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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 3481
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nozione. Costituisce
lottizzazione abusiva qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente
dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda
la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo
residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di
urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità
dell'insediamento.
Pres. Altieri, Est. Gazzara, Ric.
Guttà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
26/01/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 3481
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nuova definizione dell'assetto
preesistente in zona non urbanizzata - Convenzione di lottizzazione - Immodificabilità dell'area attraverso piani urbanistici attuativi. Il reato
di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un intervento sul
territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in
zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la
necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale
attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata
alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; ma anche
allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato,
poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni
di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione,
che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi. Pres. Altieri, Est. Gazzara, Ric.
Guttà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
26/01/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 3481
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UDIENZA 18.12.2008
SENTENZA N. 2632
REG. GENERALE n.37759/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Enrico ALTIERI Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Guttà Salvatore, nato a Catania il 21/1/40, ivi re.te in Corso Indipendenza n.
150/A Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 2/7/08
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott.
Francesco Dalzano, il quale ha concluso per il rigetto
Udito il difensore del ricorrente, avv. Antonino Grippali, il quale ha concluso
insistendo in ricorso
osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, con sentenza del
2/2/07, ha dichiarato Guttà Salvatore colpevole dei reati di cui agli artt. 44
lett. c), d.P.R. 380/01, e 181, d.Lvo 41/04, per avere posto in essere una
lottizzazione abusiva, con la realizzazione di alcuni cordoli in cemento al fine
di recingere il terreno di pertinenza di ciascun fabbricato, costituito da
roulotte prefabbricate, ciascuna di dimensioni ridotte, componendo, così
l'originario appezzamento di terreno per scopi edilizi.
Condannava l'imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 28.000,00 di
ammenda, pena condonata nei limiti dell'indulto.
Il prevenuto interponeva gravame, che la Corte di Appello di Catania ha
rigettato con sentenza del 2/7/08.
Ricorre per cassazione la difesa del Guttà, con i seguenti motivi:
-erronea applicazione della legge penale relativamente al capo a) della rubrica
imputativa, rilevando che andava esclusa la sussistenza del reato contestato per
palese mancanza delle condizioni necessarie alla sua concretizzazione, in quanto
l'area interessata era già stata oggetto di urbanizzazione;
-insufficienza della motivazione, evincibile dal testo impugnato, in punto di
affermazione di sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, non sorretta da
adeguata argomentazione giustificativa, in luogo della meno gravosa
qualificazione di cui all'art. 31 T.U. Edilizia, punibile ex art. 44 lett. b),
d.P.R. 380/01.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza assoggettata a gravame si appalesa sorretta da una argomentazione
motivazionale logica e corretta.
Con i motivi di impugnazione la difesa del prevenuto contesta la sussistenza del
reato di lottizzazione abusiva, per la evidente mancanza degli elementi che lo
concretizzano, nonché la insufficienza del discorso giustificativo, sviluppato
dal giudice di merito a sostegno della affermazione ritenuta cristallizzazione
di detta fattispecie contravvenzionale.
Orbene, si osserva che costituisce lottizzazione abusiva qualsiasi utilizzazione
del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal
numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di
una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che
postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria,
occorrenti per le necessità dell'insediamento.
Peraltro, il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un
intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto
preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui
esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico
generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria
adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; ma anche
allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato,
poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni
di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione,
che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi.
Il problema è quello di verificare se l’attività complessiva posta in essere
costituisca mera edificazione illecita, punibile ai sensi dell'art. 44, lett. b)
del T.U. 380/01, ovvero lottizzazione abusiva, penalmente sanzionata dalla
lettera c) dello stesso art. 44, ed ha come parametro di riferimento l’art. 30,
co. 1, e si incentra sul concetto di opere o atti giuridici che comportino
trasformazione edilizia od urbanistica dei terreni. In tale nozione la
immutazione dei terreni va interpretata nel senso del conferimento di un diverso
assetto ad una porzione di territorio comunale. Dal controllo esercitato sulla
sentenza impugnata si rileva che il decidente ha ritenuto che la condotta posta
in essere dall'imputato fosse da inquadrare nella fattispecie di reato di cui
all'art. 20 lett. c) L. 47/85 ( 44 lett. c) d.P.R. 380/01 ) in quanto lo stesso
Guttà aveva curato la installazione, all'interno del proprio terreno, di quattro
insediamenti abitativi prefabbricati, delle dimensioni di 27 mq. ciascuo, con
suddivisione di detto fondo in aree di pertinenza attraverso l'apposizione di
cordoletti in fibrocemento, con realizzazione, peraltro, di fosse tipo Imoff,
nel numero di una ogni due roulotte.
Inoltre il prevenuto aveva posto tre cancelli carrabili per l'ingresso in detto
terreno.
In forza di tali elementi il decidente ha tratto la convinzione che il prevenuto
attraverso la collocazione delle strutture de quibus, destinate a soddisfare un
bisogno non provvisorio, temporaneo e contingente, stesse procedendo alla
realizzazione di una vera e propria opera di urbanizzazione a trasformazione del
territorio, mediante la creazione di lotti a scopo edificatorio.
Né può considerarsi valida la tesi affermata dal ricorrente, secondo la quale le
opere de quibus dovrebbero qualificarsi facilmente rimovibili.
Il decidente, sul punto, ha esattamente rilevato che rientrano nella previsione
delle norme urbanistiche e richiedono, pertanto, il rilascio di concessione
edilizia non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie,
ma anche le opere di ogni genere, con le quali si intervenga sul suolo o nel
suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata
assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o appoggiato al
suolo, in quanto la stabilità non va confusa con la irremovibilità della
struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca
nella oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori,
ossia nella attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della
precarietà, cioè non sia temporanea e contingente.
Il giudice di merito ha riscontrato nella specie anche la violazione dell'art.
181, d.Lvo 42/04, in quanto i manufatti abusivi sono stati realizzati in zona
sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico, risultando posizionati
all'interno del limite di trecento metri dal mare ed in piena area demaniale,
con addirittura il muro perimetrale esterno posizionato a soli 35 metri dalla
linea di battigia.
L'iter logico giustificativo, percorso dal decidente, posto a sostegno della
pronuncia di condanna va ritenuto esente da vizi ed in corretta applicazione
della normativa in materia.
P . Q . M .
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18/12/08.
Deposito in Cancelleria il 26/01/2009
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