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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8626
URBANISTICA ED EDILIZIA - Fascia di rispetto del vincolo cimiteriale - Eccezione
al divieto generale di edificazione - Limiti - Interpretazione restrittiva della
norma - Art. 338 T.U. Sanità modificato dall'art. 28 L. n.166/2002. La
locuzione "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un
intervento urbanistico", (contenuta nell’articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie poi
modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166), deve essere
interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha
inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza
pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno
pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri.
Specificatamente, la locuzione "attuazione di un intervento urbanistico" non può
essere interpretata estensivamente fino a comprendervi anche l'edilizia
residenziale privata, sia perché, trattandosi di eccezione al divieto generale
di edificazione di cui al primo comma dell'articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie,
deve essere interpretata restrittivamente e quindi limitata ai soli interventi
pubblici o quanto meno di rilevanza pubblica, e ciò perché solo un interesse
pubblico, meritevole di tutela, come quelli esplicitamente indicati nella
deroga, concorrente con quelli posti a base del divieto, potrebbe giustificare
la riduzione della fascia di rispetto. Invero, questa è imposta a tutela di
esigenze di natura igienico sanitaria, a salvaguardia della peculiare sacralità
che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura e soprattutto a
tutela della possibile espansione della cinta cimiteriale e ad assicurare una
cintura sanitaria intorno ai luoghi per loro natura insalubri. Pres. Onorato
Est. Petti Ric. Porticelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009
(Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8626
URBANISTICA ED EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Vincolo cimiteriale - Fascia di rispetto (200
metri) - Divieto di costruire nuovi edifici dal perimetro del cimitero -
Indennizzo espropriativo - Vincolo urbanistico operante indipendentemente dagli
strumenti urbanistici - Deroga - Procedura - Art. 338 T.U. Sanità modificato
dall'art. 28 L. n.166/2002. L'articolo 338 T.U. Legge Sanitaria, come
modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166, ribadisce al
primo comma la regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla
distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire
nuovi edifici (siano essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri
dal perimetro del cimitero. Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo
urbanistico posto con legge dello Stato e come tale è operante indipendentemente
dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi
(Cons. Stato sez V 27/08/1999 n 1006, Cass. pen. sez. III n 8553/1996, Cons.
Stato n. 1185/2007). Il relativo suolo ai fini dell'indennizzo espropriativo,
anche se può avere un valore di mercato superiore a quello agricolo per effetto
di possibili utilizzazioni diverse da quelle edificatorie, non è comunque suolo
edificatorio (Cass. Sez un. civ. n .13596/1991, Cass. civ. sez. I n. 11669/2004,
sez. III n. 4797/2006). Tale fascia di rispetto può essere derogata in due
ipotesi soltanto. Secondo la prima, il Consiglio comunale può approvare, previo
parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di
nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore
a 200 metri dal centro abitato purché non oltre il limite di 50 metri quando
ricorrono anche alternativamente le due condizioni previste dalla norma, ossia
quando non sia possibile provvedere altrimenti ovvero quando l'impianto
cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche, fiumi ecc. In
base alla seconda , la deroga è consentita allorché si deve dare esecuzione ad
un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi
ostino ragioni igienico sanitarie; in tali casi il Consiglio comunale può
consentire previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale,
la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di
pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la
costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di parcheggi, attrezzature
sportive, locali tecnici e serre. Pres. Onorato Est. Petti Ric. Porticelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n.
8626
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UDIENZA 13.01.2009
SENTENZA N. 65
REG. GENERALE n.32989/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
rel.
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Giulio SARNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto dal difensore di Porticelli Renato, nata a Leonessa il 29
ottobre del 1966,avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Rieti del 1°
agosto del 2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il sostituto procuratore
generale dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
;
-
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Il tribunale di Rieti, con ordinanza del 1° agosto del 2008, respingeva
l'appello proposto nell'interesse di Porticelli Renato avverso il provvedimento
di rigetto dell'istanza di dissequestro dell'area esterna alla fascia di
rispetto del vincolo cimiteriale, pronunciato del giudice per le indagini
preliminari presso il medesimo tribunale.
A fondamento della decisione il tribunale osservava che la deroga al limite di m
200 stabilita quale ambito dimensionale per la fascia di rispetto cimiteriale
era prevista solo per le ipotesi di ampliamento dei cimiteri esistenti o per la
realizzazione di nuovi cimiteri o comunque per la realizzazione di opere
pubbliche; era prevista cioè solo per finalità pubblicistiche.
Ricorre per cassazione l'indagato deducendo la violazione dell'articolo 338
comma quinto del regio decreto n 1265 del 1934 come modificato dall'articolo 28
della legge n. 166 del 2002, in quanto tale norma consente la riduzione della
zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
L'art 338 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. leggi sanitarie) nel testo vigente
prima della modificazione introdotta con l'articolo 28 della legge 1° agosto del
2002 n 166, al primo comma, stabiliva che i cimiteri devono essere collocati
alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e imponeva il divieto
di costruire intorno agli stessi nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti
entro il raggio di duecento metri. Al prefetto era attribuito il potere di
consentire la costruzione di cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti a
distanza inferiore a duecento metri, quando a causa di speciali condizioni non
era possibile provvedere altrimenti. Inoltre lo stesso prefetto, su motivata
richiesta del Consiglio comunale, in assenza di ragioni igieniche ostative ed in
presenza di gravi e giustificati motivi, poteva ridurre l'ampiezza della fascia
di rispetto entro il limite di cento metri per i comuni con popolazione
superiore ai ventimila abitanti e di 50 metri per gli altri comuni. La deroga
alla fascia di rispetto dei duecento metri riguardava quindi in passato solo
l'ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l’attività edificatoria privata
(cfr per tutte Consiglio di Stato n 377 del 1995, 23 agosto 2000 n 4574).
A sua volta il regolamento governativo di polizia mortuaria approvato con
decreto n 285 del 1990, nel disciplinare i piani regolatori comunali,
all'articolo 57 ribadiva che i cimiteri dovevano essere isolati dall'abitato
mediante la zona di rispetto prevista dal citato articolo 338 del testo unico
delle leggi sanitarie. Tale norma al comma secondo imponeva il divieto di
costruire nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti entro la fascia di
rispetto ed al comma terzo ribadiva che nell'ampliamento dei cimiteri esistenti
la fascia di rispetto non potesse essere inferiore a cento metri dai centri
abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri
per gli altri comuni. I predetti commi 3 e 4 del citato articolo 57 sono stati
successivamente abrogati per effetto dell'articolo 28 della legge 1° agosto 2002
n 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, il quale
ha anche rimodulato l'articolo 338 del R.D. n 1265 del 1934.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, il legislatore, con l'articolo 28
della legge n. 166 del 2002, non ha inteso assolutamente estendere la deroga
anche all'edilizia residenziale privata, sia pure su esplicita deliberazione del
Consiglio Comunale. Invero l'articolo 338 dianzi citato, come modificato
dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166, ribadisce al primo comma
la regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di
almeno duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire nuovi edifici
(siano essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri dal perimetro
del cimitero. Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo urbanistico
posto con legge dello Stato e come tale è operante indipendentemente dagli
strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi (Con
Stato sez V 27 agosto 1999 n 1006, Cass pen sez III n 8553 del 1996, Cons Stato
n 1185 del 2007). Il relativo suolo ai fini dell'indennizzo espropriativo, anche
se può avere un valore di mercato superiore a quello agricolo per effetto di
possibili utilizzazioni diverse da quelle edificatorie, non è comunque suolo
edificatorio (Sez un civili n .13596 del 1991, Cass civ I sez n 11669 del 2004,
sez III n 4797 del 2006).
Tale fascia di rispetto può essere derogata in due ipotesi soltanto. Secondo la
prima, il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o
l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal
centro abitato purché non oltre il limite di 50 metri quando ricorrono anche
alternativamente le due condizioni previste dalla norma, ossia quando non sia
possibile provvedere altrimenti ovvero quando l'impianto cimiteriale sia
separato dal centro urbano da strade pubbliche, fiumi ecc.
In base alla seconda , la deroga è consentita allorché si deve dare esecuzione
ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non
vi ostino ragioni igienico sanitarie; in tali casi il Consiglio comunale può
consentire previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale,
la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di
pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la
costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di parcheggi, attrezzature
sportive, locali tecnici e serre.
La locuzione "attuazione di un intervento urbanistico" non può essere
interpretata estensivamente fino a comprendervi, come assume il ricorrente,
anche l'edilizia residenziale privata, sia perché, trattandosi di eccezione al
divieto generale di edificazione di cui al primo comma dell'articolo 338 citato,
deve essere interpretata restrittivamente e quindi limitata ai soli interventi
pubblici o quanto meno di rilevanza pubblica, e ciò perché solo un interesse
pubblico, meritevole di tutela, come quelli esplicitamente indicati nella
deroga, concorrente con quelli posti a base del divieto, potrebbe giustificare
la riduzione della fascia di rispetto. Invero, questa è imposta a tutela di
esigenze di natura igienico sanitaria, a salvaguardia della peculiare sacralità
che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura e soprattutto a
tutela della possibile espansione della cinta cimiteriale e ad assicurare una
cintura sanitaria intorno ai luoghi per loro natura insalubri. Orbene, se si
consentisse all'edilizia residenziale privata di estendersi fino a 50 metri dal
perimetro del cimitero, come sostiene il ricorrente, a parte il sacrificio delle
esigenze di natura igienico sanitarie e di salvaguardia della sacralità del
luogo, verrebbe neutralizzata, a vantaggio di un interesse privatistico, quella
che è la ragione fondamentale dell'imposizione della fascia di rispetto di
duecento metri, ossia la salvaguardia della possibilità di espansione dei
cimiteri fino alla distanza di cinquanta metri, posto che tale distanza è
assolutamente inderogabile anche per l'ampliamento di cimitero. In tale
situazione il comune, per avere tutelato un interesse privato, non potendo
autorizzare l'espansione del cimitero, sarebbe costretto a crearne un altro in
sito diverso. In altri termini con l'interpretazione prospettata dal ricorrente
verrebbe ad essere esclusa la possibilità di espansione di un cimitero, prevista
dalla legge come ragione idonea a giustificare la deroga al rispetto della
distanza dei duecento metri.
Per le ragioni dianzi esposte, che sembrano addirittura ovvie, la locuzione "per
dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento
urbanistico" deve essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici
ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o
comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi
pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di
rispetto dei duecento metri.
Siffatta interpretazione è stata già recepita dalla Giustizia amministrativa (cfr
TAR Campania n 15615 del 31 ottobre del 2007; TAR Sicilia sentenza n18 del 9
gennaio del 2008. Con Stato V 1934 del 2007; Cons Stato n 1593 del 2006). Non è
del tutto esatto quanto affermato dal ricorrente, secondo il quale il principio
enucleato dalla decisione del Consiglio di Stato n 1593 del 2006, in forza del
quale la deroga sarebbe consentita solo per interventi pubblici o di interesse
pubblico, sarebbe frutto di un erronea massimazione in contrasto con il
contenuto della decisione. E' ben vero che la fattispecie esaminata nella
decisione anzidetta riguardava lavori di ampliamento di un opificio preesistente
realizzati prima della modifica dell'articolo 338, ma è altrettanto certo che il
Consiglio di Stato nella motivazione ha lasciato intendere che in base alla
disciplina attuale la deroga sarebbe consentita solo per interventi di natura
pubblica o di rilevanza pubblica. Invero, nella motivazione si afferma: " Solo
con le modifiche introdotte dall'articolo 28 legge 1° agosto 2002 n 166 il
relativo potere (peraltro limitatamente alle opere pubbliche e di interesse
pubblico), è stato conferito al Consiglio comunale".
Nella fattispecie, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, alcuni
edifici sono stati realizzati addirittura ad una distanza inferiore ai cinquanta
metri dal perimetro cimiteriale, distanza questa assolutamente inderogabile
anche per l'ampliamento dei cimiteri preesistenti (cfr Cass Sez III n 18900 del
2008) mentre per gli altri edifici non si indica neppure l'interesse di
rilevanza pubblica che la loro realizzazione sarebbe destinato a soddisfare
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 13 gennaio del 2008
Deposito in Cancelleria il 26/02/2009
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