AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877



URBANISTICA ED EDILIZIA - Mutamento di destinazione d'uso attraverso realizzazione d'opere edilizie - permesso di costruire - Necessità.
In assenza di permesso di costruire il mutamento di destinazione d'uso di un immobile mediante realizzazione d'opere edilizie, anche se di modesta entità, configura il reato di costruzione edilizia, in quanto l'esecuzione dei lavori determina la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. Zaccari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877

URBANISTICA ED EDILIZIA - Mutamento di destinazione d'uso con realizzazione di opere edilizie - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie: serra trasformata in deposito rimessa di velivoli. In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie, si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d)), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Fattispecie: modifica della destinazione d'uso di una serra in un deposito adibito a rimessa di velivoli. Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. Zaccari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Mutamento di destinazione d'uso - Mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio - Nuova costruzione - Art. 3, c. 1, lett. e; c; e b;, D.P.R. n. 380/2001. In materia urbanistica, la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: a) di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b); b) di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. c). Questo tipo d’interventi, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e). Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e quella penale di cui all'art. 44, lett. b)". (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 24096 del 7.3.2008 Desimine ed altri). Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. Zaccari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso per cassazione - Impugnazione - Concetto di violazione di legge - "errores in iudicando" o "in procedendo" - Artt. 325, 125, 606 c.p.p.. A norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento, (Cass. sentenza n. 2/2004, Terrazzi). Inoltre, nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sentenza n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov). Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. Zaccari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877


 www.AmbienteDiritto.it


UDIENZA  11.12.2008

SENTENZA N. 1477

REG. GENERALE n.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori


Dott. Claudio VITALONE                     Presidente
Dott. Amedeo FRANCO                      Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                   Consigliere
Dott. Guicla MULLIRI                          Consigliere
Dott. Santi GAZZARA                         Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) Zaccari Cristiano nato il 7.3.1971;
avverso l'ordinanza dell' 11.7.2008 del Tribunale di Latina;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentito il P.G. Dr. Guglielmo Passacantando che ha chiesto il rigetto del ricorso.
sentito il difensore avv. Marzio Gianluca che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


OSSERVA


1) Il Tribunale di Latina, con ordinanza in data 11.7.2008, accoglieva l'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Latina aveva rigettato, in data 4.4.2008, la richiesta di sequestro preventivo del deposito adibito a rimessa per velivoli, sito in Aprilia, via Genio Civile, e per l'effetto ordinava il sequestro di detto deposito.


Premetteva il Tribunale che il GIP aveva rigettato l'istanza di sequestro in quanto l'omessa allegazione del permesso in sanatoria non consentiva di valutare l'oggetto di quanto assentito e la doppia conformità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36.


Tanto premesso, rilevava il Tribunale che non si era formato il giudicato cautelare, a seguito del rigetto da parte del GiP di due precedenti richieste di sequestro (provvedimenti non impugnati), in quanto era diversa la condotta criminosa. Inizialmente era stata ipotizzata la costruzione, in assenza di permesso di costruire, di una serra; a seguito del rilascio del permesso in sanatoria n. 29/2007, veniva ipotizzata, invece, la illegittima modifica della destinazione d'uso della serra in un deposito per velivoli (come accertato con la relazione 4.9.2007 a firma del tecnico comunale), mediante la chiusura delle pareti perimetrali, il posizionamento di porte scorrevoli di accesso, la posa di materiale tufaceo come pavimentazione. Dal permesso di costruire in sanatoria, prodotto legittimamente in appello dal P.M., risultava che la sanatoria riguardava una serra, per cui era indiscutibile il mutamento della destinazione d'uso (peraltro una rimessa per velivoli non sarebbe mai assentirle in una zona agricola quale quella de qua). Sussisteva, pertanto, il "fumus" del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, nonché il "periculum in mora" (venendo la zona agricola ad essere gravata da un notevole carico urbanistico per la presenza in loco di diversi aerei).


2) Propone ricorso per cassazione Zaccari Cristiano, quale comodatario del suolo su cui risulta realizzata l'opera. Denuncia, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 310 c.p.p., non essendosi il Tribunale attenuto al principio devolutivo, che opera anche in tema di misure cautelari. Il GIP aveva rigettato la richiesta di sequestro in quanto, non essendo in atti il permesso in sanatoria non poteva valutarne oggetto e contenuto, ne' poteva valutare la cd. doppia conformità. Il P.M. con i motivi di impugnazione lamentava che la struttura, trovandosi in zona agricola, non poteva essere mai autorizzata. Il Tribunale aveva risolto la disputa tra P.M. e GIP assumendo che l'atto, successivamente al decreto del GIP, era stato prodotto, senza dedurre sull'unico motivo di gravame.


Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al "periculum in mora", essendosi il Tribunale limitato alla mera ripetizione del dato normativo. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.


3) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.


3.1) Va premesso che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 25932 del 29.5.2008 - Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.


3.2) Il Tribunale, con motivazione, adeguata e quindi non censurabile ex art. 325 c.p.p., ha ritenuto che dal permesso in sanatoria (legittimamente allegato in sede di appello e con il quale si assentiva una serra) e dalla nota a firma del tecnico comunale del 4.9.2007, risulta indiscutibilmente accertato "un cambio di destinazione d'uso, avvenuto mediante la chiusura delle pareti perimetrali, il posizionamento di porte scorrevoli di accesso....."). Ha evidenziato, poi, il Tribunale che tale mutamento (non autorizzato nè autorizzabile, trattandosi di zona agricola) integra certamente il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.


Nè sussiste in alcun modo la denunciata violazione del principio devolutivo e cognitivo, avendo il P.M., con l'atto di impugnazione, lamentato, come riconosce lo stesso ricorrente ("..il P.M. ex art. 322 bis c.p.p., quale motivo di gravame, rappresenta nell'appello che trovandosi la struttura in area agricola, mai avrebbe o potrebbe legittimamente ottenere una sanatoria quale magazzino per veicoli"), appunto che la trasformazione abusiva in deposito non avrebbe potuto mai essere sanata e che, quindi, sussisteva il "fumus" del reato contestato.


3.3) Correttamente, poi, il Tribunale ha ritenuto che per siffatto mutamento di destinazione d'uso, realizzato attraverso l'esecuzione di opere edilizie, sia necessario permesso di costruire. In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie, ha già affermato questa Corte che "si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d)), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione.


Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi:


- di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b);


- di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. c).


Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e).


Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e quella penale di cui all'art. 44, lett. b)". (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 24096 del 7.3.2008 Desimine ed altri). 3.4) Anche in ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha ineccepibilmente motivato avendo evidenziato, anche se stringatamente, che l'utilizzo della struttura quale deposito di velivoli e non come serra (secondo quanto autorizzato in sanatoria) comprometterebbe in modo rilevante la destinazione agricola dell'area, che verrebbe ad essere gravata in concreto da un notevole carico urbanistico in considerazione della "stabile presenza in loco di diversi aerei".


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562