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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 6227



RIFIUTI - Traffico illecito - Documenti di accompagnamento allegati ai containers - Errata indicazione dei soggetti interessati alla spedizione - Reato ex art. 259 D.L.vo 152/06 - Configurabilità - Elementi.
Si configura il reato di cui all’articolo 259 1° comma, D.L.vo 152/06 allorquando le irregolarità riscontrate nella documentazione allegata ad una spedizione di rifiuti sono tali da determinare totale incertezza sulla individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto (nella specie, il tutto in violazione della disciplina di cui all'art. 37 del Regolamento CE n. 1013/06 e del Regolamento CE n. 801/07 (normative che hanno sostituito le disposizioni di cui all'art. 26 Regolamento CE n. 259/93, indicato nel testo di cui all'art. 259 D.L.vo 152/06). Inoltre, la presenza di un profitto, ulteriore e diretto, riconducibile all'attività illecita non è un requisito richiesto ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo di cui al reato ex art. 259 D.L.vo 152/06. Pres. Onorato, Est. Gentile, Ric. Bologna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 6227

 


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UDIENZA  13.01.2009

SENTENZA N. 67

REG. GENERALE n. 33134/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                     Presidente
Dott. Ciro PETTI                                  Consigliere
Dott. Mario GENTILE                           Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                   Consigliere
Dott. Giulio SARNO                            Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da
Bologna Antonino, nato il 05/08/1968
Avverso Ordinanza
Tribunale di Palermo, emessa il 21/07/08
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Alfredo Montagna che ha concluso per Rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv.//
 

Svolgimento del processo


Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza emessa il 21/07/08 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Bologna Antonino, quale rappresentante legale della "Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s." avverso il decreto del Gip del Tribunale di Palermo in data 25/06/08, con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di cinque containers contenenti 94 balle di carta da macero per un totale di Kg 128.660 e della documentazione pertinente ad essi, il tutto in relazione al delitto di cui all'art. 259, 1° comma, D.L.vo 152/06 - rigettava il gravame.


L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) cpp.


In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva il “fumus commissi delicti” relativo all'ipotizzato reato ex art. 259, 1° comma, D.L.vo 152/06, trattandosi di semplice errata indicazione - nell'ambito di uno dei documenti allegati ai containers sottoposti a sequestro - dei soggetti interessati alla spedizione. Detta erronea indicazione di dati costituiva un semplice illecito amministrativo, in ordine al quale era prevista la sola sanzione pecuniaria di cui all'art. 258, 5° comma, D.L.vo 152/06.


Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 13/01/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.


Motivi della decisione
 

Il ricorso è manifestamente infondato.


Il Tribunale di Palermo, ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.


In particolare risulta accertato - allo stato delle indagini e delle investigazioni finora svolte dal PM e dalla PG - che in data 16/05/08 dal porto di Palermo si stava effettuando verso la Cina un trasporto di carta mediante n.5 containers, contenenti carta e cartone derivante da trattamento di rifiuti costituiti in massima parta da quotidiani invenduti. Il predetto trasporto era effettuato dalla ditta "Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. sas" (quale responsabile della ditta Sicilsped, che curava la spedizione), di cui Bologna Antonino era rappresentante legale.


Orbene, dall'esame dei documenti allegati alla spedizione de qua risultavano le seguenti difformità in ordine:

a) alla persona che organizzava la spedizione;

b) al generatore dei rifiuti (produttore iniziale, nuovo produttore o raccoglitore);

c) alle dichiarazioni della persona che organizzava la spedizione;

il tutto in violazione della disciplina di cui all'art. 37 del Regolamento CE n. 1013/06 e del Regolamento CE n. 801/07 (normative che hanno sostituito le disposizioni di cui all'art. 26 Regolamento CE n. 259/93, indicato nel testo di cui all'art. 259 D.L.vo 152/06)


Ricorreva, pertanto, nella fattispecie il “fumus commissi delicti” relativo all'ipotizzato reato ex art. 259 D.L.vo 152/06.


Le esigenze cautelari venivano ravvisate nella necessità di evitare l'aggravarsi delle conseguenze del reato, mediante l'effettiva spedizione dei rifiuti in esame.


Trattasi di valutazione di merito conforme ai parametri di cui agli artt. 259 D.L.vo 152/06, 322, 324 e 325 cpp, non censurabile in sede di legittimità.


Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.


In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui le difformità riscontrate in sede di sequestro - in relazione ai dati contenuti nei documenti di accompagnamento allegati ai containers - costituivano mero errore di indicazione dei soggetti interessati alla detta spedizione.


Al riguardo il Tribunale di Palermo ha precisato che le irregolarità riscontrate nelle citate indicazioni erano tali da determinare totale incertezza sulla individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto.


Parimenti va disatteso il residuo assunto difensivo secondo cui mancava nella fattispecie in esame la presenza di un profitto, ulteriore e diretto, riconducibile all' attività illecita de qua.


Trattasi di un requisito non richiesto ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo di cui al reato ex art 259 D.L.vo 152/06.


Non sono state dedotte censure in ordine al "periculum in mora", come individuate dal Tribunale di Torino (ndr Palermo) nell'ordinanza impugnata.


Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Bologna Antonino con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.


P. Q. M.

La Corte


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma il 13/01/09
Deposito in Cancelleria il 13/02/2009


 


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