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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 5498
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Termine di ultimazione dei lavori
- Sanatoria straordinaria - Norme tecniche antisismiche - Lavori di adeguamento
- Termini. Il comma ottavo dell'art. 35, va interpretato in coordinamento
con l'art. 31, comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati dall'art. 32, comma
25, del D.L. 269/2003), che prevede un termine di ultimazione dei lavori come
condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa che
solo l'immobile ultimato (al rustico e nella copertura) entro il termine
prescritto può accedere al c.d. condono edilizio; e che, solo nel caso in cui
l'immobile condonabile era costruito in violazione delle norme tecniche
antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla presentazione della
istanza di sanatori a per eseguire i lavori di adeguamento alle medesime norme
antisismiche. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. Isola ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 5498
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UDIENZA 2.12.2008
SENTENZA N. 2424
REG. GENERALE n.26266/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Aldo GRASSI Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ISOLA Grazia, nata a Messina il 21.12.1936,
2) MANCINONE Filippa, nata a Messina il 21.6.1959,
avverso la sentenza resa il 22.2.2008 dalla Corte d'appello di Messina,
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Bua, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv.
Udito il difensore delle imputate, avv. Giuseppe Valentino, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso,
Osserva:
Fatto e diritto
1 - Con sentenza del 22.2.2008 la Corte d'appello di Messina, parzialmente
riformando quella resa il 23.10.2006 dal locale tribunale monocratico, ha
dichiarato non doversi procedere contro Grazia Isola e Filippa Mancinone per il
reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 per essere estinto per
prescrizione, e ha rideterminato in due mesi e cinque giorni di arresto ed euro
20.910 di ammenda la pena inflitta alle stesse Isola e Mancinone siccome
colpevoli del reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e del reato di
cui all'art. 163 D.Lgs. 490/1999, per aver costruito in area soggetta a vincolo
paesaggistico un manufatto in cemento armato di circa 140 mq. senza permesso di
costruire e senza autorizzazione della
competente Soprintendenza (accertati in Messina il 18.2.2004). Confermato il
beneficio della sospensione condizionale della pena e l'ordine di demolizione
dell'opera abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi.
Prendendo in considerazione i motivi di appello, la corte territoriale ha in
particolare osservato quanto segue:
- non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 523 c.p.p., giacché il
pubblico ministero aveva ritualmente rassegnato le proprie conclusioni nel
dibattimento di primo grado chiedendo la sospensione del processo ai sensi
dell'art. 32 legge 326/2003, anche se non aveva formulato richieste nel merito;
in ogni caso si sarebbe trattato di una nullità sanabile e sanata ex art. 182
c.p.p. perché non prontamente eccepita;
- non poteva disporsi la sospensione del processo ai sensi del citato art. 32
legge 326/2003 giacché mancava il requisito temporale per la condonabilità
dell'opera, in quanto alla data del 31.3.2003 non era ancora completata la
copertura del tetto, essendo i lavori in corso alla data del sopralluogo
(18.2.2004);
- i reati erano stati commessi in concorso tra la figlia Filippa Mancinone,
proprietaria del terreno, che era stata trovata nel cantiere al momento del
sopralluogo, e la madre Grazia Isola, alla quale la prima aveva concesso in
affitto il terreno.
2 - Entrambe le imputate hanno proposto personalmente ricorso per cassazione,
con unico atto, nel quale deducono:
2.1 - inosservanza dell'art. 523, in relazione all'art. 178 lett. b), c.p.p..
Insistono nel sostenere che il p.m. non aveva formulato le proprie conclusioni
in primo grado, e che si trattava di nullità generale a regime intermedio
eccepibile con l'atto di appello;
2.2 - manifesta illogicità della motivazione laddove la corte di merito ha
ritenuto inammissibile il condono edilizio per mancata ultimazione della
copertura entro il termine del 31.3.2003, da un lato ignorando che il consulente
del p.m. aveva accertato che l'opera strutturale poteva risalire al 2002, e
dall'altro omettendo di considerare l'art. 35, comma 8 legge 47/1985, il quale
consente nelle zone sismiche che il necessario progetto di adeguamento
antisismico possa essere completato entro tre anni dalla presentazione della
istanza di sanatoria.
3 - L'eccezione processuale (n. 2.1) è manifestamente infondata, per una ragione
pregiudiziale rispetto alla questione della sua tempestività., oggi riproposta
dalle ricorrenti.
Se il pubblico ministero, nella sua discrezionalità tecnica, conclude la sua
requisitoria dibattimentale con una richiesta in rito, non ritenendo allo stato
possibile l'accesso al giudizio di merito, ciò non configura un difetto della
sua doverosa partecipazione dialettica alla discussione dibattimentale: il
dovere di partecipazione, infatti, deve essere valutato in ordine "all'an" e non
al "quomodo". Pertanto, nella specie, non può ravvisarsi alcuna nullità ex art.
179 lett. b) c.p.p.
E' parimenti destituita di qualsiasi fondamento giuridico la seconda censura (n.
2.2) relativa alla condonabilità "ratione temporis" del manufatto abusivo.
Che i lavori "de quibus" non fossero ultimati entro il termine del 31.3.2003
previsti dal c.d. terzo condono (D.L. 30.9.2003 n. 269), è stato accertato dai
giudici di merito con motivazione insindacabile in sede di legittimità, basata
su una prova storica (la testimonianza degli agenti verbalizzanti) che non può
essere scalfita da una incerta prova logica relativa a diverso oggetto (il
consulente del p.m. avrebbe valutato il tempo dell'inizio della costruzione, non
quello della sua ultimazione).
Quanto al comma ottavo dell'art. 35, esso va interpretato in coordinamento con
l'art. 31, comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati dell'art. 32, comma 25,
del predetto D.L. 269/2003), che prevede un termine di ultimazione dei lavori
come condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa
che solo l'immobile ultimato (al rustico e nella
copertura) entro il termine prescritto può accedere al c.d. condono edilizio; e
che, solo nel caso in cui l’immobile condonabile era costruito in violazione
delle norme tecniche antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla
presentazione della istanza di sanatoria per eseguire i lavori di adeguamento
alle medesime norme antisismiche.
4 - Il ricorso è pertanto inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la
condanna alle spese, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle
ammende, giacché, ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale,
le ricorrenti non appaiono esenti da colpa sulla valutazione di ammissibilità
della impugnazione.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna le
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al
versamento della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2.12.2008.
Deposito in Cancelleria il 9/02/2009
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