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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8846
URBANISTICA ED EDILIZIA - Dissequestro temporaneo per eseguire la demolizione -
Aggravamento delle conseguenze del reato - Sequestro preventivo - Disciplina
applicabile - Art. 7 L. n. 47/1985 - ora 31 DPR 380/01. L'esecuzione della
demolizione non si pone in alcuna contraddizione con le esigenze proprie del
sequestro preventivo che sono proprio quelle di evitare l'aggravamento delle
conseguenze del reato. Inoltre, l'esistenza di un (nuovo) sequestro preventivo
non fa di per sé venire meno l'obbligo del P.M. di dare esecuzione all'ordine di
demolizione ex art. 7 ultimo comma legge n. 47 del 1985 - ora 31 DPR 380/01 -
(Cass. Sez. 3, n. 2870 del 02/07/1996). Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric. Valle.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza
n. 8846
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Provvedimenti repressivi
dell'Amministrazione - Ordine di demolizione del Comune - Indipendenza
dall’Autorità giudiziaria penale. L'iniziativa dell'Amministrazione, in
materia di adozione dei provvedimenti repressivi, e del tutto svincolata da
quella dell'autorità giudiziaria penale, sicché l'ordine di demolizione del
Comune può essere adottato anche nella pendenza del giudizio penale. Pres.
Onorato, Est. Sarno, Ric. Valle. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8846
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UDIENZA 13.01.2009
SENTENZA N. 00063
REG. GENERALE n.032770/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Onorato Pierluigi
Presidente
1.Dott.Petti Ciro
Consigliere
2.Dott.Gentile Mario
Consigliere
3.Dott.Amoresano Silvio Consigliere
4.Dott.Sarno Giulio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) VALLE GIUSEPPE ANTONIO N. IL
17/08/1936
avverso ORDINANZA del 31/07/2008
TRIB. LIBERTA' di LATINA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l’annullamento con rinvio
Uditi i difensori Avv.
Con istanza depositata il 13.6.08 Valle Antonio richiedeva al PM del Tribunale
di Latina la revoca del sequestro preventivo dell'area su cui insiste la
struttura denominata "Campeggio Fogliano" operato per il reato di lottizzazione
abusiva, nonché, in subordine, l'autorizzazione all'uso dei beni sequestrati ed
in ulteriore subordine l'autorizzazione a demolire tre dei quaranta manufatti
ancora esistenti.
Il GIP, conformandosi al parere del PM, rigettava l'istanza sul rilievo che il
reato di lottizzazione abusiva prevede la confisca obbligatoria dell'area e che
sussiste pericolo di reiterazione del reato non essendo stata data esecuzione
alla richiesta del Comune di demolire quanto abusivamente realizzato.
Il tribunale, pronunciandosi sull'appello proposto dal Valle, ne dichiarava
l'inammissibilità sul rilievo che:
- le questioni prospettate dal ricorrente erano in realtà attinenti alla
legittimità del sequestro e, come tali, potevano formare esclusivamente oggetto
di riesame e non di appello;
- l'eventuale ottemperanza alla richiesta di demolizione del comune era
irrilevante al fine della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva e
non incideva, quindi, sul sequestro;
- nessuna motivazione supportava la
richiesta di facoltà di uso dell'area in sequestro.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Valle il quale, dopo
avere premesso che avverso il provvedimento di sequestro era stata presentata
istanza di riesame il cui procedimento aveva infine portato all'annullamento con
rinvio dell'ordinanza da parte di questa Corte, rilevava che il GIP - con
argomentazioni peraltro viziate sul piano fattuale - si era pronunciato solo
sull'istanza principale; e ciò senza tenere conto della circostanza che con
deliberazione del 6.5.08 il Comune di Latina aveva previsto una procedura per
consentire l'uso temporaneo stagionale dei campeggi sottoposti a sequestro; che
in ogni caso, proprio per ottemperare alla richiesta di demolizione avanzata dal
Comune, si rendeva necessario il dissequestro e che nessun parere negativo
all'uso della struttura risultava dato dalla conferenza di servizi come
affermato nel provvedimento impugnato.
Quanto alle istanze subordinate, il ricorrente aggiunge che l'interesse ad
ottemperare era ravvisabile in relazione alla esigenza di evitare conseguenze
penali e/o amministrative connesse all'eventuale inadempimento e che nessuna
ragione vi era per negare la possibilità di demolire se effettivamente la
demolizione stessa - come sostenuto dal tribunale - si fosse appalesata
irrilevante rispetto alla contestata lottizzazione.
Nel merito, infine, venivano richiamati i motivi indicati nell'atto di appello.
Motivi della decisione
Per quanto concerne il primo motivo appare evidente che ai sensi dell'art. 325
cpp e in questa sede consentito dedurre unicamente il vizio di violazione di
legge ed in nessun modo possono trovare ingresso doglianze concernenti la
rispondenza agli atti delle motivazioni addotte dal giudice di merito per negare
la revoca del sequestro.
Appare invece effettivamente errata, in punto di diritto, l'affermazione
contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l'esistenza di un
provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'area
oggetto in base alla tesi di accusa di lottizzazione abusiva faccia venire meno
l'interesse della parte ad ottenere un provvedimento di dissequestro temporaneo
e parziale al fine di ottemperare all'ordine di demolizione di un manufatto
impartito dalla PA.
Come già affermato da questa Corte, l'iniziativa dell'Amministrazione, in
materia di adozione dei provvedimenti repressivi, e del tutto svincolata da
quella dell'autorità giudiziaria penale, sicché l'ordine di demolizione del
Comune può essere adottato anche nella pendenza del giudizio penale.
Vero è che nell'occasione si è precisato che, devesi intendere il termine
assegnato per la riduzione in pristino come decorrente dalla data del
dissequestro; ma si è anche aggiunto che lo stesso indagato/imputato ben può
richiedere all'autorità giudiziaria il dissequestro, al solo fine di eliminare
l'abuso in ottemperanza dell'ingiunzione a demolire notificatagli dal Comune e
che l'unico limite è rappresentato dalla circostanza che il sequestro non sia
più necessario per fini probatori. (Sez. 3, n. 2403 del 13/06/2000 Rv. 217454).
E del resto si è anche ritenuto che l'esistenza di un (nuovo) sequestro
preventivo non faccia di per sé venire meno l'obbligo del P.M. di dare
esecuzione all'ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma legge n. 47 del 1985
— ora 31 DPR 380/01 - (Sez. 3, n. 2870 del 02/07/1996 Rv. 205809).
Né si ravvisano in proposito incompatibilità di carattere logico.
Ha ragione il ricorrente, infatti, quando afferma che l'esecuzione della
demolizione non si pone in alcuna contraddizione con le esigenze proprie del
sequestro preventivo che sono proprio quelle di evitare l'aggravamento delle
conseguenze del reato.
E, dunque, il ricorso appare effettivamente fondato in relazione alle doglianze
concernenti le istanze subordinate di dissequestro temporaneo per eseguire la
demolizione sulle quali, in sede di rinvio, il tribunale di Latina dovrà,
pronunciarsi alla luce dei principi sopra affermati.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Latina.
Cosi deciso in Roma il 13.1.2009
Deposito in Cancelleria il 27/02/2009
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