che “un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa "restituito in integrum" dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva". "Se così non fosse si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza ed illegalmente realizzate" (cfr. Cass. sez. 3, 20.1.2002-Corbi).

Dopo tale ineccepibile premessa in diritto, il G.E., con argomentazioni immuni da vizi logici, come tali non sindacabili in questa sede, ritiene che non ricorrano le condizioni, in precedenza evidenziate, per estendere l'ordine di demolizione anche al manufatto non oggetto della sentenza passata in giudicato.

Ha escluso, in primo luogo, che l’opera inserita nel provvedimento di esecuzione sia stata realizzata successivamente. Attraverso la valutazione, argomentata ed immune da vizi, dei rilievi fotografici, ha infatti ritenuto che essa preesistesse: "Da una comparazione della foto n.26, prodotta dal Pubblico ministero e rappresentativa dello stato dei luoghi successivo alla demolizione del manufatto abusivo con quelle prodotte dalla difesa, rappresentative dello stato dei luoghi nel periodo in cui la mansarda oggetto della sentenza di condanna era ancora in fase di costruzione, emerge che il manufatto a questa aderente di cui al provvedimento di esecuzione era già esistente").


Le censure mosse dal ricorrente P.M. non colgono nel segno, dal momento che:

1) a prescindere dalla datazione delle riproduzioni fotografiche, iI G.E fonda Ia sua valutazione sulla circostanza oggettiva che, mentre erano in corso i lavori della mansarda oggetto della sentenza passata in giudicato, l'altra già esisteva;

2) la presenza dei ferri di armatura del solaio è circostanza di per sé "neutra", ben potendo la mansarda di cui al giudicato avere utilizzato elementi strutturali di quella preesistente.


In secondo luogo il G.E. ha ritenuto che la mansarda fosse autonoma (e non accessoria) come era attestato dal fatto che, comunque, si era proceduto alla demolizione dell'opera abusiva oggetto della sentenza di condanna. Ed ha, coerentemente e conseguenzialmente, osservato che "non si vede quale possa essere la ragione dell'estensione ad altre opere dell'ordine di demolizione, in violazione del giudicato, qualora tale estensione non sia necessaria, come nel caso di specie, per l'integrale esecuzione dell'ordine medesimo".


P. Q. M.


Dichiara inammissibile il ricorso.

 

Così deciso in Roma l'11.12.2008
Deposito in Cancelleria il 22/01/2009


 


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