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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 18/11/2008), Sentenza n. 6904
RIFIUTI - Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs.
152/2006) e trasporto di rifiuti pericolosi con formulari di identificazione
mancanti o falsi (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006) - Confisca mezzi di
trasporto - Art. 321 c.p.p. - Art. 240, c. 3, c.p.. In tema di gestione non
autorizzata e trasporto abusivo di rifiuti, per legittimare il sequestro
preventivo, occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra
il reato e una persona, giacché a norma dell'art. 321 c.p.p.: a) non è
indispensabile per adottare la misura che sia individuato il responsabile del
reato stesso; b) la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei
al reato, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del
reato. Sicché, in sede cautelare, l'esigenza di prevenire la commissione dei
reati prevale sulla tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole. Al
contrario, in sede di misura di sicurezza patrimoniale, prevale la tutela del
diritto di proprietà del terzo incolpevole, posto che l’art. 240, comma 3, c.p.
esclude la confisca facoltativa e quella obbligatoria delle cose che
costituiscano il prezzo del reato quando le cose appartengono a persona estranea
al reato (per un'applicazione del principio in tema di trasporto abusivo di
rifiuti v. da ultimo Cass. Sez. III, n. 26529 del 20.5.2008, Torre). Con tutta
evidenza, la misura di sicurezza, anche quando ha per oggetto una "res"
patrimoniale, come nel caso della confisca, conserva una finalità
specialpreventiva che intende colpire la persona che in qualche modo è colpevole
del reato. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Arcuri. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 18/11/2008), Sentenza n. 6904
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UDIENZA 18.11.2008
SENTENZA N. 1260
REG. GENERALE n.25016/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido de MAIO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per ARCURI Massimiliano, nato a Crotone il 20.11.1975, in
qualità di amministratore unico della Recycling s.r.l,
avverso la ordinanza resa in data 11.6.2008 dal Tribunale per il riesame di
Foggia.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi
Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'indagato, avv. Giuseppe Valentino, che ha insistito nel
ricorso, Osserva:
Fatto e diritto
1 - Con ordinanza dell' 11.6.2008, il Tribunale collegiale di Foggia, in sede di
riesame, ha confermato il provvedimento del 27.5.2008, con cui il g.i.p. dello
stesso tribunale aveva disposto il sequestro preventivo - tra gli altri - di tre
autocarri intestati alla s.r.l. Recycling e utilizzati dalla s.p.a. A.Ge.Co.S.
per esercitare attività di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs.
152/2006) e trasporto di rifiuti pericolosi con formulari di identificazione
mancanti o falsi (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006).
Tre dei soci della s.p.a. A.Ge.Co.S. erano indagati per i reati suddetti per
aver ripetutamente trasportato con gli autocarri poi sequestrati notevoli
quantità di terriccio inquinato e inquinante e per averle sversate nell'alveo
del fiume Cervaro.
Prendendo in considerazione i motivi di censura proposti nell'istanza di
riesame, il Tribunale ha in sostanza rilevato e osservato quanto segue:
- sussisteva "il fumus" dei reati contestati, peraltro neppure confutato
nella istanza di riesame;
- non era decisiva la prospettazione di estraneità ai fatti e di buona fede formulata dall'istante, amministratore unico della s.r.l. Recycling, sul rilievo che gli automezzi "de quibus" erano stati concessi in uso alla società A.Ge.Co.S., con un contratto di "nolo a caldo", per attività di movimento terra con percorso da Deliceto a Foggia o nell' ambito di un cantiere sito in località Coppa Montone di Deliceto, ed erano stati invece usati, al di fuori dai patti contrattuali e all'insaputa del concedente, in località Castelluccio dei Sauri, per sversare il terriccio nell'alveo del fiume Cervaro: e ciò perché - secondo il giudice - le finalità sottese al sequestro sono assolutamente preponderanti rispetto alla circostanza che i mezzi sequestrati siano nella formale titolarità di un terzo estraneo, la cui buona fede, quindi, deve cedere rispetto all'esigenza di prevenire la reiterazione della condotta criminosa;
- sussisteva altresì il "periculum in mora", perché il carattere sistematico della
condotta criminosa faceva ragionevolmente prevedere che la restituzione degli
automezzi in sequestro avrebbe consentito il riutilizzo degli stessi per
commettere analoghi reati;
- infine, il sequestro preventivo era legittimo non solo ex art. 321, comma 1,
c.p.p., ma anche ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., trattandosi di cose
soggette a confisca obbligatoria. Infatti, l'art. 259, comma 2, DLgs. 152/2006,
che è norma speciale rispetto a quella dell'art. 240 c.p., prevede la confisca
obbligatoria dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati di cui agli
artt. 256 e 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006, anche se appartenenti a persone
estranee al reato stesso, atteso che non contiene la clausola di esclusione per
i terzi prevista invece nel terzo comma dell'art. 240 c.p..
2 - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell'amministratore unico della s.r.l. Recycling, Massimiliano Arcuri, deducendo
in sostanza due motivi di annullamento per violazione degli artt. 321, comma 1,
e 324, comma 7, c.p.p. e dell'art. 259, comma 2, D.Lgs. 152/2006, nonché per
mancanza e manifesta illogicità di motivazione.
2.1 - Anzitutto sostiene che il titolare degli automezzi, concedendoli alla
società A.Ge.Co.S. attraverso un contratto di c.d. noleggio a caldo si era
spogliato della disponibilità degli stessi e non poteva essere a conoscenza
dell'uso illecito che ne avevano fatto gli autisti. Nel noleggio a caldo il
noleggiante fornisce i mezzi e gli operatori, ma - secondo il difensore - non si
obbliga a un risultato, come accade nel subappalto, in cui il subappaltatore
assume il rischio di impresa e si obbliga a un risultato verso il subappaltante.
Per conseguenza, non poteva ravvisarsi il pericolo concreto che la restituzione
degli automezzi alla società intestataria potesse agevolare la reiterazione
delle condotte criminose.
2.2 - In secondo luogo il ricorrente evidenzia che il g.i.p. aveva correttamente distinto, disponendo il sequestro con finalità specialpreventive ex art. 321, comma 1, c.p.p. degli automezzi appartenenti a soggetti non indagati, e il sequestro con finalità di confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. degli automezzi appartenenti agli indagati.
Il tribunale del riesame, invece, ha illegittimamente ritenuto che il sequestro
degli automezzi appartenenti a terzi in buona fede fosse da confermare non solo
ai sensi del primo comma, ma anche a mente del secondo comma dell'art. 321
c.p.p., sul rilievo che il settimo comma dell'art. 324 c.p.p. impedisce il
dissequestro di cose soggette a confisca obbligatoria. In tal modo però non ha
considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca
obbligatoria di beni non intrinsecamente pericolosi è vietata quando tali beni
appartengano a terzi estranei al reato che siano in buona fede e non ne abbiano
tratto profitto.
3 - Il ricorso non merita accoglimento.
In ordine al primo motivo (2.1), l'argomentazione del giudice del riesame è
sostanzialmente corretta, sicché non si può ravvisare la inesistenza o apparenza
di motivazione dedotta dal difensore.
Nel caso di specie, il difensore non ha contestato né il "fumus commissi delicti"
né il nesso di pertinenzialità tra gli automezzi sequestrati e i reati
ipotizzati; ha solo dedotto la buona fede del titolare degli automezzi rispetto
all'uso criminoso fattone da terzi.
Ma questa impostazione difensiva ignora il carattere reale e non personale della
misura cautelare in esame. Per legittimare il sequestro preventivo, invero,
occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e
una persona, giacché a norma dell'art. 321 c.p.p.: a) non è indispensabile per
adottare la misura che sia individuato il responsabile del reato stesso; b) la
misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei al reato, purché la
loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato.
Secondo il legislatore, quindi, in sede cautelare, l'esigenza di prevenire la
commissione dei reati prevale sulla tutela del diritto di proprietà del terzo
incolpevole. Al contrario, in sede di misura di sicurezza patrimoniale, prevale
la tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole, posto che l’art. 240,
comma 3, c.p. esclude la confisca facoltativa e quella obbligatoria delle cose
che costituiscano il prezzo del reato quando le cose appartengono a persona
estranea al reato (per un'applicazione del principio in tema di trasporto
abusivo di rifiuti v. da ultimo Cass. Sez. III, n. 26529 del 20.5.2008, Torre,
mass. 240551). Con tutta evidenza, la misura di sicurezza, anche quando ha per
oggetto una "res" patrimoniale, come nel caso della confisca, conserva una
finalità specialpreventiva che intende colpire la persona che in qualche modo è
colpevole del reato.
In questo senso va rettificata la motivazione formulata sul punto dal giudice
del riesame. Ma la relativa censura del difensore ricorrente, di cui al n. 2.2,
è irrilevante, giacché a giustificare il sequestro preventivo "de quo" è
sufficiente il disposto di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., con la conseguenza
che è superflua la giustificazione adottata dall' ordinanza impugnata ai sensi
dell'art. 321, comma 2, c.p.p..
Infine, risulta infondata anche la censura con cui il ricorrente contesta la
sussistenza del "periculum in mora" (di cui al superiore n. 2.1). Proprio la
stipulazione di un noleggio c.d. a caldo tra la s.r.l. Recycling e la società. A.Ge.Co.S. con la fornitura a quest'ultima di mezzi di trasporto e di operatori,
dimostra che la restituzione degli automezzi alla Recycling può agevolare
concretamente la reiterazione dell'abusiva gestione e dell'abusivo trasporto di
rifiuti attraverso gli stessi automezzi.
4 - Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto
del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18.11.2008.
Deposito in Cancelleria il 18/02/2009
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