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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 18/11/2008), Sentenza n. 6902
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - La demolizione del
manufatto abusivo non equivale a ripristino dello stato dei luoghi. In linea
di diritto, la demolizione del manufatto abusivo non equivale al ripristino
dello stato dei luoghi, giacché questo viene alterato non solo dalla
realizzazione di fabbricati, ma anche da sbancamenti, estirpazione di piante, o
da opere infrastrutturali che comunque modifichino l'assetto del territorio e
del paesaggio. Ne consegue che la mera demolizione del fabbricato abusivo, ove
sussistano anche altri interventi che alterano l'assetto del territorio, non
perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il
legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo ogni qual
volta intervenga una condanna per reato paesaggistico. Nella specie, il giudice
dell’esecuzione ha ritenuto che lo stato dei luoghi non era stato ripristinato
attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo. Pres. De Maio, Est.
Onorato, Ric. Napolitano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud.
18/11/2008), Sentenza n. 6902
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UDIENZA 18.11.2008
SENTENZA N. 1280
REG. GENERALE n.12273/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO
Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)
Consigliere
Dott. Mario GENTILE
Consigliere
Dom Amedeo FRANCO
Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per NAPOLITANO
Maria, nata a Pozzuoli (NA) il 23.12.1929,
avverso la ordinanza resa il
30.1.2008 dalla corte d'appello di Napoli, quale giudice della esecuzione.
Visto il provvedimento denunciato e
il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera
di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
Letta la requisitoria del pubblico
ministero, in persona del sostituto procuratore generale Carmine Stabile, che ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
Fatto e diritto
1 - Con sentenza del 28.6.2005 la
corte d'appello di Napoli, riformando parzialmente quella di primo grado,
rideterminava la pena inflitta a carico di Maria Napolitano siccome responsabile
di reato urbanistico e di reato paesaggistico, e inoltre essendo emerso che
l'imputata aveva provveduto alla demolizione del manufatto abusivo revocava
l'ordine di demolizione già impartito e confermava nel resto la impugnata
sentenza, quindi anche laddove aveva ordinato la restituzione in pristino dello
stato dei luoghi.
Il procuratore generale napoletano,
in data 12.2.2007 ingiungeva alla Napolitano di eseguire l'ordine di ripristino
dello stato dei luoghi.
La Napolitano sollevava incidente di
esecuzione contro l'ingiunzione. E la corte d'appello di Napoli, quale giudice
competente per l'esecuzione, con ordinanza del 30.1.2008, respingeva l'istanza,
osservando che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi era diverso e più
ampio dell'ordine di demolizione, e, per conseguenza, era rimasto efficace anche
dopo la revoca di quest'ultimo.
2 - Il difensore della Napolitano ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 31, comma 8, e
44 D.P.R. 380/2001.
Sostiene che, nel caso di specie,
demolendo le opere realizzate e rimuovendo dunque il quid pluris che
alterava il paesaggio, era stato ripristinato lo status quo ante, sicché
non aveva senso l'ordine di ripristino e la relativa ingiunzione impartita dal
pubblico ministero.
3 - Il ricorso deduce una
circostanza di fatto particolare, che sfugge alla cognizione del giudice di
legittimità.
In linea di diritto, la demolizione
del manufatto abusivo non equivale al ripristino dello stato dei luoghi, giacche
questo viene alterato non solo dalla realizzazione di fabbricati, ma anche da
sbancamenti, estirpazione di piante, o da opere infrastrutturali che comunque
modifichino l'assetto del territorio e del paesaggio. Ne consegue che la mera
demolizione del fabbricato abusivo, ove sussistano anche altri interventi che
alterano l'assetto del territorio, non perfeziona quella riduzione in pristino
dello stato dei luoghi che il legislatore ha imposto come sanzione accessoria di
tipo amministrativo ogni qual volta intervenga una condanna per reato
paesaggistico.
Nel caso di specie, il giudice della
esecuzione ha legittimamente ritenuto che lo stato dei luoghi non era stato
ripristinato attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo. Sul punto
la censura del ricorrente prospetta una diversa situazione di fatto, su cui non
è ammesso il sindacato di legittimità.
All'inammissibilità del ricorso
consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese, nonché alla
sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, giacché, ai sensi della
sentenza 186/2000 della Corte costituzionale, il ricorrente non appare esente da
colpa sulla valutazione di ammissibilità della impugnazione.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 a favore della cassa
delle ammende.
Cosi deciso in Roma il 18.11.2008.
Il presidente
Guido De Maio
Il consigliere estensore
Pierluigi Onorato
Deposito in Cancelleria il 18/02/2009
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