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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/01/2009 (Ud. 23/10/2008), Sentenza n. 391
DIRITTO SANITARIO - ALIMENTI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - CONSUMATORI -
Vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti - Reato di frode in commercio
- Art. 515 c.p. - Art. 1510 c.c - Art. 5, lett. G L. n. 283/1962. In materia di
tutela penale degli alimenti, il reato deve ritenersi consumato nel luogo di
immissione al commercio della merce. Nella specie, la competenza in ordine
al reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. G si radica nel
momento e nel luogo dove il prodotto venga posto in vendita al pubblico. Tale
principio risulta del resto applicato anche in relazione al reato più generale
di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto è stato ritenuto che
tale reato si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera della propria
obbligazione ai sensi dell'art. 1510 c.c. con la consegna della merce al vettore
o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stesa
merce all'acquirente. È infatti al momento suddetto che l'acquirente, ottenuta
la disponibilità della cosa, viene a trovarsi nella possibilità di verificare la
corrispondenza di essa a quella pattuita o dichiarata dal venditore (Cass. pen.
sez. 1, 19/02/2003, sent. n. 8383). Fattispecie: grano tenero francese invaso da
parassiti appartenenti alla classe dei coleotteri e, in particolare, alla specie
"Rhizopherta Dominica" ed "Elaterio dei cereali". Pres. De Maio, Est. Marmo,
Ric. Licciardi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/01/2009 (Ud.
23/10/2008), Sentenza n. 391
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO SANITARIO - ALIMENTI - Analisi
effettuate sul campione di sostanza alimentare - Istanza di revisione -
Decorrenza del termine. In materia alimentare il mancato invio dell'avviso
del risultato delle analisi effettuate sul campione di sostanza alimentare non
integra una violazione del diritto di difesa, atteso che tale comunicazione
rileva al solo fine della decorrenza del termine per la presentazione
dell'istanza di revisione, decorrente, in assenza del predetto avviso, dall'atto
successivo avente valore equipollente (Cass. sez. 3, sent. 8/03/2006, n. 11567).
Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Licciardi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 09/01/2009 (Ud. 23/10/2008), Sentenza n. 391
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reato estinto per amnistia o per prescrizione -
Responsabilità civile dell'imputato - Parte civile - Restituzioni o risarcimento
dei danni cagionati dal reato - Effetti - Art. 578 c.p.p.. In base al
disposto contenuto nell'art. 578 c.p.p., "quando nei confronti dell'imputato è
stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento
dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di
appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o
per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni
e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nonostante
l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione". Sicché, i motivi di
ricorso vanno analiticamente esaminati ai fini della responsabilità civile
dell'imputato. Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Licciardi. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 09/01/2009 (Ud. 23/10/2008), Sentenza n. 391
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UDIENZA 23.10.2008
SENTENZA N. 02145
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Guido DE MAIO
Presidente
Dott. Alfredo
TERESI
Consigliere
Dott. Mario
GENTILE
Consigliere
Dott. Margherita MARMO
Consigliere
Dott. Silvio
AMORESANO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LICCIARDI CARLO, N. IL 18/10/1964;
- avverso SENTENZA del 19/03/2008 TRIBUNALE di COSENZA;
- visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
- udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO
MARGHERITA;
- Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per "l'annullamento senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione. Conferma delle statuizioni civili.
- Udito, per la parte civile, l'Avv. MARRANARO Marco quale sostituto processuale
dell'Avv. Herman Altomare nominato di fiducia il 23/10/2008.
- Udito il difensore Avv.to CICOGNANI Ermanno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata a seguito di opposizione a decreto penale di condanna
il Tribunale di Cosenza dichiarava Carlo Licciardi responsabile: A) del reato di
cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. d), art. 6, comma 3,
ultima parte perché, in qualità di legale rappresentante della ditta Louis
Dreyfus Italia s.p. con sede in Ravenna, vendeva alla Molino Bruno s.p.a. di
Montalto Uffugo una partita di grano tenero francese del peso complessivo di kg.
63.260 invasa da parassiti appartenenti alla classe dei coleotteri e, in
particolare, alla specie "Rhizopherta Dominica" ed "Elaterio dei cereali"
(in Mentalto Uffugo il 30 ottobre 2003) e, con la concessione delle attenuanti
generiche, condannava l'imputato alla pena di 3.000,00 Euro di ammenda, nonché
al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite Molino
Bruno s.p.a. e Costabile Giuseppe da liquidarsi in separata sede (assegnando a
queste ultime una provvisionale. La vicenda traeva origine dalla vendita, da
parte della ditta Luis Dreyfus Italia s.p.a., con sede in Ravenna e di cui
l'imputato era legale rappresentante, alla Molino Bruno s.p.a., di una partita
di grano tenero del peso complessivo di kg 63.260, invasa da parassiti e
affidata per la consegna alla ditta di trasporti di Costabile Bruno.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento
dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente
esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali
stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 66 c.p.p., lett. c,
l'inosservanza dell'art. 8 c.p.p. e ss., in ordine alla individuazione del
giudice territorialmente competente e la tempestività dell'eccezione, con
conseguente nullità della sentenza.
Deduce il ricorrente che il Tribunale di Cosenza aveva respinto l'eccezione di
incompetenza territoriale rilevando che il reato si sarebbe consumato in
Montalto Uffugo, in Provincia di Cosenza, con l'immissione in commercio del
prodotto tramite l'ingresso nella disponibilità dell'acquirente.
Pertanto, rileva il ricorrente, sotto il profilo civilistico il passaggio della
proprietà avviene con l'individuazione della merce e qualora la stessa non
avvenga preventivamente, con la consegna al vettore. Nel caso in esame il luogo
dove il prodotto era stato detenuto per la vendita e commercializzato doveva
ritenersi, (conformemente alla lettera delle norma e alla sua interpretazione
più aderente), quello ove la merce era stata consegnata al vettore e pertanto la
sede dei magazzini Solacem di Torre Annunziata dove la merce era stata
consegnata al vettore.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 15
c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 9, la violazione del principio di specialità e
la mancata applicazione della L. n. 580 del 1967, come modificata dal D.P.R. n.
187 del 2001.
Deduce il ricorrente che la L. 4 luglio 1967, n. 580, detta la disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari. Tale normativa, modificata dal D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187,
regola la produzione e la commercializzazione di sfarinati e paste alimentari e
sottrae la disciplina del commercio dei cereali all'ambito della L. n. 283 del
1962. In proposito la L. n. 580 del 1967, art. 44, comma 3 prevede espressamente
che "ai sensi dell'art. 15 c.p. le disposizioni della presente legge sono
speciali rispetto a quelle contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283 e L. 26
febbraio 1963, n. 411".
Secondo il ricorrente il Tribunale di Cosenza aveva erroneamente applicato una
normativa che andava pacificamente esclusa sulla base del principio di
specialità, mentre l'unica normativa applicabile era soltanto quella speciale di
cui alla L. n. 580 del 1967 e le successive modifiche, essendo applicabile
soltanto ai fini della determinazione della pena la L. n. 283 del 1962.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza del D.Lgs. n. 123 del
1993, art. 4 (attuazione della direttiva CEE n. 397 del 89) e la conseguente
inutilizzabilità della analisi. Deduce il ricorrente che tale norma prevede che,
effettuate le analisi su un'aliquota del campione prelevato, in caso di non
conformità del risultato delle analisi alla normativa, il responsabile del
laboratorio provveda con tempestività a darne avviso all'interessato,
specificando giorno, luogo e ore in cui le analisi andranno ripetute.
Nel caso in esame tale avviso era stato omesso.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza e l'illogicità della
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del vizio lamentato.
Deduce in proposito il ricorrente che il quantitativo complessivo di grano
relativo a quella singola partita era stato oggetto, nello stesso giorno e in
quelli successivi, di numerosi ritiri da parte di altre ditte e che, secondo
quanto dichiarato da due testimoni, non vi erano state contestazioni da tali
ditte. In proposito il Tribunale non aveva motivato se non in maniera sommaria e
con riferimento alla deposizione di uno solo dei due testi. Infine la sentenza
impugnata era carente motivazione anche in ordine alla natura del grano e agli
obblighi gravanti sui diversi soggetti del rapporto contrattuale. In ordine ai
motivi preliminarmente il Collegio rileva che i fatti risalgono al 30 ottobre
2003, sicché, trattandosi di contravvenzione punibile anche con pena detentiva,
trova applicazione il termine massimo di quattro anni e sei mesi, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 c.p.p. ante novellarti, più
favorevole al reo. Tale termine, scaduto il 30 aprile 2008, pur prorogato di 2
mesi e quindici giorni per effetto del rinvio di udienza dal 18 luglio 2007 al 3
ottobre 2007 è definitivamente decorso il 15 luglio 2008.
Per quel che attiene al motivo pregiudiziale, avente ad oggetto l'incompetenza
per territorio del giudice di primo grado, a parte il fatto che la motivazione
del Tribunale di Cosenza non risulta incongrua, l'intervenuto decorso del
termine di prescrizione, alla quale il ricorrente non ha rinunciato, non
consentirebbe comunque a questa Corte di disporre il rinvio al giudice indicato
dal ricorrente come competente. Tale rinvio sarebbe infatti in contrasto con il
principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui
all'art. 129 c.p.p..
Non essendovi i presupposti per un'immediata assoluzione dell'imputato ai sensi
dell'art. 129 c.p.p., comma 2 deve quindi annullarsi, senza rinvio, la sentenza
impugnata, per quel che attiene alle statuizioni di condanna penale, per essere
il reato estinto per prescrizione.
Peraltro, in base al disposto di cui all'art. 578 c.p.p., secondo cui "quando
nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della
parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il
reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai
soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per
prescrizione", i motivi di ricorso vanno analiticamente esaminati ai fini della
responsabilità civile dell'imputato. Per quel che attiene a tali effetti il
Collegio rileva, in ordine al primo motivo di ricorso, che il reato deve
ritenersi consumato nel luogo di immissione al commercio della merce,
individuato in Montalto Uffugo, dove si trova la sede della società acquirente.
In tal senso si è pronunciata questa Corte, anche se in relazione a fattispecie
analoga, ritenendo che la competenza in ordine al reato di cui alla L. 30 aprile
1962, n. 283, art. 5, lett. G si radica nel momento e nel luogo dove il prodotto
venga posto in vendita al pubblico).
Tale principio risulta del resto applicato da questa Corte anche in relazione al
reato più generale di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto è
stato ritenuto che tale reato si consuma non nel luogo in cui il venditore si
libera della propria obbligazione ai sensi dell'art. 1510 c.c. con la consegna
della merce al vettore o spedizioniere, (come ritiene il ricorrente nel caso in
esame), ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stesa merce
all'acquirente. È infatti al momento suddetto che l'acquirente, ottenuta la
disponibilità della cosa, viene a trovarsi nella possibilità di verificare la
corrispondenza di essa a quella pattuita o dichiarata dal venditore (v. per
tutte Cass. pen. sez. 1, sent. 19 febbraio 2003, n. 8383).
Deve quindi concludersi che il Tribunale ha correttamente respinto l'eccezione
di incompetenza.
Per quel che attiene al secondo motivo deve ritenersi corretta la motivazione
del primo giudice, secondo cui il grano, al di là del prevalente utilizzo
attraverso la macinazione, (con conseguente applicazione della legge speciale
indicata dal ricorrente), costituisce comunque, anche in sè, sostanza alimentare
che può essere consumata mediante semplice cottura.
Va quindi ritenuto applicabile la L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. D), secondo
cui "e vietato impiegare nella preparazioni di alimenti o bevande, vendere,
detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o
comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari insudiciate, invase da
parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a
lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di
alterazione". In ordine al terzo motivo il Collegio rileva che con fax del 29
novembre 2003, foglio 88, la Dreyfus Italia s.p.a. risulta essere stata avvisata
delle analisi.
Giova comunque ricordare, in ordine a tale motivo, che, come ha precisato questa
Corte (v per tutte Cass. sez. 3, sent. 8 marzo 2006, n. 11567), "in materia
alimentare il mancato invio dell'avviso del risultato delle analisi effettuate
sul campione di sostanza alimentare non integra una violazione del diritto di
difesa, atteso che tale comunicazione rileva al solo fine della decorrenza del
termine per la presentazione dell'istanza di revisione, decorrente, in assenza
del predetto avviso, dall'atto successivo avente valore equipollente".
Per quel che attiene al quarto motivo, trattasi di rilievi di natura generica ed
inconferenti al fine del decidere, essendo irrilevanti le mancate doglianze di
altri acquirenti del grano venduto dall'imputato.
Va quindi confermata la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni
civili, con conseguente condanna dell'imputato alle spese sostenute dalla parte
civile presente nel grado, liquidate nella misura che si reputa congrua di
complessive Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Liquida alla parte civile, per le
spese sostenute nel grado, complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre
2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009
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