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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 834
DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione edilizia - Interventi rivolti a
trasformare i manufatti - Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie:
Apertura di una porta al posto di una preesistente finestra - Art. 3, c. 1,
lett. d) D.P.R. n. 380/2001, (mod. dal D.Lgs. n. 301/2002). Il D.P.R. n. 380
del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) (modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002)
definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare i
manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un
organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi possono
comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio e la eliminazione, la modifica, l'inserimento di nuovi elementi o
impianti. Nella specie, l'apertura di una porta al posto di una preesistente
finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non
essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta
d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non
qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore". Pres. Lupo, Est.
Squassoni, Ric. P.M. in proc. Della Monica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 834
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UDIENZA 04.12.2008
SENTENZA N. 01425
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Napoli;
nei confronti di:
1) DELLA MONICA FRANCO, N. IL 27/12/1955;
-
avverso ORDINANZA del 06/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
-
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
-
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 6 agosto 2008, il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di
riesame di un sequestro preventivo che grava su di un manufatto non evidenziando
la configurabilità della ipotesi di reato contestata dalla accusa (D.P.R. n. 380
del 2001, art. 44, comma 1, lett. a) dal momento che la edificazione non
necessitava di titolo abilitativo.
Ciò in quanto le opere erano interne e non creavano nuove superfici, volumetrie
o mutamento di uso; la trasformazione di un vano finestra in porta era da
considerarsi ristrutturazione edilizia non influente sulla sagoma, sulla
superficie o sui volumi.
Questa conclusione è censurata dal Pubblico Ministero nei motivi di ricorso in
Cassazione con i quali evidenzia che l'intervento modificava il prospetto dello
immobile e poteva essere assentito con Dia, la cui mancanza è punita a sensi del
cit. D.P.R., art. 44, u.c.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) (modificato dal D.Lgs. n.
301 del 2002) definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a
trasformare i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono
condurre ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio e la eliminazione, la modifica, l'inserimento di nuovi
elementi o impianti.
Dalla definizione normativa dello ambito dell'intervento, risulta chiaro che la
ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici,
formali, strutturali del manufatto esistente.
Per quanto concerne il regime giuridico della edificazione in esame, il T.U.
prevede diversificate soluzioni.
Il permesso di costruire è richiesto, per il disposto dell'art. 10, comma 1,
lett. c, per le ristrutturazioni che comportano un aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici (ovvero si
riconnettano a mutamenti di destinazione d'uso limitatamente agli immobili
comprese nelle zone omogenee A).
Per tali ristrutturazioni, il permesso di costruire può essere sostituito, a
sensi dell'art. 22, comma 3, lett. a) ed a scelta discrezionale dello
interessato, dalla denuncia di inizio di attività (ed superdia) la cui carenza
comporta le sanzioni penali previste dal cit. D.P.R., art. 44, u.c.
Dal combinato disposto delle norme ricordate, si evince che le ristrutturazioni
di portata minore - che conservano allo edificio, pur rinnovato, la sua
consistenza urbanistica - possono essere effettuate con mera denuncia di inizio
di attività, la cui mancanza non ha rilevo penale.
In tale contesto normativo, si presenta fondata la tesi del Ricorrente dal
momento che la apertura di una porta, al posto della preesistente finestra,
comporta una modifica dei prospetti e, di conseguenza, non può essere annoverata
tra le ristrutturazioni minori.
Pertanto, si impone un annullamento della ordinanza impugnata perché il Giudice
del rinvio controlli se l'intervento sia preceduto da denuncia di inizio di
attività (che, per quanto riferito, è sufficiente per procedere alla
edificazione) e se la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare
le conseguenze del reato o essere occasione per la commissione di ulteriori
illeciti.
La tematica sulle esigenze cautelari è stata omessa dal primo Giudice, in quanto
inconferente rispetto alla sua conclusione, e non è stata trattata dal
Ricorrente dal momento che sul punto non vi era un apparato argomentativo da
confutare.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009
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