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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/02/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n. 6228
CACCIA - Reati venatori - Confisca dell’arma - Artt. 30 e 28 c.2, L. n.157/1992
- Art. 240 cpv. cod. pen. - Principio di specialità - Disciplina applicabile.
L’art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola
norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente
detenute a portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati
venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge
157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di
condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi,
dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6
della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a
confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una
pronuncia di condanna" [Cassazione Sez. III, n. 15166/2003, Filippone].
Pertanto, il principio di specialità, riaffermato dalla disposizione, laddove fa
salve le espresse previsioni contenute nella legge speciale, comporta che la
sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, legittimamente detenute
e portate e, tuttavia, utilizzate per commettere reati venatori, sia quella di
cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 157/1992, che prevede, in caso di
condanna per le contravvenzioni di cui all'art. 30 comma 1 lett. a), b), c), d)
ed e), la confisca, in ogni caso, delle armi stesse, al pari degli altri mezzi
di caccia soggetti a sequestro. Tale disposizione si pone in rapporto di
specialità con l’art. 240 c.p., introducendo un'ipotesi di confisca obbligatoria
delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" (per le
quali la norma codicistica prevede, al primo comma, la sola confisca
facoltativa), ma non commina, come invece nel caso del secondo comma, n.2,
dell'articolo sopra citato, la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi
in cui non sia stata pronunciata condanna. Pres. Onorato Est. Teresi Ric.
Mecucci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/02/2009 (Ud. 14/01/2009),
Sentenza n. 6228
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UDIENZA 14.01.2009
SENTENZA N. 82
REG. GENERALE n. 10689/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Mecucci Gaetano, nato a Roma il 7.08.1937, avverso il
provvedimento in data 17.12.2007 con cui il giudice monocratico di Bracciano ha
rigettato la richiesta di revoca della confisca di un fucile da caccia e di
munizioni disposta con provvedimento 4.07.2007 a seguito della sentenza n.
54/2007 che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al
reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. h)legge n. 157/1992 [esercizio di caccia
con fucile cal. 12 privo di apposito riduttore];
-
Visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
-
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Lette le conclusioni del PG, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza n.54/2007 il Tribunale di Civitavecchia, sezione distaccata di Bracciano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Mecucci Gaetano perché estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 30 lett. h) legge 11/2/92 n. 157 (esercizio di caccia con fucile cal. 12 privo di apposito riduttore accertato il 6/10/2003) a lui ascritto.
Con provvedimento in data 17.12.2007 il Tribunale rigettava l'istanza di revoca
della misura della confisca del fucile e delle munizioni in sequestro disposta
in data 4.07.2007, dopo la pronuncia di non luogo a procedere.
Tale ultima statuizione il Tribunale riteneva di dovere adottare ai sensi
dell'art. 240, comma 2, cod. pen. per essere state le cose sequestrate detenute
e usate per commettere il reato.
Avverso detta decisione sulla misura di sicurezza, ha proposto, a mezzo del
difensore di fiducia, ricorso per cassazione Mecucci denunciando
l'illegittimità, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e
norme collegate, della suddetta statuizione.
Il Tribunale non avrebbe potuto ritenere obbligatoria la confisca, in mancanza
di una sentenza di condanna, non essendo le cose sequestrate intrinsecamente
criminose.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il PG concludeva per il rigetto del ricorso ritenendo applicabile l’art. 6 della
legge n. 152/1975 che prevede la confisca obbligatoria per tutte le armi,
munizioni ed esplosivi in deroga alla disciplina ordinaria della confisca, salva
la ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 240
cod. pen., cioè non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a
persona estranea al reato.
Il ricorso è fondato.
L'art.30, comma 3 parte seconda della legge n.157/102 stabilisce la persistente
obbligatorietà per chi svolga attività venatoria, delle comuni disposizioni in
materia di armi sotto le relative comminatorie penali, salvo i casi di espresse
deroghe, facendo salvo il principio di specialità.
Quindi, proprio il principio di specialità, riaffermato dalla disposizione sopra
enunciata, laddove fa salve le espresse previsioni contenute nella legge
speciale, comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di
armi, legittimamente detenute e portate e, tuttavia, utilizzate per commettere
reati venatori, sia quella di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 157/1992,
che prevede, in caso di condanna per le contravvenzioni di cui all'art. 30 comma
1 lett. a), b), c), d) ed e), la confisca, in ogni caso, delle armi stesse, al
pari degli altri mezzi di caccia soggetti a sequestro.
Tale disposizione si pone in rapporto di specialità con l’art. 240 c.p.,
introducendo un'ipotesi di confisca obbligatoria delle "cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato" (per le quali la norma codicistica
prevede, al primo comma, la sola confisca facoltativa), ma non commina, come
invece nel caso del secondo comma, n.2, dell'articolo sopra citato, la misura di
sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia stata pronunciata condanna.
Né è applicabile, in difetto di contestazione di violazioni anche in materia di
armi e munizioni, la disposizione di cui all'art. 6 della L. 152/75, che prevede
altra e più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente
pericolose, costituenti corpi di reati previsti da tale normativa, anche se in
concreto non sia stata pronunciata condanna.
Conseguentemente questa Corte ha affermato che "l’art. 30 della legge 11
febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di
regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in
materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute a portate, siano
state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita
dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157/1992, in base alla quale la
confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi
richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di
cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in
forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati
concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna" [Cassazione
Sezione III, Filippone, n. 15166/2003 RV. 224709].
Pertanto il provvedimento impugnato, unitamente a quello emesso in data
4.07.2007, va annullato senza rinvio con il conseguente ordine restitutorio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento del GE in data 17.12.2007, nonché quello dello stesso giudice in data 4.07.2007 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 14.01.2009.
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