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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 12/12/2008), Sentenza n. 6910
URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria rilasciato in contrasto con
l'art. 36 DPR 380/01 - Inammissibilità sanatoria parziale o condizionata - C.d.
doppia conformità - Fattispecie. E’ illegittimo il permesso in sanatoria
rilasciato (in contrasto con l'art. 36 DPR 380/01 - in assenza della doppia
conformità) perché subordinato alla demolizione della parte della nuova
costruzione eccedente il limite volumetrico consentito. Sicché, non è consentito
il rilascio di un permesso in sanatoria parziale o subordinato all'esecuzione di
opere: l'accertamento della doppia conformità presuppone infatti che le opere
siano state già realizzate e che esse siano integralmente corrispondenti alla
disciplina urbanistica vigente. Nella specie, il Tribunale, accertata
l’illegittimità del rilasciato permesso in sanatoria (ha trasmesso gli atti alla
Procura della Repubblica, potendo essere integrati gli estremi del reato di cui
all'art. 323 c.p.), lo disapplica, rigettando la richiesta di sospensione a
revoca dell'ordine di demolizione. Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. La Rocca.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 12/12/2008), Sentenza
n. 6910
URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria - Condizioni ed effetti -
Giudice dell'esecuzione - Poteri di disapplicazione del titolo sanante -
Legittimità sostanziale del titolo - Verifica - Necessità. Il permesso in
sanatoria, purché legittimo, valido ed efficace esclude l'applicazione
dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, eliminando esso ogni
"vulnus". Ne discende ulteriormente che tale ordine deve intendersi emesso allo
stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il
permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti
amministrativi. Nondimeno, il rilascio del permesso in sanatoria non determina
automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino,
dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo
sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo
ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez. 3
n. 144 del 30.1.2003 - P.M. c/o Ciavarella). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric.
La Rocca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 12/12/2008),
Sentenza n. 6910
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UDIENZA 12.12.2008
SENTENZA N. 1505
REG. GENERALE n.008598/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO
Presidente
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Margherita MARMO
Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Santi
GAZZARA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) La Rocca Franco nato il 2.4.1959
-
avverso l'ordinanza dell'11.1.2008
del Tribunale di Latina, sez. di Terracina
-
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
-
lette le conclusioni del P.G. dr. Mario Giannelli che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 11.1.2008 il GIP del Tribunale di Latina, sez. dist. di
Terracina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di
sospensione o revoca dell'ordine di demolizione n. 228/98 R.G.Es., proposta da
La Rocca Franco. Premesso che la richiesta era fondata sul fatto che, dopo la
emissione dell'ordine di demolizione, era stato approvato, con delibera della
Giunta Regionale dell'11.3.2005, PRG di Monte San Giacomo che rendeva
edificabile la zona di terreno su cui era stato effettuato l'intervento abusivo,
tant'è che era stato prodotto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi
dell'art. 36 DPR 380/01, riteneva il Tribunale che fosse da disapplicare detto
permesso in sanatoria, non sussistendo il requisito della doppia conformità di
cui all'art. 36 medesimo.
L'opera abusiva, oltre a non essere conforme agli
strumenti urbanistici vigenti all'epoca di realizzazione, non lo era anche
rispetto al nuovo PRG, in quanto lo stesso permesso di costruire prevedeva la
riduzione del volume. Né era consentito, come sostenuto dalla Corte di
Cassazione, il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex artt.13 e 22 L.
47/85 (ora artt.36 e 45 DPR 380/01) subordinato alla effettuazione di specifici
interventi edilizi. Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato al La Rocca
era, pertanto, palesemente illegittimo ed andava conseguentemente disapplicato.
2) Propone ricorso per cassazione La Rocca Franco per erronea applicazione
dell'art. 31 DPR 380/01 in relazione all'art. 36 stesso DPR, illogicità e/o
difetto della motivazione, contraddittorietà.
Le pronunce richiamate dal Tribunale, per sostenere la illegittimità del
permesso di costruire e quindi la sua disapplicazione, riguardano la sanatoria
di immobile non condonabile perché realizzato in zona sottoposta a vincolo
ambientale e, comunque, fattispecie attinenti a problematiche connesse con
l'estinzione del reato e non in tema di revoca dell'ordine di demolizione.
Il permesso di costruire in sanatoria non è stato rilasciato al La Rocca
all'esito del positivo accertamento di duplice conformità, ma in ottemperanza ai
principi generali di buon andamento ed economia dell'azione amministrativa ed ha
effetto sull'ordine giudiziario di demolizione (non avrebbe senso infatti
demolire un'opera legittimamente assentita).
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 665, 666 c.p.p,
dell'art. 31 DPR 380/01, nonché l'apoditticità e/o manifesta illogicità della
motivazione.
Per sostenere la non conformità dell'immobile al PRG il giudice ha evidenziato
che il permesso prevede una parziale demolizione: ha richiamato però
impropriamente giurisprudenza della S.C. che fa riferimento ad una non
consentita parcellizzazione delle opere per rendere sanabile il manufatto (nel
caso di specie, invece, è prevista la demolizione delle opere non sanabili),
Chiede pertanto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.
3) Con requisitoria scritta il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
4) Il permesso di costruire in sanatoria n. 1360/2007 risulta pacificamente
rilasciato ex art. 36 DPR 380/2001.
Tale norma prevede, espressamente, che il responsabile dell'abuso o il
proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
(cd."doppia conformità").
Il Tribunale ha, ineccepibilmente, rilevato come non sussista tale "condizione".
L'opera, oltre ad essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti
all'epoca della realizzazione, è in contrasto anche con il nuovo PRG.
A tale ultimo proposito viene, infatti, evidenziato che dallo stesso permesso in
sanatoria risulta, implicitamente, tale contrasto laddove si ritiene necessario
"il suo adeguamento con riduzione del volume in eccesso così da rendere conforme
l'organismo esistente alle norme del PRG".
Altrettanto ineccepibilmente, come fa rilevare il P.G. nella sua requisitoria
scritta, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il permesso in sanatoria
rilasciato (in contrasto con l'art. 36 DPR 380/01 - in assenza della doppia
conformità -) perché subordinato alla demolizione della parte della nuova
costruzione eccedente il limite volumetrico consentito. Non è consentito,
invero, il rilascio di un permesso in sanatoria parziale o subordinato
all'esecuzione di opere: l'accertamento della doppia conformità presuppone
infatti che le opere siano state già realizzate e che esse siano integralmente
corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente.
4.1) Non c'é dubbio che il permesso in sanatoria, purché legittimo, valido ed
efficace escluda l'applicazione dell'ordine di demolizione o di riduzione in
pristino, eliminando esso ogni "vulnus"; ne discende ulteriormente che tale ordine
deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice
dell'esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini
in questione con atti amministrativi.
E' altrettanto indubitabile, però che il rilascio del permesso in sanatoria non
determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in
pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del
titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente
disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.”ex
mults” Cass. pen. sez. 3 n144 del 30.1.2003 -P. c/o Ciavarella).
Il Tribunale, quindi, accertata l’illegittimità del rilasciato permesso in
sanatoria (ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, potendo essere
integrati gli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p.), correttamente lo ha
disapplicato, rigettando quindi la richiesta di sospensione a revoca dell'ordine
di demolizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2008
Deposito in Cancelleria il 18/02/2009
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