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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839



CACCIA - Esercizio venatorio in area protetta - Assenza di tabellazione - Ininfluenza - Artt. 21 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) L. n. 157/1992 - Fattispecie.
In materia di esercizio venatorio, un'area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non é invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita (Cass. sez. III, 26.1.06, n. 5489). Nella fattispecie gli accusati furono sorpresi "in atteggiamento di caccia all'interno dell’oasi denominata "S. Totaro" in agro di Francavilla Fontana" inoltre, "nei pressi della loro postazione la Polizia Forestale rinvenne dei carnieri che contenevano cartucce ed alcuni esemplari di avifauna migratoria precedentemente abbattuti". Pres. Vitalone, Est. I.Mùlliri, Ric. Ferretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso di legittimità - Difetto di motivazione - Elementi. In ambito del ricorso di legittimità, è possibile parlare di difetto di motivazione solo in presenza di una totale mancanza grafica delle ragioni che dovrebbero sostenere la decisione, ovvero quando la motivazione, pur presente, sia parziale e non risponda a requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità. Pres. Vitalone, Est. I.Mùlliri, Ric. Ferretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839

 


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UDIENZA  20.11.2008

SENTENZA N. 1286

REG. GENERALE n.16465/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dai Signori:
1. dr. Claudio Vitalone    Presidente
2. dr. Ciro Petti              Consigliere
3. dr. Alfredo Teresi        Consigliere
4. dr.ssa Guicla I.Mùlliri  Consigliere rel.

5. dr. Santi Gazzara       Consigliere
 
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2008 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo Ia seguente
 

SENTENZA
 

sul ricorso di :
 

FERRETTI Cosimo, nato a Taranto il 25.11.47
Indagato: artt. 21 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) L. 11.2.92 n. 157
avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi, in data 30.1.08 Sentita Ia relazione del cons. Guicla I.Mùlliri
 

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Luigi Ciampoli , che ha chiesto il rigetto del ricorso;
 

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con ordinanza in data 30.1.08, il G.i.p. di Brindisi, pronunciandosi su un'istanza di dissequestro e restituzione delle armi avanzata, tra gli altri, dall'odierno ricorrente Ferretti Cosimo, ha respinto osservando che il fucile da caccia in questione era stato sottoposto a sequestro in quanto gli accusati erano stati sorpresi in atteggiamento di caccia all'interno dell'oasi di protezione caccia denominata "S. Totaro" in agro di Francavilla Fontana e che, nei pressi della postazione dei cacciatori, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato avevano rinvenuto dei carnieri con cartucce ed esemplari di avifauna migratoria abbattuti.
 

 

Osservato, quindi, che in caso di condanna, i fucili avrebbero dovuto essere confiscati, ha respinto I'istanza di dissequestro trattandosi di mezzo per Ia commissione del reato (art. 240 1° co. c.p.).
 

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il Ferretti deducendo:
 

1) la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale.
Si fa notare, infatti, in primo luogo, che il fucile in questione era detenuto regolarmente; in secondo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che in base alla Legge Regionale Puglia 20.12.05 n. 18, la sanzione prevista per la violazione dell'art. 21 lett. c) L. 157/92 (caccia in oasi protette) può essere irrogata a patto che i confini dell'area protetta siano "resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall'ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia" (art. 1 co. 4). Nella specie, però — come sarebbe desumibile dal verbale degli operanti - la zona di presunta violazione sarebbe stata solo "parzialmente tabellata lungo il perimetro".
Conseguentemente, il cacciatore dovrebbe essere ritenuto non punibile ex art. 5 c.p.. In ogni caso, trattandosi di una contravvenzione, l'indagato può ricorrere al patteggiamento con conseguente impossibilità di applicare la confisca (si cita a riguardo la sentenza delle SS.UU. n. 5/93)
 

2) la violazione dell'art. 606 lett e) c.p.p., in relazione all'art. 125 co. 3 c.p.p. lamentandosi, cioè, la violazione delle norme procedurali per difetto di motivazione.
 

Si dice, infatti, che, nella specie, il giudice si sarebbe limitato a riportarsi in modo generico agli elementi contenuti nel verbale degli operanti, nulla dicendo a proposito della necessità di mantenere in vita il sequestro ed, in tal modo, violando anche la lett e) dell'art. 606 c.p.p. che richiede adeguatezza, congruità e logicità della motivazione.
Il ricorrente conclude, pertanto, invocando l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il P.G. ha, invece, chiesto il rigetto del ricorso osservando che si versa in un'ipotesi di sequestro sottoposto at regime di cui aII'art. 240 1° co. c.p. per espresso richiamo ex art. 6 L. 22.5.75 n. 152.
 

2. Motivi della decisione — Il ricorso è infondato e va respinto.
 

Gli argomenti posti a fondamento del primo motivo di gravame sono smentiti dalla sintetica, ma corretta, motivazione del G.i.p. che evoca quanta obiettivamente rilevato dagli degli operanti di p.g. (che, nel loro verbale, danno atto che la zona di presunta violazione era parzialmente tabellata lungo l’intero perimetro") e, come tale, in contrasto con la legislazione regionale. Del resto, è stato anche già affermato da questa S.C. (sez. III 26.1.06, n. 5489) che un'area protetta "non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non é invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita". II G.i.p., nel proprio provvedimento, dà atto che gli accusati furono sorpresi "in atteggiamento di caccia all'interno dell'oasi" e, per di più, "nei pressi della loro postazione la Polizia Forestale rinvenne dei carnieri che contenevano cartucce ed alcuni esemplari di avifauna migratoria precedentemente abbattuti".
Capzioso e, comunque, sostanzialmente infondato - é l'ulteriore argomento speso per sostenere il gravame e che fa riferimento alla potenziale esperibilità della via del patteggiamento. Trattandosi solo di una mera eventualità tra le varie linee difensive esperibili, essa a del tutto irrilevante. In ogni caso, si deve tener conto che la novella apportata all'art. 445 c.p.p., con il comma 1 bis, non impedisce più la confisca in caso di applicazione di pena concordata.
 

Il secondo motivo è totalmente infondato. Esso denuncia la violazione della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. a fronte di una motivazione che, invece, é presente, e, sebbene concisa, risulta adeguata e congrua. Essa è anche logica e corretta nel momento in cui fa riferimento ad una possibilità normativamente prevista (sia pure in caso di confisca facoltativa). D'altro canto, é possibile parlare di difetto di motivazione solo in presenza di una totale mancanza grafica delle ragioni che dovrebbero sostenere la decisione, ovvero quando la motivazione, pur presente, sia parziale e non risponda a requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità. La qual cosa non é certamente affermabile nel caso di specie.


Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.
 

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

Cosi deciso in Roma nell'udienza del 20 novembre 2008
 

Il Presidente
(dr. Claudio Vitalone)

Il Consigliere estensore

(dr.ssa Guicla I.Mùlliri)

 

Deposito in Cancelleria il 27/02/2009


 


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