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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3445
URBANISTICA ED EDILIZIA - Modifica della destinazione d’uso - Permesso di
costruire e/o denuncia d'inizio attività – Potere regionale - Immobili compresi
nelle zone omogenee A) – Disciplina applicabile - Art. 44 lett. c) D.P.R.
380/2001. Per la modifica della destinazione d'uso, a parte il potere
attribuito alle regioni di stabilire quali mutamenti debbano essere sottoposti
al permesso di costruire e quali alla denuncia d'inizio attività, è comunque
richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento si riferisce ad
immobili compresi nelle zone omogenee A) o comunque allorché comportino
interventi che modifichino la sagoma o il volume del manufatto preesistente.
Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Criscuolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3445
DIRITTO PROCESSUALE - Concetto di violazione di legge - Mancanza assoluta di
motivazione - Motivazione meramente apparente - Artt. 125 c.p.p.. Nel
concetto di violazione di legge, può comprendersi la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate
all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125
c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta
illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento
nell'articolo 606 lett. e) né tanto meno il travisamento del fatto o della prova
non risultante dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente
indicati. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Criscuolo. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3445
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UDIENZA 17.12.2008
SENTENZA N. 1597
REG. GENERALE n.18431/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Enrico ALTIERI Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di Criscuolo Salvatore, nato a Conca dei
Marini il 1° maggio del 1956,avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di
Salerno, del 29 dicembre del 2007;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del dott. Alfredo Montagna, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv Andrea Di lieto,il quale ha concluso per l'accoglimento
del ricorso,
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
CRISCUOLO Salvatore è indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R.
380/2001 e connesse violazioni in materia di autorizzazione ambientale,
normativa antisismica, denuncia allo Sportello Unico dell'edilizia e
progettazione; perché aveva eseguito, in assenza di permesso di costruire ed in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, sulla struttura
alberghiera denominata - La Conca Azzurra, al piano 4° livello sottostrada
interrato opere edilizie costituite:
1) dalla realizzazione di un manufatto abusivo, allo stato grezzo e privo di rifiniture;
2) dall'apertura verso Amalfi di tre locali interclusi con la realizzazione di tre vani allo stato grezzo e privi di rifiniture;
3) da un ulteriore camera ricavata all'interno di un ex ripostiglio, a cui si accedeva tramite scala abusiva allo stato grezzo; al piano 3 livello sottostrada interrato sul lato verso Positano, era stata installata una vasca idromassaggio collocata su piattaforma di conglomerato cementizio allo stato grezzo;
4) adiacente al blocco ascensore, altro locale con struttura in legno con infissi scorrevoli ancorati a muretti di altezza di 1 mt.;
5) la chiusura della zona adibita a terrazzo in ampliamento delle sale ristorante, ricavando due ambienti chiusi con struttura portante in legno, copertura di lamiera coibentata e muretti laterali di 1 mt. con sovrastanti infissi scorrevoli, entrambi con pavimentazione allo stato grezzo, Fati accertati in Conca dei Marini l'8.11.2007.
Per tali ipotesi di reato in data 8.11.2007 i CC della Stazione di Amalfi
procedevano al sequestro d'urgenza delle opere anzidette. Il P.M. in sede, in
data 10.11.2007, formulava richiesta al Gip di convalida del sequestro di
urgenza disposto dalla p.g. e di contestuale emissione di autonomo decreto di
sequestro preventivo. Il Gip presso il Tribunale di Salerno, convalidava
l'operato della p.g e, ravvisando "il fumus" dei reati anzidetti e le
esigenze di carattere preventivo, disponeva il richiesto sequestro preventivo
del manufatto, con decreto del 12.11.2007.
Avverso tale decreto presentava istanza di riesame il difensore di CRISCUOLO con
atto depositato in data 20.12.2007., con cui deduceva, in rito, il difetto
assoluto di motivazione del decreto impugnato e, nel merito, l'insussistenza
del "fumus commissi delicti", in quanto le opere erano state già
realizzate molti anni addietro, da almeno quattro anni; pertanto, doveva
ritenersi consumato il termine di prescrizione; in ogni caso, la vasca
idromassaggio non necessitava di alcun permesso di costruire, in quanto del
tutto amovibile e parimenti non aveva rilevanza penale il mutamento della
destinazione d'uso del ripostiglio; infine la difesa deduceva che tutte le
opere realizzate "sine titulo" erano state condonate, ai sensi della
legge n 326 del 2003
L'istanza del riesame era respinta con il provvedimento oggetto della presente
impugnazione.
A fondamento della decisione il tribunale osservava che la vasca idromassaggio
non era amovibile; che la documentazione prodotta dalla difesa non era idonea a
scalfire il verbale di sequestro della polizia giudiziaria poiché non era
dimostrato che le opere indicate dalla polizia giudiziaria si identificassero
con quelle oggetto della domanda di condono o con quelle realizzate in
precedenza; che tutte le opere abusive servivano per ampliare la ricettività del
complesso turistico e che sussisteva il "periculum in mora" perché il
sequestro era diretto ad evitare l'aggravamento del reato.
Ricorre per cassazione l'indagato con un unico articolato motivo
IN DIRITTO
Con l'unico articolato motivo di gravame il difensore denuncia la violazione delle norme sulla prescrizione e sul condono nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Assume che con la documentazione prodotta in sede di riesame, non adeguatamente apprezzata dal tribunale, aveva dimostrato che le opere erano state ultimate nel 2000 e che avevano già formato oggetto di una domanda di condono. Di conseguenza i reati ipotizzati non sussistevano perché estintisi o per prescrizione o per condono. Inoltre per la vasca idromassaggio e per la modificazione della destinazione d'uso del ripostiglio non occorreva alcun permesso di costruire, in quanto la prima costituiva una pertinenza, mentre la modificazione della destinazione d'uso non richiedeva il permesso di costruire.
Il ricorso è inammissibile:
A norma dell'articolo 325 primo comma, in questa materia il ricorso per
cassazione può essere proposto solo per violazione di legge sostanziale o
processuale - Secondo l'orientamento prevalente di questa corte, ribadito dalle
Sezioni unite con la sentenza del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di
legge, può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente in quanto correlate all' inosservanza di precise
norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la
motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della
motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606
lett.e) né tanto meno il travisamento del fatto o della prova non risultante dal
testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati.
Nella fattispecie il ricorso, anche quando denuncia la violazione dell'articolo
157 c.p. e 38 della legge n 47 del 1985, si fonda sulla premessa di un erroneo
apprezzamento della situazione fattuale da parte del tribunale del riesame. Solo
le censure relative alla vasca idromassaggio ed alla modificazione della
destinazione d'uso del ripostiglio, prescindono o possono prescindere dal vizio
di travisamento del fatto o della prova.
In proposito, per quanto concerne la vasca per l'idromassaggio, si osserva che
in sede di riesame il ricorrente si era limitato ad affermare che trattavasi di
opera precaria. Respinta tale tesi, cambia ora versione sostenendo che trattasi
di interevento pertinenziale che non richiedeva il permesso di costruire.
La censura è inammissibile perché la natura pertinenziale di un intervento
presuppone accertamenti fattuali sulle sue dimensioni, sull'eventuale autonoma
utilizzabilità e sull' eventuale inclusione negli strumenti urbanistici come
interventi di nuova costruzione, che non possono essere compiuti per la prima
volta in cassazione.
Per quanto concerne la modifica della destinazione d'uso del deposito, a parte
il potere attribuito alle regioni di stabilire quali mutamenti debbano essere
sottoposti al permesso di costruire e quali alla denuncia d'inizio attività, si
osserva che è comunque richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento
si riferisce ad immobili compresi nelle zone omogenee A) o comunque allorché
comportino interventi che modifichino la sagoma o il volume del manufatto
preesistente. Nella fattispecie i giudici del merito non hanno escluso la
necessità del permesso di costruire anche per il mutamento della destinazione
d'uso e tale statuizione fattuale non risulta censurata in maniera specifica
essendosi il ricorrente limitato ad affermare "tout court" che per il
mutamento della destinazione d'uso non era necessario il permesso di costruire .
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese
processuali e di versare una somma , che stimasi equo determinare in € 1000,00 ,
in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza
di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità
secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186
del 2000
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 dicembre del 2008.
Deposito in Cancelleria il 26/01/2009
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