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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064
URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - Esecuzione del rustico -
Ultimazione dei lavori ai fini del condono - Nozione ed elementi di verifica.
Si deve escludere l’esecuzione del rustico, e quindi l’ultimazione dell'immobile
ai fini del condono, quando manchino ancora le tamponature ed esistano soltanto
chiusure provvisorie finalizzate a proteggere l'immobile da incursioni estranee,
oppure strutture predisposte per eseguire una futura tamponatura (come casseri,
pannelli da armatura e simili). In casi simili, le strutture provvisorie di
delimitazione perimetrale rispondono a scopi del tutto diversi da quello di
definire la volumetria completa dell'immobile, e comunque non assicurano -
appunto per il loro carattere provvisorio - la delimitazione definitiva della
volumetria, che è il criterio fondamentale al quale si è ispirato il legislatore
quando ha definito l’ultimazione dei lavori ai fini del condono come esecuzione
del rustico e completamento della copertura. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG
in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009
(Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusi urbanistici - Sanatoria straordinaria -
Requisito temporale del c.d. condono edilizio - Art. 32, c. 25, L. n.326/2003 -
Art. 31 L. n.47/1985. L'art. 31 della legge 47/1985, al quale rinvia l'art.
32, comma 25, della legge 24.11.2003 n. 326, precisa che, al fine di accertare
il requisito temporale per l'accesso alla sanatoria straordinaria degli abusi
urbanistici (c.d. condono edilizio), si deve aver riguardo alla ultimazione
delle opere abusive, e che "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia
stato eseguito il rustico e completata la copertura" (comma 2). Pres. Grassi,
Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo - Esecuzione di un immobile a “rustico”
- Nozione. L’esecuzione di un immobile a <rustico> s’intende riferita
all'avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno
ricomprese le tamponature esterne, atteso che queste determinano l'isolamento
dell'immobile delle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale
volumetria" (Cass. Sez. III, n. 26119 del 13.5.2004, Recchia). Pres. Grassi,
Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064
URBANISTICA ED EDILIZIA - Conformità urbanistica dell'intervento edilizio -
Direttore dei lavori - Responsabilità - Sussistenza - Art. 6 L. n.47/1985 (ora
art. 29, D.P.R. n. 380/2001). Il direttore dei lavori, secondo
l'interpretazione logica e teleologica dell'art. 6 della legge 47/1985 (ora art.
29 del D.P.R. 380/2001), è responsabile della conformità urbanistica
dell'intervento edilizio; e tanto più è responsabile se l'intervento non è
assentito dal necessario titolo abilitativo. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG
in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009
(Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064
URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere di scavo, di sbancamento e di livellamento
del terreno finalizzate ad usi non agricoli - Titolo abilitativo edilizio -
Necessità. Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno,
finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto
urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio
(Cass. Sez. III, n. 38055 del 30.9.2002, Raciti; Cass. Sez. III, n. 6920 del
21.1.2004, Perani). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed
altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008),
Sentenza n. 8064
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UDIENZA 02.12.2008
SENTENZA N. 2492
REG. GENERALE n. 26093/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Aldo GRASSI Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova,
2) DOMINELLI Giuseppe, nato a Caulonia (RC) il 5.7.1948,
3) GAGLIOLO Silvano, nato in Albenga (SV) il 24.6.1963,
avverso la sentenza resa il 14.5.2008 dalla Corte di appello di Genova.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Bua, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
sentenza, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, e rigetto del
ricorso degli imputati,
Udito il difensore della parte civile,avv.
Uditi i difensori degli imputati, avv. Fabio Cardone e Carla Adorno, che hanno
insistito per l'accoglimento del loro ricorsi e per il rigetto del ricorso del
pubblico ministero,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 31.5.2007 il Tribunale monocratico di Savona, sezione
distaccata di Albenga, dichiarava Giuseppe Dominelli e Silvano Gagliolo
colpevoli del reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001, perché - il
primo come proprietario, committente e in parte esecutore dei lavori, il secondo
come direttore dei lavori - avevano realizzato i seguenti interventi edilizi
senza il necessario permesso di costruire:
1) un nuovo corpo di fabbrica adiacente a quello preesistente;
2) elevazione del tetto, con conseguente aumento di volumetria del sottotetto;
3) mutamento della destinazione d'uso del seminterrato con destinazione
abitativa;
4) nuovo e distinto corpo di fabbrica in cemento armato;
5) movimento terra per un quantitativo imprecisato, comunque tale da abbassare
il piano di campagna intorno all'edificio principale e fornire luce alle
aperture del suddetto piano seminterrato con destinazione abitativa;
6) movimento di terra tale da creare un collegamento carrabile tra la proprietà
Dominelli e la soprastante strada provinciale:
in Albenga fino al 3.8.2004.
Per l'effetto, il giudice monocratico, concesse le attenuanti generiche,
condannava gli imputati alla pena dell'arresto di sei mesi, sostituiti con euro
6.840 di ammenda, e dell'ammenda di euro 10.000, condonando le pena pecuniaria
nella misura di 10.000 euro e ordinando la demolizione delle opere abusive.
2 - Su impugnazione degli imputati, la Corte d'appello di Genova, con sentenza
del 14.5.2008, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente al reato
relativo agli interventi urbanistici contrassegnati con i numeri 1) 2) e 3)
della imputazione, perché estinto per intervenuta definizione amministrativa, e
ha ridotto la pena a quattro mesi di arresto, sostituiti con euro 4.560 di
ammenda, e a 6.000 di ammenda, e quindi complessivamente alla pena di euro
10.560 di ammenda, confermando il condono nei limiti di 10.000 euro e l'ordine
di demolizione delle opere abusive residue di cui ai numeri 4), 5) e 6) della
imputazione.
In particolare, la corte genovese ha osservato e ritenuto quanto segue:
- gli interventi 1) 2) e 3), in virtù del principio del "favor rei",
dovevano ritenersi ultimati al rustico entro il 31.3.2003: infatti al momento
dei sopralluoghi (20.4.2004 e 3.8.2004) il manufatto in esame era già dotato di
copertura e di "pannelli da armatura”, sicché - non essendovi accertamenti
precedenti - si doveva dar credito a quanto dichiarato dagli interessati e
riconosciuto dagli uffici in sede di procedura di condono edilizio;
- nel marzo 2006 erano intervenuti i provvedimenti di condono n. 16 (per il
seminterrato di cui al punto 3), trasformato da magazzino a civile abitazione),
n. 17 (per il fabbricato costruito in aderenza di cui al punto 1)), e n. 18 (per
il sottotetto abitabile di cui al punto 2)), i quali attengono a unità abitative
diverse, sebbene facenti parte del medesimo manufatto, sicché non appariva
violato il divieto di frazionabilità del condono edilizio;
- quanto all'intervento n. 4, relativo alla costruzione di corpo di fabbrica
separato, il manufatto non era ancora ultimato alla data del sopralluogo, come
provato dalla deposizione testimoniale del verbalizzante Berriolo; né poteva
farsi luogo alla sospensione del processo penale sol perché il TAR Liguria aveva
accolto la istanza di sospensione della ingiunzione a demolire;
- in relazione ai movimenti di terra di cui ai punti 5) e 6), sicuramente
integranti il reato urbanistico, non era stata presentata alcuna domanda di
condono; né la successiva presentazione della DIA poteva estinguere il reato;
- infine, attesa la unitarietà dell'incarico, non aveva rilievo la dedotta
rinuncia alla direzione dei lavori presentata dal Gagliolo, posto che la
rinuncia è intervenuta solo il 16.6.2004, e quindi dopo la commissione dei reati
(accertati con verbali del 20.4.2004, 9.5.2004 e 3.8.2004).
3 - Avverso il proscioglimento deliberato dalla corte d'appello ha proposto
ricorso per cassazione il procuratore distrettuale genovese, deducendo due
motivi di annullamento.
Col prima motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 32 legge 326/2003 in
relazione all' art. 31 legge 47/1985. Infatti, la "ultimazione al rustico"
richiede anche le tamponature perimetrali atte alla precisa individuazione dei
volumi realizzati. Al contrario - come risultava dalle foto in atti - nel
manufatto in questione, mentre da un lato vi era un muro in cemento armato,
dagli altri lati vi era una parete in pannelli da armatura (che potevano far
pensare alla predisposizioni di casseri destinati ad accogliere malta
cementizia) e due pareti costituite da semplici tavole sovrapposte, che avevano
la sola funzione di delimitare il cantiere e di impedire l'accesso agli
estranei.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza e illegittimità di
motivazione nel punto in cui la sentenza impugnata ha ritenuto frazionabili le
domande di condono. Osserva al riguardo che l'abuso edilizio era "unico", come
unico era l'edificio interessato dagli interventi abusivi. Aggiunge che, se il
seminterrato e il piano terra potevano realizzare un'autonomia abitativa,
certamente non poteva costituire un'autonoma unità abitativa il sottotetto.
Presentando correttamente una unica domanda di condono, essa non sarebbe stata
accoglibile, quanto meno per difetto dell'essenziale requisito temporale della
ultimazione dei lavori entro il 31.3.2003.
4 - Anche il Dominelli ha presentato ricorso col ministero del suo difensore,
avv. Fabio Cardone, deducendo cinque motivi di censura.
In particolare, lamenta:
4.1 - inosservanza dell'art. 38 della legge 47/1985, come richiamato dall'art.
32, comma 28 , della legge 326/2003, erronea applicazione dell'art. 22 legge
47/1985, nonché vizio di motivazione.
Sostiene che la corte territoriale: a) ha violato il predetto art. 38 laddove ha
negato la sospensione del processo penale in pendenza del giudizio
amministrativo dinnanzi al TAR Liguria avente ad oggetto il diniego del condono
edilizio n. 24; b) ha erroneamente applicato il predetto art. 22 ed è incorsa in
vizio di motivazione laddove ha fatto riferimento alla sanatoria ordinaria,
mentre la fattispecie riguardava il diverso procedimento per sanatoria
straordinaria o condono edilizio; c) ha omesso ogni motivazione in ordine alla
istanza di sospensione formulata ex art. 479 c.p.p. per la pendenza del
menzionato giudizio amministrativo dinnanzi al TAR;
4.2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione e
travisamento della prova, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto non ultimata
l'opera di cui al punto 4 della imputazione (corpo di fabbrica separato), in
base alla testimonianza del teste Berriolo, mentre la deposizione di questi si
riferiva al corpo di fabbrica costruito in aderenza all' immobile preesistente
(di cui al punto 1), per il quale la stessa sentenza ha dichiarato estinto il
reato per il rilascio del condono edilizio;
4.3 - erronea applicazione della normativa urbanistica e vizio di motivazione
sul punto, giacché la sentenza impugnata ha travisato le risultanze istruttorie
quando ha ritenuto provato il movimento terra di cui al punto 5, e ha
erroneamente applicato la normativa urbanistica quando ha omesso di considerare
che il movimento terra è irrilevante ai fini edilizi e che, comunque, il
movimento terra di cui al punto 5 era stato sanato attraverso il condono
edilizio perfezionato in ordine al seminterrato di cui al punto 3 della
imputazione;
4.4 - ancora vizio di motivazione per contraddittorietà con le risultanze
processuali, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto provato il movimento
terra realizzato per il collegamento tra la proprietà Dominelli e la soprastante
strada provinciale, di cui al punto 6 della imputazione;
4.5 - violazione dell'art. 32, comma 25, legge 326/2003, in relazione all'art.
31 legge 47/1985, laddove la corte di merito ha ritenuto non ultimato
l'intervento edilizio per la costruzione del corpo di fabbrica separato di cui
al punto 4, senza considerare che l'ultimazione al rustico è perfezionata ai
sensi del predetto art. 31 quando sono realizzate le tamponature esterne o in
muratura o in qualsiasi altro materiale.
5 - Infine, anche il Gagliolo ha presentato ricorso per cassazione col ministero
del difensore Fabio Cardone, deducendo ancora cinque motivi di censura.
In particolare lamenta:
5.1 - violazione dell'art. 32 della legge 326/2003, nonché dell'art. 29 D.P.R.
380/2001 e vizio di motivazione sul punto.
Sostiene che l'architetto Gargiolo era stato formalmente incaricato della
direzione dei lavori relativi ai punti 1), 2) e 3), ma non era direttore dei
lavori per il corpo di fabbrica separato di cui al punto 4). Argomenta al
riguardo che per quest'ultimo intervento non esisteva un titolo amministrativo e
quindi non poteva essersi responsabilità di un direttore dei lavori;
5.2 - violazione dell'art. 32 legge 326/2003, nonché degli artt. 10, 22 e 29
D.P.R. 380/2001, e vizio di motivazione sul punto.
In sostanza, sostiene che la corte genovese: a) ha travisato le risultanza
istruttorie quando ha ritenuto provati i movimenti terra di cui ai punti 5) e
6); b) ha violato la normativa vigente nella soggetta materia quando ha ritenuto
i movimenti terra soggetti al permesso di costruire, e non alla semplice DIA;
5.3 - inosservanza dell'art. 38 della legge 47/1985, come richiamato dall'art.
32, comma 28, della legge 326/2003, erronea applicazione dell'art. 22 legge
47/1985, nonché vizio di motivazione.
Sostiene che la corte territoriale: a) ha violato il predetto art. 38 laddove ha
negato la sospensione del processo penale in pendenza del giudizio
amministrativo dinnanzi al TAR Liguria avente ad oggetto il diniego del condono
edilizio n. 24; b) ha erroneamente applicato il predetto art. 22 ed è incorsa in
vizio di motivazione laddove ha fatto riferimento alla sanatoria ordinaria,
mentre la fattispecie riguardava il diverso procedimento per sanatoria
straordinaria o condono edilizio; c) ha omesso ogni motivazione in ordine alla
istanza di sospensione formulata ex art. 479 c.p.p. per la pendenza del
menzionato giudizio amministrativo dinnanzi al TAR;
5.4 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione e
travisamento della prova, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto non ultimata
l'opera di cui al punto 4 della imputazione (corpo di fabbrica separato), in
base alla testimonianza del teste Berriolo, mentre la deposizione di questi si
riferiva al corpo di fabbrica costruito in aderenza all'immobile preesistente
(di cui al punto 1), per il quale la stessa sentenza ha dichiarato estinto il
reato per il rilascio del condono edilizio;
5.5 - violazione dell'art. 32, comma 25, legge 326/2003, in relazione all'art.
31 legge 47/1985, laddove la corte di merito ha ritenuto non ultimato
l'intervento edilizio per la costruzione del corpo di fabbrica separato di cui
al punto 4, senza considerare che l'ultimazione al rustico è perfezionata ai
sensi del predetto art. 31 quando sono realizzate le tamponature esterne o in
muratura o in qualsiasi altro materiale.
6 - L'avv. Fabio Cardone ha presentato rituale memoria, concludendo per
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
Sostiene che il procuratore distrettuale, nel suo ricorso, ha fatto riferimento
al manufatto di cui al n.4 della imputazione, per il quale la corte territoriale
aveva pronunciato condanna; e che non sussiste il divieto di parcellizzare le
domande di condono edilizio quando sono relative a singole unità immobiliari.
Motivi della decisione
8 - Il ricorso del procuratore distrettuale è fondato e deve pertanto essere
accolto.
Premesso che l'impugnazione si riferisce espressamente (e non poteva essere
altrimenti) al proscioglimento degli imputati limitatamente ai manufatti di cui
ai numeri 1) 2) e 3) del capo di imputazione, va anzitutto osservato che essa
coglie nel segno laddove - col primo motivo - censura la interpretazione e
l'applicazione del concetto di "ultimazione dei lavori" operate dalla corte di
merito ai fini della condonabilità delle opere abusive.
L'art. 31 della legge 47/1985, al quale rinvia l'art. 32, comma 25, della legge
24.11.2003 n. 326, precisa che, al fine di accertare il requisito temporale per
l'accesso alla sanatoria straordinaria degli abusi urbanistici (c.d. condono
edilizio), si deve aver riguardo alla ultimazione delle opere abusive, e che "si
intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura" (comma 2).
Sul tema, questa carte suprema ha già avuto modo di precisare che "la
esecuzione di un immobile a <rustico> si intende riferita all'avvenuto
completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le
tamponature esterne, atteso che queste determinano l'isolamento dell'immobile
delle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria" (Cass.
Sez. III, n. 26119 del 13.5.2004, Recchia, mass. 228696).
Alla luce di questa imprescindibile canone ermeneutico, si deve escludere la
esecuzione del rustico, e quindi la ultimazione dell'immobile ai fini del
condono, quando - come nel caso di specie - manchino ancora le tamponature ed
esistano soltanto chiusure provvisorie finalizzate a proteggere l'immobile da
incursioni estranee, oppure strutture predisposte per eseguire una futura
tamponatura (come casseri, pannelli da armatura e simili). In casi simili,
infatti, le strutture provvisorie di delimitazione perimetrale rispondono a
scopi del tutto diversi da quello di definire la volumetria completa
dell'immobile, e comunque non assicurano - appunto per il loro carattere
provvisorio - la delimitazione definitiva della volumetria, che è il criterio
fondamentale al quale si è ispirato il legislatore quando ha definito la
ultimazione dei lavori ai fini del condono come esecuzione del rustico e
completamento della copertura.
Se ne deve concludere che nel caso di specie mancava il requisito temporale del
condono perché alla data del 31.3.2003 il rustico non era ancora eseguito, se è
vero come è vero che al momento dei sopralluoghi del 20.4.2004 e del 3.8.2004
esistevano soltanto strutture provvisorie di delimitazione perimetrale
dell'immobile di cui al numero 1) del capo di imputazione.
9 - Diventa perciò irrilevante il secondo motivo di censura con cui il pubblico
ministero ricorrente contesta la parcellizzazione delle domande di condono
relative a uno stesso immobile.
Sul punto, peraltro, giova osservare che la sentenza citata dal ricorrente a
sostegno della sua tesi (Cass, Sez. III, n. 291 del 26.11.2003, P.M. in proc.
Fammiano, mass. 226871) non è propriamente pertinente, perché riguarda il
diverso caso della concessione in sanatoria per c.d. doppia conformità (di cui
agli artt. 13 e 22 legge 47/1985, ora artt. 36 e 45 D.P.R. 380/2001) e sostiene
correttamente che tale sanatoria è inammissibile quando riguarda solo una parte
dell'immobile abusivo, atteso che l'accertamento di conformità deve riferirsi
alla totalità dell' immobile realizzato.
Diversamente, nel caso della sanatoria straordinaria per il c.d. secondo condono
edilizio (di cui all'art. 39 legge 23.12.1994 n.724) e per il terzo condono
edilizio (di cui all’art. 32 della legge 24.11.2003 n.326), i quali stabiliscono
espressamente limiti di volumetria come requisito di sanabilità dell'intervento
edilizio, questa corte ha già avuto modo di precisare che l'edificio abusivo
deve essere considerato nella sua totalità, al fine di evitare la elusione del
limite volumetrico attraverso la presentazione di autonome istanze di sanatoria
relative a singole porzioni dell'intero complesso edificatorio (Cass. Sez. III,
n. 8584 del 26.4.1999, La Mantia, mass. 214280; Cass. Sez. III, n. 20161 del
19.4.2005, Merra, mass. 231643). E' questa la interpretazione condivisibile
della costante giurisprudenza di legittimità.
10 - Non possono invece essere accolti i ricorsi degli imputati in ordine agli
interventi abusivi di cui ai numeri 4), 5) e 6) del capo di imputazione.
Per questi interventi, la corte di merito, con una motivazione logica e
legittima, incensurabile in questa sede, ha accertato in linea di fatto che: a)
il corpo di fabbrica separato di cui al n. 4) non era ancora ultimato nemmeno al
rustico alla data del 31.3.2003, giacché i relativi lavori erano ancora in corso
durante i due sopralluoghi del 20.4.2004 e del 3.8.2004; b) per i movimenti di
terra di cui ai nn. 5) e 6) non era stata presentata alcuna domanda di
sanatoria. Per conseguenza, difettavano per gli anzidetti interventi i
presupposti legali per la sospensione processuale prevista dall'art. 38 legge
47/1985, richiamato dall'art. 32 della legge 326/2003, atteso che da una parte
mancava il requisito temporale per la sanatoria, e dall'altra mancava la
presentazione della relativa domanda.
Sotto questo profilo, non rileva la pendenza del giudizio amministrativo davanti
al TAR Liguria, sia che avesse ad oggetto la ingiunzione a demolire (come
precisa la sentenza impugnata), sia che riguardasse il diniego di un condono
edilizio (come asseriscono gli imputati ricorrenti).
Vanno quindi disattesi i motivi di ricorso di cui ai precedenti paragrafi 4.1,
4.2, 4.5, 5.3, 5.4 e 5.5.
Quanto ai movimenti di terra, la loro materialità, è stata accertata con
motivazione congrua, che si sottrae a censure di legittimità. Sul punto, va
ribadito il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo
cui le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate
ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico
del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Cass. Sez. III,
n. 38055 del 30.9.2002, Raciti, mass. 222849; Cass. Sez. III, n. 6920 del
21.1.2004, Perani, mass. 227565).
Né può sostenersi nel caso concreto che detti movimenti fossero soggetti
soltanto al regime di semplice denuncia di inizio attività, giacché appare
evidente che gli stessi non avevano un'autonoma consistenza, ma erano
strettamente finalizzati alla costruzione degli edifici "de quibus",
ovverosia facevano corpo con tale costruzione, per la quale la legge richiedeva
la concessione edilizia (ora permesso di costruire), la cui mancanza è
penalmente sanzionata.
Vanno quindi disattesi i motivi di ricorso nn. 4.3, 4.4 e 5.2.
Resta da esaminare il motivo di ricorso specifico del Gargiolo, di cui al
paragrafo 5.1, che è parimenti infondato.
Che l'architetto Gargiolo non fosse stato incaricato della direzione dei lavori
per il corpo di fabbrica n. 4. è una mera asserzione fattuale, che sfugge alla
cognizione del giudice di legittimità.
Che poi il direttore dei lavori fosse esente da responsabilità sol perché il
fabbricato in questione non era assentito da alcun titolo abilitativo, è una
tesi priva di reale fondamento giuridico. E' evidente infatti che il direttore
dei lavori, secondo l'interpretazione logica e teleologica dell'art. 6 della
legge 47/1985 (ora art. 29 del D.P.R. 380/2001), è responsabile della conformità
urbanistica dell'intervento edilizio; e tanto più è responsabile se
l'intervento non è assentito dal necessario titolo abilitativo.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente agli
interventi edilizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 della imputazione, con rinvio ad
altra sezione della Corte d'appello di Genova. Rigetta i ricorsi dei ricorrenti
Dominelli e Gagliolo, che condanna in solido al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma in data 2.12.2008.
Deposito in Cancelleria il 24/02/2009
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