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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839
CACCIA - Esercizio venatorio in area protetta - Assenza di tabellazione -
Ininfluenza - Artt. 21 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) L. n. 157/1992 -
Fattispecie. In materia di esercizio venatorio, un'area protetta non
necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non é invocabile la buona fede
in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente
istituita (Cass. sez. III, 26.1.06, n. 5489). Nella fattispecie gli accusati
furono sorpresi "in atteggiamento di caccia all'interno dell’oasi denominata "S.
Totaro" in agro di Francavilla Fontana" inoltre, "nei pressi della loro
postazione la Polizia Forestale rinvenne dei carnieri che contenevano cartucce
ed alcuni esemplari di avifauna migratoria precedentemente abbattuti". Pres.
Vitalone, Est. I.Mùlliri, Ric. Ferretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ricorso di legittimità - Difetto di motivazione
- Elementi. In ambito del ricorso di legittimità, è possibile parlare di
difetto di motivazione solo in presenza di una totale mancanza grafica delle
ragioni che dovrebbero sostenere la decisione, ovvero quando la motivazione, pur
presente, sia parziale e non risponda a requisiti minimi di esistenza,
completezza e logicità. Pres. Vitalone, Est. I.Mùlliri, Ric. Ferretti. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839
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UDIENZA 20.11.2008
SENTENZA N. 1286
REG. GENERALE n.16465/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai Signori:
1. dr. Claudio Vitalone Presidente
2. dr. Ciro Petti
Consigliere
3. dr. Alfredo Teresi Consigliere
4. dr.ssa Guicla I.Mùlliri Consigliere rel.
5. dr. Santi Gazzara
Consigliere
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2008 ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo Ia seguente
SENTENZA
sul ricorso di :
FERRETTI Cosimo, nato a Taranto il
25.11.47
Indagato: artt. 21 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) L. 11.2.92 n. 157
avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi, in data 30.1.08
Sentita Ia relazione del cons. Guicla I.Mùlliri
Sentito il P.M., nella persona del
P.G. dr. Luigi Ciampoli , che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1. Provvedimento impugnato e motivi
del ricorso - Con ordinanza in data 30.1.08, il G.i.p. di Brindisi,
pronunciandosi su un'istanza di dissequestro e restituzione delle armi avanzata,
tra gli altri, dall'odierno ricorrente Ferretti Cosimo, ha respinto osservando
che il fucile da caccia in questione era stato sottoposto a sequestro in quanto
gli accusati erano stati sorpresi in atteggiamento di caccia all'interno
dell'oasi di protezione caccia denominata "S. Totaro" in agro di Francavilla
Fontana e che, nei pressi della postazione dei cacciatori, gli agenti del Corpo
Forestale dello Stato avevano rinvenuto dei carnieri con cartucce ed esemplari
di avifauna migratoria abbattuti.
Osservato, quindi, che in caso di
condanna, i fucili avrebbero dovuto essere confiscati, ha respinto I'istanza di
dissequestro trattandosi di mezzo per Ia commissione del reato (art. 240 1° co.
c.p.).
Avverso tale decisione, ha proposto
ricorso il Ferretti deducendo:
1) la violazione dell'art. 606 lett.
b) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale.
Si fa notare, infatti, in primo luogo, che il fucile in questione era detenuto
regolarmente; in secondo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che in base
alla Legge Regionale Puglia 20.12.05 n. 18, la sanzione prevista per la
violazione dell'art. 21 lett. c) L. 157/92 (caccia in oasi protette) può essere
irrogata a patto che i confini dell'area protetta siano "resi visibili mediante
apposita tabellazione realizzata dall'ente di gestione con fondi propri e
trasferiti dalla Regione Puglia" (art. 1 co. 4). Nella specie, però — come
sarebbe desumibile dal verbale degli operanti - la zona di presunta violazione
sarebbe stata solo "parzialmente tabellata lungo il perimetro".
Conseguentemente, il cacciatore dovrebbe essere ritenuto non punibile ex art. 5
c.p.. In ogni caso, trattandosi di una contravvenzione, l'indagato può ricorrere
al patteggiamento con conseguente impossibilità di applicare la confisca (si
cita a riguardo la sentenza delle SS.UU. n. 5/93)
2) la violazione dell'art. 606 lett
e) c.p.p., in relazione all'art. 125 co. 3 c.p.p. lamentandosi, cioè, la
violazione delle norme procedurali per difetto di motivazione.
Si dice, infatti, che, nella specie,
il giudice si sarebbe limitato a riportarsi in modo generico agli elementi
contenuti nel verbale degli operanti, nulla dicendo a proposito della necessità
di mantenere in vita il sequestro ed, in tal modo, violando anche la lett e)
dell'art. 606 c.p.p. che richiede adeguatezza, congruità e logicità della
motivazione.
Il ricorrente conclude, pertanto, invocando l'annullamento del provvedimento
impugnato.
Il P.G. ha, invece, chiesto il rigetto del ricorso osservando che si versa in
un'ipotesi di sequestro sottoposto at regime di cui aII'art. 240 1° co. c.p. per
espresso richiamo ex art. 6 L. 22.5.75 n. 152.
2. Motivi della decisione — Il
ricorso è infondato e va respinto.
Gli argomenti posti a fondamento del
primo motivo di gravame sono smentiti dalla sintetica, ma corretta, motivazione
del G.i.p. che evoca quanta obiettivamente rilevato dagli degli operanti di p.g.
(che, nel loro verbale, danno atto che la zona di presunta violazione era
parzialmente tabellata lungo l’intero perimetro") e, come tale, in contrasto con
la legislazione regionale. Del resto, è stato anche già affermato da questa S.C.
(sez. III 26.1.06, n. 5489) che un'area protetta "non necessita di tabellazioni
in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale e, quindi, non é invocabile la buona fede in ordine all'esercizio
della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita". II G.i.p., nel
proprio provvedimento, dà atto che gli accusati furono sorpresi "in
atteggiamento di caccia all'interno dell'oasi" e, per di più, "nei pressi della
loro postazione la Polizia Forestale rinvenne dei carnieri che contenevano
cartucce ed alcuni esemplari di avifauna migratoria precedentemente abbattuti".
Capzioso e, comunque, sostanzialmente infondato - é l'ulteriore argomento speso
per sostenere il gravame e che fa riferimento alla potenziale esperibilità della
via del patteggiamento. Trattandosi solo di una mera eventualità tra le varie
linee difensive esperibili, essa a del tutto irrilevante. In ogni caso, si deve
tener conto che la novella apportata all'art. 445 c.p.p., con il comma 1 bis,
non impedisce più la confisca in caso di applicazione di pena concordata.
Il secondo motivo è totalmente infondato. Esso denuncia la violazione della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. a fronte di una motivazione che, invece, é presente, e, sebbene concisa, risulta adeguata e congrua. Essa è anche logica e corretta nel momento in cui fa riferimento ad una possibilità normativamente prevista (sia pure in caso di confisca facoltativa). D'altro canto, é possibile parlare di difetto di motivazione solo in presenza di una totale mancanza grafica delle ragioni che dovrebbero sostenere la decisione, ovvero quando la motivazione, pur presente, sia parziale e non risponda a requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità. La qual cosa non é certamente affermabile nel caso di specie.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in Roma nell'udienza del
20 novembre 2008
Il Presidente
(dr. Claudio Vitalone)
Il Consigliere estensore
(dr.ssa Guicla I.Mùlliri)
Deposito in Cancelleria il 27/02/2009
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