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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 6227
RIFIUTI - Traffico illecito - Documenti di accompagnamento allegati ai
containers - Errata indicazione dei soggetti interessati alla spedizione -
Reato ex art. 259 D.L.vo 152/06 - Configurabilità - Elementi. Si configura
il reato di cui all’articolo 259 1° comma, D.L.vo 152/06 allorquando le
irregolarità riscontrate nella documentazione allegata ad una spedizione di
rifiuti sono tali da determinare totale incertezza sulla individuazione
dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto (nella specie, il tutto
in violazione della disciplina di cui all'art. 37 del Regolamento CE n. 1013/06
e del Regolamento CE n. 801/07 (normative che hanno sostituito le disposizioni
di cui all'art. 26 Regolamento CE n. 259/93, indicato nel testo di cui all'art.
259 D.L.vo 152/06). Inoltre, la presenza di un profitto, ulteriore e diretto,
riconducibile all'attività illecita non è un requisito richiesto ai fini della
sussistenza dell'elemento obiettivo di cui al reato ex art. 259 D.L.vo 152/06.
Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Bologna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 13/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 6227
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UDIENZA 13.01.2009
SENTENZA N. 67
REG. GENERALE n. 33134/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Giulio SARNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bologna Antonino, nato il 05/08/1968
Avverso Ordinanza
Tribunale di Palermo, emessa il 21/07/08
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
concluso per Rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv.//
Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza emessa il 21/07/08 -
provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Bologna
Antonino, quale rappresentante legale della "Palermo Recuperi di Bologna
Antonino & C. s.a.s." avverso il decreto del Gip del Tribunale di Palermo in
data 25/06/08, con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di cinque
containers contenenti 94 balle di carta da macero per un totale di Kg 128.660 e
della documentazione pertinente ad essi, il tutto in relazione al delitto di cui
all'art. 259, 1° comma, D.L.vo 152/06 - rigettava il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art.
606, lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva il
“fumus commissi delicti” relativo all'ipotizzato reato ex art. 259, 1°
comma, D.L.vo 152/06, trattandosi di semplice errata indicazione - nell'ambito
di uno dei documenti allegati ai containers sottoposti a sequestro - dei
soggetti interessati alla spedizione. Detta erronea indicazione di dati
costituiva un semplice illecito amministrativo, in ordine al quale era prevista
la sola sanzione pecuniaria di cui all'art. 258, 5° comma, D.L.vo 152/06.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 13/01/08, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Palermo, ha congruamente motivato in ordine ai punti
fondamentali della decisione.
In particolare risulta accertato - allo stato delle indagini e delle
investigazioni finora svolte dal PM e dalla PG - che in data 16/05/08 dal porto
di Palermo si stava effettuando verso la Cina un trasporto di carta mediante n.5
containers, contenenti carta e cartone derivante da trattamento di rifiuti
costituiti in massima parta da quotidiani invenduti. Il predetto trasporto era
effettuato dalla ditta "Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. sas" (quale
responsabile della ditta Sicilsped, che curava la spedizione), di cui Bologna
Antonino era rappresentante legale.
Orbene, dall'esame dei documenti allegati alla spedizione de qua risultavano le
seguenti difformità in ordine:
a) alla persona che organizzava la spedizione;
b) al generatore dei rifiuti (produttore iniziale, nuovo produttore o raccoglitore);
c) alle dichiarazioni della persona che organizzava la spedizione;
il tutto in violazione della disciplina di cui all'art. 37 del Regolamento CE n. 1013/06 e del Regolamento CE n. 801/07 (normative che hanno sostituito le disposizioni di cui all'art. 26 Regolamento CE n. 259/93, indicato nel testo di cui all'art. 259 D.L.vo 152/06)
Ricorreva, pertanto, nella fattispecie il “fumus commissi delicti”
relativo all'ipotizzato reato ex art. 259 D.L.vo 152/06.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate nella necessità di evitare l'aggravarsi
delle conseguenze del reato, mediante l'effettiva spedizione dei rifiuti in
esame.
Trattasi di valutazione di merito conforme ai parametri di cui agli artt. 259
D.L.vo 152/06, 322, 324 e 325 cpp, non censurabile in sede di legittimità.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.
In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui le
difformità riscontrate in sede di sequestro - in relazione ai dati contenuti nei
documenti di accompagnamento allegati ai containers - costituivano mero errore
di indicazione dei soggetti interessati alla detta spedizione.
Al riguardo il Tribunale di Palermo ha precisato che le irregolarità riscontrate
nelle citate indicazioni erano tali da determinare totale incertezza sulla
individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto.
Parimenti va disatteso il residuo assunto difensivo secondo cui mancava nella
fattispecie in esame la presenza di un profitto, ulteriore e diretto,
riconducibile all' attività illecita de qua.
Trattasi di un requisito non richiesto ai fini della sussistenza dell'elemento
obiettivo di cui al reato ex art 259 D.L.vo 152/06.
Non sono state dedotte censure in ordine al "periculum in mora", come
individuate dal Tribunale di Torino (ndr Palermo) nell'ordinanza impugnata.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Bologna Antonino
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in € 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 13/01/09
Deposito in Cancelleria il 13/02/2009
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