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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3445



URBANISTICA ED EDILIZIA - Modifica della destinazione d’uso - Permesso di costruire e/o denuncia d'inizio attività – Potere regionale - Immobili compresi nelle zone omogenee A) – Disciplina applicabile - Art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001.
Per la modifica della destinazione d'uso, a parte il potere attribuito alle regioni di stabilire quali mutamenti debbano essere sottoposti al permesso di costruire e quali alla denuncia d'inizio attività, è comunque richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento si riferisce ad immobili compresi nelle zone omogenee A) o comunque allorché comportino interventi che modifichino la sagoma o il volume del manufatto preesistente. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Criscuolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3445

DIRITTO PROCESSUALE - Concetto di violazione di legge - Mancanza assoluta di motivazione - Motivazione meramente apparente - Artt. 125 c.p.p.. Nel concetto di violazione di legge, può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett. e) né tanto meno il travisamento del fatto o della prova non risultante dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Criscuolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3445


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UDIENZA  17.12.2008

SENTENZA N. 1597

REG. GENERALE n.18431/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Enrico ALTIERI                           Presidente
Dott. Agostino CORDOVA                   Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO                     Consigliere
Dott. Ciro PETTI                                  Consigliere
Dott. Aldo FIALE                                 Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto dal difensore di Criscuolo Salvatore, nato a Conca dei Marini il 1° maggio del 1956,avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Salerno, del 29 dicembre del 2007;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv Andrea Di lieto,il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO


CRISCUOLO Salvatore è indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e connesse violazioni in materia di autorizzazione ambientale, normativa antisismica, denuncia allo Sportello Unico dell'edilizia e progettazione; perché aveva eseguito, in assenza di permesso di costruire ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, sulla struttura alberghiera denominata - La Conca Azzurra, al piano 4° livello sottostrada interrato opere edilizie costituite:

1) dalla realizzazione di un manufatto abusivo, allo stato grezzo e privo di rifiniture;

2) dall'apertura verso Amalfi di tre locali interclusi con la realizzazione di tre vani allo stato grezzo e privi di rifiniture;

3) da un ulteriore camera ricavata all'interno di un ex ripostiglio, a cui si accedeva tramite scala abusiva allo stato grezzo; al piano 3 livello sottostrada interrato sul lato verso Positano, era stata installata una vasca idromassaggio collocata su piattaforma di conglomerato cementizio allo stato grezzo;

4) adiacente al blocco ascensore, altro locale con struttura in legno con infissi scorrevoli ancorati a muretti di altezza di 1 mt.;

5) la chiusura della zona adibita a terrazzo in ampliamento delle sale ristorante, ricavando due ambienti chiusi con struttura portante in legno, copertura di lamiera coibentata e muretti laterali di 1 mt. con sovrastanti infissi scorrevoli, entrambi con pavimentazione allo stato grezzo, Fati accertati in Conca dei Marini l'8.11.2007.


Per tali ipotesi di reato in data 8.11.2007 i CC della Stazione di Amalfi procedevano al sequestro d'urgenza delle opere anzidette. Il P.M. in sede, in data 10.11.2007, formulava richiesta al Gip di convalida del sequestro di urgenza disposto dalla p.g. e di contestuale emissione di autonomo decreto di sequestro preventivo. Il Gip presso il Tribunale di Salerno, convalidava l'operato della p.g e, ravvisando "il fumus" dei reati anzidetti e le esigenze di carattere preventivo, disponeva il richiesto sequestro preventivo del manufatto, con decreto del 12.11.2007.


Avverso tale decreto presentava istanza di riesame il difensore di CRISCUOLO con atto depositato in data 20.12.2007., con cui deduceva, in rito, il difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato e, nel merito, l'insussistenza del "fumus commissi delicti", in quanto le opere erano state già realizzate molti anni addietro, da almeno quattro anni; pertanto, doveva ritenersi consumato il termine di prescrizione; in ogni caso, la vasca idromassaggio non necessitava di alcun permesso di costruire, in quanto del tutto amovibile e parimenti non aveva rilevanza penale il mutamento della destinazione d'uso del ripostiglio; infine la difesa deduceva che tutte le opere realizzate "sine titulo" erano state condonate, ai sensi della legge n 326 del 2003


L'istanza del riesame era respinta con il provvedimento oggetto della presente impugnazione.


A fondamento della decisione il tribunale osservava che la vasca idromassaggio non era amovibile; che la documentazione prodotta dalla difesa non era idonea a scalfire il verbale di sequestro della polizia giudiziaria poiché non era dimostrato che le opere indicate dalla polizia giudiziaria si identificassero con quelle oggetto della domanda di condono o con quelle realizzate in precedenza; che tutte le opere abusive servivano per ampliare la ricettività del complesso turistico e che sussisteva il "periculum in mora" perché il sequestro era diretto ad evitare l'aggravamento del reato.


Ricorre per cassazione l'indagato con un unico articolato motivo


IN DIRITTO
 

Con l'unico articolato motivo di gravame il difensore denuncia la violazione delle norme sulla prescrizione e sul condono nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Assume che con la documentazione prodotta in sede di riesame, non adeguatamente apprezzata dal tribunale, aveva dimostrato che le opere erano state ultimate nel 2000 e che avevano già formato oggetto di una domanda di condono. Di conseguenza i reati ipotizzati non sussistevano perché estintisi o per prescrizione o per condono. Inoltre per la vasca idromassaggio e per la modificazione della destinazione d'uso del ripostiglio non occorreva alcun permesso di costruire, in quanto la prima costituiva una pertinenza, mentre la modificazione della destinazione d'uso non richiedeva il permesso di costruire.


Il ricorso è inammissibile:


A norma dell'articolo 325 primo comma, in questa materia il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge sostanziale o processuale - Secondo l'orientamento prevalente di questa corte, ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza del 2004, Ferrazzi, nel concetto di violazione di legge, può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all' inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett.e) né tanto meno il travisamento del fatto o della prova non risultante dal testo del provvedimento o da altri atti specificamente indicati.


Nella fattispecie il ricorso, anche quando denuncia la violazione dell'articolo 157 c.p. e 38 della legge n 47 del 1985, si fonda sulla premessa di un erroneo apprezzamento della situazione fattuale da parte del tribunale del riesame. Solo le censure relative alla vasca idromassaggio ed alla modificazione della destinazione d'uso del ripostiglio, prescindono o possono prescindere dal vizio di travisamento del fatto o della prova.


In proposito, per quanto concerne la vasca per l'idromassaggio, si osserva che in sede di riesame il ricorrente si era limitato ad affermare che trattavasi di opera precaria. Respinta tale tesi, cambia ora versione sostenendo che trattasi di interevento pertinenziale che non richiedeva il permesso di costruire.


La censura è inammissibile perché la natura pertinenziale di un intervento presuppone accertamenti fattuali sulle sue dimensioni, sull'eventuale autonoma utilizzabilità e sull' eventuale inclusione negli strumenti urbanistici come interventi di nuova costruzione, che non possono essere compiuti per la prima volta in cassazione.


Per quanto concerne la modifica della destinazione d'uso del deposito, a parte il potere attribuito alle regioni di stabilire quali mutamenti debbano essere sottoposti al permesso di costruire e quali alla denuncia d'inizio attività, si osserva che è comunque richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento si riferisce ad immobili compresi nelle zone omogenee A) o comunque allorché comportino interventi che modifichino la sagoma o il volume del manufatto preesistente. Nella fattispecie i giudici del merito non hanno escluso la necessità del permesso di costruire anche per il mutamento della destinazione d'uso e tale statuizione fattuale non risulta censurata in maniera specifica essendosi il ricorrente limitato ad affermare "tout court" che per il mutamento della destinazione d'uso non era necessario il permesso di costruire .


Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma , che stimasi equo determinare in € 1000,00 , in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000


P.Q.M.

LA CORTE


Letto l'art. 616 c.p.p.


DICHIARA


Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende


Così deciso in Roma il 17 dicembre del 2008.

Deposito in Cancelleria il 26/01/2009

 

 


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