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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 3481



URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nozione.
Costituisce lottizzazione abusiva qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell'insediamento. Pres. Altieri, Est. Gazzara, Ric. Guttà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 3481

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata - Convenzione di lottizzazione - Immodificabilità dell'area attraverso piani urbanistici attuativi. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; ma anche allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi. Pres. Altieri, Est. Gazzara, Ric. Guttà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 3481

 


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UDIENZA  18.12.2008

SENTENZA N. 2632

REG. GENERALE n.37759/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Enrico ALTIERI                           Presidente
Dott. Agostino CORDOVA                   Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO                     Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI             Consigliere
Dott. Santi GAZZARA                          Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da
Guttà Salvatore, nato a Catania il 21/1/40, ivi re.te in Corso Indipendenza n. 150/A Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 2/7/08


Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Dalzano, il quale ha concluso per il rigetto
Udito il difensore del ricorrente, avv. Antonino Grippali, il quale ha concluso insistendo in ricorso
 

osserva


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, con sentenza del 2/2/07, ha dichiarato Guttà Salvatore colpevole dei reati di cui agli artt. 44 lett. c), d.P.R. 380/01, e 181, d.Lvo 41/04, per avere posto in essere una lottizzazione abusiva, con la realizzazione di alcuni cordoli in cemento al fine di recingere il terreno di pertinenza di ciascun fabbricato, costituito da roulotte prefabbricate, ciascuna di dimensioni ridotte, componendo, così l'originario appezzamento di terreno per scopi edilizi.

Condannava l'imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 28.000,00 di ammenda, pena condonata nei limiti dell'indulto.
Il prevenuto interponeva gravame, che la Corte di Appello di Catania ha rigettato con sentenza del 2/7/08.
Ricorre per cassazione la difesa del Guttà, con i seguenti motivi:
-erronea applicazione della legge penale relativamente al capo a) della rubrica imputativa, rilevando che andava esclusa la sussistenza del reato contestato per palese mancanza delle condizioni necessarie alla sua concretizzazione, in quanto l'area interessata era già stata oggetto di urbanizzazione;
-insufficienza della motivazione, evincibile dal testo impugnato, in punto di affermazione di sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, non sorretta da adeguata argomentazione giustificativa, in luogo della meno gravosa qualificazione di cui all'art. 31 T.U. Edilizia, punibile ex art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza assoggettata a gravame si appalesa sorretta da una argomentazione motivazionale logica e corretta.
Con i motivi di impugnazione la difesa del prevenuto contesta la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, per la evidente mancanza degli elementi che lo concretizzano, nonché la insufficienza del discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito a sostegno della affermazione ritenuta cristallizzazione di detta fattispecie contravvenzionale.


Orbene, si osserva che costituisce lottizzazione abusiva qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell'insediamento.


Peraltro, il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; ma anche allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi.

Il problema è quello di verificare se l’attività complessiva posta in essere costituisca mera edificazione illecita, punibile ai sensi dell'art. 44, lett. b) del T.U. 380/01, ovvero lottizzazione abusiva, penalmente sanzionata dalla lettera c) dello stesso art. 44, ed ha come parametro di riferimento l’art. 30, co. 1, e si incentra sul concetto di opere o atti giuridici che comportino trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni. In tale nozione la immutazione dei terreni va interpretata nel senso del conferimento di un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale. Dal controllo esercitato sulla sentenza impugnata si rileva che il decidente ha ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato fosse da inquadrare nella fattispecie di reato di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85 ( 44 lett. c) d.P.R. 380/01 ) in quanto lo stesso Guttà aveva curato la installazione, all'interno del proprio terreno, di quattro insediamenti abitativi prefabbricati, delle dimensioni di 27 mq. ciascuo, con suddivisione di detto fondo in aree di pertinenza attraverso l'apposizione di cordoletti in fibrocemento, con realizzazione, peraltro, di fosse tipo Imoff, nel numero di una ogni due roulotte.


Inoltre il prevenuto aveva posto tre cancelli carrabili per l'ingresso in detto terreno.

In forza di tali elementi il decidente ha tratto la convinzione che il prevenuto attraverso la collocazione delle strutture de quibus, destinate a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo e contingente, stesse procedendo alla realizzazione di una vera e propria opera di urbanizzazione a trasformazione del territorio, mediante la creazione di lotti a scopo edificatorio.


Né può considerarsi valida la tesi affermata dal ricorrente, secondo la quale le opere de quibus dovrebbero qualificarsi facilmente rimovibili.


Il decidente, sul punto, ha esattamente rilevato che rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono, pertanto, il rilascio di concessione edilizia non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni genere, con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con la irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca nella oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nella attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente.

Il giudice di merito ha riscontrato nella specie anche la violazione dell'art. 181, d.Lvo 42/04, in quanto i manufatti abusivi sono stati realizzati in zona sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico, risultando posizionati all'interno del limite di trecento metri dal mare ed in piena area demaniale, con addirittura il muro perimetrale esterno posizionato a soli 35 metri dalla linea di battigia.
L'iter logico giustificativo, percorso dal decidente, posto a sostegno della pronuncia di condanna va ritenuto esente da vizi ed in corretta applicazione della normativa in materia.


P . Q . M .


La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

Così deciso in Roma il 18/12/08.
Deposito in Cancelleria il 26/01/2009


 


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